Programma SANITARIA Contratto di Assicurazione Infortuni, Malattia, Tutela Legale e Assistenza



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Programma Contratto di Assicurazione Infortuni, Malattia, Tutela Legale e Assistenza Il presente Fascicolo Informativo, contenente: Nota Informativa, comprensiva del Glossario Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima dell Adesione Data dell ultimo aggiornamento dei dati contenuti nella presente nota informativa: 30/05/2012 Prima dell Adesione al contratto leggere attentamente la Nota Informativa ACE EUROPEAN GROUP LTD. Sede legale: 100 Leadenhall St., London, EC3A 3BP (UK) - Capitale sociale Lst. 544.741.144,00 i.v.- Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento nei Rami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, art. 3. lett. b. dir. n. 87/344/CEE - 18 Iscrizione albo IVASS n. I.00043 - STABILIMENTO E DIREZIONE GENERALE in ITALIA: 20128 Milano - Viale Monza, 258 - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 P.I. e C.F. 04124720964 R.E.A. n. 1728396 info.ace.italy@acegroup.com www.aceeuropeangroup.com.

NOTA INFORMATIVA Data dell ultimo aggiornamento dei dati contenuti nella presente nota informativa: 30/05/2012 La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS (ex. ISVAP), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione della medesima Autorità. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. Ai sensi dell art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell articolo 31 del Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 35 del 26 maggio 2010, il presente Fascicolo Informativo riporta in grassetto le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico del Contraente o dell Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, nonché le informazioni qualificate come dal Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 35. Il presente documento non può in ogni caso derogare quanto espressamente previsto nell ambito delle Condizioni di Polizza che prevarranno sulla nota informativa. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali ACE European Group Ltd. è una società di diritto inglese, soggetta alla supervisione dell autorità di vigilanza del settore assicurativo nel Regno Unito (FSA) ed operante in Italia in regime di libero stabilimento. La società ha sede legale nel Regno Unito al seguente indirizzo: ACE Building, 100 Leadenhall St, Londra, Regno Unito. Il contratto viene stipulato con la sede secondaria di ACE European Group Ltd., la cui sede in Italia è in viale Monza 258, 20128 Milano, tel. 02. 27.095 1, fax. 02. 27.095.333. Sito internet: www.aceeurope.it Indirizzo di posta elettronica: info.ace.italy@acegroup.com. ACE European Group Ltd - Direzione generale per l Italia, iscritta all Albo delle Imprese di Assicurazione al n. l.00043, è autorizzata all esercizio delle assicurazioni. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell Impresa Il patrimonio netto di ACE European Group Ltd. è pari a 917,106 mil ( 1.149.615 mil) e comprende il capitale sociale pari a 544,741 mil ( 682.846 mil) e le riserve patrimoniali pari a 372,365 mil ( 466.769 mil); gli importi in Euro sono calcolati secondo il cambio corrente alla data di ultimo aggiornamento della presente Nota Informativa (30 maggio 2012). Al fine di garantire il corretto aggiornamento delle informazioni finanziarie della Società si precisa che tali dati sono pubblicati sul sito www.acegroup.com/eu-en/about-ace/ seguendo il percorso qui indicato: "Financial Information", "Reports & Accounts", "ACE European Group Limited" (alla voce "Balance Sheet" del documento ANNUAL REPORT AND FINANCIAL STATEMENTS). L indice di solvibilità dell impresa, inteso come il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari a 4,5. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO La Polizza è stipulata tra le Parti ACE European Group Ltd ( Impresa di Assicurazione ) e l Assicurato/Contraente alla predetta Polizza. Il Contratto - emesso con durata annuale, senza tacito rinnovo - ha effetto a partire dalle ore 24:00 del giorno di adesione a condizione che il premio di polizza risulti pagato secondo le modalità previste dalle Condizioni di Assicurazione, in caso contrario avrà decorrenza a partire dal giorno in cui il premio risulti pagato. La Polizza è intermediata da MARSH SPA, VIALE BODIO, 33-20158 MILANO (MI), iscrizione RUI SEZ. B, N. B000055861 del 12 Marzo 2007 Il Contratto - di durata annuale - non prevedendo tacito rinnovo e cesserà i suoi effetti alla naturale scadenza prevista senza obbligo di comunicazione fra le Parti. L Assicurato ha il diritto di recedere dalla copertura assicurativa, esercitando il proprio diritto di ripensamento, entro 14 (quattordici) giorni dalla Data di effetto della stessa, dandone comunicazione alla Società per il tramite dell Intermediario incaricato. Il recesso, in questo caso, determina la cessazione della copertura assicurativa e la restituzione integrale, all Assicurato, del Premio versato. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Nei limiti ed alle Condizioni di Assicurazione, il presente contratto fornisce all Assicurato le seguenti garanzie: Indennizzo per intervento chirurgico NOTA INFORAMTIVA_1 di 5 ACE EUROPEAN GROUP LTD. Sede legale: 100 Leadenhall St., London, EC3A 3BP (UK) - Capitale sociale Lst. 544.741.144,00 i.v.- Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento nei Rami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, art. 3. lett. b. dir. n. 87/344/CEE - 18 Iscrizione albo IVASS n. I.00043 - STABILIMENTO E DIREZIONE GENERALE in ITALIA: 20128 Milano - Viale Monza, 258 - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 P.I. e C.F. 04124720964 R.E.A. n. 1728396 info.ace.italy@acegroup.com www.aceeuropeangroup.com.

Qualora l Assicurato debba sottoporsi ad uno degli interventi chirurgici causati da infortunio o malattia riportati nell Allegato 1 - Elenco degli interventi coperti, l Impresa di Assicurazione garantisce il pagamento dell indennizzo, indicato in polizza, corrispondente alla classe di appartenenza dell intervento. Per gli aspetti di dettaglio, consultare l Articolo Indennizzo per intervento chirurgico del Capitolo PRESTAZIONI ASSICURATE. Diaria da ricovero ospedaliero L Impresa di Assicurazione in caso di ricovero a seguito di infortunio o malattia dell'assicurato in Istituti di cura legalmente riconosciuto, corrisponde l'indennità giornaliera indicata in polizza Per gli aspetti di dettaglio, consultare l Articolo Diaria da ricovero ospedaliero del Capitolo PRESTAZIONI ASSICURATE. Rimborso Spese Mediche Le visite specialistiche direttamente collegate all intervento chirurgico indennizzato ed effettuate dall Assicurato non oltre i 6 (sei) mesi precedenti e successivi l intervento sono rimborsate entro il massimale previsto in polizza. Per gli aspetti di dettaglio, consultare l Articolo Rimborso Spese Mediche del Capitolo PRESTAZIONI ASSICURATE. Assistenza 1. Centrale Operativa 2. Consulto medico telefonico 3. Invio di un medico o di un ambulanza in caso di urgenza 4. Network convenzionato (prestazione valida in Italia) 5. Pagamento diretto delle spese mediche nei centri convenzionati (prestazione valida in Italia) 6. Second Opinion 7. Controllo medico biennale gratuito Per gli aspetti di dettaglio, consultare l Articolo Assistenza del Capitolo PRESTAZIONI ASSICURATE. Tutela Legale (prestazione opzionale) La Società garantisce una copertura di Tutela Legale per le controversie che l Assicurato o, se impossibilitato un suo familiare, intenda promuovere successivamente all intervento chirurgico resosi necessario a seguito di infortunio o malattia. Per gli aspetti di dettaglio consultare l Articolo Tutela Legale del Capitolo PRESTAZIONI ASSICURATE. La Polizza Collettiva è soggetta a condizioni di assicurabilità, esclusioni, limitazioni e condizioni di sospensione della garanzia che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell indennizzo. A tal proposito, si richiama l attenzione sul contenuto dell Articolo Estensioni di garanzia del Capitolo AMBITO DI OPERATIVITÁ degli Articoli Indennizzo per intervento chirurgico, Diaria da Ricovero ospedaliero, Rimborso spese mediche, Assistenza, Tutela Legale del Capitolo PRESTAZIONI DI ASSICURAZIONE, gli articoli, Esclusioni, Persone non assicurabili Limite d età, Condizioni di indennizzabilità, Limiti territoriali, Patologie preesistenti, Periodo di Carenza del Capitolo DELIMITAZIONI ED ESCLUSIONI DI CATATTERE GENERALE, l Articolo Decorrenza della copertura assicurativa del Capitolo EFFETTO E DURATA DEL CONTRATTO ; l Articolo Denuncia di sinistro obblighi relativi del Capitolo DENUNCIA DI SINISTRO, gli Articoli Residenza, Forma delle comunicazioni Validità delle Variazioni, Dichiarazioni del Contraente/Assicurato del Capitolo NORME COMUNI, delle Condizioni di Assicurazione. Il Contratto è soggetto a franchigie, scoperti e massimali. A tal proposito, in particolare, si richiama l attenzione sul contenuto dell Articolo Indennizzo per intervento chirurgico, la Tabella Prestazioni Assicurate del Capitolo PRESTAZIONI ASSICURATE e gli Articoli Eslcusioni, Periodo di carenza del Capitolo DELIMITAZIONI ED ESCLUSIONI DI CATATTERE GENERALE. Resta precisato che non è prevista l applicazione di franchigie alle prestazione garantite. In riferimento alla prestazione Diaria da ricovero ospedaliero la Società corrisponde l'indennità giornaliera prevista in polizza per la durata massima di 365 (trecentosessantacinque) giorni di evento. Possono essere assicurati coloro che, al momento dell adesione alla copertura assicurativa, non abbiano 65 (sessantacinque) anni compiuti. Per gli aspetti di dettaglio, consultare l Articolo Persone non assicurabili Limiti di età del Capitolo DELIMITAZIONI ED ESCLUSIONI DI CARATTERE GENERALE, l articolo Durata della copertura assicurativa del Capitolo EFFETTO E DURATA DEL CONTRATTO delle Condizioni di Assicurazione. NOTA INFORAMTIVA_2 di 5 ACE EUROPEAN GROUP LTD. Sede legale: 100 Leadenhall St., London, EC3A 3BP (UK) - Capitale sociale Lst. 544.741.144,00 i.v.- Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento nei Rami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, art. 3. lett. b. dir. n. 87/344/CEE - 18 Iscrizione albo IVASS n. I.00043 - STABILIMENTO E DIREZIONE GENERALE in ITALIA: 20128 Milano - Viale Monza, 258 - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 P.I. e C.F. 04124720964 R.E.A. n. 1728396 info.ace.italy@acegroup.com www.aceeuropeangroup.com.

