Nuovo Regolamento sulle segnalazioni delle informazioni finanziarie di vigilanza



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Legislazione e Regolamentazione europea e internazionale Marzo 2015 www.simmons-simmons.com Indice Banca Centrale Europea Nuovo Regolamento sulle segnalazioni delle informazioni finanziarie di vigilanza Commissione europea Solvency II: nuovi ITS per le imprese di assicurazione e riassicurazione I nuovi Regolamenti attuativi europei di Solvency II CRR: modifiche alle norme sui requisiti di fondi propri basati sulle spese fisse generali per le imprese EBA Linee guida in materia di limiti alle esposizioni verso il c.d. shadow banking: consultazione Nuovi RTS sui piani di riorganizzazione aziendale Consultazione relativa alle registrazioni dei contratti finanziari Linee guida in tema di remuneration policies: consultazione EIOPA Discussion paper sugli investimenti in infrastrutture da parte degli assicuratori Parere sui piani di recupero, schemi finanziari e poteri di vigilanza nel caso di deterioramento delle condizioni finanziarie delle compagnie ESMA Consultazione su nuove guidelines su prodotti complessi di debito e depositi strutturati

Banca Centrale Europea Nuovo Regolamento sulle segnalazioni delle informazioni finanziarie di vigilanza Nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea del 31 marzo 2015, è stato pubblicato il Regolamento BCE (BCE/2015/13) del 17 marzo 2015 che individua quali soggetti destinatari della normativa sulle segnalazioni di vigilanza i gruppi vigilati (significativi e meno significativi) che applicano gli standard contabili internazionali o regimi contabili nazionali in base alla direttiva 86/635/EEC e gli altri enti vigilati, comprese le filiali, stabilite in stati membri partecipanti, di istituzioni creditizie operative in stati membri non partecipanti e le controllate di gruppi vigilati stabilite in Stati membri non partecipanti o in paesi terzi. Per ciascuna di tali tipologie di soggetti il regolamento indica sia il formato sia le date di riferimento e di invio delle segnalazioni sulle informazioni finanziarie alle Autorità nazionali competenti nonché la loro frequenza. Commissione europea Solvency II: nuovi ITS per le imprese di assicurazione e riassicurazione Nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea del 25 marzo 2015 sono stati pubblicati i Regolamenti di esecuzione 498, 499 e 500 che disciplinano le norme tecniche di attuazione (Implementing Technical Stardards - ITS) relativi alle imprese di assicurazione e riassicurazione. Nel merito, tali regolamenti riguardano: Regolamento Esecuzione (UE) 498/2015 relativo alle norme tecniche di attuazione (ITS) in merito alla procedura che le autorità di vigilanza debbono eseguire nel caso di presentazione, da parte dell impresa assicuratrice, della domanda di approvazione dell'uso di parametri specifici dell'impresa per sostituire un sottoinsieme di parametri della formula standard sulla base dell articolo 111 (Requisito Patrimoniale di solvibilità formula standard) della Direttiva 2009/138/CE (Solvency II); Regolamento Esecuzione (UE) 499/2015 relativo alle norme tecniche di attuazione (ITS) in merito alla procedura che le autorità di vigilanza debbono eseguire per approvare la domanda presentata da un'impresa di assicurazione per ciascun elemento dei fondi propri accessori sulla base dell articolo 92 (Atti delegati, norme tecniche di regolamentazione e di attuazione) della Direttiva 2009/138/CE (Solvency II); Regolamento Esecuzione (UE) 500/2015 relativo alle norme tecniche di attuazione (ITS) relativo alle norme tecniche di attuazione (ITS) in merito alla procedura che le autorità di vigilanza debbono seguire per approvare l aggiustamento di congruità sulla base dell articolo 77ter (Aggiustamento di congruità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio) della Direttiva 2009/138/CE (Solvency II). I nuovi Regolamenti attuativi europei di Solvency II Nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea del 20 marzo 2015 sono stati pubblicati tre Regolamenti attuativi della Direttiva 2009/138/CE (Solvency II), ed in particolare: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/460 della Commissione, del 19 marzo 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la procedura relativa all approvazione di un modello interno conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Il Regolamento specifica: la procedura di cui all articolo 112 della direttiva Solvency II relativa all approvazione delle domande di utilizzo di modelli interni completi e parziali per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità presentate dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione; la procedura relativa all approvazione delle domande di modifica rilevante al modello interno e di cambiamento della politica per la modifica del modello interno ai sensi dell articolo 115 della direttiva Solvency II presentate dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione. Regolamento di esecuzione (UE) 2015/461 della Commissione, del 19 marzo 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la procedura di adozione di una decisione congiunta relativa alla domanda di autorizzazione a usare un modello interno di gruppo conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Il Regolamento specifica le procedure che le autorità di vigilanza devono seguire per l adozione di una decisione congiunta di cui all articolo 231, paragrafo 2, della direttiva Solvency II, relativa alla domanda di autorizzazione a usare un modello interno di gruppo per calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato, nonché il requisito patrimoniale di solvibilità delle imprese di assicurazione e di riassicurazione facenti parte del gruppo. 1

