CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA. IV Commissione Attività produttive e occupazione

Documenti analoghi
Consiglio Regionale della Puglia

Spett.le COMUNE DI BRINDISI SETT. ATTIVITA PRODUTTIVE UFFICIO ESERCIZI PUBBLICI

NORME PER LA PREVENZIONE E IL TRATTAMENTO DEL GIOCO D AZZARDO PATOLOGICO E DELLA DIPENDENZA DA NUOVE TECNOLOGIE E SOCIAL NETWORK

MODALITA APPLICATIVE DEL DIVIETO ALLE SALE GIOCO E SALE SCOMMESSE E ALLA NUOVA INSTALLAZIONE DI APPARECCHI PER IL GIOCO D AZZARDO LECITO.

CONSIGLIO REGIONALE ATTI 0472 PROGETTO DI LEGGE N. 9. di iniziativa dei Consiglieri regionali:

Legge Regionale 17 dicembre 2016 n. 20. Disposizioni per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico.

CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Art. 1 (Finalità) Art. 2 (Funzioni della Regione)

LEGGE REGIONALE N. 28 DEL REGIONE UMBRIA. Interventi per il sostegno e la qualificazione dell attività di assistenza familiare domiciliare.

Regione Lazio. Leggi Regionali 14/07/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 56

LEGGE REGIONALE 27 giugno 1997, n. 45 Norme in materia di risorse energetiche Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n.

Norme per il sostegno dei gruppi di acquisto solidale (GAS) e per la promozione dei prodotti alimentari da filiera corta e di qualità.

Legge Regionale Toscana 28 dicembre 2005, n. 73

DELIBERAZIONE N X / 2864 Seduta del 12/12/2014

IL CONSIGLIO REGIONALE. ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE. promulga. la seguente legge:

COMUNE DI TORREBELVICINO

LEGGE REGIONALE N. 14 DEL REGIONE MARCHE NORME IN MATERIA DI TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI.

LA GIUNTA REGIONALE. la L. 4 maggio 1983, n. 184, concernenti Diritto del minore ad una famiglia ;

LEGGE PROVINCIALE 22 luglio 2015, n. 13

Documento scaricato da

proposta di legge n. 59

LEGGE CONSIGLIO REGIONALE N. 151

PROGETTO DI LEGGE N. 317

Legge Regionale Basilicata 13/4/1996 n.21. B.U.R. 20/4/1996 n.20

Art. 1 Finalità. dell'art. 1 dove è scritto «con ostacolino» deve leggersi «che ostacolino».

Consiglio regionale della Toscana

LEGGE REGIONALE N. 21 DEL REGIONE BASILICATA

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia XI Legislatura - Atti consiliari TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE TESTO PRESENTATO DAI PROPONENTI

COMUNE DI NOVARA AREA SICUREZZA DEL CITTADINO POLIZIA AMMINISTRATIVA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE COMMERCIO

LEGGE REGIONALE N. 26 DEL REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE N. 82 DEL REGIONE TOSCANA. Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato.

Consiglio regionale della Toscana

Promozione all accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate

Linee di Indirizzo per la riorganizzazione del sistema di Servizi e Strutture per le Dipendenze Normativa di riferimento

ATTO N. 415 Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale

Interventi di prevenzione della violenza di genere e misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza

PROTOCOLLO D INTESA. MIUR Ministero dell Istruzione Università e Ricerca. AVIS Associazione Volontari Italiani del Sangue

Art. 1 (Finalità ed ambito di applicazione)

DELIBERAZIONE N X / 1274 Seduta del 24/01/2014

L impegno del Ministero della Salute. sul Gioco. Dr.ssa Stefania Borghi Ministero della Salute - Direzione Generale Prevenzione Sanitaria

PROGETTO DI LEGGE N di iniziativa dei Consiglieri regionali: Gallera, Rolfi e D. Maroni. Vita indipendente. PRESENTATO IL 22/07/2014

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

REGOLAMENTO PER LE SALE GIOCHI

REGOLAMENTO PER LA TENUTA DELL ALBO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DECRETO

Si aggiunga come primo riconoscimento:

COMUNE DI RENDE Sportello Unico per le Attività Produttive Via G. Rossini, Rende (CS) Centralino.:

Disposizioni in materia di formazione nell apprendistato. Art. 1 (Finalità ed ambito di applicazione)

Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 169 del 20/12/2013

CONSIGLIO REGIONALE ATTI 1979 VI COMMISSIONE CONSILIARE AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE PROGETTO DI LEGGE

CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D AOSTA XIII LEGISLATURA. Proposta di legge regionale. n. 93

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. all esame della Giunta regionale nella seduta del

VIII LEGISLATURA DOCUMENTI PROPOSTE DI LEGGE E RELAZIONI PROPOSTA DI LEGGE. Prot. n. 140/8L/2007 Genova,

COMUNE DI ARBA. Regolamento comunale per l apertura e la gestione di sale giochi

Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato).

PROGETTO DI LEGGE IN MATERIA DI SPETTACOLO PROPOSTA DI ARTICOLATO. Art. 1 Finalità

Oggetto: direttive in applicazione della normativa in materia di divieto di fumo.

proposta di legge n. 210

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente

proposta di legge n. 33

Regolamento comunale per l apertura e la gestione di sale giochi Adottato con deliberazione consiliare n. 22 del 25/02/2010

DECRETO N Del 20/12/2016

COMUNE DI VIAREGGIO. Area Sviluppo Economico Sportello Unico per le Attività Produttive REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA DI SALE GIOCHI

Oggetto: Sistemi di gioco (VLT) di cui all articolo 110, comma 6, lettera b) - Autorizzazione di cui all articolo 88 T.U.L.P.S. per le sale dedicate;

PROTOCOLLO D INTESA FRA REGIONE LOMBARDIA MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

COMUNE DI OSIO SOTTO

Rete del progetto Diade

Protocollo d intesa: Osservatorio sulle situazioni di disagio nel territorio del comune di Civitella in val di chiana

Norme per il sostegno dei genitori separati e divorziati in situazione di difficoltà.