4. Dichiarazioni del Contraente/Assicurato in ordine alla circostanza del rischio Nullità Le dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di stipula del Contratto, potrebbero comportare effetti sulle prestazioni. Si richiamano gli articoli Dichiarazioni del Contraente e/o dell Assicurato, Gestione dell assicurazione del Capitolo NORME COMUNI delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio L Impresa di Assicurazione non richiede al Contraente/Assicurato la comunicazione scritta in merito a condizioni che possano determinare aggravamento o diminuzione del rischio. 6. Periodi di carenza contrattuali Si precisa che per le garanzie di cui agli articoli Indennizzo per intervento chirurgico e Diaria da ricovero ospedaliero viene stabilito in caso di malattia un periodo di carenza assoluta iniziale di 30 (trenta) giorni, a partire dalla Data di Effetto della copertura. A tal proposito si richiama, in particolare, l attenzione sul contenuto dell Articolo Periodo di carenza del Capitolo DELIMITAZIONI ED ESCLUSIONI DI CARATTERE GENERALE delle Condizioni di Assicurazione. Di seguito è fornita un esemplificazione numerica del meccanismo di applicazione della carenza: Data di Effetto della copertura: 01/09/2012 Eventuali indennizzi riconosciuti in caso di ricovero con o senza intervento chirurgico a seguito di malattia saranno garantiti a partire dal 01/10/2012. 7. Premi Il premio di assicurazione, comprensivo di imposte è determinato in funzione della durata della copertura pari a 1 (uno) anno e all età dell Assicurato al momento dell adesione così come specificato nella tabella successiva. Esso è corrisposto in via anticipata al Broker incaricato secondo le modalità da esso definite - per l intera durata e non è pertanto suscettibile di variazioni per l intera durata della copertura. Fascia d età 18_20 21_40 41_50 51_65 Premio Annuale Garanzie sempre operanti 140 150 190 258 (di cui imposte) ( 4,40) ( 4,71) ( 5,97) ( 8,10) Premio Annuale Tutela Legale (Garanzia opzionale) 93,89 93,89 93,89 93,89 (di cui imposte) ( 16,45) ( 16,45) ( 16,45) ( 16,45) Non prevedendo tacito rinnovo alla fine della scadenza annuale, il premio non è soggetto ad automatico adeguamento al passaggio, in corso di validità della polizza, da uno scaglione di età all altro. 8. Adeguamento del premio e delle somme assicurate Non sono previsti meccanismi di adeguamento automatico del premio e delle somme assicurate. Avvertenza Il premio di polizza indicato nelle Condizioni di Assicurazione può subire uno sconto in relazione al Codice Promozionale eventualmente in possesso dell Assicurato e inserito durante il processo di acquisto. 9. Rivalse In deroga all Art. 1916 del Codice Civile, l Impresa di Assicurazione rinuncia a favore dell Assicurato, o dei suoi aventi causa, al diritto di rivalersi verso i terzi responsabili dell infortunio. NOTA INFORAMTIVA_3 di 5 ACE EUROPEAN GROUP LTD. Sede legale: 100 Leadenhall St., London, EC3A 3BP (UK) - Capitale sociale Lst. 544.741.144,00 i.v.- Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento nei Rami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, art. 3. lett. b. dir. n. 87/344/CEE - 18 Iscrizione albo IVASS n. I.00043 - STABILIMENTO E DIREZIONE GENERALE in ITALIA: 20128 Milano - Viale Monza, 258 - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 P.I. e C.F. 04124720964 R.E.A. n. 1728396 info.ace.italy@acegroup.com www.aceeuropeangroup.com.

10. Diritto di recesso Il Contraente/Assicurato ha il diritto di recedere dalla copertura assicurativa, esercitando il proprio diritto di ripensamento, entro 14 (quattordici) giorni dalla Data di avvenuto perfezionamento del contratto dandone comunicazione alla Società per il tramite dell Intermediario incaricato attraverso il portale MARSH Personal. Il recesso, in questo caso, determina la cessazione della copertura assicurativa dall Effetto e la restituzione integrale, all Assicurato, del Premio versato da parte dell Intermediario incaricato. A tal proposito si richiama, in particolare, l attenzione sul contenuto degli Articoli Diritto di recesso e Decorrenza della Copertura Assicurativa delle Condizioni di Assicurazione. 11. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Ai sensi dell Art. 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro 2 (due) anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all Assicurato o ha promosso contro questo l azione. 12. Legge applicabile al contratto La legge applicabile alla polizza é la legge italiana. 13. Regime fiscale Il trattamento fiscale applicabile al contratto è quello vigente nello Stato italiano. 14, Lingua italiana Il Fascicolo informativo, così come ogni documento ad esso allegato e le successive comunicazioni, sono redatti in lingua italiana. Eventuali altre lingue devono essere specificamente concordate tra le Parti. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 15. Sinistri - Liquidazione dell indennizzo In caso di infortunio o malattia, l Assicurato deve inoltrare la denuncia all Impresa di Assicurazione entro 15 (quindici) giorni dall evento o dal momento in cui ne abbia avuto la possibilità. L Assicurato nella denuncia deve riportare tutte le informazioni mediche e fornire a proprie spese i certificati, le prescrizioni e la documentazione necessaria per la valutazione del sinistro eventualmente richiesta dalla l Impresa di Assicurazione, esprimendo il consenso al trattamento dei dati, anche sensibili, ai sensi del D.Lgs. 196/2003. Colui che richiede l indennità deve provare l esistenza di tutti gli elementi del proprio diritto e deve inoltre consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dall Impresa di Assicurazione, a tale fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l Assicurato. A tal proposito, si richiamano gli Articoli Denuncia di sinistro Obblighi relativi, Prova, Liquidazione del sinistro del Capitolo DENUNCIA DI SINISTRO delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio sulle procedure liquidative. La liquidazione di ogni sinistro verrà gestita e ultimata dalla Società solo a condizione che la procedura di incasso del Premio abbia avuto esito positivo. Qualora vi sia stato un esito negativo e questo sia direttamente imputabile ad una volontà/azione del Assicurato, la Società, ai sensi di quanto previsto dall art. 1901 c.c., non riterrà la copertura operativa, né gestirà eventuali sinistri denunciati in forza della sola sottoscrizione del Modulo di Adesione. Per le prestazioni di assistenza, se previste dal contratto, l Impresa di Assicurazione si avvale della Centrale Operativa di Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A., quale soggetto autorizzato in conformità alle norme di legge. Per la gestione delle garanzie di tutela legale, se previste dal contratto, l Impresa di Assicurazione si avvale di Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A., per il tramite di apposita struttura dedicata alla gestione dei sinistri di tutela legale, in conformità alle norme di legge. 16. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto via posta, fax o NOTA INFORAMTIVA_4 di 5 ACE EUROPEAN GROUP LTD. Sede legale: 100 Leadenhall St., London, EC3A 3BP (UK) - Capitale sociale Lst. 544.741.144,00 i.v.- Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento nei Rami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, art. 3. lett. b. dir. n. 87/344/CEE - 18 Iscrizione albo IVASS n. I.00043 - STABILIMENTO E DIREZIONE GENERALE in ITALIA: 20128 Milano - Viale Monza, 258 - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 P.I. e C.F. 04124720964 R.E.A. n. 1728396 info.ace.italy@acegroup.com www.aceeuropeangroup.com.

e-mail, all Impresa di Assicurazione, ai seguenti indirizzi: ACE European Group - Ufficio Reclami, Viale Monza, 258 20128 Milano - Fax 02.27095.430 e-mail: ufficio.reclami@acegroup.com. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni dalla ricezione dello stesso da parte della Società, potrà rivolgersi all IVASS (ex. ISVAP) - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21-00187 Roma, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall Impresa di Assicurazione. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. I reclami potranno essere indirizzati anche al Financial Ombudsman Service (FOS) di cui ACE è membro, ai seguenti recapiti: FOS, South Quay, 183 Marsh Wall, London, E14 9SR, Tel. 0044.845.080.1800, e-mail: enquiries@financial-ombudsman.org.uk. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all IVASS (ex. SVAP) o direttamente al sistema estero competente chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. 17. Arbitrato L Impresa di Assicurazione si impegna a porre in essere, su richiesta scritta del Contraente o dell Assicurato, procedure per giungere ad una soluzione extragiudiziale di qualsivoglia controversia derivante dal contratto di assicurazione regolato dalle presenti Condizioni di assicurazione. Per gli aspetti di dettaglio, consultare l Articolo Controversie del Capitolo NORME COMUNI delle Condizioni di Assicurazione. Fermo restando quanto previsto in caso di controversie in caso di sinistro, resta salva la facoltà di adire direttamente l Autorità giudiziaria. ACE European Group Limited è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. Per verificare eventuali aggiornamenti dei contenuti della presente Nota Informativa non dipendenti da interventi normativi, il Contraente ha la facoltà di consultare il sito della Società, agli indirizzi www.aceeuropeangroup.com - www.aceeurope.it. ULTERIORI INFORMAZIONI RILEVANTI ADESIONE: L adesione del singolo Assicurato alla polizza può essere stata raccolta anche attraverso sistemi elettronici online - dall Impresa di Assicurazione direttamente o per il tramite dell Intermediario abilitato. Resta inteso che l Assicurato, ha il diritto di essere messo in contatto con un responsabile del coordinamento e del controllo delle attività di collocamento di contratti di assicurazione a distanza, direttamente o indirettamente incaricato dall Impresa di Assicurazione, all indirizzo mail coordinamentoecontrollo@acegroup.com. MODALITÀ DI RICEZIONE E TRASMISSIONE DEI DOCUMENTI: L Impresa di Assicurazione informa l Assicurato alla Polizza Collettiva relativamente al suo diritto di scegliere e modificare in qualsiasi momento - senza oneri aggiuntivi - la modalità di ricezione e trasmissione dei documenti pre-contrattuali e contrattuali, purché su supporto durevole e fermo il suo diritto a richiedere che tali documenti siano trasmessi su supporto cartaceo. RICHIESTA DI RESTITUZIONE DELLA COPIA FIRMATA: In ottemperanza a quanto previsto dal Reg. ISVAP (ora IVASS) n. 34/2010, l Impresa di Assicurazione fornisce informazione relativa alla circostanza per la quale è richiesta all Assicurato la sottoscrizione e la ritrasmissione - su supporto durevole - di una copia firmata del Certificato di Polizza (nel caso di Vendita a collocamento di contratti a distanza), fermo restando che la mancata restituzione dello stesso non comporta l invalidità del Contratto, che si intende comunque stipulato secondo i tempi e le modalità descritte nelle delle Condizioni di Assicurazione. ACE EUROPEAN GROUP LIMITED Rappresentanza Generale per l Italia Il Procuratore Speciale Renato Zotti NOTA INFORAMTIVA_5 di 5 ACE EUROPEAN GROUP LTD. Sede legale: 100 Leadenhall St., London, EC3A 3BP (UK) - Capitale sociale Lst. 544.741.144,00 i.v.- Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento nei Rami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, art. 3. lett. b. dir. n. 87/344/CEE - 18 Iscrizione albo IVASS n. I.00043 - STABILIMENTO E DIREZIONE GENERALE in ITALIA: 20128 Milano - Viale Monza, 258 - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 P.I. e C.F. 04124720964 R.E.A. n. 1728396 info.ace.italy@acegroup.com www.aceeuropeangroup.com.