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/462 della Commissione, del 19 marzo 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure per il rilascio dell autorizzazione a fondare una società veicolo da parte delle autorità di vigilanza, per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra autorità di vigilanza sulle società veicolo nonché la definizione dei formati e dei modelli per la segnalazione di informazioni da parte delle società veicolo conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Il Regolamento stabilisce: le procedure da seguire per il rilascio e la revoca da parte delle autorità di vigilanza dell autorizzazione a fondare società veicolo; le procedure da seguire per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra l autorità di vigilanza dello Stato membro in cui è stabilita la società veicolo e l autorità di vigilanza dello Stato membro in cui è stabilita l impresa di assicurazione o di riassicurazione che trasferisce il rischio; i formati e i modelli da utilizzare per la segnalazione annuale di informazioni da parte della società veicolo. CRR: modifiche alle norme sui requisiti di fondi propri basati sulle spese fisse generali per le imprese Nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea del 24 marzo 2015 è stato pubblicato il Regolamento delegato (UE) 2015/488 della Commissione del 4 settembre 2014 che modifica il Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 per quanto riguarda i requisiti di fondi propri basati sulle spese fisse generali per le imprese. Si ricorda che il richiamato Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 integra, a sua volta, il Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR), per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti. Il Regolamento delegato (UE) 2015/488 entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. EBA Linee guida in materia di limiti alle esposizioni verso il c.d. shadow banking: consultazione L EBA, in data 19 marzo 2015, ha avviato una consultazione pubblica su una bozza di Linee guida volte a introdurre dei limiti alle esposizioni verso il c.d. shadow banking. Il documento contiene delle indicazioni qualitative per le istituzioni creditizie affinché sviluppino le proprie procedure interne per il monitoraggio e il contenimento di tali esposizioni, a livello individuale e consolidato. Le Linee guida serviranno anche alla Commissione europea per la predisposizione della propria relazione in merito all appropriatezza e all impatto dei limiti alle esposizioni verso lo shadow banking. La consultazione scade il 19 giugno 2015. Nuovi RTS sui piani di riorganizzazione aziendale In data 9 marzo 2015, L EBA ha avviato una consultazione pubblica sui propri Standard Tecnici di Regolamentazione (RTS) sul contenuto dei Piani di Riorganizzazione del Business e Comunicazione dell Implementazione e sulle Linee Guida per la valutazione di tali piani. Gli RTS e le Linee Guida sono state sviluppate all interno della cornice rappresentata dalla c.d. Bank Recovery and Resolution Directive (Direttiva 2014/59, BRRD) che stabilisce le procedure per il risanamento e la risoluzione delle banche e delle imprese di investimento. Il progetto di RTS approfondisce nel dettaglio gli elementi che dovrebbero essere inclusi in un piano di risoluzione, nonché il contenuto delle relative relazioni sui progressi compiuti. Gli orientamenti precisano ulteriormente i criteri minimi secondo i quali un piano viene approvato dalle autorità di risoluzione e dalle autorità competenti. La consultazione terminerà il 9 giugno 2015. Consultazione relativa alle registrazioni dei contratti finanziari In data 4 marzo 2015, l EBA ha pubblicato una consultazione sul progetto di norme tecniche di regolamentazione (RTS) relativo alle registrazioni dei contratti finanziari degli enti. 2

