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A cura di l Inserto Roberta Lorenzoni, Dipartimento Previdenza - Spi-Cgil Emilia Romagna Tamer Favali, Segretario Spi-Cgil Emilia Romagna L importo delle pensioni dal 1 gennaio 2009 INOLTRE: Le pensioni degli invalidi civili Il Bonus di 154,94 Euro L integrazione al trattamento minimo di pensione INPS L integrazione degli assegni di invalidità La maggiorazione sociale delle pensioni I requisiti per l accesso alla pensione di anzianità per l anno 2009 La finestra del 1/1/2009 per pensioni di vecchiaia e anzianità L aumento delle pensioni per l anno 2009 da perequazione automatica, provvisoriamente determinata per il 2009 nella misura del 3,3%, è un parziale adeguamento all aumento del costo della vita ed agisce sul loro importo lordo. La percentuale della perequazione è determinata rapportando l indice medio del costo della vita, relativo all anno in corso (2008) con l analogo indice relativo all anno precedente (2007), calcolato dall ISTAT sulla base di un paniere calibrato sui consumi medi delle famiglie degli operai e degli impiegati (FOI). Per consentire agli Istituti Previdenziali di mettere in pagamento gli importi da perequazione fin da gennaio (eventuali differenze saranno conguagliate a gennaio dell anno successivo), la percentuale di perequazione è determinata sulla base degli indici disponibili fino al mese di settembre, attribuendo ai mesi di ottobre/novembre/dicembre lo stesso indice calcolato per il mese di settembre, incrementato dello stesso aumento percentuale dell analogo indice dell anno precedente.

2 L aumento definitivo per l anno 2008 è stato fissato nell 1,7% (il provvisorio era stato l 1,6%, quindi vi è un conguaglio dell 0,1% per l anno 2008). IMPORTO DELLE PENSIONI INPS PER L ANNO 2009 (*) TRATTAMENTI MINIMI, ASSEGNI VITALIZI, PENSIONI E ASSEGNI SOCIALI (in euro) Decorrenza 1 gennaio 2009 Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi Assegni vitalizi Pensioni sociali Assegni sociali Importo mensile 458,20 261,17 337,11 409,05 Importo annuo 5.956,60 3.395,21 4.382,43 5.317,65 L AUMENTO delle PENSIONI per il 2009 (*) Dal 1 gennaio 2009 aumento del 3,30% fino a 2.217,80 Euro aumento del 2,475% oltre 2.217,80 Euro (*) importi provvisori. L eventuale conguaglio in base all inflazione reale accertata per l anno 2008 verrà effettuato a gennaio 2010. L aliquota intera (3,3%) si applica fino all importo di pensione corrispondente a 5 volte l importo del trattamento minimo, frutto dell accordo sul welfare con il Governo Prodi del 23 luglio 2007. Per la quota di pensione eccedente tale limite, l aliquota è ridotta al 75% (2,475%). Per il 2008 l aumento delle pensioni applicato in via provvisoria nella misura dell 1,6% dal 1 gennaio è stato accertato in via definitiva nella misura dell 1,7% (con un conguaglio dello 0,1%). * IMPORTO DEFINITIVO DELLE PENSIONI INPS nel 2008 Decorrenza 1 gennaio 2008 TRATTAMENTI MINIMI, ASSEGNI VITALIZI, PENSIONI E ASSEGNI SOCIALI Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi Assegni vitalizi Pensioni sociali Assegni sociali Importo mensile 443,56 252,82 326,34 395,98 Importo annuo 5.766,28 3.286,66 4.242,42 5.147,74 * il conguaglio per il 2008 sarà corrisposto con la rata di gennaio 2009.