GLOSSARIO La presente parte della nota informativa contiene un elenco che riporta ed esplicita le definizioni dei termini utilizzati, in generale, in un contratto assicurativo. Si avverte che i termini di seguito riportati non assumono alcun significato ai fini dell interpretazione del presente contratto di assicurazione, in relazione al quale avranno rilevanza unicamente i termini definiti nella Condizioni di Assicurazione nel Capitolo DEFINIZIONI. Aggravamento del rischio: Qualunque mutamento avvenuto successivamente alla stipula del contratto di assicurazione che comporti un incremento della probabilità che si verifichi l evento assicurato oppure un incremento del danno conseguente al suo verificarsi. Arbitrato: Procedimento per la risoluzione extragiudiziale delle controversie che possono sorgere fra assicurato ed assicuratore. E normalmente prevista dai contratti di assicurazione. Assicurato: Nelle assicurazioni danni è la persona nell'interesse della quale è stipulato il contratto, nonché il titolare del diritto all'eventuale indennizzo/risarcimento. Nelle assicurazioni vita, la persona sulla cui morte e/o sopravvivenza è stipulato il contratto ed è calcolato il premio. Assicuratore: L Impresa di assicurazione. Assicurazione: L operazione con cui un soggetto (assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (assicuratore) un rischio al quale egli è esposto naturalmente o per disposizione di legge. Assicurazione assistenza: L assicurazione con la quale l assicuratore s impegna a mettere a immediata disposizione dell assicurato un aiuto, in denaro o in natura (servizio), nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito. Assicurazione tutela legale: L assicurazione con la quale l assicuratore s impegna a rimborsare all assicurato le spese necessarie per la tutela, giudiziale o stragiudiziale, dei diritti dell assicurato stesso nei confronti di un terzo. Assicurazione infortuni: L assicurazione con la quale l'assicuratore s impegna a garantire all'assicurato un indennizzo l rimborso delle spese sostenute, conseguenti a un infortunio. Assicurazione malattia: L assicurazione con la quale l assicuratore s impegna a garantire all assicurato un indennizzo o il rimborso delle spese sostenute, conseguenti a una malattia. Assicurazione vita: Comprende tutti quei contratti di assicurazione che prevedono l obbligo dell assicuratore di versare al beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell assicurato (morte o sopravvivenza ad una certa data). Beneficiario: La Persona alla quale deve essere corrisposta la prestazione dell assicuratore qualora si verifichi l evento assicurato. Carenza: Il periodo che può intercorrere tra il momento della stipulazione di un contratto di assicurazione e quello a partire dal quale la garanzia offerta dall assicuratore diviene concretamente efficace. Caricamenti: La parte del premio versato dal contraente che è destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi dell impresa di assicurazione. Certificato di assicurazione: Il documento, rilasciato dall assicuratore, che attesta l esistenza del contratto di assicurazione. Condizioni di Assicurazione: Le clausole di base previste da un contratto di assicurazione. Esse riguardano gli aspetti generali del contratto, quali il pagamento del premio, la decorrenza della garanzia, la durata del contratto, e possono essere integrate da condizioni speciali e aggiuntive. Condizioni particolari: L insieme delle clausole contrattuali riguardanti nel dettaglio le condizioni alle quali le specifiche garanzie assicurative sono prestate. Consumatore: Qualsiasi persona fisica, residente nel territorio della Comunità Europea, che agisca per fini che non rientrano nella sua attività imprenditoriale o professionale. Contraente: Il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula il contratto di assicurazione con l assicuratore e che si obbliga a pare il premio Danno: E il pregiudizio subito dall assicurato in conseguenza di un sinistro. Data di effetto del contratto: Data a partire dalla quale il contratto di assicurazione è da intendersi stipulato. Data di effetto della copertura: Data di inizio della copertura, a partire dalla quale le garanzie assicurative previste dal contratto sono efficaci. Dati personali: Qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile. Decorrenza della garanzia: Momento in cui le garanzie divengono operanti ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito. Denuncia di sinistro: Comunicazione secondo le modalità previste dal contratto, che l assicurato deve dare all assicuratore a seguito di un sinistro. Diaria: Garanzia tipica delle assicurazioni contro i danni alla persona consistente nel versamento di una somma, da parte dell assicuratore, per ogni giorno d inabilità temporanea oppure per ogni giorno di degenza in istituti di cura, conseguentemente ad infortunio o malattia. Diaria da ricovero: Garanzia che consiste nel versamento di una somma, da parte dell assicuratore, per ogni giorno di degenza in istituti di cura dovuta a infortunio o malattia. Dichiarazioni precontrattuali: Informazioni relative al rischio fornite dal contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione, sulla base delle quali l assicuratore effettua la valutazione del rischio e stabilisce le condizioni per la sua assicurazione. Diminuzione del rischio: Qualunque mutamento avvenuto successivamente alla stipula del contratto di assicurazione che comporti una riduzione della probabilità che si verifichi l evento assicurato oppure una riduzione del danno conseguente al suo verificarsi. GLOSSARIO_1 di 3

Diritto di recesso: E il diritto di ripensamento del contraente, esercitabile nei termini previsti dalla legge dopo la stipula del contratto di assicurazione, esercitando il quale ne annulla gli effetti. Disdetta: La comunicazione che il contraente o l assicuratore deve inviare all altra parte, entro i termini previsti dal contratto, per manifestare la propria volontà di recedere da esso. Esclusioni: Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla Società, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione. Estensione territoriale: Lo spazio geografico entro il quale l assicurazione opera. Fascicolo informativo: E il documento che l impresa di assicurazione è tenuta a consegnare al contraente prima che il contratto sia stipulato, contenente la nota informativa, il glossario, le condizioni di assicurazione ed il relativo certificato. Franchigia/scoperto: Clausola contrattuale che limita, sul piano quantitativo, la garanzia prestata dall assicuratore facendo sì che una parte del danno rimanga a carico dell assicurato. Franchigia assoluta: La franchigia si dice assoluta quando il suo ammontare rimane in ogni caso a carico dell assicurato, qualunque sia l entità del danno subito. Franchigia relativa: La franchigia si dice relativa quando la sua applicazione dipende dall entità del danno subito, nel senso che se il danno è inferiore o uguale all ammontare della franchigia l assicuratore non corrisponde l indennizzo, ma se il danno è superiore, l assicuratore lo indennizza senza tener conto della franchigia. Imposta sulle assicurazioni: Imposta che si applica ai premi versati dai contraenti. Essa varia dal 2,5% (polizze infortuni e malattie) sino al 22,25% (polizze incendio e furto). Tale imposta non si applica ai contratti di assicurazione sulla vita. Impresa di assicurazione: E l impresa autorizzata all esercizio dell attività di assicuratore, con la quale il contraente stipula il contratto di assicurazione. Inabilità temporanea: E l incapacità fisica, totale o parziale, ad attendere alle proprie occupazioni per una durata limitata nel tempo. Indennizzo o Indennità: E la somma dovuta dall assicuratore al beneficiario a titolo di riparazione del danno subito dall assicurato a seguito di un sinistro. Invalidità permanente: E la perdita definitiva e irrimediabile, totale o parziale, della capacità dell assicurato di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo ovvero, se il contratto lo prevede, di svolgere la propria specifica attività lavorativa. Itinere: Il tragitto dall abitazione al luogo di lavoro e viceversa, con l uso dei mezzi di locomozione previsti dal Decreto Legislativo n.38/2000 art. 12, e successive modificazioni. IVASS: L istituto per la vigilanza sulle assicurazioni istituito con decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135 che dal 1à gennaio 2013 è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell IVASS (ex ISVAP). L Istituto opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, oltre che di trasparenza ed economicità, per garantire la stabilità e il buon funzionamento del sistema assicurativo e la tutela dei consumatori. ISVAP: L Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che dal 1 Gennaio 2013 è stato sostituito dall IVASS. Limite catastrofale: Esborso massimo complessivo riconosciuto in caso di sinistro che colpisca contemporaneamente più persone assicurate in conseguenza di un unico evento. Liquidazione: Pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell evento assicurato. Liquidatore: E il collaboratore autonomo o dipendente di un impresa di assicurazione incaricato di quantificare sul piano economico il danno verificatosi in conseguenza di un sinistro. Margine di solvibilità: Misura il patrimonio disponibile dell impresa di assicurazioni al netto di quella parte che per legge deve essere accantonata a copertura degli impegni assunti nei confronti degli assicurati. Rappresenta il patrimonio disponibile in eccesso rispetto a quanto sarebbe strettamente richiesto. Massimale: E la somma massima liquidabile dall assicuratore a titolo di risarcimento del danno. E in genere prevista tutte le volte in cui si desidera porre un limite al valore assicurabile oppure nei casi in cui non sia possibile identificare a priori il bene assicurato e quindi il suo valore. Nota informativa: Documento che l assicuratore deve consegnare al contraente prima della stipula del contratto di assicurazione contenente le informazioni relative all impresa di assicurazione e al contratto stesso, previste dalla normativa vigente. Periodo di assicurazione: Periodo di tempo per il quale opera la garanzia assicurativa a condizione che sia stato pagato il premio corrispondente. Perito: E il libero professionista normalmente incaricato dall impresa di assicurazione, di stimare l entità del danno subito dall assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un sinistro. I periti sono iscritti in un apposito albo professionale tenuto dall IVASS (ex. ISVAP). Nel caso delle polizze infortuni e/o malattia il perito è un medico legale e può essere incaricato da entrambe le parti. Polizza caso morte: E il contratto di assicurazione sulla vita che prevede il pagamento di un capitale al beneficiario qualora si verifichi la morte dell assicurato. Polizza collettiva: E il contratto di assicurazione stipulato da un contraente nell interesse di più assicurati. Polizza di assicurazione: E il contratto di assicurazione stipulato dal contraente. In esso sono contenute tutte le condizioni contrattuali, sia quelle generali che quelle particolari. Premio: E la somma di denaro che il contraente deve corrispondere all assicuratore per beneficiare dell assicurazione da lui stipulata. Prescrizione: Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso. I diritti nascenti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni. Prestazioni assicurate: Vedi anche condizioni particolari, cioè l insieme delle clausole contrattuali riguardanti nel dettaglio le condizioni alle quali le specifiche garanzie assicurative sono prestate. Principio indennitario: Principio fondamentale nelle assicurazioni contro i danni. In base a tale principio, l indennizzo corrisposto dall assicuratore deve svolgere la GLOSSARIO_2 di 3

