CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI AREZZO Via L. Spallanzani n Arezzo

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S C A D E N Z A R I O G I U G N O

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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI AREZZO Via L. Spallanzani n. 25 52100 Arezzo INFORMAZIONI Ufficio diritto annuale Via L. Spallanzani n. 25, 4 piano - Arezzo Tel. 0575/303868-303835 Fax 0575/300953 e-mail: diritto.annuale@ar.camcom.it Sito internet: www.ar.camcom.it Orari di apertura al pubblico dell ufficio: lunedì, mercoledì, venerdì dalle 8.45 alle 12.45 martedì e giovedì dalle 8.45 alle 12.45 e dalle 15.00 alle 17.00

INTRODUZIONE Il Ministro dello Sviluppo Economico, con Decreto 08.01.2015 emesso di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, ha disposto per l'anno 2016 una riduzione del 40% del diritto annuale in vigore fino al 2014, definito nel Decreto Interministeriale 21.04.2011. In particolare: le imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale del Registro imprese (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) devono pagare 53,00; le imprese individuali commerciali iscritte nella sezione ordinaria del Registro imprese devono pagare 120,00; le società semplici agricole devono pagare 60,00; le società semplici NON agricole devono pagare 120,00; le società tra avvocati di cui all'art. 16, comma 2, del D.Lgs. 02.02.2001, n. 96 devono pagare 120,00. Anche i soggetti iscritti esclusivamente al REA (Repertorio delle notizie Economiche ed Amministrative) sono tenuti al versamento del diritto annuale, per un importo fisso pari ad 18,00 comprensivo della sede e di eventuali unità locali. NORMATIVA DI RIFERIMENTO Art. 18 della Legge 29.12.1993, n. 580, così come modificato dall art. 17 della Legge 23.12.1999, n. 488 (Legge finanziaria 2000) e dall'art. 1, comma 19, del D.Lgs. 15.02.2010, n. 23; D.M. 11.05.2001, n. 359 (G.U. n. 229 del 02.10.2001) - Regolamento per l attuazione dell art. 17 della Legge 23.12.1999, n. 488; D.M. 21.04.2011 - Misure del diritto annuale 2011, 2012, 2013 e 2014. D.M. 08.01.2015 Misure del diritto annuale 2015 e 2016. Nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03.03.2009 - Modalità di calcolo del diritto annuale. SOGGETTI Soggetti obbligati al pagamento del diritto annuale Al pagamento del diritto annuale sono tenute tutte le imprese ed i soggetti iscritti o annotati nel Registro delle imprese o al REA Repertorio delle notizie Economiche ed Amministrative della Camera di Commercio (ad esempio: imprese individuali, società semplici, società commerciali, cooperative, consorzi, associazioni, fondazioni, enti morali) alla data del 1 gennaio di ogni anno, ovvero iscritti od annotati nel corso dell anno di riferimento. L importo del diritto non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell anno. Non è ammessa la rateazione del diritto annuale.

