Piercarlo Bausola (Commercialista in Torino) Il nuovo bilancio d esercizio I nuovi schemi del bilancio d esercizio 2016 1
La Direttiva 2013/34/UE ed il D.Lgs. n. 139/2015 Direttiva 2013/34/UE Recepimento in Italia: D.Lgs. 18/08/2015, n. 139 D.Lgs. 18/08/2015, n. 136 Entrata in vigore: esercizi aventi inizio il 1 gennaio 2016 2
Attuazione della riforma ed i nuovi OIC Il D.Lgs. 139/2015 ha provveduto: 1. Ad integrare e modificare il Codice civile e il D.Lgs. 09/04/1991, n. 127, per allinearne le disposizioni in materia di bilancio d esercizio e consolidato alle disposizioni della Direttiva 34/2013/UE e altri provvedimenti legislativi già esistenti; 3
Attuazione della riforma ed i nuovi OIC I soggetti interessati Le disposizioni del suddetto Decreto sono entrate in vigore il 1 gennaio 2016 (quindi a valere sui bilanci d esercizio riferiti al periodo 01/01/2016-31/12/2016) e riguardano essenzialmente i bilanci delle: a) società per azioni; b) società in accomandita per azioni; c) società a responsabilità limitata; d) società di persone, solo nel caso in cui abbiano come soci illimitatamente responsabili le società: (S.p.A., S.a.p.a., S.r.l.). 4
Piccole e micro imprese La nuova classificazione delle imprese ai sensi del D.Lgs.n.139/2015 è la seguente: "micro imprese": imprese che non superano per due esercizi consecutivi due dei tre seguenti limiti: Totale stato patrimoniale Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni Dipendenti occupati in media nell'esercizio 175.000 350.000 5 5
"piccole imprese": imprese che non superano per due esercizi consecutivi due dei tre seguenti limiti: Totale stato Ricavi netti delle vendite e Dipendenti occupati in patrimoniale delle prestazioni media nell'esercizio 4.400.000 8.800.000 50 "": imprese che superano per due esercizi consecutivi due dei tre limiti di cui al punto precedente. 6
Corre obbligo di ricordare che nello schema di bilancio in forma abbreviata, per effetto delle modifiche apportate all art. 2435- bis: Nello stato patrimoniale non è più prevista l evidenziazione degli ammortamenti e delle svalutazioni relativi alle immobilizzazioni materiali e immateriali; 7
Nel conto economico sono raggruppabili le voci D18a, D18b, d18c e la nuova voce D18 d (rivalutazioni di strumenti finanziari derivati) e le voci D19 a, 19 b, D19 c e la nuova voce D19 d (svalutazioni di strumenti finanziari derivati); sono state soppresse le voci relative ai proventi e oneri straordinari. 8
Per entrambi si tratta di una struttura relativamente rigida, in quanto le possibilità di modifica sono solamente quelle: di effettuare ulteriori suddivisioni per le voci precedute dai numeri arabi ma senza eliminare la voce originaria; di raggruppare le voci precedute da numeri arabi solo quando non ne soffra la chiarezza e previa, in ogni caso, l indicazione nella Nota Integrativa; 9
in cui devono essere aggiunte altre voci per la particolarità del contenuto; di fornire le cifre comparative per l esercizio precedente; di adattare le voci precedute da numeri arabi se lo esige la natura dell attività esercitata. 10
Micro-imprese Applicano la stessa disciplina delle società che redigono il bilancio in forma abbreviata inoltre Le micro imprese sono esonerate: dalla redazione del rendiconto finanziario; dalla redazione della nota integrativa, inserendo in calce allo stato patrimoniale le informazioni relative: 11
- all importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; - gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili; - gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest ultime; 12
Micro-imprese l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria. 13
- dalla redazione della relazione sulla gestione (in calce lo stato patrimoniale sono fornite le informazioni richieste dai n. 3 e 4 dell art. 2428, c.c.; - dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2423, co. 5, c.c.; - le micro imprese sono esentate dall'applicazione dei criteri di valutazione previsti (art. 2426, co. 1, n. 11-bis) in tema di strumenti finanziari derivati. 14
Piccole imprese - le semplificazioni Le principali modifiche previste dal D.Lgs.139/2015 all'art. 2435-bis, c.c.: esonero dall'obbligo di redazione del rendiconto finanziario in tema di valutazioni è data la facoltà (non è quindi un obbligo) di iscrivere: - i titoli al costo di acquisto; - i crediti al valore di presumibile realizzo; - i debiti al valore nominale. 15
Semplificazioni per micro imprese e piccole imprese Bilancio abbreviato 1. Esenzione dalla redazione del rendiconto finanziario 2. Facoltà di iscrivere i titoli immobilizzati al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale 3. Nota integrativa minima: criteri di valutazione (2427, n. 1): 16
- movimenti delle immobilizzazioni (2427 n. 3); - debiti di durata residua superiore a cinque anni (2427 n. 6 con modifiche); - oneri finanziari imputati ai valori dell attivo (2427 n. 8); - impegni e garanzie (2427 n. 9); - costi e ricavi di costo o entità eccezionali (2427 n. 13); - numero medio dipendenti (2427 n. 15); - compensi, crediti e anticipazioni ad amministratori e sindaci (2427 n. 16); - operazioni con parti correlate (2427 n. 22-bis); - accordi non risultanti da stato patrimoniale (2427 n. 22-ter); - eventi successivi (2427 n. 22-quater). 17
Il nuovo principio della rilevanza ed il rinnovato principio della prevalenza della sostanza sulla forma 18
Il principio della rilevanza e della prevalenza della sostanza sulla forma Principi generali di redazione del bilancio Rilevanza - art. 2423, co. 3-bis, c.c. «non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione». 19
Il principio della rilevanza e della prevalenza della sostanza sulla forma Sostanza sulla forma - art. 2423-bis, co. 1, c.c. «nella redazione del bilancio devono essere salvaguardati seguenti principi: 1) La valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell attività; 1bis) la rilevazione la presentazione delle voci deve essere fatta tenendo conto della sostanza dell operazione del contratto». 20
Il principio della rilevanza e della prevalenza della sostanza sulla forma Il principio della rilevanza Per effetto di detto nuovo principio sono state eliminate alcune previsioni in tema di criteri di valutazione di cui all art. 2426, c.c., e di contenuto della nota integrativa di cui all art. 2427 c.c.. Art. 2426, c.c.: "Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri: 21
Il principio della rilevanza e della prevalenza della sostanza sulla forma 12) le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo, possono essere iscritte nell attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all attivo di bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione; 22
Il principio della rilevanza e della prevalenza della sostanza sulla forma Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma Nel contesto dei principi di redazione di cui all art. 2423-bis, c.c., il D.Lgs. 139/2015 ha apportato la seguente modifica: "1. Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi: 23
Il principio della rilevanza e della prevalenza della sostanza sulla forma 1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell elemento dell attivo o del passivo considerato; 1 bis) la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell operazione o del contratto; " 24