funzione di riparare il danno subito dall assicurato e non può rappresentare per quest ultimo fonte di guadagno. Provvigione: E il compenso che l assicuratore deve all intermediario, qualora previsto, per l attività svolta. Esso è normalmente definito in una percentuale del premio, al netto delle imposte, corrisposto dal cliente. Questionario anamnestico: Detto anche questionario sanitario, è il documento che l impresa di assicurazione può chiedere al contraente di compilare prima della stipulazione di un assicurazione contro i danni alla persona o di un assicurazione sulla vita. Esso contiene una serie di informazioni relative allo stato di salute ed alle precedenti malattie o infortuni dell assicurato. Le informazioni fornite dal contraente servono all assicuratore per valutare il rischio e stabilirne le condizioni di assicurabilità. Quietanza: Ricevuta attestante l avvenuto pagamento del premio o dell indennizzo. Registro dei Reclami: Il registro che le imprese di assicurazioni sono obbligate e tenere per legge in cui sono registrati i reclami pervenuti dai consumatori. Rischi esclusi: Sono quelli per i quali non è operante la garanzia prestata dall assicuratore. I rischi esclusi sono dettagliatamente elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione. Rischio: E la probabilità che si verifichi l evento assicurato moltiplicata per l entità del danno conseguente. Riserve: Sono somme che l impresa di assicurazione è tenuta ad accantonare in bilancio a copertura degli impegni assunti nei confronti degli assicurati. Rivalsa: E il diritto che spetta all assicuratore che ha corrisposto un indennizzo di rivalersi su colui che ha arrecato il danno. Sinistro: E il verificarsi dell evento coperto dall assicurazione. Somma assicurata: E l importo in relazione al quale l impresa di assicurazione si impegna a fornire la propria prestazione. Soprassicurazione: Soprassicurazione è quando la somma assicurata è superiore al valore del bene oggetto di assicurazione. Sottoassicurazione: Sottoassicurazione è quando la somma assicurata è inferiore al valore del bene oggetto di assicurazione. Surroga: E la facoltà dell assicuratore di sostituirsi all assicurato indennizzato in una richiesta risarcitoria qualora il danno sia stato causato da un terzo. E possibile prevedere nel contratto la rinuncia alla surroga da parte dell assicuratore lasciando così impregiudicato il diritto del danneggiato di rivalersi su colui che ha arrecato il danno. Terzo danneggiato: Nelle assicurazioni della responsabilità civile, è la vittima del fatto illecito il cui risarcimento, nei limiti del massimale, viene garantito dall assicuratore. Valore a nuovo: Espressione utilizzata nelle assicurazioni relative ai danni ai beni (es. incendio) per indicare che l indennizzo è commisurato non al valore del bene al momento del sinistro bensì al costo per il suo ripristino. Valore assicurabile: E il massimo valore al quale un bene può essere oggetto di assicurazione. E il valore in rapporto al quale si pone il valore assicurato per esprimere il giudizio di sopra o sotto assicurazione. Valore assicurato: Rappresenta il valore rispetto al quale il bene è assicurato. GLOSSARIO_3 di 3

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Programma RIMBORSO SPESE MEDICHE SOMMARIO Capitolo 1 - DEFINIZIONI Capitolo 2 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE Articolo 1 - Ambito di operatività Articolo 2 - Estensioni di garanzia Capitolo 3 - PRESTAZIONI ASSICURATE E RELATIVE LIMITAZIONI Articolo 3 - Indennizzo per intervento chirurgico Articolo 4 - Diaria da ricovero ospedaliero Articolo 5 - Rimborso spese mediche Articolo 6 Assistenza (garanzia valida solo se richiamata sul certificato di polizza) 6.1 Premessa 6.2 Centrale Operativa 6.3 Consulto medico telefonico 6.4 Invio di un medico o di un ambulanza in caso di urgenza 6.5 Network convenzionato (prestazione valida in Italia) 6.6 Pagamento diretto delle spese mediche nei centri convenzionati (prestazione valida in Italia) 6.7 Second Opinion 6.8 Controllo medico biennale gratuito Articolo 7- Tutela Legale 7.1 Premessa 7.2 Casi garantiti 7.3 Libera scelta del legale 7.4 Spese garantite 7.5 Spettanza delle somme recuperate Capitolo 4 - DELIMITAZIONI ED ESCLUSIONI DI CARATTERE GENERALE Articolo 8 - Persone non assicurabili Limiti di età Articolo 9 - Valutazione di adeguatezza Articolo 10 - Esclusioni Articolo 11 - Patologie preesistenti Articolo 12 - Periodo di carenza Articolo 13 - Limiti territoriali Articolo 14 - Condizioni di indennizzabilità Capitolo 5 - PREMIO DI ASSICURAZIONE Articolo 15 - Determinazione e pagamento del premio Capitolo 6 - EFFETTO E DURATA DEL CONTRATTO Articolo 16 - Decorrenza della copertura Assicurativa Articolo 17 - Durata della copertura Assicurativa Articolo 18 - Diritto di recesso Capitolo 7 - DENUNCIA DI SINISTRO Articolo 19 - Denuncia di sinistro obblighi relativi Articolo 20 - Prova Articolo 21 - Liquidazione del sinistro Capitolo 8 - NORME COMUNI Articolo 22 - Controversie Articolo 23 - Residenza Articolo 24 - Comunicazione degli Assicurati Articolo 25 - Forma delle comunicazioni Validità delle variazioni Articolo 26 - Dichiarazioni del Contraente e/o dell Assicurato Articolo 27 - Rinuncia alla rivalsa Articolo 28 - Foro competente Articolo 29 - Reclami Articolo 30- Oneri fiscali Articolo 31- Rinvio alle norme di legge Articolo 32 - Lingua della Polizza Articolo 33 - Cessione dei diritti Articolo 34 -Altre assicurazioni ALLEGATI Allegato 1 - Elenco degli interventi coperti CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE_1 di 11

Capitolo 1 - DEFINIZIONI Di seguito riportiamo le definizioni di alcuni termini utilizzati in queste Condizioni di Assicurazione: Assicurato/Contraente: la persona fisica residente in Italia il cui interesse è protetto dall Assicurazione, ovvero - ai sensi della presente polizza - colui che paga il relativo premio (Contraente), il cui nominativo è indicato nel Certificato di Assicurazione. Assicurazione: il contratto di assicurazione. Assistenza: l aiuto tempestivo, entro i limiti convenuti dal Contratto, erogato per il tramite della Centrale Operativa, fornito all Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi del sinistro. Centrale Operativa: l organizzazione di Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A. Via Bernardino Alimena, 111 00173 Roma, costituita da risorse umane e attrezzature, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell anno, che provvede a garantire il contatto telefonico con l Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico della Società, le prestazioni di assistenza previste dal presente contratto di assicurazione. Certificato personale di assicurazione: il documento emesso dalla Società e intestato al Contraente, che prova la concessione della copertura assicurativa e che fa parte integrante del presente Fascicolo informativo. Carenza: periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci. Qualora l evento assicurato avvenga in tale periodo, la Società non corrisponde la prestazione assicurata. Condizioni di Assicurazione: il documento che riporta i termini e le condizioni alle quali è prestata la copertura assicurativa. Circuito convenzionato: la rete di istituti di cura, centri specializzati, medici chirurghi, convenzionati per l erogazione delle prestazioni in forma diretta ed in forma indiretta. Data di effetto della copertura Assicurativa: L assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza richiesta dal Contraente/Assicurato o in caso di pagamento successivo, dalle ore 24 del giorno di Incasso del Premio da parte dell Intermediario Incaricato. La data di Effetto della copertura è riportata sul Certificato Personale di Assicurazione. Data inizio della copertura Assicurativa: vedi Data di effetto della copertura. Data di scadenza della copertura Assicurativa: alle ore 24:00 dell ultimo giorno della durata della Copertura pari ad 1 (uno anno). La data di Scadenza della copertura è riportata sul Certificato Personale di Assicurazione. Diritto di Recesso: diritto dell assicurato di recedere dal contratto di assicurazione e farne cessare gli effetti. Elenco degli interventi coperti: l elenco di interventi chirurgici classificati per tipologia e che riporta per ciascun intervento coperto, in relazione alla sua complessità, la classe di indennizzo garantito pagabile dalla Società; come da Allegato 1 Elenco degli interventi coperti che forma parte integrante delle condizioni di assicurazione. Equipe chirurgica convenzionata: il personale medico convenzionato che esegue l intervento chirurgico durante il ricovero dell Assicurato, e che accetta il pagamento diretto, anche se parziale, delle proprie competenze da parte della Società. Fascicolo informativo: il documento che riporta i termini e le condizioni alle quali è prestata la copertura assicurativa, composto da: 1. Nota informativa, 2. Glossario, 3. Condizioni di assicurazione. Giorno di degenza: la permanenza dell Assicurato nell Istituto di cura per un periodo di almeno 24 (ventiquattro) ore consecutive e/o la degenza che abbia comportato almeno un pernottamento. Resta inteso che il giorno di dimissioni dall Istituto di cura non è inteso come giorno di degenza. Indennità o Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro indennizzabile. Infortunio: l evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che abbia per conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili. Intermediario: MARSH iscritto alla sezione B del R.U.I (Registro Unico degli Intermediari Assicurativi) in data 12/03/2007 n. B000055861, il soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione e proposta di assicurazione, svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzata a tale attività. Intervento chirurgico: atto medico, praticato in istituto di cura o in ambulatorio, perseguibile attraverso una cruentazione dei tessuti ovvero mediante l utilizzo di sorgenti di energia meccanica, luminosa o termica. Agli effetti assicurativi, si intende equiparata ad un intervento chirurgico anche la riduzione incruenta di fratture e lussazioni. Istituto di cura (pubblico o privato): l ospedale, la clinica universitaria, l istituto universitario, la casa di cura, regolarmente autorizzati in base ai requisiti di legge e dalle competenti autorità del Paese nel quale sono ubicati, all erogazione di prestazioni sanitarie ed al ricovero dei malati. Non si considerano istituti di cura gli stabilimenti termali, le strutture di convalescenza e le case di cura aventi finalità dietologiche ed estetiche. ISVAP: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza sulle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinata dal Governo. Italia: comprende lo Stato del Vaticano e la Repubblica di San Marino. Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. Massimale: la somma massima, stabilita in polizza, fino alla concorrenza della quale la Società si impegna a prestare le garanzie e/o la prestazione prevista. Premio di assicurazione o Premio: l importo dovuto dall Assicurato alla Società, così come indicato nel Modulo di Adesione. Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. Prestazioni assicurate: le prestazioni, in termini di massimali, garanzie e servizi, corrisposti dalla Società in caso di sinistro. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE_2 di 11

