REGOLAMENTO TESI DI LAUREA E DI DIPLOMA UNIVERSITARIO (approvato nel CF del 14/03/2007 in vigore dalla sessione di laurea di novembre 2007)



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REGOLAMENTO TESI DI LAUREA E DI DIPLOMA UNIVERSITARIO (approvato nel CF del 14/03/2007 in vigore dalla sessione di laurea di novembre 2007) CAPO 1 - LA PROVA FINALE Art. 1.1 Sintesi La prova finale consiste nella presentazione di una relazione individuale scritta (la tesi ) e nella relativa discussione orale in seduta pubblica davanti a una commissione che darà la valutazione finale, conferendo il titolo di studio e attribuendo il relativo voto. La discussione è preceduta dalla relazione di un docente o ricercatore della Facoltà (il relatore ) ed eventualmente dalle osservazioni di un esperto dell argomento (il correlatore ). I membri della Commissione devono indossare la toga e la proclamazione può avvenire anche per gruppi di studenti. CAPO 2 - LA TESI Art. 2.1 - La tipologia Sono fissate due tipologie di tesi: tesi di tipo A di ricerca e approfondimento; tesi di tipo B di carattere prevalentemente compilativo. Per le lauree del nuovo ordinamento le tesi di laurea di I livello possono essere di tipo A o di tipo B; hanno accesso alle tesi di tipo A esclusivamente agli studenti che hanno raggiunto una media non inferiore a 97, avendo già sostenuto esami per almeno 160 crediti. Per i tesisti di laurea del nuovo ordinamento di I livello con tesi di tipo A, è previsto l obbligo di frequenza di un corso su come si scrive una tesi di laurea impartito ogni quadrimestre per la durata di 12 ore ogni edizione (in date prossime alle scadenze per il deposito del titolo provvisorio). Al termine del corso viene rilasciato un attestato di frequenza, previa valutazione finale di tipo idoneativo, da far valere poi in sede di preparazione delle tesi di tipo A 1. Agli studenti con tesi di tipo A, vengono riconosciuti 6 CFU di cui 3 riferibili ai crediti previsti per la prova finale e 3 cfu ottenuti utilizzando i cfu di libera scelta dello studente. Le tesi di laurea di II livello possono essere solo di tipo A. Per i Diplomi universitari le tesi possono essere solo di tipo B. Art. 2.2 - L argomento 1 Il corso può essere seguito liberamente anche da altri studenti, per tesi di tipo B di primo livello o per tesi di laure di secondo livello. Si fa presente che l attestato di frequenza al corso, qualora si tratti di libera scelta di frequenza da parte dello studente, non dà diritto all attribuzione automatica di crediti; questi ultimi vengono attribuiti solo se lo studente accede, perché ne ha i requisiti, alla procedura per la preparazione di tesi di tipo A di primo livello.

L argomento della tesi deve essere concordato con il relatore e deve appartenere a insegnamenti presenti nell ordinamento della Facoltà, anche se mancanti dal piano di studi dello studente. Nelle lauree del Nuovo Ordinamento e nei Diplomi universitari può riguardare l attività svolta dallo studente durante lo stage. Art. 2.3 - La lingua La tesi è redatta di norma in lingua italiana. In accordo con il docente relatore la tesi potrà essere redatta altresì in lingua inglese qualora ciò sia significativo e utile in relazione all'argomento prescelto. In quest ultimo caso lo studente dovrà corredare il testo presentato con un sunto in italiano. CAPO 3 - I COMPITI DEL CANDIDATO Art. 3.1 - La domanda del titolo provvisorio A decorrere dalla sessione di laurea di novembre 2011 il laureando non è più tenuto a presentare la domanda di assegnazione del titolo provvisorio ma dovrà presentare, alla segreteria studenti, unicamente la domanda di ammissione alla prova finale/tesi di laurea (domanda definitiva), rispettando le scadenze indicate nel calendario didattico. Art. 3.2 - La domanda di Laurea o di Diploma Entro scadenze da stabilirsi annualmente a cura del Consiglio di Facoltà, il candidato dovrà presentare in Segreteria Studenti la domanda di Laurea o di Diploma universitario, indirizzata al Magnifico Rettore, su carta legale vistata dal relatore, il quale potrà con l occasione aggiungere, se lo riterrà opportuno, la richiesta di un correlatore. Alla domanda vanno allegati: - la dichiarazione, fornita dalla Biblioteca, attestante la regolarità della posizione personale del candidato nei confronti della stessa; - il libretto di iscrizione o, nel caso lo studente non abbia portato a termine gli esami, una fotocopia di tale documento (il libretto deve comunque essere depositato in Segreteria almeno venti giorni prima della discussione della tesi); - un sunto della tesi su supporto cartaceo di una o due pagine; - una copia della tesi su Compact Disk (CD-R) con custodia sottile in plastica rigida, trasparente e richiudibile. Art. 3.3 - La consegna della tesi Almeno dieci giorni prima della data fissata per la discussione, lo studente deve consegnare direttamente al relatore e all eventuale correlatore una copia del sunto e una copia della tesi stampata su supporto cartaceo, secondo le regole tipografiche indicate sul sito web dell Ateneo alla pagina: www.unibg.it/provafinale

