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Astract. Nell àmbito della vendita dei beni di consumo, l art. 129 c. cons. impone al venditore l obbligo di consegnare al consumatore (rectius acquirente) beni conformi al contratto di vendita, intendendo per tali quelli che risultino idonei all uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo; quelli che sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che quest ultimo ha presentato come campione o modello; quelli che presentano la qualità e le prestazioni di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi tenuto conto della natura del bene e quelli che presentano l idoneità all uso particolare voluto dal consumatore. Qualora sussista il difetto di conformità il consumatore acquirente, ex art. 130 c. cons., ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione ovvero ad una adeguata riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto. Nel caso di specie, il Tribunale di Perugia, con riferimento alle lamentate non conformità al contratto, ha rilevato che la presenza di una scanalatura a contorno dei lavelli, non incidendo sull uso per il quale i lavelli servono, non può dar luogo ad alcun obbligo di ripristino; ha condannato la società convenuta a sostituire il fianco del pensile della cucina, in colore bianco, con un pannello di colore grigio-argento come ordinato, nonché a fornire la maniglia mancante e uno sgocciolatoio per i bicchieri che permetta di sfilare il raccoglitore dell acqua di scolatura; disatteso la domanda di risarcimento danni svolta dall attore, atteso che le non conformità al contratto relative alla cucina de qua certamente non incidevano sull utilizzazione della cucina stessa. * * * * * TRIBUNALE DI PERUGIA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Perugia Sezione civile in persona del G.I. Dott. XXX in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. XXXX/XX R.G.C. TRA XXXX, rappresentato e difeso dall avv. XXXX presso il quale elettivamente si domicilia in Perugia Via XXXX n. X per delega a margine dell atto di citazione. - ATTORE - E

S.r.l. YYYY in persona del legale rappresentante p.t. YYYY, rappresentata e difesa dagli avv.ti YYYY e YYYY presso il primo elettivamente domiciliata in Perugia Via YYYY n. Y per delega in calce alla comparsa di risposta. - CONVENUTA - OGGETTO: adempimento contrattuale e risarcimento danni. CONCLUSIONI DELLE PARTI PER L ATTORE: Voglia il Tribunale, condannare la società convenuta alla sostituzione delle parti ed elementi della cucina non conformi al contratto (piano in acciaio stampato con lavelli difformi e fuochi non centrati), alla fornitura dei pezzi mancanti (maniglia ed aggancio scolabicchieri) ed alla loro corretta installazione; condannare la società convenuta al risarcimento dei danni morali e materiali subiti e subendi a causa della mancata possibilità di utilizzo della cucina stessa in attesa dei promessi interventi mai avvenuti, danni da quantificarsi nella misura di. 5.000,00 o nella diversa misura che sarà individuata nel corso del giudizio o comunque che sarà ritenuta di equità. Rigettare la domanda riconvenzionale e ogni altra domanda svolte dalla convenuta Vinte le spese. PER LA CONVENUTA: Voglia il Tribunale, respingere la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto, nonché improvata sia nell an che nel quantum. Voglia altresí in via riconvenzionale condannare l attore al pagamento in favore della convenuta dell importo di. 600,00 ovvero di diversa somma ritenuta di giustizia, quale costo del deposito della cucina per oltre un anno, nonché dell importo di. 100,00 a titolo di mancato pagamento del prezzo residuo, disponendo -ove occorra- la compensazione di tali importi con le somme che, in denegata ipotesi, venissero riconosciute come dovute all attore. Vinte le spese. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione ritualmente notificata XXXX esponeva: che in data 26.5.2003 aveva acquistato dalla s.r.l. YYYY una cucina Arclinea con le caratteristiche di cui al contratto in pari data; che nel contratto la consegna era prevista per la metà del mese di settembre presso l abitazione dell attore sita in XXXX (PG); che la cucina era stata consegnata e montata il 30.9.2004;