Ricovero: la permanenza dell Assicurato nell istituto di cura per un periodo di almeno 24 (ventiquattro) ore consecutive e/o la degenza che abbia comportato almeno un pernottamento. Rischio: la probabilità che si verifichi l evento assicurato. Sinistro: il verificarsi dell evento assicurato. Società: l Impresa di Assicurazioni ACE EUROPEAN GROUP LIMITED. Struttura sanitaria convenzionata: l istituto di cura convenzionato che accetta il pagamento diretto, anche se parziale, delle spese mediche di intervento da parte della Società. Tutela legale: l assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/05 Artt. 163, 164, 173 e 174 e correlati. Ufficio Tutela Legale: l organizzazione di Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A. Via Bernardino Alimena, 111 00173 Roma, alla quale la Società ha affidato la gestione delle garanzie di tutela legale. Unione Europea: tutti i Paesi riconosciuti membri dell Unione Europea. Urgenza: alterazione ordinaria delle condizioni di benessere conseguente ad infortunio (e/o malattia - laddove previsto dalle garanzie) per lo più contenuta nei possibili effetti per la quale, pur non esistendo un immediato pericolo di vita, è tuttavia necessario adottare entro breve tempo l opportuno intervento terapeutico. Visita medica specialistica: controllo dello stato di salute dell Assicurato, ad opera di un Medico Specialista (fatta esclusione della specializzazione in Medicina Generale ) praticato in istituto di cura o in ambulatorio medico, che si richiede necessario in relazione all intervento chirurgico indennizzabile ai sensi di polizza. Ai fini della presente polizza vengono ricompresi nell ambito delle visite mediche specialistiche gli esami di accertamenti diagnostici prescritti in relazione all intervento chirurgico. Capitolo 2 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE Articolo 1 - Ambito di operatività L assicurazione vale, nei limiti ed alle condizioni previste dai successivi articoli, per le conseguenze di infortuni (che non siano espressione di eventi verificatisi antecedentemente alla Data di Inizio della copertura assicurativa) e per le malattie (con esclusione delle condizioni patologiche pregresse, come definite nell art. 11 che segue) che si dovessero verificare nell esercizio dell attività professionale ed extraprofessionale dell Assicurato. Articolo 2 - Estensioni di garanzia Ai sensi della presente polizza sono considerati infortuni, purché non derivanti da eventi esplicitamente esclusi, anche: 1) l asfissia meccanica ivi compreso l annegamento; 2) l assideramento o congelamento; 3) i colpi di sole o di calore; 4) le lesioni muscolari o tendinee determinate da sforzo, con esclusione degli infarti e delle ernie. L assicurazione è estesa anche a: 5) infortuni derivanti da guerra (dichiarata o non dichiarata), guerra civile, insurrezioni a carattere generale, per un periodo massimo di 14 (quattordici) giorni dall inizio delle ostilità, se ed in quanto l Assicurato risulti sorpreso dagli eventi citati, mentre si trova in un Paese straniero dove nessuno degli eventi esisteva o era in atto al momento del suo arrivo in tale Paese; 6) infortuni derivanti da movimenti tellurici; 7) infortuni subiti durante viaggi effettuati come passeggero su velivoli in servizio pubblico di linee aeree regolari, compresi i voli charter, i voli straordinari gestiti da Società di traffico regolare e i voli su aeromobili militari in regolare traffico civile. Sono inoltre inclusi gli infortuni subiti in qualità di passeggero a bordo di elicotteri messi a disposizione dalle Autorità preposte per effettuare interventi di soccorso tecnico urgente; 8) infortuni che dovessero verificarsi in conseguenza di forzato dirottamento dell aereo sul quale viaggia l Assicurato, compreso l eventuale viaggio aereo di trasferimento dal luogo dove l Assicurato è stato dirottato fino alla località di arrivo definitiva prevista dal biglietto aereo; 9) infortuni derivanti dalla partecipazione a competizioni, corse e gare e relative prove o allenamenti aventi carattere ricreativo e non professionale e ciò limitatamente agli sport di pratica comune e non menzionati all Art. "Esclusioni ", che segue. Capitolo 3 - PRESTAZIONI ASSICURATE E RELATIVE LIMITAZIONI Articolo 3 - Indennizzo per intervento chirurgico Qualora l Assicurato debba sottoporsi ad uno degli interventi chirurgici causati da infortunio o malattia riportati nell Allegato - Elenco degli interventi coperti, la Società garantisce il pagamento dell indennizzo forfettario, indicato nella Tabella che segue, corrispondente alla classe di appartenenza dell intervento chirurgico. È previsto il pagamento dell indennizzo nei seguenti casi: intervento presso una struttura sanitaria privata convenzionata; intervento presso una struttura sanitaria privata non convenzionata; intervento presso una struttura sanitaria pubblica (servizio sanitario nazionale). In caso di più interventi per la medesima patologia: se effettuati durante lo stesso ricovero, la Società corrisponde solo l importo relativo all intervento di classe più elevata fra quelli eseguiti. Se effettuati in più ricoveri, distanti fra loro meno di 30 (trenta) giorni, la Società corrisponde un solo importo, calcolato nella misura del 150% dell indennizzo previsto per l intervento di classe più elevata fra quelli eseguiti. Le somme previste vengono corrisposte senza alcuna differenziazione in base alla struttura presso la quale l intervento viene eseguito, anche per interventi eseguiti presso una struttura del S.S.N. con spese a carico della struttura stessa: gli indennizzi previsti vengono corrisposti, infatti, nella misura del 100%. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE_3 di 11

La presente garanzia è valida nei paesi aderenti all Unione Europea, salvo espressa e preventiva autorizzazione della Società. Articolo 4 - Diaria da ricovero ospedaliero La Società in caso di ricovero a seguito di infortunio o malattia dell'assicurato in istituti di cura legalmente riconosciuto, corrisponde l'indennità giornaliera garantita, come indicato nella Tabella che segue. In base all opzione prescelta, per ciascun giorno di degenza con o senza intervento chirurgico e per la durata massima di 365 (trecentosessantacinque) giorni per evento. La presente garanzia è valida nei paesi aderenti all Unione Europea, salvo espressa e preventiva autorizzazione della Società. Articolo 5 - Rimborso spese mediche Le visite specialistiche direttamente collegate all intervento chirurgico indennizzato ed effettuate dall Assicurato non oltre i 6 (sei) mesi precedenti e successivi l intervento sono rimborsate entro il massimale previsto in polizza. Il rimborso degli eventuali ticket pagati per le visite specialistiche effettuate presso strutture pubbliche o accreditate dal Servizio Sanitario Nazionale è integrale, fermo il predetto massimale annuo. Resta inteso che le visite specialistiche direttamente collegate all intervento chirurgico sono rimborsate con il limite di 100,00 (cento) euro per visita ed entro il massimale per anno assicurativo previsto dalla classe di appartenenza. La presente garanzia è valida nei paesi aderenti all Unione Europea, salvo espressa e preventiva autorizzazione della Società. Articolo 6 - Assistenza 6.1 Premessa Per la gestione delle garanzie e delle prestazioni di assistenza, la Società si avvale della Centrale Operativa, costituita da risorse umane e attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che in virtù di preesistente convenzione con la Società provvede a garantire il contatto telefonico con l Assicurato attraverso la sua Centrale Operativa, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico della Società, le prestazioni di assistenza previste in Polizza. 6.2 Centrale Operativa L Assicurato, in caso di necessità conseguente a infortunio può avvalersi delle prestazioni di assistenza indicate nei successivi Articoli di cui alla presente Sezione, contattando telefonicamente la Centrale Operativa al Numero dedicato disponibile 24h/24h per 365 (trecentosessantacinque) giorni all anno, con i limiti indicati in ciascuna prestazione. Per i servizi di consulenza o informazioni, qualora non fosse possibile prestare assistenza immediata, l Assicurato viene richiamato non appena la Centrale Operativa ha ricevuto le informazioni necessarie e, comunque, entro e non oltre le successive 48 (quarantotto) ore. Resta inteso che gli interventi di assistenza devono essere predisposti direttamente dalla Centrale Operativa ed essere da questa espressamente autorizzati, pena la decadenza del diritto alla prestazione di Assistenza. L Assicurato dovrà fornire all operatore le seguenti informazioni: nome e cognome; numero del Certificato di Assicurazione (o nome del Programma assicurativo); tipo di richiesta; numero di telefono a cui essere rintracciato e luogo. 6.3 Consulto medico telefonico La Centrale Operativa, attiva 24 ore su 24 ore, tutti i giorni dell anno, è a disposizione dell Assicurato per organizzare un consulto medico telefonico in caso di urgenza. Il servizio medico della Centrale Operativa, in base alle informazioni ricevute al momento della richiesta da parte dell Assicurato o da persona terza, qualora lo stesso non ne sia in grado, potrà fornire: - consigli medici di carattere generale; - informazioni riguardanti: reperimento dei mezzi di soccorso, reperimento di medici generici e specialisti, localizzazione di centri di cura generica e specialistica sia pubblici che privati, modalità di accesso a strutture sanitarie pubbliche e private, esistenza e reperibilità di farmaci. La Centrale Operativa non fornirà diagnosi o prescrizioni, ma farà il possibile per mettere rapidamente l Assicurato in condizione di ottenere quanto necessario. 6.4 Invio di un medico o di un ambulanza in caso di urgenza Notturno e Festivo Qualora, successivamente al consulto medico telefonico, il servizio medico della Centrale Operativa giudichi necessaria e non rinviabile una visita medica dell Assicurato, la Centrale Operativa invierà un medico generico convenzionato sul posto. La prestazione viene fornita con costi a carico della Società nei seguenti orari: nei giorni feriali dalle ore 20:00 alle ore 08:00; nei giorni di sabato e prefestivi dalle ore 14:00 alle ore 08:00; nei giorni festivi 24 ore su 24. Qualora non sia immediatamente disponibile l invio del medico, la Società organizzerà il trasferimento in ambulanza privata dell Assicurato presso il centro di primo soccorso più vicino al suo domicilio e senza costi a suo carico. Resta inteso che, in caso di emergenza, la Centrale Operativa non potrà in alcun caso sostituirsi agli Organismi Ufficiali di Soccorso (Servizio 118), né assumersi le eventuali spese. H 24 Qualora, successivamente al consulto medico telefonico, il servizio medico della Centrale Operativa giudichi necessaria e non rinviabile una visita medica dell Assicurato, la Centrale Operativa invierà un medico generico convenzionato sul posto. La prestazione viene fornita con costi a carico della Società. Qualora non sia immediatamente disponibile l invio del medico, la Società organizzerà il trasferimento in ambulanza privata dell Assicurato presso il centro di primo soccorso più vicino al CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE_4 di 11

