Disposizioni in materia di stima e monitoraggio dell evasione fiscale (Schema di decreto legislativo n. 182) N. 239 9 luglio 2015
Camera dei deputati XVII LEGISLATURA Verifica delle quantificazioni Disposizioni in materia di stima e monitoraggio dell evasione fiscale (Schema di decreto legislativo n. 182) N. 239 9 luglio 2015
La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi. SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO Servizio Responsabile 066760-2174 / 066760-9455 bs_segreteria@camera.it SERVIZIO COMMISSIONI Segreteria della V Commissione 066760-3545 / 066760-3685 com_bilancio@camera.it La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO Atto n. 182 Natura dell atto: Schema di decreto legislativo Titolo breve: Norme in materia di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale Riferimento normativo: Articoli 1, 3 e 4 della legge n. 23 del 2014 Relatore per la Commissione di merito: Gruppi: Relazione tecnica (RT): Commissioni competenti: Marco Di Maio PD presente VI e V Commissioni ai sensi dell art. 143, c. 4 del Reg. Lo schema di decreto legislativo in esame, emanato in attuazione della legge n. 23/2014 (cd. delega fiscale), reca disposizioni in materia di stima e monitoraggio dell evasione fiscale e in materia di monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale. Il provvedimento in esame è corredato di relazione tecnica, in base alla quale dalle disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti dello schema di decreto legislativo in esame che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica degli effetti finanziari. VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI DISPOSIZIONI DELLO SCHEMA DI DECRETO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI L articolo 1 reca disposizioni in materia di monitoraggio delle spese fiscali, mediante alcune modifiche alla legge di contabilità n. 196/2009. In particolare si prevede che la Nota di aggiornamento al DEF sia corredata di un rapporto programmatico nel quale siano indicati gli interventi volti a ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali in tutto o in parte ingiustificate o superate alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche, che il Governo intende attuare con la manovra di finanza pubblica. Si prevede, inoltre l introduzione delle apposite misure di riduzione delle spese fiscali tra i contenuti della legge di stabilità. Le eventuali maggiori entrate derivanti dalla revisione delle spese fiscali sono attribuite al Fondo per la riduzione della pressione fiscale. La relazione illustrativa precisa in proposito che è possibile utilizzare detto Fondo nell ambito della stessa legge di stabilità. Si dispone altresì che, allo stato di previsione dell'entrata, sia ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA La relazione tecnica afferma che il provvedimento reca disposizioni di carattere meramente procedurale e di coordinamento con le vigenti procedure di bilancio alle quali non si ascrivono effetti finanziari. - 1 -
DISPOSIZIONI DELLO SCHEMA DI DECRETO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI allegato un rapporto annuale sulle spese fiscali. Contestualmente viene eliminato l allegato informativo sulle spese fiscali attualmente previsto nella nota integrativa allo stato di previsione dell entrata. Per la redazione del rapporto, il Governo si avvale di una Commissione istituita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, composta da quindici esperti nelle materie economiche, statistiche, fiscali o giuridico finanziarie. La Commissione può, inoltre, avvalersi del contributo di esperti. La partecipazione alla Commissione, a qualunque titolo, non dà diritto a compensi, emolumenti o altre indennità, né a rimborsi di spese. L articolo 2 reca disposizioni in materia di monitoraggio dell evasione fiscale e contributiva. In particolare si prevede che la Nota di aggiornamento al DEF sia corredata da un rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all evasione fiscale e contributiva. Viene quindi abrogata la disposizione del DL 128/2015 che prevede un analogo rapporto. Le maggiori entrate che, sulla base delle risultanze riferite all'anno precedente, possono essere ascritte su base permanente ai risultati dell'attività di contrasto e prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva, nonché di miglioramento dell'adempimento spontaneo, al netto di quelle necessarie al mantenimento dell'equilibrio di bilancio e alla riduzione del rapporto tra il debito e il prodotto interno lordo, sono attribuite al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, la cui dotazione è vincolata ai fini indicati nella normativa istitutiva del medesimo Fondo. Per la redazione del rapporto il Governo si avvale della "Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva", predisposta da una Commissione istituita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, composta da quindici esperti nelle materie economiche, statistiche, fiscali, lavoristiche o giuridico finanziarie. La Commissione può avvalersi del contributo di esperti. La partecipazione alla Commissione, a qualunque titolo, non dà diritto a compensi, emolumenti o altre indennità, né a rimborsi di spese. La Commissione redige la predetta relazione, nella quale viene tra l altro stimata l ampiezza dell evasione fiscale e contributiva, attraverso la misurazione del divario tra imposte e contributi effettivamente versati e quelli che sarebbero dovuti in regime di perfetto adempimento. Si prevede, infine, l introduzione tra i contenuti tipici della legge di stabilità di norme volte a rafforzare il contrasto e la prevenzione dell evasione fiscale e contributiva, nonché a stimolare l adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e contributivi. L articolo 3 fissa al 1 gennaio 2016 la decorrenza dell efficacia delle disposizioni in esame. Si stabilisce, inoltre, che la destinazione delle eventuali maggiori entrate derivanti dalla revisione delle spese fiscali al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, si applichi a partire dalla manovra triennale di finanza pubblica predisposta nel primo esercizio ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA - 2 -