CONSIGLIO REGIONALE ATTI 0927

"Politiche regionali per il coordinamento e l amministrazione dei tempi delle città".

LEGGE REGIONALE N. 36 DEL REGIONE LIGURIA

SENATO DELLA REPUBBLICA Disegno di legge 482 XVI Legislatura. Disposizioni per la regolamentazione della riabilitazione equestre DISEGNO DI LEGGE

Regione Toscana LEGGE REGIONALE 16 NOVEMBRE 2007, N. 59. Norme contro la violenza di genere.

L.R. 5/2005, art. 25, commi 6 e 7, art. 30 B.U.R. 10/1/2007, n. 2. Decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2006, n. 0412/Pres.

LEGGE REGIONALE N. 59 DEL REGIONE TOSCANA. Norme contro la violenza di genere.

CONSIGLIO REGIONALE ATTI 4329 PROGETTO DI LEGGE N di iniziativa dei Consiglieri regionali:

BOLLETTINO UFFICIALE SOMMARIO REPUBBLICA ITALIANA. Supplemento - Giovedì 30 marzo 2017

L.R. 23 Gennaio 2006, n. 1 Istituzione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità (1)

Norme in materia di pet therapy - terapia assistita con animali e attività assistita con animali. Il Consiglio regionale ha approvato.

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DELL AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N14 (ex Art. 10, comma 2, lett. e) punti a) e 5) della L.R.

1. Strumenti per la costituzione dell'ufficio

LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE N. 8 NORME PER LA PREVENZIONE E IL TRATTAMENTO DEL GIOCO D AZZARDO PATOLOGICO

LEGGE REGIONALE N. 64 DEL REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 23 aprile 2014, n. 6

CONSIGLIO COMUNALE DI NAPOLI. 21 dicembre 2015 PROPOSTA DI EMENDAMENTO

TOSCANA Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali.

BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE CAMPANIA n. 50 del 17 agosto Atti della Regione PARTE I

REGIONE PIEMONTE. Legge regionale 08 febbraio 2016, n. 3

LEGGE PROVINCIALE 6 maggio 2016, n. 5

Legge Regionale N. 1 Del Regione Campania. << Interventi in materia di tossicodipendenze e di alcoolismo >>.

DECRETO N Del 07/10/2016

Dipendenze: una sfida continua

Regione Toscana Consiglio regionale

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

proposta di legge n. 323

PROTOCOLLO D INTESA. tra. Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana Direzione Generale. AVIS Regionale Toscana

Testo ddl. Capo I Disposizioni generali. Art. 1 Oggetto e finalità

Transcript:

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA IV Commissione Attività produttive e occupazione TAVOLA DI COMPARAZIONE DEI PROGETTI DI LEGGE 58, 7, 45 e 46 IN MATERIA DI GIOCO D AZZARDO ELETTRONICO PROGETTO DI LEGGE N. 58 di iniziativa del Presidente della Giunta regionale. PROGETTO DI LEGGE N. 7 delle problematiche e delle patologie correlate di iniziativa dei Consiglieri regionali: Alfieri, Alloni, Barzaghi, Borghetti, Brambilla, Carra, D'avolio, Gaffuri, Girelli, Martina, Pizzul, Rosati, Scandella, Straniero, Tomasi, Valmaggi, Villani PROGETTO DI LEGGE N. 45 Disposizioni in materia di contrasto alla ludopatia di iniziativa dei Consiglieri regionali: Romeo, Brianza, Colla, Rolfi, Foroni, Fabio Rizzi, Bianchi, Cecchetti, Santisi, Martinazzoli, Formenti. PROGETTO DI LEGGE N. 46 Norme per prevenzione e contrasto alla ludopatia di iniziativa del Consigliere regionale: De Corato. La presente comparazione è stata effettuata a livello di articoli e sulla base di un criterio che tiene conto dell effettività degli interventi e delle fattispecie disciplinate dai singoli progetti di legge. Milano, 5 settembre 2013 A cura di Nella Moscon e Ivana Cattaneo.

Art. 1 (Finalità) 1. La presente legge reca disposizioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto di forme di dipendenza dal gioco d azzardo, nonché al trattamento e al recupero delle persone che ne sono affette e al supporto delle loro famiglie. Stabilisce inoltre misure volte a contenere l impatto negativo delle attività connesse alla pratica del gioco sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sull inquinamento acustico, sulla quiete pubblica e sul governo del territorio Articolo 1 (Finalità) La presente legge regionale, nel rispetto dell ordinamento e delle competenze dello Stato, sostiene e promuove: a) il contrasto al gioco d azzardo; b) la prevenzione e la lotta al GAP (Gioco ); c) l utilizzo responsabile del denaro, con particolare attenzione per i minori; d) la cultura del gioco responsabile. 2. Per le iniziative di cui al comma 1, la regione si avvale della collaborazione degli enti locali, delle istituzioni scolastiche, degli enti o aziende del Sistema sanitario regionale, delle associazioni riconosciute e degli enti o aziende, pubbliche o private, operanti nella lotta alle dipendenze del gioco di azzardo. Articolo 1 (Finalità) 1. La presente legge, nell ambito delle competenze spettanti alla regione in materia di tutela della salute e di politiche sociali, detta norme finalizzate a prevenire il vizio del gioco, anche se lecito, e a tutelare determinate categorie di persone, oltreché a contenere l impatto delle attività connesse all esercizio di sale da gioco sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sull inquinamento acustico e sulla quiete pubblica. 2. L esercizio delle sale da gioco e il gioco lecito svolto anche in porzioni di locali aperti al pubblico sono soggetti all autorizzazione del Sindaco del Comune territorialmente competente. Articolo 1 (Finalità) 1. La Regione Lombardia nell ambito degli interventi di programmazione sociale e socio-sanitaria di cui alla l.r. 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario) e alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità), in osservanza alle indicazioni dell Organiz-zazione Mondiale della Sanità e a quelle della Commissione Europea sui rischi del gioco d azzardo definisce le norme per la prevenzione, il contrasto e il trattamento della dipendenza dal gioco, nonché delle problematiche e delle patologie correlate. 2. La Regione Lombardia, sulla base delle proprie risorse, assicura l erogazione di specifici e propri livelli essenziali di assistenza concernenti la prevenzione, il contrasto e il trattamento della dipendenza dal gioco, nonché delle problematiche e delle patologie correlate. 3. Concorrono all attuazione degli interventi previsti dalla presente legge gli enti locali, le istituzioni scolastiche, le Aziende Sanitarie Locali, gli enti ausiliari di cui al DPR 309/1990 accreditati e iscritti 2

