CONVENZIONE PER L'ACQUISTO DI POSTI NELLE UNITA' D'OFFERTA SOCIO EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA L'anno duemilaundici, addì d.a::llc:i Municipaledel Comunedi Legnano, del mese di Qf1A'le.;. ' nel Palazzo TRA il Comune di Legnano (C.F. n. 00807960158), nella persona del Dott. Stefano Mortarino, nato a Legnano il 13-05-1965 e ivi residente che interviene al presente atto in qualità di Dirigente del Settore 6 "Attività Educative e. Formative, Culturali, Sportive e Ricreative" del Comune di Legnano e in rappresentanza dello stesso, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 15-03-2011, immediatamente eseguibile; E l'asilo NIDO "IL PAPAVERINO BLU" avente Sede Legale a Legnano, via XX Settembre, n 28 P.IVA 04884960966, nella persona del suo Legale Rappresentante sig.ra PUSATERI UNA nata a Catanzaro il 23-12-1970) Premesso che il Comune di Legnano, pur disponendo di tre asili nido per complessivi 162 posti, non è in grado di soddisfare la consistente domanda di tale servizio da parte dei residenti che con deliberazione della Giunta Regionale n. 11152 del 3 febbraio 2010 esecutiva, è stato assegnato all'ambito Territoriale di Legnano un contributo pari a 688.244,00 per la realizzazione del Piano Straordinario Triennale Nidi, azione di acquisizione di prestazioni socio educative presso unità d'offerta private per la prima infanzia in regolare esercizio;. che l'ambito Territoriale di Legnano, ha quantificato il fabbisogno prioritario del territorio secondo quanto disposto dall'allegato A) della dgr n. 11152 del 3 febbraio 2010; che sono stati consultati gli Enti Gestori delle unità d'offerta private presenti sul territorio; che il legale rappresentante dell'unità di offerta ASILO NIDO denominata "IL PAPAVERINO BLU" o ha sottoscritto in data 26 maggio 2009, registro interno dei contratti n. 211, convenzione per l'accoglimento di minori residenti nel comune di Legnano, in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 23 del 24/02/2009, esecutiva; o ha presentato i costi a preventivo specifici dell'unità d'offerta che risultano essere pari a 6.050,0 annui per posto bambino a tempo pieno (10H/die) (costo mensile 550,00); o ha dato la disponibilità a sottoscrivere, anche per gli utenti già inseriti la presente convenzione che sostituisce la precedente modificandola e integrandola; che i costi sono omnicomprensivi (pasto ed eventuali costi accessori);
che l'asilo nido "IL PAPAVERINO BLU" è regolarmente autorizzato al funzionamento e ha autocertificato il possesso degli standard minimi di accreditamento ex DGR n. 7/20943 del 16/02/2005. Art. 1 - Oggetto della Convenzione Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue: Il Comune di Legnano per la realizzazione del piano regionale triennale nidi, azione "Acquisto da parte del sistema pubblico di posti già autorizzati nel sistema privato", acquista dalla Cooperativa Sociale "Il Papaverino Blu" le prestazioni 'socio educative erogate dall'unità d'offerta sociale denominata "IL PAPAVERINO BLU", con sede in Legnano via XX Settembre n. 28 per n. max di 14 posti/bambino al costo concordato e precisamente: o 6.050,00 annui (pari a 11 mesi) per posto bambino a tempo pieno (10H/die) (costo mensile 550,00). o 4.180,00 annui (pari a 11 mesi) per posto bambino a part-time (5H/die) (costo mensile 380,00) Tali costi sono omnicomprensivi (pasto ed eventuali costi accessori) come specificato nel successivo articolo 6. Le condizioni di cui alla presente convenzione verranno applicate anche agli utenti già inseriti ai sensi della convenzione previgente. Il Comune di Legnano e l'asilo Nido "IL PAPAVERINO BLU" definiscono, con la presente convenzione, le modalità di collaborazione reciproca per l'attuazione dell'attività citata. Art. 2 - Finalità della Convenzione Finalità della convenzione è aumentare l'offerta pubblica di servizi per la prima infanzia a disposizione delle famiglie con figli tra i 3 ed i 36 mesi, residenti nel Comune di Legnano. Art. 3 - Impegni e compiti del Comune Il Comune si impegna a: a. acquistare dal Nido "IL PAPAVERINO BLU" max n. 14 posti bambino di asilo nido; b. assegnare i posti convenzionati secondo le modalità di cui al successivo art 4); c. gestire le dimissioni secondo le modalità di cui al successivo art. 5); d. determinare la retta a carico della famiglia secondo i medesimi criteri/parametri adottati per i bambini accolti negli asili nido comunali del Comune di Legnano che sarà versata al Comune; e. liquidare per ciascun posto effettivamente assegnato il corrispettivo di cui al precedente articolo 1, mensilmente previa presentazione di regolare fattura da parte del gestore; f. collaborare con il gestore alla buona riuscita dell'azione. Art. 4 - Modalità di assegnazione dei posti a. I posti di cui alla presente convenzione verranno utilizzati dal Comune solo a fronte dell'effettiva scelta della struttura da parte degli utenti inseriti nelle graduatorie senza alcun obbliqo di paqamento a carico del Comune in caso di mancata assegnazione del posto; b. Il Comune di Legnano è tenuto a gestire direttamente l'assegnazione osti den' ad esso riservati e conseguentemente ad adottare tutti gli atti ammini t tivi conseguenti al rapporto con l'utenza (raccolta delle iscrizioni, stesur elle 2