Imprese esonerate dal pagamento del diritto annuale Sono esonerate dal pagamento del diritto annuale 2016, ai sensi dell art. 4 del D.M. 359/2001, le imprese che si trovano nelle seguenti situazioni: - le imprese che alla data del 1 gennaio 2016 si trovano in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa (sempre che il Tribunale non abbia autorizzato la continuazione dell attività); - le imprese individuali che hanno cessato l attività nell anno 2015 se la domanda di cancellazione è stata presentata entro il 30 gennaio 2016; - le società e gli altri soggetti collettivi che hanno approvato entro il 2015 il bilancio finale di liquidazione a condizione che la domanda di cancellazione dal Registro imprese sia stata presentata entro il 30 gennaio 2016; - le società cooperative che nel corso dell anno 2015 siano state sciolte per atto dell Autorità governativa. Pertanto: - sono obbligate al pagamento anche le società che al primo gennaio dell anno di riferimento risultano poste in liquidazione; - sono obbligate al pagamento anche le imprese che hanno cessato l attività senza provvedere alla cancellazione dal Registro delle imprese nei termini stabiliti; - la cancellazione dal Registro delle imprese con decorrenza retroattiva non comporta l esonero dal pagamento per le annualità comprese tra la cessazione dell'attività e la domanda di cancellazione. Unità locali, nuove iscrizioni, trasferimenti Oltre al diritto per la sede principale, le imprese che esercitano l attività anche tramite unità locali devono pagare, per ciascuna di esse, un importo pari al 20% di quanto dovuto per la sede fino ad un massimo di 120,00, in favore della Camera di Commercio nella cui provincia è ubicata l unità locale stessa. Le nuove imprese e/o le nuove unità locali iscritte in corso d anno devono corrispondere il diritto annuale relativo all anno 2016 entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione o annotazione nel Registro imprese; tali nuove imprese e/o unità locali, se iscritte nella sezione ordinaria del Registro imprese, sono tenute a versare il diritto annuale nelle misure sotto indicate: - sedi di imprese individuali, società cooperative, consorzi, società di persone, società di capitali: 120,00; - unità locali: 24,00. In caso di trasferimento della sede legale in altra provincia, il diritto è introitato dalla Camera di Commercio ove è ubicata la sede legale al 1 gennaio (o alla diversa data se l impresa è stata costituita successivamente al primo gennaio) dell anno al quale si riferisce il pagamento.

IMPORTI DEL DIRITTO ANNUALE 2016 SEZIONE SPECIALE: SEDI UNITA LOCALI - imprese individuali (piccoli imprenditori) 53,00 11,00 - imprese individuali artigiane o agricole 53,00 11,00 - società semplici agricole 60,00 12,00 - società semplici non agricole 120,00 24,00 - società tra avvocati (art.16, comma 2, D.Lgs. 02.02.2001, n. 96) 120,00 24,00 - unità locali di imprese con sede principale all estero - 66,00 - sedi secondarie di imprese estere 66,00 - SEZIONE ORDINARIA: Ad eccezione delle imprese individuali commerciali che devono corrispondere il diritto annuale 2016 nella misura fissa di 120,00 per la sede e di 24,00 per ciascuna eventuale unità locale, tutte le altre imprese (soc. in nome collettivo, soc. in accomandita semplice, soc. di capitali, soc. cooperative, consorzi, enti pubblici economici, GEIE) sono tenute a versare il diritto annuale sulla base del fatturato complessivo realizzato nel 2015, con riferimento al Modello IRAP 2016. In relazione al Modello IRAP 2016, in merito al significato del termine fatturato si rimanda alla Nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03.03.2009. L effettivo importo da versare per la sede principale dell'impresa si ottiene applicando al fatturato la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella, sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione, fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall impresa. La somma risultante va quindi ridotta del 40%. Il totale ottenuto deve essere maggiorato del 20% (fino ad un massimo di 120,00) per ciascuna unità locale eventualmente posseduta dall'impresa. SCAGLIONI DI FATTURATO Da euro A euro 0,00 100.000,00 200,00 (misura fissa) 100.000,01 250.000,00 Aliquota 0,015% 250.000,01 500.000,00 Aliquota 0,013% 500.000,01 1.000.000,00 Aliquota 0,010% 1.000.000,01 10.000.000,00 Aliquota 0,009% 10.000.000,01 35.000.000,00 Aliquota 0,005% 35.000.000,01 50.000.000,00 Aliquota 0,003% 50.000.000,01 e oltre Aliquota 0,001% (fino ad 40.000,00)