suo domicilio e senza costi a suo carico. Resta inteso che, in caso di emergenza, la Centrale Operativa non potrà in alcun caso sostituirsi agli Organismi Ufficiali di Soccorso (Servizio 118), né assumersi le eventuali spese. 6.5 Network convenzionato (prestazione valida in Italia) Qualora l Assicurato, a seguito di infortunio o malattia improvvisa, necessiti di una prestazione medica specialistica, di un esame diagnostico, di laboratorio o di un ricovero, la Centrale Operativa fornirà informazioni di carattere medico/sanitario riguardo a: singole strutture convenzionate (con indicazione della loro ubicazione); ricoveri presso centri di cura generica e specialistica sia pubblici che privati. prestazioni specialistiche; nominativo degli specialisti accreditati e loro reperibilità; esami diagnostici; Resta inteso che la Centrale Operativa, non provvederà a effettuare la prenotazione della prestazione, ma fornirà una consulenza immediata sulla struttura sanitaria più idonea al caso. La presente garanzia è valida solo in Italia, compresi lo Stato del Vaticano e la Repubblica di San Marino. 6.6 Pagamento diretto delle spese mediche nei centri convenzionati (prestazione valida in Italia) Qualora l Assicurato abbia diritto a una delle prestazioni previste, quali Ricovero con intervento chirurgico, Rimborso delle spese mediche collegate al ricovero con intervento chirurgico e Diaria da ricovero ospedaliero potrà avvalersi di una struttura sanitaria o di un équipe medica convenzionata e ottenere i seguenti servizi: usufruire delle tariffe preferenziali concordate dalla Società; contatto diretto con il chirurgo che effettuerà l intervento; prenotazione e organizzazione del ricovero; pagamento diretto alla struttura delle spese di ricovero, di intervento e delle spese mediche annesse al rimborso ai sensi della presente polizza, nei limiti degli indennizzi previsti negli specifici articoli. La presente garanzia è valida solo in Italia, compresi lo Stato del Vaticano e la Repubblica di San Marino. 6.7 Second Opinion La Centrale Operativa fornirà all Assicurato, che sia affetto da gravi patologie o che necessiti di interventi chirurgici di particolare complessità, la possibilità di ottenere un parere medico complementare da parte di uno specialista di riconosciuta fama ed esperienza e di ricevere eventuali indicazioni diagnostiche o terapeutiche suppletive relativamente alle seguenti patologie: oncologiche; cerebrovascolari; neurologiche degenerative, tra le quali sclerosi multipla; del cuore e dei grandi vasi; Il parere medico complementare, inviato entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione clinica completa, conterrà: l opinione dello specialista; eventuali suggerimenti sulla terapia e raccomandazioni per controlli aggiuntivi; risposte a possibili quesiti. La prestazione ha finalità esclusivamente informative e di consulenza diagnostico-terapeutica e non intende modificare l orientamento diagnostico del medico curante. La second opinion non è ripetibile e non potrà pertanto essere richiesta in merito a patologie per le quali sia già stata effettuata una volta. La Società terrà a proprio carico le spese del consulto. La presente garanzia è valida in tutto il mondo. 6.8 Controllo medico biennale gratuito (prestazione valida in Italia) La Centrale Operativa provvederà a prenotare, con cadenza biennale e dietro richiesta dell Assicurato, un controllo medico presso una delle proprie strutture convenzionate in base alle disponibilità del momento e alla vicinanza al domicilio dell Assicurato, dandone conferma secondo la modalità convenuta (telefono, e-mail, fax, lettera, sms). Qualora non siano disponibili strutture sanitarie convenzionate rispondenti alle sue esigenze, l Assicurato potrà rivolgersi a centri non convenzionati e beneficiare di un rimborso delle spese sostenute per il controllo entro il limite di 100,00 (cento) euro. Il controllo medico, il cui costo resta a carico della Società, prevede le seguenti prestazioni: Visita internistica generale Esami di laboratorio: Colesterolo totale Creatinine mia Emocromo con formula Glicemia PCR Sodiemia Cloremia Transaminasi Gamma GT Trigliceridi Uricemia Esami urine La presente garanzia è valida solo in Italia, compresi lo Stato del Vaticano e la Repubblica di San Marino. Articolo 7- Tutela Legale (garanzia opzionale, valida solo se richiamata sul certificato di polizza) 7.1 Premessa Per la gestione dei sinistri di tutela legale la Società si avvale dell Ufficio Tutela Legale dedicato. 7.2 Casi garantiti La copertura assicurativa di cui alla presente sezione vale esclusivamente nell ambito della vita privata, per controversie che l Assicurato o, se impossibilitato un suo familiare, intenda promuovere successivamente all intervento chirurgico resosi necessario a seguito di infortunio o malattia che abbia comportato almeno 1 (un) giorno di ricovero nei confronti: dell istituto di cura presso cui è stato eseguito l intervento chirurgico; CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE_5 di 11

dell équipe chirurgica che ha eseguito l intervento chirurgico. Si intendono pertanto escluse le controversie connesse ad altri ambiti della vita privata, derivanti dall esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o dipendente o derivanti dalla circolazione dei veicoli o natanti soggetti all assicurazione obbligatoria. La presente garanzia è valida per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel bacino del Mare Mediterraneo, fermo restando che il Foro competente ove procedere si trovi in questi territori. 7.3 Libera scelta del legale L Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il Foro ove ha sede l Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo all Ufficio Tutela Legale contemporaneamente alla denuncia del Sinistro. Se l Assicurato non fornisce tale indicazione, l Ufficio Tutela Legale lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l Assicurato deve conferire mandato. L Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società o l Ufficio Tutela Legale. E garantito l intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente. 7.4 Spese garantite La Società assicura la tutela legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, entro il limite stabilito in polizza. Tali oneri sono: le spese per l intervento del legale incaricato della gestione del sinistro; le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell Assicurato, o di transazione autorizzata dall Ufficio Tutela Legale; le spese per l intervento del Consulente Tecnico d Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con l Ufficio Tutela Legale; il Contributo Unificato per le spese degli atti giudiziari (L.23/12/99 n. 488 art. 9 D.L. 11/03/02 n. 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest ultima. 7.5 Spettanza delle somme recuperate Spettano integralmente all Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi. Spettano invece alla Società, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente, nei limiti previsti dai massimali di cui alla Tabella che segue. GARANZIE SEMPRE OPERANTI Classe di intervento Indennizzo forfettario garantito per Intervento chirurgico per classe di appartenenza Indennizzo massimo garantito per Rimborso Spese Mediche (connesse all intervento/per classe di appartenenza) Classe 1 7.500 2.000 Classe 2 4.000 1.050 Classe 3 2.500 1.050 Classe 4 1.250 780 Classe 5 750 780 Classe 6 375 520 Classe 7 250 260 - Diaria Ricovero Ospedaliero (con/senza intervento chirurgico) 25 - Assistenza vd. Articolo 6 delle Condizioni di Assicurazione GARANZIE OPZIONALI - Tutela Legale 10.0000 Capitolo 4 - LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI PRINCIPALI Articolo 8 - Persone non assicurabili Limiti di età La copertura assicurativa non è operativa per le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, epilessia, sieropositività HIV o sindrome collegate, schizofrenia, psicosi in genere o da infermità mentali compreso le forme maniacodepressive). Resta precisato che, qualora tali condizioni si manifestino nel corso del contratto, l assicurazione stessa cessa, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell Assicurato, a norma dell Art. 1898 del Codice Civile, senza obbligo della Società di corrispondere l indennizzo. In caso di cessazione dell assicurazione in corso, la Società rimborsa al Contraente ove richiesto la parte di premio non goduta, con esclusione delle imposte governative. Possono essere assicurati coloro che, al momento dell adesione alla copertura assicurativa, abbiano un età superiore ai 16 (sedici) anni e non abbiano 65 (sessantacinque) anni compiuti Articolo 9 - Valutazione di adeguatezza CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE_6 di 11

