ESONERO PARZIALE DALL OBBLIGO DELL OCCUPAZIONE DI PERSONALE DISABILE DI CUI ALL ARTICOLO 1, COMMA 1, DELLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68, PREVISTO PER I DATORI DI LAVORO PRIVATI E PER GLI ENTI PUBBLICI ECONOMICI DALL ARTICOLO 5, COMMA 3, DELLA STESSA LEGGE. LINEE DI INDIRIZZO IN MATERIA DI PROCEDIMENTI ESONERATIVI APPROVATE CON DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI FORLI -CESENA PROT. N. 41358/2001 E PROT. N. 41598/2004, ADOTTATE, RISPETTIVAMENTE, NELLE SEDUTE DEL 7 AGOSTO 2001 E DEL 25 MAGGIO 2004. 1. La domanda intesa ad ottenere l autorizzazione all esonero parziale dall obbligo della occupazione di personale disabile di cui all articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, deve essere redatta su carta legale e deve esporre ogni possibile elemento di conoscenza e di giudizio in ordine alla ricorrenza, nel caso concreto, delle speciali condizioni di attività che non consentano l occupazione dell intera quota di riserva a norma dell articolo 3 della medesima legge. In particolare, la domanda deve contenere: tutti gli elementi indicati all articolo 4, comma 2, del D.M.(Lavoro) 7 luglio 2000, n. 357; la descrizione dettagliata delle attività lavorative svolte, delle posizioni di lavoro e delle mansioni rispetto alle quali l esonero richiesto deve operare; la illustrazione dei fattori ritenuti di oggettivo impedimento all occupazione dell intera aliquota di disabili stabilita dalla legge; l indicazione delle misure di prevenzione e di protezione dei lavoratori adottate e da adottare nei confronti dei rischi di infortunio sul lavoro e dei rischi derivanti dall esposizione ad agenti cancerogeni, chimici, fisici e biologici, secondo la vigente normativa in materia di sicurezza e di tutela della salute nei luoghi di lavoro; gli estremi del contratto collettivo di lavoro applicato con specifica indicazione dell articolazione dell orario di lavoro settimanale osservato (se distribuito su 5 o su 6 giorni lavorativi); la specificazione della giornata in cui si festeggia il Santo Patrono della località ove il datore di lavoro richiedente ha sede legale ovvero, se questa è sita al di fuori dell ambito provinciale di Forlì-Cesena, della località entro il citato ambito provinciale in cui è ubicata l unità operativa per la quale viene avanzata richiesta di esonero parziale. 2. La domanda di esonero parziale, stante il carattere meramente residuale di questo istituto rispetto alle varie possibilità di avviamento al lavoro previste dalla L. n. 68/1999 può avere corso solo dopo che sia stato esaminato, con il datore di lavoro interessato, in via pregiudiziale, la possibilità di un utile collocamento dei disabili aventi diritto in mansioni compatibili con le loro condizioni e le loro capacità lavorative, anche impiegando gli strumenti del collocamento mirato di cui all articolo 3 della citata legge n. 68/1999 ed il cui esito negativo non sia imputabile al datore di lavoro richiedente. 3. Laddove l esonero parziale riguardi più unità produttive dislocate in diverse province, il datore di lavoro richiedente presenta le relative domande al Servizio del territorio in cui ha la sede legale. Il suddetto Servizio provvede, entro quindici giorni dal ricevimento, all inoltro delle singole domande ai 1
Servizi provinciali rispettivamente competenti, dandone comunicazione, per conoscenza, allo stesso datore di lavoro. 4. La misura dell esonero parziale dall obbligo di occupazione dei disabili deve essere strettamente correlata alla rilevanza delle speciali condizioni di attività che dell esonero stesso costituiscono necessario presupposto. Nella valutazione delle speciali condizioni di attività si terrà anche presente l elenco delle mansioni particolarmente usuranti di cui alla tabella acclusa all articolo 1 del D. Lgs. 11 agosto 1993, n. 374, ed all articolo 2 del D.M. (Lavoro) 19 maggio 1999, nonché quanto in materia previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro della categoria di appartenenza del datore di lavoro richiedente. 5. In presenza della caratteristica della faticosità della prestazione lavorativa di cui alla lettera a) del comma 1 dell art. 3 del D.M. (Lavoro) n. 357/2000, la misura dell esonero può giungere fino al 50 per cento. Tale caratteristica deve essere considerata nel quadro del modello organizzativo posto in essere dal datore di lavoro richiedente e con riferimento alle concrete modalità di espletamento delle singole mansioni, nonché alla luce delle misure adottate o da adottare da parte del datore di lavoro medesimo ai fini della riduzione dell impegno fisico richiesto, in base alle norme vigenti. 6. In presenza della caratteristica della pericolosità connaturata al tipo di attività, anche derivante da condizioni ambientali nelle quali si svolge l attività stessa, di cui alla lettera b) del comma 1 dell articolo 3 del citato D.M., la misura dell esonero può giungere fino al 60 per cento, in funzione delle misure di sicurezza attuate o da attuare dal datore di lavoro richiedente a mente della normativa vigente. 