Art. 3.4 - L eventuale rinuncia Il laureando che, per qualsiasi motivo, rinunciasse alla discussione della tesi, deve darne tempestivamente comunicazione alla Segreteria Studenti. CAPO 4 - I REFERENTI Art. 4.1 - Il relatore Il relatore dev essere un titolare di insegnamento o un ricercatore universitario dell'università degli Studi di Bergamo. Può essere relatore di tesi anche ogni docente fuori ruolo dell'università degli Studi di Bergamo, purché tale incarico rientri fra i compiti didattici che gli sono stati assegnati dalla Facoltà. Nel caso un relatore cessi il rapporto istituzionale con l Università degli Studi di Bergamo, può mantenere l impegno fino a un anno solare dalla data di cessazione del rapporto; oltre tale scadenza, se la tesi non è ancora stata discussa, potrà partecipare come correlatore. Ogni docente (di ruolo o a contratto) è tenuto ad accettare la relazione di tesi di tipo A fino a un numero massimo di 15 all anno, ovvero di un insieme di tesi di tipo A e B che totalizzi tale numero, considerando l impegno per la relazione di una tesi di tipo B equivalente a metà dell impegno per la relazione di una tesi di tipo A. Raggiunto tale numero, il docente può esimersi dall accoglierne ulteriori. Il relatore ha il compito di concordare con lo studente il titolo della tesi, di seguirne la fase preparatoria e di presentare alla Commissione la sua valutazione in merito, eventualmente preceduta dalla lettera di cui all articolo 6.4. Art. 4.2 - Il correlatore Nel caso lo ritenesse opportuno, il relatore può proporre al Preside, secondo le modalità previste dall art. 3.2, la nomina di un secondo studioso da lui indicato (il correlatore ) particolarmente esperto sull argomento trattato. Questi assisterà il relatore nella fase preparatoria e fornirà la sua testimonianza alla Commissione prima della formulazione del voto. Il correlatore può anche non appartenere all ambito universitario e può essere di qualsiasi cittadinanza. Ove in possesso dei requisiti formali di cui all art.5.3, il correlatore può essere incluso dal Preside nella Commissione, altrimenti si limiterà a fornire la testimonianza sulla tesi e non parteciperà alla formulazione del voto. CAPO 5 - LA COMMISSIONE Art. 5.1 - La nomina La Commissione e il relativo Presidente sono nominati dal Preside, che a tal fine raggruppa i candidati secondo criteri dì affinità delle materie o aree disciplinari

interessate dalle relative tesi. Ogni membro non deve risultare in collocamento a riposo, aspettativa o congedo per motivi che ne escludano la partecipazione alla seduta. Art. 5.2 - Il Presidente Le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte, ove presente, dal coordinatore del collegio didattico interessato o dal professore di prima o seconda fascia più anziano nel ruolo. Art. 5.3 - La composizione La Commissione è composta da un minimo di 5 membri ufficiali tra professori di prima, seconda fascia, ricercatori e docenti a contratto dell Ateneo di cui almeno tre nominati tra professori di prima e di seconda fascia e ricercatori dell Ateneo. Almeno un membro della commissione deve essere un professore di prima o seconda fascia. Possono inoltre far parte della Commissione: studiosi in servizio nella Facoltà come cultori della materia, ovvero professori che nell anno accademico interessato siano in servizio in qualsiasi Università italiana o straniera, ovvero professori universitari non di ruolo entro un numero massimo di quattro. La Commissione deve essere composta al più da undici membri. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza dei 5 membri ufficiali. Art. 5.4 - Le sostituzioni I componenti le Commissioni hanno il dovere di partecipare, con presenza continuativa, alle relative sedute. Ogni membro della Commissione, nel caso fosse impossibilitato a partecipare alla seduta, è tenuto a farsi sostituire tempestivamente. Il Presidente può farsi sostituire solo da un professore di prima o seconda fascia membro ufficiale della Facoltà. Tutti gli altri componenti ufficiali della Facoltà possono farsi sostituire solo da componenti ufficiali della Facoltà, non necessariamente di pari ruolo. La ricerca del sostituto è a carico del membro inizialmente nominato. Quest ultimo rimane a tutti gli effetti membro della Commissione, fintantoché il supplente non abbia comunicato l accettazione della sostituzione alla Segreteria di Presidenza e alla Segreteria Studenti. Il Presidente è tenuto a segnalare al Preside, per le operazioni di relativa competenza, eventuali assenze ingiustificate di membri della Commissione. CAPO 6 - LA VALUTAZIONE Art. 6.1 I dati per la valutazione di base Il punteggio di base è costituito dalla media pesata dei voti conseguiti nelle varie attività didattiche, espressa in centodecimi e arrotondata al più prossimo intero (per eccesso in caso di 0.5). La Segreteria Studenti fornirà alla Commissione, per ogni studente: - il punteggio di base,

