OGGETTO: Aumento dell aliquota contributiva per gli iscritti alla Gestione separata INPS ex L. 335/95, a decorrere dall 1/1/2012

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Transcript:

Dott. Carlo Agosta Dott. Enrico Pogolotti Dott. Davide Mancardo Dott.ssa Stefania Neirotti Torino, lì 29 novembre 2011 Circolare n. 27/2011 OGGETTO: Aumento dell aliquota contributiva per gli iscritti alla Gestione separata INPS ex L. 335/95, a decorrere dall 1/1/2012 PREMESSA Per effetto di quanto stabilito dall art. 22 co. 1 della L. 12/11/2011 n. 183 (legge di stabilità 2012, ex legge finanziaria), l aliquota contributiva previdenziale dovuta per gli iscritti alla Gestione separata INPS ex L. 8/8/95 n. 335: aumenta di un punto percentuale; a partire dal 2012. L ulteriore aumento dell 1% dei contributi INPS riguarda tutti gli iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95, quindi: sia i soggetti iscritti solo alla suddetta Gestione separata; sia i soggetti assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie; sia i pensionati. LAVORATORI OBBLIGATI ALL ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA Si ricorda che sono tenute all iscrizione alla Gestione separata INPS ex L. 335/95, in particolare, le seguenti tipologie di lavoratori: collaboratori a progetto e collaboratori coordinati e continuativi; professionisti senza Cassa di previdenza di categoria; 10123 TORINO Tel. 011-5625883/011-5621793 Via Lagrange n. 10 Fax 011-5625700 info@studioagosta.it

associati in partecipazione che apportano solo lavoro; venditori a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (ferma la franchigia di 5.000,00 euro di reddito annui non assoggettabili a contribuzione). Ai fini della contribuzione dovuta, i suddetti soggetti vengono distinti tra: soggetti iscritti alla Gestione separata INPS che non risultino iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, né pensionati; soggetti iscritti anche ad altre forme previdenziali obbligatorie o pensionati (diretti, indiretti o di reversibilità). ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PREVIDENZIALI SOGGETTI ISCRITTI SOLO ALLA GESTIONE SEPARATA E NON PENSIONATI In relazione ai soggetti iscritti solo alla Gestione separata INPS e non pensionati, l aliquota contributiva previdenziale (di finanziamento e di computo) aumenta: dal 26% al 27%; con effetto dall 1/1/2012. SOGGETTI ISCRITTI ANCHE AD UN ALTRA O PENSIONATI In relazione ai soggetti iscritti anche ad un altra Gestione previdenziale obbligatoria o pensionati, l aliquota contributiva previdenziale (di finanziamento e di computo) aumenta: dal 17% al 18%; con effetto dall 1/1/2012. ALIQUOTA CONTRIBUTIVA ASSISTENZIALE SOGGETTI ISCRITTI SOLO ALLA GESTIONE SEPARATA E NON PENSIONATI Con riferimento alla categoria dei soggetti iscritti solo alla Gestione separata e non pensionati, occorre inoltre tenere presente che: resta fermo l obbligo di versare un contributo aggiuntivo, finalizzato al finanziamento delle prestazioni economiche temporanee erogate dall INPS, ove ne ricorrano i presupposti, a titolo assistenziale (indennità di maternità/paternità, trattamento economico per congedo parentale, indennità giornaliera di malattia, indennità di malattia per degenza ospedaliera, assegno per il nucleo familiare); l aliquota contributiva assistenziale ammonta, a decorrere dal 7/11/2007, allo 0,72%.

Per effetto della legge di stabilità 2012, tale aliquota contributiva assistenziale dello 0,72% non subisce variazioni. SOGGETTI ISCRITTI ANCHE AD UN ALTRA O PENSIONATI Per i soggetti iscritti anche ad un altra Gestione previdenziale obbligatoria o titolari di pensione, il contributo assistenziale dello 0,72% continua a non essere dovuto. ALIQUOTE CONTRIBUTIVE APPLICABILI DAL 2012 Le aliquote contributive applicabili dal 2012 agli iscritti alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 risultano, quindi, stabilite nelle misure riepilogate nella seguente tabella. Aliquote previdenziali 27% fino al previsto massimale 18% fino al previsto massimale Contributo assistenziale 0,72% fino al previsto massimale NO Contribuzione totale 27,72% fino al previsto massimale 18%, fino al previsto DECORRENZA DELL AUMENTO - APPLICAZIONE DELLA CASSA ALLARGATA L aumento contributivo dell 1% disposto dalla L. 183/2011 decorre dall 1/1/2012, quindi in relazione ai compensi corrisposti da tale data, anche se riferiti ad anni precedenti. COMPENSI CORRISPOSTI AI LAVORATORI A PROGETTO E AI COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI Tuttavia, sulla base dei precedenti chiarimenti dell INPS, le vecchie aliquote contributive del 26,72% e del 17% rimangono applicabili in relazione ai compensi: corrisposti ai lavoratori a progetto e ai collaboratori coordinati e continuativi, i cui redditi sono assimilati a quelli di lavoro dipendente; relativi al 2011, se corrisposti fino al 12/1/2012 compreso (c.d. cassa allargata ). COMPENSI CORRISPOSTI AGLI ALTRI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA La suddetta cassa allargata non trova invece applicazione in relazione agli altri iscritti alla Gestione separata INPS i cui redditi non sono assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Si tratta, in particolare: degli associati in partecipazione che apportano solo lavoro; dei venditori a domicilio; dei lavoratori autonomi occasionali; dei professionisti senza Cassa di previdenza di categoria. Nei confronti dei suddetti soggetti, pertanto, le nuove aliquote del 27,72% e del 18% si applicano già con riferimento ai compensi corrisposti dall 1/1/2012: anche se relativi ad anni precedenti; ferma restando, per i venditori a domicilio e i lavoratori autonomi occasionali, la franchigia di 5.000,00 euro di reddito annui non assoggettabili a contribuzione. RIPARTIZIONE DELL ONERE CONTRIBUTIVO Anche le aliquote applicabili dal 2012 seguono le vigenti regole di ripartizione dell onere contributivo, come di seguito riepilogato. LAVORATORI A PROGETTO, COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI, VENDITORI A DOMICILIO E LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI Nei confronti dei lavoratori a progetto, dei collaboratori coordinati e continuativi, dei venditori a domicilio e dei lavoratori autonomi occasionali, i contributi dovuti sono ripartiti: per 1/3, a carico del lavoratore; per i restanti 2/3, a carico del committente. Pertanto, dal 2012 la situazione diventa quella riepilogata nella seguente tabella. Contribuzione totale 27,72% 18% Di cui a carico del lavoratore 9,24% 6% Di cui a carico del committente 18,48% 12% ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE Nei confronti degli associati in partecipazione che apportano solo lavoro, l onere contributivo è ripartito: per il 45%, a carico dell associato; per il restante 55%, a carico dell associante.

Pertanto, dal 2012 la situazione diventa quella riepilogata nella seguente tabella. Contribuzione totale 27,72% 18% Di cui a carico dell associato 12,474% 8,10% Di cui a carico dell associante 15,246% 9,90% LIBERI PROFESSIONISTI Per i liberi professionisti è confermata la facoltà di rivalsa: nei confronti del committente; nella misura del 4% dei compensi lordi. Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e porgiamo cordiali saluti. Studio Associato Agosta