Le presenti RTS sono state sviluppate in conformità alla direttiva per il risanamento e la risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (Direttiva 2014/59, BRRD) all interno del mercato unico europeo, sulla base dell incarico specifico affidato all EBA di individuare un insieme minimo di informazioni sui contratti finanziari per cui dovrebbe essere conservata la documentazione particolareggiata, nonché sulle circostanze in cui i requisiti per la conservazione di tali documentazioni dovrebbero essere imposti agli enti e alle entità pertinenti. Il progetto di RTS specifica solo un elenco minimo di informazioni che dovrebbero essere incluse nella documentazione particolareggiata dei contratti finanziari. Questo metodo ha l obiettivo di trovare un equilibrio tra la necessità di raggiungere un adeguato livello di convergenza nel mantenimento delle registrazioni all interno del mercato unico, consentendo allo stesso tempo alle autorità competenti e alle autorità di risoluzione di imporre requisiti aggiuntivi, se lo ritengono adeguato, per assicurare che i poteri di risoluzione possano essere applicati in maniera efficace all ente interessato. La consultazione terminerà il 6 giugno 2015. Linee guida in tema di remuneration policies: consultazione In data 4 marzo 2015, l EBA ha avviato una consultazione su una bozza di Linee guida in tema di remuneration policies. In particolare, le Linee guida stabiliscono il processo di governance per l implementazione di giuste politiche di retribuzione all interno dell Unione europea, nonché i criteri specifici per l inquadramento delle componenti della retribuzione nella parte fissa o nella parte variabile. possibili criteri per tale classe di assets a lungo termine con bassi rischi che affrontino le questioni della standardizzazione e trasparenza; trattamento prudenziale degli investimenti mediante un sistema di supervisione basato sul rischio ed avente il proprio focus sul sullo specifico profilo di rischio; effettività degli attuali requisiti di risk management dettati da Solvency II nell'assicurare che i rischi di questa nuova e complessa asset class siano propriamente gestiti. Il termine per l invio di osservazioni e commenti scade il 26 aprile 2015. Parere sui piani di recupero, schemi finanziari e poteri di vigilanza nel caso di deterioramento delle condizioni finanziarie delle compagnie In data 27 marzo 2015, EIOPA ha pubblicato il parere tecnico sugli Standard Tecnici Regolamentari (RTS) relativi ai piani di recupero e schemi finanziari che devono essere forniti dagli assicuratori in caso di mancato rispetto dei requisiti di capitale di solvibilità e di capitale minimo ai sensi di Solvency II. EIOPA identifica, inoltre, una lista di misure di vigilanza che possono essere adottate dalle autorità nel caso di deterioramento delle condizioni finanziarie delle compagnie. Il termine per l invio di osservazioni e commenti scade il 4 giugno 2015. EIOPA Discussion paper sugli investimenti in infrastrutture da parte degli assicuratori In data 27 marzo 2015, EIOPA ha pubblicato un discussion paper sugli investimenti nelle infrastrutture da parte degli assicuratori. In particolare, il discussion paper si occupa dei seguenti profili: definizione di investimenti in infrastrutture che offrono prevedibili flussi a lungo termine ed i cui rischi possono essere propriamente identificati, gestiti e monitorati dagli assicuratori; 3

Nel proprio parere EIOPA: descrive nel dettaglio le informazioni da richiedere alle compagnie in caso di mancato rispetto dei requisiti di capitale di solvibilità e di capitale minimo; raccomanda l invio combinato di un piano di recupero e di uno schema finanziario in caso di mancato contemporaneo rispetto dei requisiti sia di capitale di solvibilità che di capitale minimo; evidenzia i criteri per l approvazione del piano di recupero e dello schema finanziario; fornisce una lista esemplificativa di misure che possono essere adottate dalle autorità di vigilanza nei confronti delle compagnie nel caso la loro situazione di solvibilità peggiori ulteriormente; descrive le circostanze che le autorità devono tenere in considerazione nell adozione delle misure. ESMA Consultazione su nuove guidelines su prodotti complessi di debito e depositi strutturati Il 24 marzo 2015 l ESMA ha avviato una consultazione sulla bozza di Linee guida in relazione alle condizioni alle quali dovranno attenersi gli intermediari nella negoziazione e collocamento di strumenti di debito complessi e di depositi strutturati sotto il vigore del nuovo quadro regolamentare dettato da MIFID II e MIFIR. In particolare, l ESMA raccomanda che gli intermediari effettuino - come condizione minima - uno specifico test di appropriatezza prima di procedere a negoziare e/o distribuire gli strumenti in questione. Secondo quanto chiarito dall ESMA, le Linee guida troveranno applicazione in relazione a bond, strumenti di debito in genere e derivanti da cartolarizzazioni, strumenti del mercato monetario e depositi strutturati che prevedano strutture dalle quali non sia immediata per l investitore la percezione dei rischi associati. La consultazione resterà aperta fino al 15 giugno 2015. 4

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