7. In presenza della caratteristica della particolare modalità di svolgimento dell attività lavorativa di cui alla lettera c) del comma 1 dell articolo 3 del citato D.M., la misura dell esonero può giungere fino al 40 per cento. A tale proposito, a titolo meramente esemplificativo, si possono citare le attività che richiedono lavoro notturno, turni di lavoro avvicendati, frequenti spostamenti da un luogo di lavoro all altro, particolari specializzazioni o qualificazioni professionali ovvero peculiari attitudini personali. 8. In presenza di caratteristiche riferibili sia alla faticosità della prestazione lavorativa sia alla particolare modalità di svolgimento dell attività lavorativa, la misura dell esonero può giungere fino al 60 per cento. 9. Per i datori di lavoro operanti nel settore della sicurezza e della vigilanza e nel settore del trasporto privato, l esonero può giungere fino all 80 per cento, giusto l articolo 3, comma 2, del D.M. (Lavoro) n. 357/2000. 10. Dalla data della presentazione della domanda di esonero parziale e fino alla comunicazione del provvedimento di autorizzazione o di diniego da parte del Servizio provinciale competente, il datore di lavoro richiedente fruisce, provvisoriamente, della sospensione parziale dagli obblighi occupazionali nella misura percentuale richiesta e, comunque, non superiore a quella massima del 60 per cento. 11. Il Servizio provinciale può, ai fini istruttori, richiedere alla Direzione provinciale del lavoro ed alla competente struttura dell Azienda U.S.L. un apposito rapporto in ordine alle caratteristiche dell attività svolta dal datore di lavoro richiedente ed alla sussistenza delle speciali condizioni dell attività stessa. Il rapporto deve pervenire al Servizio provinciale entro il termine di sessanta (60) giorni, trascorso il quale l istruttoria prosegue indipendentemente dalla mancanza del rapporto. 12. Il Servizio provinciale competente emana il provvedimento di autorizzazione o di diniego, congruamente motivato, nel termine massimo di centoventi (120) giorni dalla data di ricevimento della domanda, salva la possibilità di una proroga non superiore a trenta (30) giorni, giustificata dalla 2
necessità di compiere ulteriori atti istruttori, e da comunicare tempestivamente al datore di lavoro richiedente. Nel termine è compreso il periodo del rapporto eventualmente richiesto alla Direzione provinciale del lavoro e/o all Azienda U.S.L. 13. Entro il suddetto termine di conclusione del procedimento, il Servizio provinciale competente comunica il provvedimento al datore di lavoro richiedente e, nell ipotesi di cui al precedente punto 3., al Servizio provinciale che ha ricevuto la domanda. Contestualmente comunica allo stesso datore di lavoro le informazioni necessarie onde effettuare il versamento del contributo esonerativo. Inoltre, comunica al Servizio regionale competente il numero delle unità ed i giorni da conteggiare ai fini di detto contributo. 14. L esonero, ove concesso, decorre dalla data di presentazione della domanda, anche se questa è presentata nel corso del periodo dei sessanta giorni dal momento in cui è insorto l obbligo di assunzione dei lavoratori disabili ex articolo 9, comma 1, della legge n. 68/1999, cui l esonero, in tutto o in parte, è riferibile. 15. L esonero è concesso a tempo determinato e non può avere una durata superiore a 36 mesi. 16. Il contributo esonerativo di cui all articolo 5, comma 3, della legge n. 68/1999, dovuto dal datore di lavoro nella misura di 30,64 per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore disabile non occupato, è calcolato considerando per giornate lavorative quelle stabilite dal contratto collettivo di lavoro della categoria di appartenenza del datore di lavoro richiedente: cosicché se, sulla base del contratto collettivo di lavoro, l orario normale di lavoro settimanale è articolato su cinque giornate lavorative non si tiene conto del sabato. Restano escluse dal calcolo le giornate considerate festive a norma di legge, ossia: le domeniche e le festività nazionali ed infrasettimanali nonché la festività del Santo Patrono della località ove il datore di lavoro richiedente ha la propria sede legale ovvero, se questa è ubicata fuori della provincia di Forlì-Cesena, la propria unità produttiva. In caso di più unità produttive nella provincia di Forlì-Cesena, è presa in considerazione la festività patronale della località ove è sita l unità produttiva con il maggior numero di personale. 