che solo al momento della consegna, a montaggio eseguito, si era reso conto della non corrispondenza del lavello a quello scelto; del mal posizionamento dello scolabicchieri mancante del sistema di aggancio al pensile tanto da non permettere di sfilare il contenitore raccoglitore dell acqua di scolatura, la mancanza di una maniglia da un mobile della cucina; la non corrispondenza del colore dei fianchi del pensile del mobile della cucina richiesto espressamente grigio-argento; il montaggio di una cappa ELICA anziché FALMEC cm. 120 LINE con filtri inox come richiesto; di aver immediatamente contattato telefonicamente la s.r.l. YYYY per contestare i difetti di conformità al contratto di quanto installato ricevendo l assicurazione che si sarebbe provveduto nei giorni successivi; che non ricevendo alcuna notizia, in data 7.10.2004 aveva reiterato la richiesta di provvedere con lettera raccomandata e successivamente attraverso il proprio legale in data 24.11.2004 diffidando la convenuta a provvedere; che la convenuta, con fax del 6.12.2004, aveva dedotto la corrispondenza del lavello a quanto ordinato e di essere disponibile a sostituire quanto non conforme all ordine laddove il XXXX si fosse reso disponibile a ricevere gli inviati della società nella sua abitazione; aveva inoltre richiesto un compenso per il deposito della cucina presso il magazzino della società; che la convenuta aveva violato le disposizioni di cui agli artt. 129 e 130 del codice del consumatore. Ciò esposto concludeva come riportato in epigrafe. Si costituiva la società convenuta contestando la dedotta non conformità all ordine quanto al lavello e al colore del pensile della cucina fornito in finitura d argento come pattuito e come previsto dalla casa produttrice Arclinea; quanto alla cappa deduceva che al momento della consegna era stato lo stesso acquirente, pur accorgendosi della difformità, ad accettare il montaggio della cappa di diversa marca; di essersi comunque resa disponibile alla sostituzione della cappa come pure a provvedere alle piccole omissioni relative alla mancanza di una maniglia e all inesatto montaggio dello scolabicchieri, se solo l attore avesse comunicato il giorno e l ora utili per effettuare gli intereventi, indicazione giammai ricevuta tanto da legittimamente ritenere che l attore non avesse piú interesse, cosí rendendo impossibile l adempimento.

La convenuta in via riconvenzionale chiedeva di essere compensata per il deposito presso il proprio magazzino della cucina de qua eseguito su richiesta dell attore fino a quando non fosse stata pronta l abitazione in cui la cucina sarebbe stata sistemata. La causa veniva istruita documentalmente e mediante espletamento di prove orali; all esito, sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe, veniva trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini di cui all art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Nel presente giudizio l attore XXXX lamenta la violazione da parte della società convenuta delle disposizioni di cui agli artt. 129 e 130 del D.lgs. 6.9.2005 n. 206 (codice del consumo) in relazione all acquisto della cucina di cui al contratto inter partes prodotto dall attore sub doc. n. 1; in particolare l attore deduce la non conformità di quanto fornito dalla società venditrice a quanto pattuito nel contratto e specificamente: la non corrispondenza del lavello a quello scelto; il mal posizionamento dello scolabicchieri mancante del sistema di aggancio al pensile tanto da non permettere di sfilare il contenitore raccoglitore dell acqua di scolatura; la mancanza di una maniglia da un mobile della cucina; la non corrispondenza del colore dei fianchi del pensile del mobile della cucina richiesto espressamente grigio-argento; il montaggio di una cappa ELICA anziché FALMEC cm. 120 LINE con filtri inox come richiesto. Quanto a quest ultimo rilievo in corso di causa è emerso che lo stesso attore al momento del montaggio della cappa, avvedutosi della diversa marca della cappa consegnata, acconsentì a che venisse montata quella fornita; pertanto con riferimento a tale aspetto fra le parti non sussiste contrasto. L attore in considerazione delle suddette non conformità della merce fornita a quanto acquistato, ha chiesto l esatto adempimento degli obblighi contrattuali come previsto fra le facoltà consentite all acquirente dall art. 130 del codice del consumo. Orbene, l art. 129 del codice del consumo impone al venditore l obbligo di consegnare al consumatore (rectius acquirente) beni conformi al contratto; si presume che i beni siano conformi al contratto (per quel che interessa in questa sede) se risultino idonei all uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo; se sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al