ARROTONDAMENTI Secondo quanto disposto con la nota M.S.E. n. 19230 del 03.03.2009 sopra richiamata, il calcolo per determinare il diritto annuale prevede l'arrotondamento finale all unità di euro, previo arrotondamento obbligatorio al centesimo di euro; nei calcoli intermedi, concernenti gli importi dovuti per ciascuno scaglione di fatturato, le unità locali e le eventuali maggiorazioni deliberate dalle Camere di Commercio ai sensi dell art. 18, comma 10, della Legge 580/1993, debbono invece essere utilizzati cinque decimali. TERMINI E MODALITA Per le imprese già iscritte al primo di gennaio 2016, il termine per il pagamento del diritto coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi (16.06.2016), con la possibilità di versare nei 30 gg. successivi a tale termine con la maggiorazione dello 0,40%. La maggiorazione dello 0,40% va versata, con arrotondamento al centesimo di euro, anche in caso di compensazione del diritto con altri tributi/contributi. Modalità di versamento: modello F24 A partire dall anno 2001, il versamento del diritto annuale avviene attraverso l utilizzo del modello di pagamento unificato F24, usato anche per il versamento delle imposte sui redditi. Sul sito del Ministero dell Economia e delle Finanze sono disponibili informazioni sul modello F24 e sulla sua utilizzazione. Compilazione del modello F24 Nell'intestazione del modello F24, oltre agli altri dati dell'impresa, è importante riportare il codice fiscale (non la partita IVA, qualora diversa), essendo il dato che consente l'attribuzione del pagamento all'impresa. sezione da compilare: sezione IMU e altri tributi locali codice ente locale: sigla della provincia a cui appartiene la Camera di Commercio che deve ricevere il pagamento. codice tributo: 3850 rateazione: non compilare anno di riferimento: 2016 importi a debito versati: indicare l'importo da pagare Esempio: - ipotesi di impresa individuale iscritta nella sezione speciale del Registro imprese con sede principale ad Arezzo e due unità locali a Genova SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI codice ente/ codice comune codice tributo rateazione anno di riferimento importi a debito versati AR 3850 2016 53,00 GE 3850 2016 21,00 importi a credito compensati Saldo TOTALE 74,00 74,00

E' possibile compensare quanto dovuto per diritto annuale con eventuali crediti vantati per altre imposte (IRPEF, IRPEG, IVA), tasse e contributi. In caso di prima iscrizione o apertura di unità locale, è ammesso anche il versamento diretto allo sportello o tramite prelievo da prepagato per pratiche telematiche. SANZIONI In caso di tardivo od omesso pagamento del diritto annuale si applica la sanzione amministrativa dal 10 al 100% dell ammontare del diritto dovuto, nel rispetto dei principi e del procedimento di cui al D.Lgs. 472/97 e secondo le disposizioni del D.M. 27.01.2005, n. 54. In particolare, l art. 4, comma 2, del D.M. 54/2005, prevede una sanzione del 10% nei casi di tardivo versamento, mentre il comma 3 stabilisce che si applica una sanzione dal 30% al 100% nei casi di omesso versamento, tenendo altresì conto dei criteri di determinazione della sanzione previsti dall art. 7 del D.Lgs. 18.12.1997, n. 472. Si rammenta che, secondo quanto dispone l art. 24, comma 35, della Legge 449/97, l avvenuto pagamento del diritto annuale è condizione, dal 1 gennaio dell anno successivo alla scadenza, per il rilascio delle certificazioni da parte del Registro imprese. EVENTI ECCEZIONALI Le agevolazioni in materia tributaria disposte con legge in occasione di eventi e situazioni di carattere eccezionale si applicano anche al diritto annuale. RIMBORSI Le istanze di rimborso dei diritti camerali erroneamente corrisposti devono essere presentate, a pena di decadenza, entro 24 mesi dalla data del pagamento (art. 17 Legge 23.12.1999, n. 488). Si precisa che non è possibile procedere a rimborsi nei confronti di società che risultino già cancellate dal Registro imprese. AVVISO Le imprese che non hanno versato il diritto annuale per l anno 2015, possono regolarizzare la loro posizione effettuando il ravvedimento operoso entro il 16.06.2016 (oppure entro il 06.07.2016 se assoggettate a studi di settore). Le imprese devono diffidare di ogni richiesta di pagamento relativa all iscrizione in presunti annuari, registri e repertori, ovvero relativa a presunte prestazioni assistenziali e previdenziali avanzate da organismi privati, che nulla hanno a che vedere con il pagamento obbligatorio del diritto annuale né con l iscrizione in registri tenuti dalla Camera di Commercio. Il diritto annuale si paga esclusivamente attraverso il modello F24. ***** *** ***** L Ufficio diritto annuale rimane a disposizione per qualsiasi richiesta di chiarimento.