nell Albo regionale, gli organismi del terzo settore, di cui al L. R. 14 febbraio 2008, n. 1 (Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso), nonché le associazioni scientifiche che perseguono fini di studio, prevenzione, contrasto e trattamento della dipendenza dal gioco d azzardo patologico. Art.2 (Soggetti che concorrono alla realizzazione delle finalità) 1. Concorrono, secondo gli indirizzi definiti dalla Regione, alla realizzazione delle finalità della presente legge: a) i comuni, singoli e associati, le aziende sanitarie locali (ASL); b) i soggetti del terzo settore di cui alla legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 (Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso) e gli enti accreditati per servizi nell area delle dipendenze di cui alla DGR 12621/2003; c) le associazioni di rappresentanza delle imprese e degli operatori di settore; d) le associazioni di tutela dei diritti dei consumatori e utenti; e) i gruppi informali di reciproco aiuto e solidarietà 3

Art. 3 (Destinatari) 1. Gli interventi di cui alla presente legge sono rivolti a favore dell intera popolazione e, in particolare, alla fasce di popolazione più deboli e maggiormente esposte ai rischi del gioco. 2. La diagnosi di soggetto affetto da gioco (GAP), requisito per la presa in carico da parte del servizio del sistema sociosanitario, è formulata dai Servizi territoriali Dipendenze/Servizi multidisciplinari integrati accreditati Articolo 2 (Definizione del gioco d azzardo patologico) Per gioco (GAP) s intende la patologia descritta nel Manuale Statistico-Diagnostico dei disturbi mentali nella sua IV versione (DSM-IV; 1994), che ha affinità con il gruppo dei Disturbi Ossessivo-Compulsivi (DOC) e con i comportamenti d abuso e le dipendenze. Articolo 3 (Destinatari) 1. Sono destinatari degli interventi, delle prestazioni e dei servizi le persone e le famiglie, di cui all art. 6 comma a, b, c della legge regionale 12 marzo 2008, n.3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario), che si trovano nella condizione diagnosticata dai servizi pubblici di essere un individuo incapace di resistere all impulso di giocare, il cui comportamento compromette le relazioni personali, matrimoniali, familiari e lavorative. 2. La diagnosi di soggetto affetto da GAP, vale a dire di giocatore patologico, è formulata dai servizi pubblici e privati accreditati. 3. Il familiare di soggetto affetto da GAP ha il diritto alle prestazioni erogate dai servizi pubblici e privati accreditati. 4