Nel rispetto dell'obbligo di acquisire informazioni utili a valutare l'adeguatezza delle coperture proposte di cui al Regolamento ISVAP (ora IVASS) n 5/2006, la Società ha raccolto, per il tramite dell Intermediario, la consapevolezza dell Assicurato relativamente alle principali caratteristiche ed esclusioni della copertura assicurativa in oggetto, che: è cumulabile con altre coperture analoghe che l Assicurato dovesse possedere e per le quali è interessato ad incrementare il proprio livello di protezione; esclude gli infortuni derivanti dalla pratica di sport pericolosi, quali a titolo di esempio: paracadutismo, speleologia, immersione con autorespiratore, alpinismo con scalata di rocce, pugilato, sport aerei in genere; fatto che comporterebbe l'esclusione dalla copertura degli eventi derivanti dalla pratica di quanto indicato; esclude gli infortuni verificatisi nell ambito professionale delle seguenti attività: militare, membro delle forze dell'ordine, guardia giurata o qualsiasi altra professione che preveda l'utilizzo di armi da fuoco, vigile del fuoco, atleta professionista, pilota o membro dell'equipaggio di aerei o elicotteri; fatto che comporterebbe l'esclusione dalla copertura degli eventi verificatisi in ambito professionale. Articolo 10 - Esclusioni Sono sempre esclusi dalla presente assicurazione gli eventi: 1) derivanti da stato di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, insurrezioni a carattere generale salvo quanto previsto dalle Estensioni di garanzia ; 2) subiti durante il periodo di arruolamento volontario in qualsiasi parte del mondo, di richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale; 3) subiti durante lo svolgimento di attività professionali che prevedono l utilizzo di armi da fuoco; 4) derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); 5) derivanti dalla pratica di sport estremi o pericolosi tra cui a titolo meramente esemplificativo: speleologia, immersioni subacquee con uso di autorespiratore, kitesurf, alpinismo con scalata di ghiaccio o roccia oltre il 3 grado della scala U.I.A.A, bob, parkour, rally, bungee jumping, base jumping, bike trial, free climbing, canoa fluviale, salto dal trampolino con sci ed idrosci, alpinismo, sci acrobatico, sci estremo, skeleton (slittino), bobsleigh (motoslitta), hockey, arti marziali, atletica pesante (lotta nelle sue varie forme, pugilato, sollevamento pesi), rugby e football americano, rafting e canyoning; 6) derivanti dalla partecipazione a competizioni, corse e gare (e relative prove e allenamenti) di qualsiasi sport, salvo quanto previsto dalle Estensioni di garanzia ; 7) derivanti da sport comportanti l uso di veicoli e di natanti a motore; 8) derivanti dalla pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente, o che comporti remunerazione su base contrattuale sia diretta sia indiretta; 9) derivanti dall uso e guida di mezzi di locomozione subacquei; 10) derivanti dalla pratica di voli effettuati su velivoli ed elicotteri di proprietà di aeroclub, del Contraente o dell Assicurato stesso, salvo quanto previsto dalle Estensioni di garanzia ; 11) derivanti dalla pratica di voli effettuati come pilota o membro dell equipaggio su qualsiasi velivolo; 12) derivanti da infortuni verificatisi nell ambito professionale delle seguenti attività: militare, membro delle forze dell'ordine, guardia giurata o qualsiasi altra professione che preveda l'utilizzo di armi da fuoco, vigile del fuoco, atleta professionista. Restano inoltre sempre escluse, e quindi non rimborsabili: 13) interventi di chirurgia plastica o estetica. Sono però rimborsati gli interventi plastici necessari in conseguenza di un intervento coperto; 14) maternità, gravidanza, infertilità, fecondazione artificiale e interventi sul nascituro. Sono pure esclusi gli interventi di interruzione volontaria della gravidanza, salvo quelli che si rendano necessari nel corso di un operazione coperta da assicurazione; 15) donazione a terzi di organi o tessuti; 16) interventi per l eliminazione o correzione di difetti fisici preesistenti alla stipulazione della polizza. Sono in particolare esclusi gli interventi per correggere difetti della vista; 17) conseguenze di intossicazioni causate da abuso di alcool o psicofarmaci, nonché dall uso di stupefacenti o allucinogeni; 18) conseguenze di intossicazione acuta alcoolica alla guida di qualsiasi veicolo e/o natante; 19) interventi di chirurgia dentale; 20) le anomalie congenite e alterazioni da essa determinate o derivate; 21) le nevrosi, le malattie tubercolari, mentali o di carattere professionale, compreso le sindromi ansiose e/o depressive. Sono oltre a ciò esclusi dalla presente assicurazione: 22) terapie di mantenimento connesse all insufficienza renale (Dialisi); 23) i ricoveri per cure o interventi per l eliminazione o la correzione di difetti fisici; 24) i ricoveri per applicazioni di carattere estetico (salvo che siano rese indispensabili a seguito di infortunio); 25) i ricoveri, quando siano resi necessari esclusivamente da misure di carattere assistenziale o fisioterapico; 26) i ricoveri in stabilimenti termali, case di soggiorno, riposo, convalescenza o Istituti di cura che non rispondono alle caratteristiche di cui alla definizione di istituto di cura; 27) i ricoveri per effettuare ricerche, analisi rituali o periodiche (check-up) non determinati quindi da sinistro indennizzabile; 28) i ricoveri correlati a gravidanza, parto, puerperio, aborto volontario non terapeutico; 29) il pronto soccorso non seguito da ricovero; 30) le cure dentarie, le cure fisioterapiche, le cure del sonno, le anomalie congenite e le alterazioni da esse determinate o derivate. Resta peraltro inteso che: CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE_7 di 11

31) in merito a quanto previsto dall Art. 6.7 Second Opinion si precisa che la second opinion non è ripetibile e non potrà pertanto essere richiesta in merito a patologie per le quali sia già stata effettuata una volta. 32) in merito a quanto previsto dall Art. 6.4 Invio di un medico o di un ambulanza in caso di urgenza se per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa risulti impossibile fornire le prestazioni previste, la Centrale Operativa provvederà a rimborsare all Assicurato le eventuali spese sostenute dallo stesso, sempre che tali spese siano preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa, fino ad un massimo di 120,00 (centoventi), per evento. 33) in merito a quanto previsto dall Art. Articolo 6.8 Controllo medico biennale gratuito qualora non siano disponibili strutture sanitarie convenzionate rispondenti alle sue esigenze, l Assicurato potrà rivolgersi a centri non convenzionati e beneficiare di un rimborso delle spese sostenute per il controllo. entro il limite di 100,00 (cento) euro In merito a quanto previsto dall Art. 7 Tutela legale si precisa che sono esclusi dalla presente assicurazione gli eventi provocati o dipendenti da: 34) procedimenti penali; 35) vertenze di natura contrattuale; 36) recupero crediti; 37) la Società inoltre non si assume il pagamento di multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere. 38) si intendono inoltre escluse le controversie connesse ad altri ambiti della vita privata, derivanti dall esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o dipendente o derivanti dalla circolazione dei veicoli o natanti soggetti all assicurazione obbligatoria. 39) la garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti dal Contraente/Assicurato o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta dal Contraente/Assicurato. Articolo 11 - Patologie preesistenti Restano escluse dalle garanzie di cui alla presente polizza gli eventi riconducibili a condizioni patologiche pregresse, cioè antecedenti la Data di Inizio della Copertura purché note all Assicurato. Premesso che il giudizio di preesistenza si basa su principi medico-scientifici, si specifica comunque che per condizioni patologiche preesistenti si intende una condizione in relazione alla quale l Assicurato, prima della Data di effetto della copertura: sia stato visitato e/o curato da un medico; abbia usufruito di servizi o attrezzature cliniche o simili; abbia ottenuto una prescrizione medica o farmacologica. Articolo 12 - Periodo di carenza Fermo quanto stabilito per le Patologie preesistenti che precede, si precisa che per le garanzie di cui agli Indennizzo in caso di intervento chirurgico e Diaria da ricovero ospedaliero viene stabilito in caso di malattia un periodo di carenza assoluta iniziale di 30 (trenta) giorni, a partire dalla Data di effetto della copertura. Articolo 13 - Limiti territoriali Le garanzie hanno validità in tutti i Paesi del mondo. Fatta eccezione per quanto eventualmente specificato nei singoli articoli delle Condizioni di Assicurazione. Articolo 14 - Condizioni di indennizzabilità L indennizzo garantito per l intervento chirurgico viene corrisposto a condizione che l intervento cui l Assicurato è stato sottoposto: sia esplicitamente incluso nell Allegato 1 - Elenco degli interventi coperti ; sia stato giudicato necessario da un medico specialista; richieda l anestesia generale o locale e all intervento sia stato presente un anestesista; venga effettuato nell Unione Europea, salvo espressa e preventiva diversa autorizzazione da parte della Società; venga effettuato in un Istituto di cura autorizzato all erogazione di prestazioni sanitarie, anche in day hospital, secondo le disposizioni di legge di uno stato membro dell Unione Europea, salvo quanto previsto al punto precedente. Capitolo 5 - PREMIO DI ASSICURAZIONE Articolo 15 - Determinazione e pagamento del premio Il premio di assicurazione, comprensivo di imposte è determinato in funzione della durata della copertura pari a 1 (uno) anno e dall età dell Assicurato al momento dell adesione così come specificato nella tabella successiva. Esso è corrisposto in via anticipata per l intera durata prescelta e non è pertanto suscettibile di variazioni per l intera durata della copertura. Il premio indicato è versato dal Contraente alla Società per il tramite dell Intermediario incaricato a scelta attraverso Bonifico Bancario o pagamento attraverso Carta di Credito Fascia d età 18_20 21_40 41_50 51_65 Premio Annuale Garanzie sempre operanti 140 150 190 258 (di cui imposte) ( 4,40) ( 4,71) ( 5,97) ( 8,10) Premio Annuale Tutela Legale (Garanzia opzionale) 93,89 93,89 93,89 93,89 (di cui imposte) ( 16,45) ( 16,45) ( 16,45) ( 16,45) CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE_8 di 11