DISPOSIZIONI DELLO SCHEMA DI DECRETO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Resta fermo il diverso utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'eliminazione, riduzione o modifica di spese fiscali previsto da disposizioni di legge vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni rivestono carattere prevalentemente ordinamentale e procedurale. Con riferimento all istituzione delle Commissioni preposte alla redazione del Rapporto sulle spese fiscali e della Relazione sull economia non osservata e sull evasione fiscale e contributiva, si prende atto che le disposizioni escludono espressamente la corresponsione di compensi ed emolumenti ai componenti delle medesime commissioni. Peraltro, anche in considerazione della complessità delle funzioni assegnate alle medesime Commissioni e della possibilità di utilizzare esperti, andrebbero acquisiti elementi di valutazione volti a confermare l effettiva possibilità che il funzionamento di tali organismi possa avvenire senza ulteriori oneri per la finanza pubblica. Riguardo alle modalità di utilizzo delle risorse derivanti dalla revisione delle spese fiscali, destinate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, andrebbe chiarito se l utilizzo del Fondo, come sembrerebbe emergere dalla relazione illustrativa, possa avvenire già nell ambito della manovra di finanza pubblica che prevede la predetta revisione. In tal caso andrebbe acquisita una valutazione riguardo alla prudenzialità di tale utilizzo, posto che in base alla normativa istitutiva (art. 1, commi 431 e 432, della L. 147/2013), le risorse che attualmente affluiscono al Fondo (risparmi della spending review e risorse permanenti derivanti dall attività di contrasto all evasione fiscale) sono annualmente utilizzate nell esercizio successivo a quello di assegnazione e dopo il loro accertamento in sede di consuntivo. Infine, in merito all articolo 3, andrebbe acquisita conferma che - riguardando il comma 2 del medesimo art. 3 esclusivamente il differimento dell applicazione delle disposizioni al 1 gennaio 2016, ferma restando l entrata in vigore delle medesime nel 2015 - la prima manovra di finanza pubblica che potrà prevedere la destinazione al Fondo per la riduzione della pressione fiscale delle maggiori entrate derivanti dalla revisione delle spese fiscali sia la manovra 2017-2019, predisposta nel 2016. In merito ai profili attinenti all ordinamento contabile, si segnala, innanzitutto, con riferimento al rapporto annuale sulle spese fiscali da allegare al disegno di legge di bilancio, di cui all articolo 1, comma 3, lettera b), dello schema di decreto, l opportunità di inserire - 3 -
come novella alla legge n. 196 del 2009 le sole disposizioni che riguardano il contenuto del predetto rapporto, facendo invece confluire in un autonomo articolo le disposizioni concernenti l istituzione della Commissione di cui il Governo si avvale ai fini della redazione del rapporto stesso. Analogamente, appare opportuno inserire come novella alla legge n. 196 del 2009 le sole disposizioni concernenti il contenuto del rapporto annuale sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all evasione fiscale e contributiva, di cui all articolo 2 dello schema di decreto, facendo invece confluire in un autonomo articolo quelle relative all istituzione della Commissione di cui il Governo si avvale ai fini della redazione del rapporto stesso. Riguardo a questo ultimo aspetto, più in generale, si potrebbe valutare l opportunità di prevedere che il citato rapporto, considerata la sua ampiezza, sia presentato come documento autonomo rispetto alla Nota di aggiornamento al DEF, anziché in allegato a quest ultima 1, ferma restando la contestualità della presentazione dei due documenti prevista dall articolo 3, comma 1, lettera f), della legge n. 23 del 2014, anche al fine di consentire lo svolgimento di un autonoma discussione parlamentare sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all evasione fiscale e contributiva e di strategie per il contrasto alla citata evasione non vincolata ai tempi di esame della Nota di aggiornamento. Infine, appare, opportuno inserire le modifiche al contenuto proprio della legge di stabilità previste dall articolo 2, comma 2, dello schema di decreto, subito dopo la lettera b) del comma 3 dell articolo 11 della legge n. 196 del 2009, anziché dopo la lettera m), trattandosi di modifiche in materia di entrata che si collegano al contenuto della citata lettera b) e non a quello della lettera m). 1 Peraltro si segnala che l articolo 2, comma 36.1 del decreto-legge n. 138 del 2011, di cui si prevede l abrogazione con l articolo 3, comma 2, del presente Schema di decreto, già prevede la presentazione di un analogo rapporto in allegato alla Nota di aggiornamento al DEF. - 4 -