- l indicazione del tipo di tesi ( A o B ), - il punteggio massimo raggiungibile (secondo gli articoli (6.3, 6.4, 6.5 e 6.6), - una copia del sunto della tesi, - il curriculum degli esami sostenuti (specificando quelli effettuati all estero), - le relative votazioni. Art. 6.2 - Il voto A norma dell art. 22 comma 1 del Regolamento Didattico di Ateneo, le modalità della valutazione conclusiva vengono disciplinate dagli articoli seguenti. I limiti di punteggio ivi indicati devono essere ritenuti vincolanti per le Commissioni. Art. 6.3 - Il voto delle lauree di primo livello (nuovo ordinamento) Per le tesi di tipo B, la Commissione potrà disporre di un massimo di quattro punti oltre il punteggio di base, con la sola eccezione del caso in cui tale punteggio sia centocinque centodecimi. Per le tesi di tipo A, il punteggio massimo di cui può disporre la commissione di laurea è di 7 punti. Oltre i 6 punti, il relatore deve redigere una lettera di motivazione della richiesta, secondo le procedure previste dall art. 6.4. Nel caso di conversione da Diploma universitario a Laurea di primo livello, in deroga al punteggio attribuibile può essere mantenuta la votazione finale conseguita nel Diploma. Art. 6.4 - Il voto delle lauree di secondo livello (nuovo ordinamento) Le tesi sono solo di tipo A. la Commissione potrà disporre di un massimo di nove punti oltre il punteggio di base, con la sola eccezione del caso in cui tale punteggio sia cento centodecimi. Per un numero di punti superiore a sei, il relatore dovrà aver fatto pervenire alla Segreteria Studenti, almeno una settimana prima della discussione, una lettera circostanziata (da allegarsi al verbale) indirizzata al Presidente della Commissione che illustri i particolari pregi della tesi. La lettera potrà essere presentata tramite e-mail, o in forma cartacea; in quest ultimo caso la Segreteria comproverà con timbro e data l avvenuta presentazione. La lettera non è necessaria nel solo caso in cui si vogliano assegnare sette punti di tesi a partire da un punteggio di base di novantadue o di centotre. La Segreteria provvederà a recapitare copia di tale lettera a tutti i membri ufficiali della Commissione. Art. 6.5 - Il voto delle lauree del vecchio ordinamento Per le tesi di tipo B valgono le regole relative alle tesi delle lauree di tipo B di primo livello (nuovo ordinamento) riportate nell art. 6.3. Per le tesi di tipo A valgono le regole relative alle tesi delle lauree di secondo livello (nuovo ordinamento) riportate nell art. 6.4.

Art. 6.6 Il voto dei Diplomi universitari Valgono le regole relative alle tesi delle lauree di tipo B di primo livello (nuovo ordinamento) riportate nell art. 6.3. Art. 6.7 - Il superamento della prova Il voto minimo per il superamento della prova è sessantasei centodecimi. Il voto massimo è centodieci centodecimi; a tale voto, solo all unanimità, potrà essere aggiunta la lode. Art. 7 Disposizioni finali 1. Il Consiglio di Facoltà può predisporre per gli studenti documenti contenenti le linee guida per la stesura della tesi di laurea di I e di II livello. Tali documenti costituiranno materiali di supporto del corso su come si scrive una tesi di laurea. 2. Per quanto non previsto nel presente regolamento e non disciplinato da norme specifiche, spetta al Consiglio di Facoltà dettare le disposizioni necessarie.