Art.4 (Competenze della Regione) 1. La Regione: a) garantisce l attività di programmazione per la prevenzione e il contrasto della dipendenza da GAP nel contesto del piano d azione regionale per le dipendenze, anche con l attività del tavolo tecnico regionale Osservatori e dell Osservatorio regionale sulle dipendenze di cui all articolo 29 della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario); b) assicura la conoscenza e il monitoraggio dei fenomeni di dipendenza dal gioco mediante l Osservatorio regionale sulle dipendenze; c) promuove la formazione e l aggiornamento degli esercenti, degli operatori di polizia locale, degli operatori sociali, sociosanitari e sanitari, nonché degli operatori delle associazioni consumatori e degli sportelli welfare; d) promuove iniziative di sensibilizzazione, educazione e informazione da progettare anche in collaborazione con ASL, enti locali, associazioni dei consumatori e rappresentanze dei pubblici esercizi; e) sostiene i soggetti del terzo settore che costituiscono gruppi di mutuo auto-aiuto, consulenza e orientamento ai singoli e alle famiglie; f) svolge attività di progettazione territoriale Articolo 2 (Misure attuative) 1. Per l attuazione delle finalità di cui all articolo 1, Regione Lombardia adotta politiche e misure per la realizzazione di: a) iniziative di sensibilizzazione, educazione ed informazione miranti a prevenire il rischio della dipendenza dal GAP; b) corsi di formazione professionale per esercenti, operatori dei servizi pubblici e agenti di polizia locale; c) attività di carattere socio-sanitario a livello territoriale concernenti il contrasto alla dipendenza da gioco d azzardo; d) materiale informativo sul gioco ; e) misure di carattere fiscale miranti a disincentivare il GAP; f) interventi miranti ad incentivare comportamenti virtuosi per l abbandono o la non istallazione degli apparecchi per il gioco. Articolo 5 (Incentivi per il contrasto alla diffusione del gioco d azzardo) 1. La Regione concede una apposita agevolazione fiscale ai fini IRAP alle imprese che decidono volontariamente di disinstallare ovvero non istallare apparecchi da gioco di cui all art. 110 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) presso i propri locali. Articolo 5 (Piano annuale prevenzione) 1.L'assessore ai servizi sociali presenta entro il 31 Gennaio di ogni anno alla Commissione III del Consiglio Regionale il piano annuale di prevenzione e contrasto fenomeno della ludopatia. 2.Tale piano dovrà' essere finanziato con fondi pari ad almeno il 60% delle risorse ricavate con la tassazione di cui all'art.4 e dovrà essere approvato in Consiglio Regionale che potrà' proporne eventuali modifiche. Articolo 6 (Documento strategico per il contrasto rischio dipendenza da gioco patologico) Entro 60 giorni dalla approvazione della presente legge la Giunta Regionale approva e presenta al Consiglio il documento strategico per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico, documento di inquadramento per il piano annuale di cui all art.5. In questo atto dovranno essere contenuti: a) gli interventi di prevenzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico, mediante iniziative di educazione ed informazione a carico del terzo settore ; b) gli interventi di formazione svolti dagli enti formativi regionali, erogati tramite le Asl e rivolti ad esercenti, operatori dei servizi pubblici ed operatori della polizia Articolo 4 (Compiti della Regione) La Regione Lombardia, ai sensi dell art.11 della l.r. 12 marzo 2008 n. 3 e dell art.2 della l.r. 30 dicembre 2009 n.33, attua le seguenti misure inerenti i principi e le finalità della presente legge: a) Istituisce, di norma, in ogni ASL, presso il Dipartimento per le dipendenze, un unità operativa specializzata nel trattamento della dipendenza da GAP e ne definisce gli standard, in particolare rispetto alla composizione multidisciplinare dell equipe, e la iniziale dotazione organica con autorizzazione, se necessario, ad integrare l organico; b) garantisce, attraverso l Osservatorio regionale sulle dipendenze di cui all art. 29 della l.r. 3/2008, la conoscenza e il monitoraggio del fenomeno dei disturbi da dipendenza comportamentale e da GAP, nonché l attività di supporto per lo studio di protocolli amministrativi, diagnostici e trattamentali ai fini di prevenzione, contrasto e trattamento delle dipendenze dal gioco ; c) garantisce, anche tramite le Province, la formazione e l aggiornamento specialistico degli operatori sociali, sociosanitari e sanitari dediti alla prevenzione, contrasto e trattamento delle dipendenze da GAP; d) istituisce e sostiene un numero verde regionale, anche tramite gli enti ausiliari, 5

sociosanitaria sul fenomeno del gioco d azzardo, anche in collaborazione con ASL ed enti locali; g)sostiene le iniziative di: 1. soggetti del terzo settore che promuovano la diffusione di una cultura del gioco ispirata a motivazioni esclusivamente ludiche e finalizzate a prevenire rischi di gioco patologico; 2. associazioni a tutela dei diritti dei consumatori utenti che realizzino o collaborino alla progettazione di attività di informazione e sensibilizzazione sui fattori dir ischio nella pratica del gioco anche in collaborazione con enti locali, ASL e da tutti i soggetti interessanti presenti sul territorio, compresi i pubblici esercizi; 3. associazioni di categoria dei gestori delle sale da gioco e dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco lecito che si dotino di un codice etico di autoregolamentazione che li responsabilizzi e vincoli alla sorveglianza delle condizioni e delle caratteristiche di fragilità dei giocatori e al rispetto della legalità per la prevenzione nei confronti della malavita organizzata; h) collabora con gli Osservatori istituiti a livello nazionale, allo scopo di sviluppare e promuovere metodiche di intervento e prevenzione a tutela dei cittadini più esposti; i) collabora con i competenti organi dello 2. In sede di prima applicazione, per l anno in corso, l agevolazione IRAP di cui al comma 1 è pari al 50% della riduzione consentita alla Regione rispetto alla aliquota base stabilita dallo Stato. In seguito, l entità della agevolazione è determinata annualmente dalla Giunta regionale. 3. La Regione adotta apposite disposizioni affinchè, nella concessione di premi, incentivi o finanziamenti regionali, vi sia un titolo di premialità per le imprese che non dispongono di apparecchi da gioco. 4. Analogo titolo di premialità di cui al comma 3 si applica ai soggetti richiedenti forme di sostegno regionale all editoria, allo scopo di favorire le società editoriali che si impegnano a non raccogliere pubblicità dai concessionari del gioco. 5. Le amministrazioni comunali possono concedere eventuali agevolazioni fiscali concernenti imposte, tasse o altri tributi di competenza comunale, alle imprese che non dispongono o decidono di non dotarsi di apparecchi da gioco. 6. La Regione istituisce un apposito contrassegno, da attribuire alle imprese che scelgono di non installare nel proprio esercizio apparecchiature per il gioco. 7. Ai fini dell applicazione del presente articolo si definiscono imprese le attività a cui è consentita, in via accessoria, la locale; c) la creazione di un numero verde regionale per ascolto, assistenza e consulenza ai soggetti o familiari di soggetti a rischio ludopatia; e) la disposizione di una campagna di comunicazione triennale per il contrasto al gioco e con la promozione dei loghi di cui all art. 9 ; nonché garantire: f) la conoscenza e il monitoraggio del fenomeno dei disturbi da dipendenza da GAP, aspetti finalizzati alla sua attività programmatoria, all interno dell attività del Tavolo Tecnico Regionale Osservatori e dell Osservatorio Regionale Dipendenze; g) al soggetto affetto da GAP le tutele previste per i soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti e psicotrope circa il diritto di cura, il diritto al mantenimento del posto di lavoro, il diritto di usufruire dei benefici di legge; gli organismi del terzo settore e le società scientifiche, finalizzato a fornire un primo ascolto e un servizio di assistenza e consulenza telefonica per l orientamento ai servizi; e) favorisce la sperimentazione di unità d offerta monotematica, anche in prospettiva di sviluppare servizi specialistici di eccellenza; f) sostiene campagne di informazione sui rischi e sui danni del GAP anche in collaborazione con gli enti locali, le istituzioni scolastiche e gli organismi del terzo settore; g) sostiene gli organismi del terzo settore che costituiscono gruppi di mutuo auto aiuto, consulenza e orientamento ai singoli e alle famiglie, interventi ti trattamento, interventi di amministrazione di sostegno, consulenza legale e finanziaria; h) istituisce, ai sensi della l.r. 6 dicembre 1999 n. 23 (Politiche regionali per la famiglia) e secondo i criteri dell erogazione dei prestiti d onore, un fondo regionale per gli interventi di aiuto economico a favore delle famiglie e delle persone esposte a forme di grave impoverimento e di emarginazione sociale, anche al fine di contrastare le pratiche relative all usura e a comportamenti penalmente perseguibili. Il fondo, di cui all art. 10 della presente legge, sarà regolamentato con provvedimento della Giunta regionale, 6