consumatore come campione o modello; se presentano la qualità e le prestazioni di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene. Nel caso in esame, con riferimento alle lamentate non conformità al contratto, si rileva che la presenza di una scanalatura a contorno dei lavelli, non incidendo sull uso per il quale i lavelli servono, non può dar luogo ad alcun obbligo di ripristino. Sotto tale profilo, pertanto, deve ritenersi l esatto adempimento del contratto da parte della società convenuta. Peraltro la teste MMMM, dipendente della società convenuta con mansioni di venditrice, ha riferito che al momento dell ordine vi era in esposizione una cucina avente il lavello corrispondente a quello successivamente consegnato. Per quanto riguarda il colore grigio-argento che avrebbe dovuto avere il pannello del fianco del pensile della cucina, dalle fotografie prodotte dall attore emerge che esso invece è di colore bianco; quest ultima circostanza è stata riferita anche dalla teste NNNN, moglie dell attore, la quale ha confermato anche la mancanza di una maniglia di un pensile e un difetto relativo allo scolabicchieri. Ai sensi dell art. 130 codice del consumo il consumatore acquirente ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione. Nel caso in esame pertanto la società convenuta dovrà essere condannata a sostituire il fianco del pensile della cucina, attualmente in colore bianco, con un pannello di colore grigio-argento come ordinato nonché a fornire la maniglia mancante e uno sgocciolatoio per i bicchieri che permetta di sfilare il raccoglitore dell acqua di scolatura. Per quanto riguarda la maniglia mancante e il difettoso sgocciolatoio sostiene, tuttavia, la società convenuta di essere stata disponibile a provvedere agli opportuni interventi ma di non aver avuto più notizie in proposito dall attore. L assunto non appare rilevante, atteso che costituiva onere della convenuta adoperasi per effettuare i necessari interventi, senza attendere, come erroneamente ritenuto, un ulteriore invito dall attore. La domanda riconvenzionale svolta dalla società convenuta va invece disattesa non risultando dal contratto inter partes alcuna stipulazione di un accordo avente ad oggetto il deposito e la custodia della cucina de qua in attesa della consegna; peraltro la teste NNNN ha riferito che all arrivo della cucina, poiché non era ancóra pronta la casa dove la cucina

doveva essere sistemata, fu richiesto dall attore di poterla tenere in deposito presso la ditta YYYY e che la richiesta venne accolta senza avanzare alcuna domanda di compenso. Tale ultima circostanza è stata confermata dalla teste di parte convenuta MMMM. Parimenti va disattesa la domanda di risarcimento danni svolta dall attore, atteso che le non conformità al contratto relative alla cucina de qua certamente non incidevano sull utilizzazione della cucina stessa. Tenuto conto del solo parziale accoglimento delle richieste attrici, sussistono valide ragioni per compensare in misura della metà fra le parti le spese di lite e condannare la società convenuta al rimborso della restante metà in favore dell attore, liquidata come in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale, in persona del G.I. Dott. XXXX in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, cosí provvede: in parziale accoglimento della domanda attrice, condanna la s.r.l. YYYY a sostituire il pannello del fianco pensile della cucina acquistata dall attore e di cui al contratto del 26.5.2003, attualmente in colore bianco, con un pannello di colore grigio-argento; a fornire la maniglia mancante di un pensile e a fornire uno sgocciolatoio per i bicchieri che permetta di sfilare il raccoglitore dell acqua di scolatura; rigetta le altre domande svolte dalle parti; dichiara compensate in misura della metà fra le parti le spese di lite e condanna la s.r.l. YYYY al rimborso della restante metà in favore dell attore che liquida in. 89,00 per spese documentate,. 700,00 per diritti ed. 800,00 per onorari, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge. Perugia, 16.4.2012 Il G.I.