Il premio di polizza indicato nelle Condizioni di Assicurazione può subire uno sconto in relazione al Codice Promozionale eventualmente in possesso dell Assicurato e inserito durante il processo di acquisto. Capitolo 6- EFFETTO E DURATA DEL CONTRATTO Articolo 16- Decorrenza della copertura assicurativa L assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza richiesta dal Contraente/Assicurato o in caso di pagamento successivo, ore 24 del giorno di Incasso del Premio. Avvenuto il Pagamento del premio, la Società emetterà e trasmetterà al Contraente, per il tramite del Broker, il Certificato di Polizza, ed il contratto si intenderà definitivamente perfezionato. In caso di pagamento con carta di credito la copertura è attiva dalle ore 24h del giorno di adesione, a condizione che il pagamento sia andato a buon fine. Nel caso di pagamento attraverso bonifico bancario, la polizza sarà operativa solo quando vi sarà evidenza dell avvenuto pagamento. E possibile indicare - durante il processo di acquisto - una data desiderata di effetto della polizza: qualora la polizza risulti pagata prima di tale data, questa corrisponderà alla data di effetto, in caso contrario, l effetto della polizza corrisponderà alla data in cui L Intermediario riceverà evidenza dell avvenuto pagamento. Resta inteso che la restituzione del Certificato di Polizza da parte dell Assicurato - ai sensi del Reg. ISVAP (ora IVASS) n.34 del 19/03/2010, - ha una finalità esclusivamente probatoria, mentre la mancata restituzione dello stesso alla Compagnia non implica la nullità del Contratto di Assicurazione o la possibilità per l Assicurato di esercitare pretese di annullamento dello stesso al di fuori delle modalità. Articolo 17 - Durata della copertura assicurativa La copertura assicurativa avrà una durata pari ad 1 (uno) anno. La copertura cesserà alla sua naturale scadenza senza alcun obbligo di comunicazioni per le Parti non prevedendo il tacito rinnovo. Articolo 18 - Diritto di recesso Il Contraente/Assicurato ha il diritto di recedere dalla copertura assicurativa, esercitando il proprio diritto di ripensamento, entro 14 (quattordici) giorni dalla Data di avvenuto perfezionamento del contratto così come regolata al secondo comma dell Articolo 16 Decorrenza della copertura assicurativa, dandone comunicazione alla Società per il tramite dell Intermediario incaricato attraverso il portale MARSH Personal. Il recesso, in questo caso, determina la cessazione della copertura assicurativa dall Effetto e la restituzione integrale, all Assicurato, del Premio versato da parte dell Intermediario incaricato. Capitolo 7 - DENUNCIA DI SINISTRO Articolo 19 - Denuncia di sinistro obblighi relativi In caso di infortunio o malattia, l Assicurato deve inoltrare la denuncia alla Società entro 15 (quindici) giorni dall evento o dal momento in cui ne abbia avuto la possibilità, contattando il numero verde 800.39 32 83 (dall estero: tel.+39. 06 42 115523x fax+39. 06 48 18960, e fornendo all operatore le seguenti informazioni: nome e cognome; nome del programma assicurativo; prestazione richiesta; indirizzo o recapito anche se temporaneo; numero di telefono al quale essere contattato. L Assicurato nella denuncia deve riportare tutte le informazioni mediche e fornire a proprie spese i certificati, le prescrizioni e la documentazione necessaria per la valutazione del sinistro eventualmente richiesta dalla Società, esprimendo il consenso al trattamento dei dati, anche sensibili, ai sensi del D.Lgs. 196/2003. Articolo 20 - Prova Colui che richiede l indennità deve provare l esistenza di tutti gli elementi del proprio diritto e deve inoltre consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società, a tale fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l Assicurato. Articolo 21 - Liquidazione del sinistro Previa ricezione della documentazione completa, la Società liquida i sinistri indennizzabili secondo le seguenti modalità: In caso di intervento presso una struttura sanitaria privata convenzionata la Società versa direttamente alla struttura l indennizzo previsto. In caso di intervento presso una struttura sanitaria privata non convenzionata: la Società corrisponde direttamente all Assicurato l intero indennizzo dovuto. In caso di intervento presso una struttura sanitaria pubblica (servizio sanitario nazionale): la Società corrisponde direttamente all Assicurato l intero indennizzo dovuto. In caso di Diaria da ricovero ospedaliero la Società corrisponde direttamente all Assicurato l intero indennizzo dovuto. La liquidazione dell'indennizzo viene effettuata a degenza ultimata su presentazione dei documenti giustificativi che riportino l'esatto periodo di degenza con la data di entrata e di uscita dall'istituto di cura. Nel caso di indennizzo diretto all Assicurato l importo dovuto, sarà versato mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dallo stesso nel modulo di denuncia, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE_9 di 11

completa necessaria per l istruttoria della pratica. Il pagamento dell indennizzo verrà eseguito dalla Società nei confronti dell Assicurato e dei suoi eredi e aventi causa, ed avrà piena efficacia liberatoria nei confronti della Società. Capitolo 7 NORME COMUNI Articolo 22 - Controversie Controversie in merito al contratto La Società si impegna a porre in essere, su richiesta scritta del Contraente/ Assicurato, procedure per giungere ad una soluzione extragiudiziale di qualsivoglia controversia derivante dal contratto di assicurazione regolato dalle presenti condizioni di assicurazione. Controversie di natura medica - Ricorso all arbitrato In caso di divergenze sulla natura e sulle conseguenze dell infortunio (o della malattia), le Parti si obbligano a conferire mandato di decidere, con scrittura privata, ad un Collegio di tre medici a norma e nei limiti delle Condizioni di Assicurazione. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di Legge. La proposta di convocare il Collegio Medico deve partire dall Assicurato o dagli aventi diritto, e deve essere redatta per iscritto con l indicazione del nome del medico designato, dopo di ché la Società comunica all Assicurato il nome del medico che essa a sua volta designa. Il terzo medico viene scelto dalle Parti sopra una terna di medici proposta dai primi; in caso di disaccordo lo designa il Segretario dell Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio Medico. Nominato il terzo medico, la Società convoca il Collegio invitando l Assicurato a presentarsi. Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell Assicurato. Ciascuna della Parti sostiene le proprie spese, contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo medico. La decisione del Collegio Medico è vincolante per le Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale. Articolo 23 - Residenza Per poter usufruire delle garanzie della presente polizza è condizione indispensabile che il Paese di residenza dell Assicurato sia l Italia. Articolo 24 - Comunicazione degli Assicurati La messa in copertura di ciascun Assicurato è realizzata mediante invio alla Società, dei seguenti dati: dati anagrafici dell Assicurato; ogni altro dato utile a garantire l erogazione delle prestazioni prevista dalla copertura assicurativa. Tale comunicazione avverrà con le modalità e frequenza condivisa tra le Società e il Broker incaricato, previa fornitura agli interessati dell informativa messa a disposizione dalla Società prevista dalla normativa vigente. Articolo 25 - Forma delle comunicazioni Validità delle variazioni Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente/l Assicurato sono tenuti sono valide solo se fatte per iscritto alla Direzione Generale per l Italia della Società, ovvero alla Rappresentanza periferica o al Broker incaricato. Eventuali comunicazioni da parte della Società all Assicurato saranno indirizzate direttamente e per il tramite del Broker incaricato sempre per iscritto all ultimo domicilio, conosciuto dell Assicurato stesso. Qualunque modificazione del contratto non è valida se non risulta da atto di variazione sottoscritto dalle Parti. Articolo 26 - Dichiarazioni del Contraente/Assicurato La Società presta la garanzia e ne determina il premio in base alle dichiarazioni fornite dall Assicurato, che pertanto deve manifestare tutte le circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio. Dichiarazioni inesatte o reticenze possono comportare sia il mancato risarcimento del danno o un risarcimento ridotto, sia il recesso o l annullamento del contratto, secondo quanto previsto dagli Artt. 1892 e 1893 del C.C. Articolo 27 - Rinuncia alla rivalsa In deroga all art. 1916 del Codice Civile la Società rinuncia a favore dell Assicurato, o dei suoi aventi causa, al diritto di rivalersi verso i terzi responsabili dell infortunio. Articolo 28 - Foro competente Per qualunque controversia derivante dall applicazione od interpretazione della presente Polizza, il Foro competente sarà quello del Contraente o dell Assicurato. Articolo 29 - Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: ACE European Group Ltd. Direzione generale per l Italia Ufficio Reclami viale Monza 258, 20128 Milano, tel. 02.27.095.400, fax. 02.27.095.452 e-mail: ufficio.reclami@acegroup.com La Società gestisce il reclamo dando riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del medesimo. In conformità al disposto del Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008, il reclamante potrà rivolgersi all IVASS (ex. ISVAP) - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale n. 21, 00187 Roma - corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dalla Società e dei dati specificati all art. 5 del predetto Regolamento, nei seguenti casi: reclami relativi all osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione; reclami per i quali il reclamante non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo, nonché quelli ai quali l Assicuratore non ha dato riscontro entro il termine massimo di 45 giorni decorrenti dalla data di ricezione, inclusi quelli relativi alla gestione del rapporto contrattuale (segnatamente sotto il CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE_10 di 11

profilo dell attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all avente diritto). L esponente potrà altresì presentare reclamo direttamente al Financial Ombudsman Service (organismo di diritto inglese competente per la ricezione dei reclami concernenti le imprese di assicurazione del Regno Unito) South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, London E14 9SR, UK, Tel. 00 20 7964 0500, Fax 00 20 7964 1001, Indirizzo e-mail: complaint.info@financialombudsman.org.uk. In alternativa potrà indirizzare il reclamo all, all indirizzo sopra indicato, che provvederà all inoltro alla Financial Ombudsman Service, con il preventivo consenso dell esponente in caso di oneri aggiuntivi per lo stesso. In caso di inoltro, la risposta del sistema competente è tempestivamente trasmessa dall IVASS (ex. ISVAP) all esponente. Resta comunque salva la facoltà di adire direttamente l autorità giudiziaria. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell IVASS (ex. ISVAP) i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l Autorità Giudiziaria. Articolo 30 - Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Assicurato. Articolo 31 - Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è regolato nel contratto si applicano le vigenti disposizioni di Legge Italiana. Articolo 32 - Lingua della Polizza Si precisa che la Polizza è redatta in lingua italiana. Articolo 33 - Cessione dei diritti L Assicurato non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dalla presente Polizza. Articolo 34 - Altre assicurazioni Il Contraente/Assicurato è esonerato dall obbligo di denunciare altre analoghe assicurazioni che avesse in corso o stipulasse con altre Società. Resta convenuto che le coperture assicurative prestate dalla Società con la presente Polizza possono cumularsi con quelle di altre coperture assicurative contratte dall Assicurato. ACE EUROPEAN GROUP LIMITED Rappresentanza Generale per l Italia Il Procuratore Speciale Renato Zotti CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE_11 di 11