Stato e con le Forze di Polizia nella lotta al gioco illegale; l) istituisce un gruppo di lavoro, composto da rappresentanti delle Direzioni generali della Regione competenti in materia, delle ASL, delle Associazioni regionali delle imprese, di ANCI Lombardia, a cui vengono invitati anche rappresentanti del Ministero dell Interno, della Guardia di Finanza e dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con il compito di raccogliere ed elaborare dati ed informazioni, individuare eventuali criticità, elaborare proposte e suggerimenti nei confronti della Giunta regionale. 2. Entro sessanta giorni dall entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale predispone i contenuti grafici di un marchio regionale slot free, rilasciato a cura dei Comuni agli esercenti di pubblici esercizi, ai gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all intrattenimento che scelgono di non installare apparecchiature per il gioco lecito. 3. La Regione, tramite le ASL, rende disponibili agli esercenti di sale da gioco e di locali in cui sono installati apparecchi per il gioco lecito il materiale informativo sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie correlate al GAP, in attuazione dell articolo 7, comma 5 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, con esclusione delle agenzie che raccolgono scommesse. Articolo 6 (Misure socio-sanitarie) 1. La Regione, ai sensi dell art. 11 della l.r. 3/2008 e dell art. 2 della l.r. 33/2009, riconosce il GAP tra le patologie che creano dipendenza e attua le seguenti misure: a) istituisce presso i Dipartimenti per le dipendenze già attivi presso ogni ASL, un unità operativa competente in materia di patologie riconducibili al gioco d azzardo patologico per la presa in carico multidisciplinare dei soggetti affetti da GAP; b) predispone percorsi formativi ad hoc sul trattamento delle patologie riconducibili al gioco d azzardo dedicati agli operatori socio-sanitari; c) collabora con le istituzioni scolastiche per attività di prevenzione sui minori; d) inserisce il gioco d azzardo tra i fenomeni da monitorare in collaborazione con l Osservatorio Regionale sulle Dipendenze. Art. 9 (Marchio regionale degli esercizi slot free) 1. Entro 30 giorni dalla approvazione della presente legge la Commissione Comunicazione della Giunta Regionale su proposta dell Assessorato alla Salute individua i contenuti grafici di un marchio regionale slot free, rilasciato a cura delle Amministrazioni Comunali, agli esercenti di esercizi commerciali, ai gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all intrattenimento che scelgono di non installare nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d azzardo. sentita la Commissione consiliare; i) promuove presso gli uffici competenti dell amministrazione dello Stato, in particolare presso l Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS), l obbligo per i costruttori, i soggetti gestori e i concessionari di slot machines, gratta e vinci e assimilati dell installazione di un lettore capace di leggere la banda magnetica della tessera sanitaria al fine di inibire l accesso ai giochi d azzardo elettronici ai minori di anni 18; k) promuove l azione dell amministratore di sostegno, di cui alla legge 9 gennaio 2004 n.6, per la tutela del giocatore patologico e dei suoi familiari. Articolo 6 (Compiti del Terzo Settore) 1. Le organizzazioni non profit afferenti al terzo settore, regionali o nazionali, in possesso dei requisiti e delle competenze specialistiche concernenti il gioco concorrono all attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, in particolare: a) possono partecipare alle attività di studio, ricerca e monitoraggio del fenomeno in ambito regionale; b) possono essere incaricate delle attività di formazione delle equipe specialistiche che andranno a costituirsi nei Dipartimenti delle dipendenze; c) possono concorrere alla progettazione 7

urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute). La Regione rende inoltre disponibile, tramite le ASL, un decalogo di azioni sul gioco sicuro e responsabile e i contenuti di un test di verifica per una rapida valutazione del proprio rischio di dipendenza. 4. Annualmente la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale un rapporto informativo sul fenomeno del gioco. territoriale sociosanitaria, anche di prevenzione, sul fenomeno del gioco d azzardo anche in collaborazione con ASL e/o Enti Locali; d) possono essere sostenute economicamente dalla Regione Lombardia per le attività dei gruppi di mutuo aiuto. consulenza ed orientamento alle famiglie e agli individui, interventi di trattamento, interventi di amministrazione di sostegno, consulenza legale e finanziaria, prevenzione e similari. Articolo 7 (Azioni di osservazione, studio e monitoraggio dei disturbi da dipendenza comportamentale e da gioco ) 1. L Osservatorio regionale sulle dipendenze ha il compito, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, di studiare e monitorare il fenomeno sui disturbi da dipendenza comportamentale e da GAP in ambito regionale, proponendo strategie, linee di intervento, campagne informative e di sensibilizzazione, nonché lo studio di protocolli e strumenti amministrativi, diagnostici e trattamentali da destinare, tramite gli Uffici regionali, alle strutture pubbliche e private dedicate alla prevenzione, cura e riabilitazione della dipendenza da GAP e delle patologie 8