3 graduatorie di ammissione, calcolo delle rette di frequenza e relativo introito, tenuta dei rapporti amministrativi con l'asilo nido ed altre mansioni analoghe); c. Il Comune di Legnano comunicherà per ciascun anno educativo l'assegnazione effettiva dei posti a lui riservati entro il 10/07. Per la prima annualità entro 15 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione; Il Comune si riserva di acquistare un numero maggiore di posti, sino al pieno utilizzo delle risorse assegnate dal Piano Nidi. Art. 5 - Modalità di gestione delle dimissioni L'utente è tenuto a comunicare in forma scritta al soggetto gestore le dimissioni motivandole.. Contestualmente il soggetto gestore le invierà tramite fax all'ufficio amministrativo asili nido.. In caso di dimissioni il Comune: a. corrisponderà la mensilità dovuta per il mese utilizzato parzialmente oltre ad una mensilità corrispondente al mese successivo a quello delle dimissioni secondo le modalità previste al precedente articolo 3), salvo che le dimissioni siano imputabili a problemi gestionali, organizzativi, di personale, di inserimento o di altra natura dell'asilo Nido "IL PAPAVERINO BLU"; b. assegnerà il posto resosi disponibile secondo l'ordine di graduatoria, salvo accettazione dello stesso da parte di altro utente, entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui sono state presentate le dimissioni; c. nel caso il posto resosi disponibile a seguito di dimissioni non venga assegnato entro la data indicata tornerà nella piena disponibilità del nido che potrà valutare se riservarlo nuovamente al Comune o utilizzarlo per propri utenti dandone comunicazione al Comune entro la fine del mese successivo a quello delle dimissioni. Art. 6 - Impegni e compiti del gestore Il gestore si impegna a : a. garantire, nell'unità convenzionata, la presenza dei criteri di accreditamento regionali - organizzativi generali ed i tempi di apertura - stabiliti con DGR 16 febbraio 2005 n. 20943;. b. garantire il rapporto numerico, personale educativo/bambini per tutti i bambini accolti, come da allegato A) della DGR 11152 del 3.02.2010, nel rapporto di 1 operatore a tempo pieno ogni 7 bambini iscritti; c. garantire agli utenti inseriti nell'ambito della presente convenzione un servizio completo comprensivo di pannolini, biancheria (bavaglini e lenzuola), pranzo e merende (garantendo eventuali diete in bianco, diete etico religiose o diete speciali richieste con certificato medico) e ogni altra necessità correlata alla frequenza del nido; d. accogliere minori portatori di handicap senza distinzione di genere, nazionalità, religione secondo le indicazioni degli organismi tecnici competenti operanti sul territorio. L'inserimento e la permanenza dell'alunno saranno seguiti da personale qualificato messo a disposizione dal Comune di Legnano, e concordando con il Nido la compatibilità della struttura e la disponibilità per l'inserimento degli stessi dovuta alla presenza nel nido di altri soggetti portatori di handicap. Il personale qualificato verrà garantito dal Comune di Legnano solo nel casi in cui i portatori di handicap vengano inseriti attraverso la graduatoria del Comune di Legnano; e. adottare un calendario e un orario conformi a quelli stabiliti dalle norme vigenti, sal facoltà di offrire maggiori prestazioni; f. applicare i Contratti Nazionali di Lavoro per il personale dipendente. g. garantire agli utenti il servizio di ristorazione nel rispetto della normativa vigente;
h. garantire la disponibilità delli postoli effettivamente assegnatoli anche per gli anni successivi sino alla fuoriuscita dal nido dell'utente, salvo dimissioni anticipate per le quali verrà applicato il precedente articolo 5; i. nessuna quota di iscrizione potrà essere richiesta agli utenti inseriti nell'ambito della presente convenzione e quote di iscrizione già versate dovranno essere restituite direttamente all'utente. j. curerà ogni altro rapporto relativo al funzionamento dell'asilo Nido, ivi compresa la stipula di una polizza di assicurazione per tutti i bambini frequentanti; k. collaborare con il Comune alla buona riuscita dell'azione. Art. 7 - Modifiche alla convenzione Saranno valutati tra le parti eventuali aggiornamenti, ri-orientamenti, variazioni o integrazioni compatibili con le finalità dell'azione, che si rendessero necessari in seguito ad esigenze emerse nel corso della realizzazione dell'azione, con particolare riferimento al numero di posti annuali da acquisire tramite la Convenzione. Art. 8 - Durata della convenzione La Convenzione avrà decorrenza dalla sottoscrizione del presente atto e durata fino al 31 luglio 2013. Art. 9 - Registrazione e spese contrattuali La presente Convenzione sarà soggetta a registrazione in caso d'uso. L'imposta di bollo dell'originale depositato in Comune sarà a carico del Comune di Legnano. Art. 10 - Trattamento dei dati personali Il personale dovrà garantire la riservatezza delle informazioni su fatti o circostanze concernenti gli utenti che fruiscono delle prestazioni oggetto della convenzione, ai sensi del D. Lgs.196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. Il soggetto gestore, con la sottoscrizione della convenzione, si impegna altresì a non utilizzare ai fini propri o comunque non connessi con l'attuazione della stessa, i dati personali e sensibili venuti in suo possesso nel corso dell'esecuzione del contratto. Il soggetto gestore tratterà i dati personali e sensibili di cui verrà a conoscenza nell'esecuzione della convenzione in qualità di "titolare" ai sensi del suddetto decreto, assicurandone il rispetto di tutte le prescrizioni con gli obblighi civili e penali conseguenti. Art. 11 - Rinvio Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione si rinvia alla vigente normativa e alle disposizioni del Codice Civile. Art. 12 - Controversie Per eventuali controversie in ordine all'esecuzione della presente convenzione, le parti, di comune accordo, dichiarano competente il Foro di Milano. Letto, confermato e sottoscritto. PER E DI LEGNANO E 9EL SETTORE 6 no Mortarino) 4