17. I datori di lavoro che hanno richiesto l autorizzazione all esonero parziale dall assunzione di soggetti disabili versano i contributi esonerativi di cui all articolo 5, comma 3, della L. n. 68/1999, pari ad 30,64, per ciascuna unità non assunta e per ogni giorno lavorativo, al Fondo regionale per l occupazione dei disabili mediante bonifico intestato alla Tesoreria della Regione Emilia-Romagna presso UNICREDIT BANCA SPA - Agenzia Bologna Indipendenza, Bologna, alle seguenti coordinate internazionali: PAESE CIN EUR CIN ABI CAB C/C IT 42 I 02008 02450 000003010203 e secondo le seguenti scadenze: entro trenta (30) giorni dalla comunicazione dell esito dell istruttoria della richiesta di esonero, allorché la relativa autorizzazione non sia stata concessa; entro il 31 marzo dell anno successivo a quello cui si riferisce l esonero, allorché l autorizzazione sia stata concessa. Per i versamenti effettuati nell'anno 2013 e relativi a contributi dovuti per l'anno 2012, il termine del 31 marzo è stato prorogato al 31 ottobre 2013 dalla Regione Emilia-Romagna, con deliberazione di Giunta n. 254/2013 dell'11 marzo 2013. 3
Nei successivi dieci (10) giorni, gli stessi datori di lavoro danno dimostrazione al Servizio provinciale competente dell avvenuto versamento. Qualora l autorizzazione non venga concessa, gli importi già versati o da versare a titolo di contributo esonerativo vengono conteggiati ai fini della regolarizzazione delle scoperture, limitatamente al periodo della provvisoria sospensione degli obblighi occupazionali. 18. Nel caso di mancato od inesatto versamento del contributo esonerativo di cui al punto 17., il Servizio provinciale competente diffida il datore di lavoro inadempiente a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento a provvedere alla regolarizzazione assegnandogli, all uopo, il termine di quindici (15) giorni. 19. In ogni caso, versamenti che non corrispondono alle entità ed alle scadenze fissate determinano una maggiorazione del contributo pari al: 5 per cento su base annua se la regolarizzazione avviene entro trenta (30) giorni dalla scadenza prevista; 24 per cento su base annua se la regolarizzazione avviene oltre trenta (30) giorni dai termini fissati. Le maggiorazioni saranno calcolate e comminate, a titolo di sanzione amministrativa, dalla locale Direzione Provinciale del Lavoro, su segnalazione del Servizio provinciale competente, trascorso il termine indicato nella diffida a regolarizzare. 20. Qualora l autorizzazione all esonero parziale non venga concessa, la sospensione o l esonero parziale provvisoriamente applicati cessano automaticamente nel giorno della comunicazione del rigetto della domanda. Da tale giorno decorre il termine di sessanta (60) giorni entro il quale il datore di lavoro deve presentare al competente Servizio provinciale la richiesta di avviamento delle unità mancanti alla completa copertura della quota di riserva. Nel caso, invece, che, precedentemente alla domanda di esonero, sia stata accertata l inadempienza del datore di lavoro in ordine al rispetto della quota di riserva e applicata la sanzione, all uopo stabilita dall articolo 15, comma 4, della legge n. 68/1999, la richiesta di avviamento delle unità mancanti deve essere presentata entro il giorno successivo a quello della comunicazione di rigetto. 21. Laddove il datore di lavoro, nelle more del procedimento istruttorio della domanda di autorizzazione all esonero parziale, richieda la certificazione di ottemperanza prevista dall articolo 17 della legge n. 68/1999, l esonero è concesso in via provvisoria, nella misura percentuale richiesta, di norma, per un periodo non superiore a sei mesi, pari a quello di validità delle certificazioni della pubblica amministrazione stabilito dall articolo 2, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ora trasfuso nell articolo 41, comma 1, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Il certificato di ottemperanza, come disposto dall articolo 5, comma 5, del D.M. (Lavoro) n. 357/2000, viene rilasciato previa dimostrazione dell avvenuto versamento del contributo esonerativo riferito al periodo di validità dell esonero provvisorio. Resta fermo per il provvedimento definitivo, il termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento della domanda fissato dall articolo 5, comma 4, del D.M. n. 357/2000. 22. Qualora la richiesta del certificato di ottemperanza sia presentata in costanza di validità del provvedimento di esonero concesso, il contributo esonerativo da versare deve essere calcolato computando i giorni lavorativi a partire dalla fine del periodo cui è stato riferito il precedente versamento. 23. La domanda di rinnovo dell esonero e/o di aumento della percentuale di scomputo in atto può contenere soltanto l indicazione delle eventuali variazioni intervenute nelle speciali condizioni dell attività svolta e fare rinvio, per quanto non innovato, alla domanda originaria 4
24. La domanda di esonero parziale non è ammissibile per i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti, atteso che essi sono tenuti ad occupare un solo lavoratore disabile. 5