correlate. 2. Per le nuove funzioni attribuite l Osservatorio regionale sulle dipendenze può disporre della collaborazione di tre esperti indicati dalle più rappresentative associazioni non profit regionali o nazionali per lo studio del gioco d azzardo, un esperto indicato dalla Guardia di Finanza, un esperto indicato dalla Direzione regionale scolastica, un esperto indicato dal Tribunale di Milano, un esperto indicato dalla Camera di Commercio di Milano e un esperto indicato dalle associazioni di tutela dei consumatori. 3. Non può partecipare ai lavori dell Osservatorio chi si trova in posizione di conflitto di interessi, in quanto a qualsiasi titolo ha relazioni con produttori, distributori, concessionari, gestori e assimilati del gioco d azzardo. Articolo 8 (Comitato Scientifico) 1. Al Comitato scientifico dell Osservatorio regionale sulle dipendenze di cui all art. 29 della l.r. 3/2008, composto da esperti individuati all interno del mondo scientifico e accademico e del sistema di contrasto delle dipendenze, è affidato il compito di validazione dei protocolli diagnostici e trattamentali della dipendenza da GAP e delle patologie correlate. 2. Per le nuove funzioni attribuite, il Comitato scientifico può disporre della 9

collaborazione di esperti nell ambito della dipendenza da GAP e delle patologie correlate. Art. 5 (Competenze dei Comuni) 1. Spetta al Sindaco del Comune territorialmente competente il rilascio: a) dell autorizzazione all esercizio delle sale da gioco alle quali si applica l articolo 86 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza); b) del nulla-osta all esercizio delle sale da gioco alle quali si applica l articolo 88 del sopracitato testo unico, ferma restando la licenza rilasciata dalla Questura; c) dell autorizzazione all installazione di apparecchi per il gioco lecito nei locali aperti al pubblico. 2. Non possono essere concessi le autorizzazioni e il nulla-osta di cui al comma 1 nel caso in cui il locale da destinare a sala da gioco o all installazione di apparecchi per il gioco lecito si trovi ad una distanza, determinata dalla Giunta regionale entro il limite massimo di cinquecento metri, da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di Articolo 3 (Disposizioni per contrastare lo sviluppo delle ludopatie) 1. Le amministrazioni comunali, nei loro strumenti di programmazione, possono prevedere misure atte ad evitare la proliferazione delle sale giochi e, più in generale, degli apparecchi per il gioco d azzardo, tenuto conto dell impatto dell attività sul contesto urbano storicotradizionale e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi alla viabilità, all inquinamento acustico e al disturbo della quiete pubblica. Articolo 2 (Localizzazione Giochi leciti) 1. Ai fini della presente legge, l autorizzazione all esercizio di cui all articolo 1, ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni ed integrazioni, non viene concessa ai locali di cui al comma 2 art, 1 nel caso di ubicazione in un raggio di 500 metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, impianti sportivi e centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio assistenziale ed inoltre strutture ricettive per categorie protette. L autorizzazione viene concessa per cinque anni e ne può essere chiesto il rinnovo dopo la scadenza. Per le autorizzazioni esistenti il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Il Comune può individuare altri luoghi sensibili in cui può non essere concessa l autorizzazione di cui al comma 1, tenuto conto dell impatto della stessa sul contesto 10

aggregazione giovanile o altri luoghi di aggregazione. 3. Le autorizzazioni e il nulla osta di cui al comma 1 sono concessi per cinque anni e ne può essere chiesto il rinnovo dopo la scadenza. 4. I Sindaci promuovono reti di collaborazione con associazioni, volontari, polizia locale e forze dell ordine per attivare iniziative culturali, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto al gioco. Promuovono inoltre reti sovraterritoriali con le ASL e con Prefettura, Questura e DIA per monitorare, prevenire, contrastare il gioco d azzardo patologico. 5. I Comuni si dotano di un regolamento che disciplina l attività di sale giochi per quanto riguarda l apertura, il trasferimento, le modificazioni e la cessazione e che preveda forme premianti non finanziarie per gli esercizi commerciali No Slot e per i gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all intrattenimento che scelgono di non installare o disinstallare nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d'azzardo. 6. E vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all apertura o all esercizio delle sale da gioco, che si ponga in contrasto con l articolo 7, commi 4, 4 bis e 5 del D.L. n. 158/2012. urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica. 3. Il Comune dovrà dotarsi di apposito regolamento che preveda nel raggio di 500 metri dalle sale gioco o dai locali in tutto in parte adibiti al gioco il divieto, nei cinque anni di durata delle autorizzazione, della presenza di esercizi adibiti al vendo oro, banchi dei pegni o altre attività assimilabili. 4. All esterno dei locali di cui all art.1 è vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all apertura o all esercizio di sale da gioco. 5.Le insegne di esercizio degli stessi dovranno essere non illuminate. Articolo 7 (Controlli) 1. Al fine di evitare una diffusione esponenziale del fenomeno della ludopatia e di garantire il monitoraggio di cui all art. 6, i locali di cui alla'art.1 della presente legge sono sottoposti a controlli mensili effettuati da agenti delle Polizie Locali unitamente a psicologi appositamente individuati e già sottoposti al piano di formazione da parte delle ASL territorialmente competenti. 2. I costi di questi controlli sono rendicontati dalle amministrazioni e vengono finanziati attraverso il piano regionale di cui all'art.5. 11

