Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto AZIENDA ULSS N. 6 "VIGENZA" Viale F. Rodolfi n. 37-36100 VIGENZA COD. REGIONE 050 - COD. U.L.SS. 006 - COD.FISC. E P.IVA 02441500242 REGOLAMENTO sui CRITERIDI CONCESSIONE E MODALITÀ ' DI UTILIZZO DEI PERMESSI RETRIBUITI "J5OORE* L'OBIETTIVO DEL BENEFICIO DELLE 1 SO ORE È QUELLO DI FA VORIRE L'ACCRESCIMENTO CULTURALE E PROFESSIONALE DEL PERSONALE DIPENDENTE Dipartimento Giuridico Amministrativo
Riferimenti Legislativi L. n. 300 del 20 maggio 1970: art. 10 D.P.R. n. 395 del 23 agosto 1988: art. 3 D.P.R. n. 384 del 28 novembre 1990: art. 20 C.C.N.L. Integrativo del Personale del Comparto Sanità del 20.09.2001: art. 22 Circolare DFP n. 12/2011 Orientamenti applicativi ARAN n. 148,149,150,151,152 del 24.9.2011 Cass., Sez. Lav. n. 10344/2008 Allegati Ali. 1 Avviso AH. 2 Domanda di partecipazione
Ari. 1 - NORME DI PRINCIPIO Le presenti Linee Guida, che hanno l'obiettivo di favorire il miglioramento professionale del personale, vengono adottate in applicazione dell'ari. 22 del C.C.N.L. Integrativo del 20.09.2001 del personale del Comparto Sanità e mirano a individuare i criteri di selezione e la modalità di fruizione delle 150 ore per motivi di studio. Art. 2 - TIPO CORSI L'istituto del diritto allo studio è applicabile - anche in aggiunta alle attività formative programmate dall'azienda - a tutto il personale dell'azienda ULSS N. 6 "VIGENZA" con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ad esclusione dei Dirigenti. Le ore per la frequenza di corsi legali di studio, fermo restando il limite massimo individuale di 150 ore annue, possono essere concesse, secondo le modalità di utilizzazione che sono disciplinate dall'art. 22 - comma 1 e 2 - del C.C.N.L. integrativo 20.09.2001 del personale del Comparto Sanità, e nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato all'inizio di ogni anno, con arrotondamento all'unità superiore, per la frequenza a corsi finalizzati al conseguimento di > tìtoli di studio universitari1, post-universitarì2, con la precisazione che qualora di tratti di Master la cui durata sia uguale o superiore a 18 mesi, ancorché l'iscrizione sia relativa ad un anno accademico, è possibile la fruizione delle 150 ore per motivi di studio per due annualità; > frequenza e/o tirocinio (500 ore) previsti dalla partecipazione a Master o a corsi di Laurea delle Università Telematiche; > tìtoli di studio di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali; > attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico; > attestati di frequenza rilasciati alla fine di corsi di perfezionamento / qualificazione, attinenti al profilo professionale, rilasciati dall'ordinamento pubblico e legalmente riconosciuti, che richiedono una frequenza di corsi della durata almeno annuale con un impegno non inferiore alle 300 ore. Per sostenere gli esami relativi ai corsi suindicati, il dipendente in alternativa ai permessi studio può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi previsti dall'art. 21, comma 1, primo allinea del C.C.N.L del 1 settembre 1995. Art. 3 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA II personale interessato a fruire del beneficio dovrà inviare entro il termine indicato nell'avviso (allegato 1) domanda di ammissione (secondo il modello riportato in allegato 2), debitamente firmata, e corredata dalla dichiarazione sostitutiva - recante il numero delle ore del corso di studio - nonché tutte le indicazioni necessarie al fine di determinare l'eventuale ordine di priorità. 1 Corsi universitari: laurea triennale (L); laurea specialistica (LS); laurea magistrale (LM) o del vecchio ordinamento. 2 Corsi post universitari: corsi di specializzazione, di perfezionamento, Master di I e di II livello.
