Comune di Pianezza Provincia di Torino Settore Amministrativo Servizi Demografici Piazza Napoleone Leumann 1 10044 Pianezza (TO) P.I. 01299070019 tel. 011 967 0000 fax. 011 967 02 06 e-mail: affarigenerali@comune.pianezza.to.it All Ufficio Fiscalità Generale Della DRE PIEMONTE Corso Vinzaglio 8 TORINO OGGETTO: Richiesta di Interpello Legge 27/07/2001 N. 212. Con la presente, per quanto di Vostra competenza, si pone a codesto Ufficio il seguente INTERPELLO concernente richieste di certificazione anagrafica: Pervengono a questo Ufficio Anagrafe richieste di certificati anagrafici, di cittadini residenti, effettuate da società di Recupero Crediti. Queste società, che talvolta indicano nella loro istanza il possesso di un autorizzazione di Pubblica Sicurezza, richiedono la certificazione di residenza ai sensi dell art. 3 della Tabella B del d.p.r. 642/1972. Poiché l'articolo 3 sopra citato, concerne: "Atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti in materia penale, di pubblica sicurezza e disciplinare, esclusi gli atti di cui agli articoli 34 e 36 della tariffa e comprese le istanze e denunce di parte dirette a promuovere l'esercizio dell'azione penale e relative certificazioni. Documenti prodotti nei medesimi procedimenti dal pubblico ministero e dall'imputato o incolpato"., pare allo scrivente, che le società di recupero crediti, generalmente prestatori d opera per conto di altri soggetti (banche, studi legali), non siano titolari di legittimazione processuale per esercitare l azione penale nei confronti dei cittadini dei quali richiedono il certificato anagrafico, e di conseguenza non abbiano diritto all'esenzione dall mposta di bollo per il rilascio del certificato richiesto. E la stessa legittimazione parrebbe non sussistere se. i certificati richiesti delle stesse società. fossero adibiti ad uso: "Art. 12 tab B,del D.P.R. 642/1972 - procedimenti innanzi al giudice di pace". Saluti. Ringraziando, in attesa di ricevere cortese comunicazione in merito, si porgono Distinti Pianezza 08/04/2010 IL SINDACO GAGLIARDI Ing. Claudio
AGENZIA E N T R A T E Torino, 23 giugno 2010 Direzione Regionale del Piemonte Settore Servizi e Consulenza Ufficio Fiscalità generale COMUNE DI PIANEZZA PIAZZA NAPOLEONE LEUMANN 1 10044 PIANEZZA (TO) Prot. OGGETTO: Interpello 901-167/2010-ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212. COMUNE DI PIANEZZA Codice Fiscale 01299070019 Partita IVA 01299070019 Istanza presentata il 12/04/2010 Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione dell art. 1 del D.P.R. n. 642 del 1972, è stato esposto il seguente Q U E S I T O Il comune istante chiede chiarimenti circa il trattamento tributario, ai fini dell imposta di bollo, delle richieste di certificazione anagrafica presentate da società di recupero crediti. In particolare, viene rappresentato che le società richiedenti i certificati anagrafici tal volta indicano nell istanza il possesso di un autorizzazione di pubblica sicurezza richiedendo, pertanto, la certificazione di residenza ai sensi dell art. 3 della Tabella B di cui al D.P.R. 642 del 1972.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE L istante ritiene che le società di recupero crediti di cui si tratta non possano chiedere i certificati in esenzione dal momento che, in genere, sono prestatori d opera per conto di altri soggetti (banche, studi legali) non processualmente legittimati ad esercitare l azione penale nei confron ti dei cittadini dei quali richiedono i certificati. Non troverebbe, pertanto, applicazione né l esenzione di cui all art. 3 del D.P.R. 642 del 1972, né quella di cui all art. 12 della Tabella allegata allo stes so Decreto. PARERE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE Ai sensi del combinato di cui agli artt. 1 del D.P.R. 642 del 1972 e 4 della Tariffa par te prima di cui allo stesso Decreto il rilascio di certificati anagrafici da parte del Comune è soggetto all imposta di bollo. L art.1 del D.P.R. citato, infatti, prevede che oggetto dell imposta siano tutti gli atti, i documenti e i registri indicati nell annessa Tariffa. In particolare, i certificati anagrafici sono ricompresi tra gli atti soggetti all imposta fin dall origine indicati nell art. 4 della Tariffa pt. I di cui al D.P.R. suindicato, vale a dire tra gli at ti e provvedimenti degli organi della amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta. L Amministrazione finanziaria si è più volte pronunciata affermando sempre l assoggettabilità fin dall origine all imposta di bollo delle certificazioni anagrafiche (in tal senso si vedano le seguenti Risoluzioni: prot. n.300612 del 9/12/1983, prot. n.301694 del 21/11/1986, prot.n.352014 del 19/10/1987, prot. n.352119 del 9/12/1987, prot. n. 811 del 22/4/1994, prot. n.851 del 22/4/1994, prot. n. 27 del 17/12/1994, prot. n. 135 del 5/6/1995, prot. n. 208 del 15/7/1995).
Alla regola generale sull assolvimento dell imposta di bollo fa, tuttavia, eccezione l ipotesi in cui si ricada in una delle esenzioni tassativamente indicate dallo stesso Decreto o da Leg gi speciali. In tal senso si è recentemente espressa l Amministrazione Finanziaria con la Circolare n. 25 del 29.03.2010 ribadendo che i certificati in discorso possono essere rilasciati senza il pa gamento dell imposta di bollo se destinati a uno degli usi indicati nella tabella allegato B, annessa al citato D.P.R. n. 642 del 1972, recante l elencazione degli atti e documenti esenti in modo as soluto dall imposta, o nei casi previsti da leggi speciali. In particolare, l art. 3 della Tabella allegata al già citato Decreto prevede l esenzione in modo assoluto di Atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti in materia penale, di pubblica sicurezza e disciplinare, esclusi gli atti di cui agli artt. 34 e 36 della tariffa e comprese le i- stanze e denunce di parte dirette a promuovere l esercizio dell azione penale e relative certificazioni. Documenti prodotti nei medesimi procedimenti dal pubblico ministero e dall imputato o incolpato. Inoltre, sempre nella Tabella ma all art. 12 è prevista l esenzione in modo assoluto di Atti e provvedimenti del procedimento innanzi alla Corte costituzionale. Atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali ed amministrativi relativi a controversie: 1) in materia di assicurazioni sociali obbligatorie ed assegni familiari; 2) individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego; 3) in materia di pensioni dirette o di reversibilità; 4) in materia di equo canone delle locazioni degli immobili urbani. Atti relativi ai provvedimenti di conciliazione davanti agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o da accordi collettivi di lavoro. Atti e documenti rela tivi all esecuzione immobiliare nei procedimenti di cui ai nn. 1), 2) e 3) del secondo comma e dei provvedimenti di cui al terzo comma del presente articolo. Atti e provvedimenti dei procedimenti innanzi al conciliatore, compreso il mandato speciale a farsi rappresentare ed escluse le senten-
ze. Tanto premesso, si ritiene che i certificati anagrafici richiesti dalle società di recupe- ro credito siano da assoggettare all imposta di bollo in quanto non vi sono specifiche disposizioni normative che ne consentano il rilascio in esenzione. IL DIRETTORE REGIONALE Vincenzo PALITTA