Articolo 6 (Competenze delle ASL) 1. Le Asl promuovono gli interventi di prevenzione del rischio della dipendenza dal GAP mediante mediante iniziative di sensibilizzazione, informazione, educazione per fornire un primo servizio di ascolto, assistenza e consulenza sul tema del gioco, anche attraverso l istituzione di specifici numeri verdi per le segnalazioni e le richieste di aiuto i cui riferimenti devono essere affissi su ogni apparecchio e in tutte le rivendite di gioco pubblico, nonché attraverso la predisposizione di piani di formazione ed informazione rivolti agli studenti delle scuole superiori. 2. I Dipartimenti Dipendenze/Servizi multidisciplinari integrati accreditati, in raccordo con i consultori familiari accreditati, assicurano: a) l attività di accoglienza; b) la valutazione diagnostica; c) la presa in carico e cura; d) il reinserimento sociale della persona affetta da GAP; e) il sostegno ai familiari, anche in collaborazione con le associazioni di auto mutuo aiuto. Articolo 5 (Compiti delle ASL) 1. Quale misura di salute pubblica, in osservanza alle indicazioni dell Organizzazione Mondiale della Sanità, le ASL, tramite i Dipartimenti per le dipendenze, garantiscono a tutte le persone con comportamenti di abuso e dipendenza da GAP la presa in carico multidisciplinare e lo svolgimento del programma terapeutico individualizzato. 1.a Le prestazioni previste sono medico - specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, socio educative e riabilitative, sia in regime ambulatoriale che in regime residenziale e semiresidenziale. 2. Presso ogni ASL è istituito un unità operativa, afferente ai Dipartimenti per le dipendenze, per il trattamento dei comportamenti di abuso e dipendenza da GAP. 2.1 Il personale delle unità operative specialistiche è afferente al Dipartimento per le dipendenze e tramite protocolli con il Dipartimento per la salute mentale, nel caso ove fosse necessaria la presenza di altri operatori e specialisti. Articolo 7 (Disposizioni relative al personale operante nelle sale da gioco) 1. I Comuni, in accordo con le ASL e con Articolo 4 (Formazione) 1. Il direttore, o colui che ne svolge le funzioni, delle sale da gioco e il titolare, o Art. 8 (Disposizioni relative agli esercizi commerciali) 1. Il personale operante nelle sale da gioco 12

le associazioni di categoria, predispongono attività formative dedicate al personale delle sale gioco. 2. Entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge tutti i gestori dei locali nei quali sono ubicate le apparecchiature per il gioco lecito devono essere in possesso di un apposito patentino, rilasciato su richiesta dalla ASL competente per territorio, che certifica il possesso delle cognizioni atte ad evitare e contrastare i rischi per gioco patologico. suo delegato, di esercizi in cui sono istallati apparecchi da gioco, sono tenuti a frequentare appositi corsi di formazione, riconosciuti dalla Regione, sui rischi del gioco patologico e sulle misure di contrasto. 2. La Regione organizza appositi corsi di formazione per le Polizie locali allo scopo di istruire il personale avente qualifica di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza circa i controlli che devono essere effettuati nei locali in cui sono presenti apparecchi da gioco. e gli esercenti sono tenuti a frequentare corsi di formazione predisposti dalle ASL sui rischi del gioco patologico e sulla rete di sostegno. 2. All'interno delle sale da gioco, i gestori sono tenuti ad esporre: a) un cartello informativo sul fenomeno e sui rischi connessi alla dipendenza da gioco d'azzardo patologico; b) un test di verifica per una rapida valutazione del proprio rischio di dipendenza; c) depliant informativi riguardo la disponibilità dei servizi di assistenza offerti da Regione Lombardia attraverso il piano annuale Art. 8 (Sanzioni amministrative) 1. L esercizio delle sale gioco o l installazione di apparecchi per il gioco lecito in assenza dell autorizzazione o del nulla osta comunale di cui all articolo 5, comma 1, fermo restando l obbligo di denuncia alla autorità giudiziaria per i reati eventualmente accertati e previsti dal codice penale ogni volta che ne ricorrano gli estremi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 1.000 ad un massimo di euro 5.000. 2. L apertura di locali da destinare a sala da gioco o l installazione nei locali di apparecchi per il gioco lecito in violazione delle distanze previste dal provvedimento Articolo 3 (Sanzioni amministrative) 1. Ogni violazione delle disposizioni contenute nella presente legge, fermo restando l obbligo di denuncia all autorità giudiziaria per i reati eventualmente accertati e previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 1.000,00 ad un massimo di euro 5.000,00. 2. All accertamento delle violazioni e all irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge provvedono il Comune competente per territorio e gli altri soggetti di cui all articolo 6 della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per 13

della Giunta regionale di cui all articolo 5, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 25.000. 3. L inosservanza delle disposizione di cui all articolo 5, comma 6, comporta l applicazione di una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro. 4. All accertamento delle violazioni e all irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede il Comune competente per territorio. I Comuni destinano i proventi delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo ad iniziative per la prevenzione ed il recupero dei soggetti patologici, anche in forma associata. l applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le modalità stabilite dalla stessa. Art. 9 (Norme transitorie) 1. In fase di prima applicazione della presente legge, il rapporto informativo di cui all articolo 4, comma 4, è trasmesso al Consiglio regionale entro il 31 marzo 2015. 2. Per le autorizzazioni di cui all articolo 5, comma 1, lettere a) e c), già concesse alla data di entrata in vigore della presente legge il termine di validità di cinque anni decorre dalla stessa data di entrata in vigore. 3. La Giunta regionale approva il provvedimento previsto dall articolo 5, comma 2, entro sei mesi dall entrata in vigore della presente legge. 14