La dichiarazione può essere sostituita dalla "richiesta di ammissione alle preselezioni" per i corsi a numero chiuso. In tal caso è fatto obbligo al dipendente di integrare la documentazione entro 15 giorni dall'avvenuta ammissione. L'Amministrazione provvederà a chiudere il bando entro il mese di novembre di ogni anno. Non saranno prese in considerazioni le domande inviate oltre il termine di scadenza del bando o prive della documentazione prevista. In caso di invio a mezzo raccomandata farà fede la data del timbro postale. Qualora il numero delle domande sia contenuto nel contingente di cui all'art. 4, non si da luogo alla compilazione della graduatoria. Art. 4 - CRITERI DI PRIORITÀ' Qualora il numero delle richieste superi la disponibilità individuate ai sensi dell'ari. 2 i permessi sono concessi: 1. ai dipendenti che frequentano l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti; 2. ai dipendenti che frequentano per la prima volta, gli anni precedenti escluso il primo, fermo restando per gli studenti universitari o post-universitari abbiamo superato gli esami / crediti formativi relativi agli anni precedenti; 3. ai dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui ai punti 1 e 2; Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui ai punti"!, 2 e 3 la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studi della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari, sulla base di un'adeguata ripartizione tra i dipendenti dei vari ruoli che viene garantita rispettando per ciascuno di essi il 3%. A parità di condizioni, i permessi sono concessi ai dipendenti che non abbiano mai richiesto dei permessi per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità secondo l'ordine decrescente di età. Art. 5 - SOGGETTI BENEFICIARI II beneficio è concesso solo al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; i dipendenti con rapporto di lavoro parziale hanno titolo a fruire delle "150 ore" di permessi retribuiti per diritto allo studio in proporzione alla durata della prestazione lavorativa (75 ore con orario di 18 ore settimanali - 100 ore con orario di 24 ore settimanali -125 con orario di 30 ore settimanali). Il personale interessato ai corsi ha diritto all'assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale. Qualora un dipendente cessi dal servizio in corso d'anno, le ore di permesso studio concesse saranno ridotte in proporzione ai mesi lavorati (secondo i criteri legati alla produttività). 4
Nell'ipotesi di assenza dal servizio di seguito indicate, le ore di permesso verranno ridotte in proporzione ai mesi effettivamente lavorati: > maternità - compresa la malattia del figlio > aspettative > congedi > malattie - per un periodo - anche non continuativo - superiore a 30 giorni I permessi retribuiti per diritto allo studio possono comunque essere concessi per la durata legale del corso di studi più un ulteriore anno di "bonus" A tal fine si terrà conto dei permessi fruiti dai dipendenti presso l'azienda ULSS n. 6 VIGENZA e in caso di trasferimento o di mobilità, dei permessi fruiti presso la precedente Amministrazione. Art. 6 - MODALITÀ' DI FRUIZIONE Le ore di diritto allo studio sono assegnate in conformità alla durata legale di ciascun anno scolastico/accademico per la cui frequenza i permessi sono autorizzati. 1) per anno scolastico/accademico deve intendersi il periodo relativo alla durata legale di ciascun corso per la cui frequenza i permessi sono autorizzati; 2) nell'ipotesi in cui la fruizione al diritto allo studio possa pregiudicare l'organizzazione dell'u.o/servizio, potranno essere disposti temporanei trasferimenti (secondo il criterio della minore anzianità di servizio); 3) le ore di permesso possono essere utilizzate per la frequenza alle attività didattiche o per sostenere gli esami che si svolgano durante l'orario di lavoro, mentre non spettano per l'attività di studio3; 4) il permesso ad ore dovrà essere usufruito con frazione minima di un'ora; 5) il dipendente in servizio, dovrà regolarmente stimbrare la fruizione del permesso; 6) il dipendente al quale sia stato riconosciuto il diritto ad usufruire del permesso studio, dovrà con il Direttore dell'u.o. e/o coordinatore, concordare la programmazione di massima su base annuale di fruizione delle ore di permesso. 7) le assenze dovute alla fruizione delle ore concesse vanno programmate almeno il mese precedente la fruizione con il Responsabile/coordinatore dell'u.o./servizi/uffici 8) durante i mesi estivi (1 giugno - 30 settembre) è data priorità alle programmazione delle ferie estive, nei restanti mesi i permessi dovranno essere programmati in coerenza con i piani ferie. Art. 7 - DOCUMENTAZIONE I dipendenti autorizzati a fruire dei permessi dovranno produrre l'attestato di partecipazione alle attività didattiche e /o l'attestato degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza di detti attestati, i permessi già utilizzati verranno considerati come aspettativa non retribuita per motivi personali o, a domanda, come ferie o recupero ore straordinario già effettuate e autorizzate. 3 DFP circolare n. 12/2011
I dipendenti iscritti alle università telematiche, dovranno certificare l'avvenuto collegamento all'università telematica durante l'orario di lavoro.4 Ari. 8 - RINUNCIA ALL'UTILIZZO DEI PERMESSI Le ore di permesso studio disponibili, ma non utilizzate nell'anno di competenza, non sono cumulabili a quelle concedibili per l'anno successivo e quindi si perdono. Il dipendente, al quale è stata concessa la possibilità di usufruire i permessi retribuiti per studio, potrà nel corso dell'anno, rinunciare in tutto o in parte all'utilizzo dei permessi medesimi. In tal caso sarà necessario dare allo SRUM comunicazione di rinuncia. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni di legge e alla disciplina contrattuale. * * * 4 DFP circolare n. 12/2011 Azienda U.LSS. N. 6 "VIGENZA" Dipartimento Giuridico Amministrativo