Art. 10 (Norma finanziaria) 1. Agli oneri finanziari derivanti per la Regione dalle iniziative di carattere generale di cui all art. 4 della presente legge quantificati in 200.000,00 si fa fronte per il 2013 rispettivamente: a. per 50.000,00 con le risorse finanziarie allocate al titolo I Spese correnti, missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 01 Urbanistica e assetto del Territorio dello stato di previsione delle spese del bilancio per l esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015; b. per 150.000 mediante riduzione di pari importo della disponibilità di competenza e di cassa della missione 20 Fondi e accostamenti -programma 01 Fondo di riserva e corrispondente incremento della missione 14 Sviluppo economico e competitività -programma 02 Commercioreti distributive -tutela dei consumatori dello stato di previsione delle spese del bilancio per l esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015. 2. Ai restanti oneri connessi ad interventi di natura sociosanitaria derivanti dall applicazione dell art. 4 della presente legge, quantificati per il 2013 in 1.000.000,00, coerentemente al disposto di cui all allegato n.3 della DGR n. 116 del 14 maggio 2003 e al comma 17 Articolo 11 (Norma finanziaria) 1. In sede di prima applicazione della presente legge l UPB 2.1.2.. è finanziata con.1.500.000,00, all onere si provvede con la riduzione di 750.000,00 dell UPB 4.3.2.2.10 e di. 750.000,00 dell UPB 4.3.2.247. 2. All alimentazione del Fondo di cui all articolo 8 si provvede annualmente con legge finanziaria e il bilancio di previsione per l esercizio finanziario e bilancio programmatico. 15

dell allegato n.17 della DGR n. 258 del 13 giugno 2013, si fa fronte con le risorse finanziarie allocate al titolo I spese correnti, missione 13 Tutela della salute - Programma 01 Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA dello stato di previsione delle spese del bilancio per l esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015. 3. Alle spese per gli esercizi finanziari successivi si provvederà con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari. Articolo 7 (Istituzione del contributo etico) 1. La Regione istituisce un apposito contributo etico obbligatorio da applicarsi a carico di ogni esercizio abilitato a commercializzare, in via accessoria o in via principale, prodotti di gioco pubblici, che abbia istallato all interno dei propri locali apparecchi da gioco di cui all art. 110 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). 2. Il contributo di cui al comma 1 è proporzionale al numero degli apparecchi elettronici da gioco istallati. 3. In sede di prima applicazione, per l anno in corso, il contributo è stabilito in euro Articolo 4 (Tassa sul gioco) 1.Con apposito provvedimento da emanarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge la Giunta Regionale approverà gli atti esecutivi necessari a predisporre una tassa regionale straordinaria sulle sale da gioco o sui locali in parte adibiti al gioco sottoposti alla autorizzazione di cui all' art.2. 2.Tale provvedimento dovrà prevedere una tariffa non inferiore a 50 euro/anno al mq per locale o porzione di locale adibita al gioco d azzardo. 3. Sarà obbligo dei proprietari con autodichiarazione denunciare i mq riservati alla suddetta attività. In casa di 16

50,00/annui per ogni apparecchio da gioco. In seguito, l entità del contributo è determinata annualmente dalla Giunta regionale. 4. I proventi del contributo etico sono destinati integralmente al contrasto del GAP tramite il finanziamento della presente legge. 5. La Regione, con propri provvedimenti, provvede a disciplinare la corretta applicazione e riscossione del contributo etico, nonché stabilisce le sanzioni a carico dei soggetti inadempienti. dichiarazione mendace potrà essere revocata l autorizzazione di cui all art.2 Articolo 8 (Istituzione del Fondo per il contrasto alla ludopatia) 1. La Regione istituisce un apposito Fondo per il contrasto alla ludopatia. 2. Il Fondo è alimentato dalle risorse provenienti dal contributo etico obbligatorio e da altre eventuali risorse comunitarie, nazionali o regionali. 3. La Regione è autorizzata ad apportare le idonee variazioni di bilancio a seguito di quanto disposto dalla presente legge. Articolo 10 (Fondo regionale per la prevenzione, il contrasto e il trattamento della dipendenza dal gioco, nonché delle patologie correlate) 1. Alla funzione obiettivo 2.1 far crescere il benessere sociale è istituita l UPB 2.1.2.. Denominata: Fondo regionale per la prevenzione, il controllo e il trattamento delle dipendenze dal GAP, nonché da patologie correlate. 2. Il Fondo regionale per la prevenzione, il contrasto e il trattamento della dipendenza da GAP, nonché delle patologie correlate è è alimentato annualmente da risorse regionali destinate alle finalità della presente legge, al fondo possono concorrere risorse del Fondo sanitario regionale e del Fondo regionale per le 17

politiche Sociali, già destinate al trattamento di tali patologie. 3. il fondo è altresì composto: a) da risorse nazionali trasferite per finalità coerenti con la presente legge; b) da risorse derivanti da finanziamenti dell Unione Europea; c) da contributi provenienti da atti di liberalità, da Fondazioni o altre forme di natura privata, quali lasciti o donazioni e comunque non da soggetti in conflitto di interesse con la finalità delle presente legge. Vedi art. 6, comma 1, lett. g) a pag. 5 Articolo 9 (Tutela del lavoratore affetto da Gap) La Regione Lombardia promuove presso le organizzazioni sindacali e le associazioni datoriali un accordo per la tutela e il mantenimento del posto di lavoro per la fruizione del congedo in aspettativa nel caso di dipendenti sottoposti al trattamento delle dipendenze GAP. Articolo 12 (Clausola valutativa) 1. Alla fine del primo anno di applicazione della presente legge, e successivamente ogni anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione in ordine al raggiungimento degli obiettivi della presente legge e indicazioni per l aggiornamento della programmazione 18

pluriennale. Articolo 10 (Dichiarazione d urgenza) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 19