3 LE PENSIONI E INDENNITà CIVILI ASSISTENZIALI Le prestazioni erogate agli invalidi civili sono costituite da una serie di provvidenze economiche previste da numerosi dispositivi di legge. Lo stesso soggetto può usufruire di più provvidenze, ricorrendo i rispettivi requisiti sanitari e reddituali. Assegni e pensioni erogate agli invalidi civili, sordomuti e ciechi civili di età inferiore ai 65 anni (1) ed altre indennità. Invalidi civili Sordomuti Ciechi civili Assegno mensile di assistenza Indennità mensile di frequenza Pensione di inabilità Indennità di accompagnamento Indennità spettante ai lavoratori affetti da Talassemia major e Drepanocitosi Pensione ai sordomuti Indennità di comunicazione Pensione ai ciechi assoluti Pensione ai ciechi civili parziali Assegno mensile ai vita decimisti Indennità speciale per ciechi parziali ventesimisti Indennità di accompagnamento (1) Al compimento di tale età, le pensioni e gli assegni degli invalidi civili vengono trasformate in assegno sociale. Valutazione requisiti reddituale Oltre al requisito sanitario, che costituisce il presupposto essenziale per acquisire il diritto a pensione, va contestualmente rispettato il requisito reddituale relativo al solo richiedente la prestazione, anche se coniugato. Occorre cioè che i redditi del richiedente non superino i limiti fissati per legge. Ai fini del raggiungimento dei prescritti limiti di reddito devono essere valutati i redditi imponibili IRPEF. Sono esclusi dal calcolo le pensioni, gli assegni e le indennità corrisposte ai richiedenti. Devono essere esclusi dal computo dei redditi anche: Le pensioni di guerra di ogni tipo e denominazione e le relative indennità accessorie, Le pensioni privilegiate e gli assegni annessi L indennizzo per danni da trasfusioni Le rendite infortunistiche INAIL La normativa vigente in materia di invalidità civile assume come riferimento per la concessione della prestazione i redditi dell anno precedente. Le provvidenze in favore dei minorati civili sono esenti dall imposta sul reddito delle persone fisiche.

4 IMPORTI DELLE PENSIONI E INDENNITà CIVILI ASSISTENZIALI Anno 2009 Importi provvisori Le pensioni: importo mensile Invalidi civili totali e parziali sordomuti - ciechi ventesimisti o assoluti ricoverati indennità di frequenza ai minori 255,13 Ciechi assoluti non ricoverati 275,91 Assegno a vita ai ciechi civili decimisti 189,33 Limiti di reddito 2009 per il diritto alle prestazioni (provvisori) Invalidi civili totali, ciechi assoluti e parziali, sordomuti 14.886,28 Invalidi civili parziali 4.382,43 Ciechi decimisti con solo assegno a vita 7.156,90 Le indennità (*) importo mensile Accompagnamento invalidi civili totali senza vincolo di reddito 472,04 Accompagnamento ciechi civili assoluti senza vincolo di reddito 755,71 Speciale indennità ciechi ventesimisti senza vincolo di reddito 180,11 Indennità di comunicazione sordomuti senza vincolo di reddito 236,15 Indennità per drepanocitosi o talassemia major senza vincolo di reddito 458,20 (*) gli importi riportati sono provvisori, in quanto l aumento di queste prestazioni viene definito con apposito decreto ministeriale emanato nel mese di marzo.

5 Importo aggiuntivo - o Bonus - di 154,94 per l anno 2008 I titolari di una o più pensioni, il cui importo complessivo annuo non superi l importo del trattamento minimo di pensione, hanno diritto ad un importo aggiuntivo di 154,94 euro da corrispondere a dicembre con la tredicesima mensilità. Requisiti reddituali da rispettare per il diritto al Bonus Primo requisito: Non compete Spetta per intero Spetta per differenza con pensioni di importo annuo superiore a 5.921,22 Euro con pensioni di importo annuo fino a 5.766,28 Euro (corrisponde al Trattamento Minimo) con pensione di importo annuo compreso tra 5.766,28 e 5.921,22 Euro (spetta la differenza tra importo della pensione percepita ed il limite di 5.921,22 Euro) Secondo requisito: Reddito personale annuo non superiore a 8.649,42 Euro Reddito coniugale annuo non superiore a 17.298,84 Euro Il Bonus è corrisposto con la rata di pensione di dicembre 2008 (erogato in via provvisoria in attesa della verifica dei redditi relativi allo stesso anno 2008). Redditi da valutare per il diritto al Bonus dei 154,94 Il reddito da prendere in considerazione per la verifica del limite individuale e coniugale è il reddito assoggettabile all IRPEF, dell anno di erogazione della prestazione, con esclusione: del reddito della casa d abitazione e relative pertinenze dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati dei redditi soggetti a tassazione separata. Per reddito assoggettabile all IRPEF deve intendersi il reddito al lordo di qualsiasi detrazione comunque specificata (oneri deducibili, detrazioni/deduzione d imposta) e al netto dei soli contributi previdenziali e assistenziali. Nel computo dei redditi vanno compresi anche quelli conseguiti all estero o derivanti da lavoro presso organismi internazionali che, se prodotti in Italia, sarebbero assoggettati all IRPEF. L INPS considera anche l importo delle maggiorazioni sociali.

6 INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO 2009 = 458,20 mensili Il trattamento minimo è un integrazione che lo Stato, tramite l INPS, corrisponde al pensionato quando la pensione - che deriva dal calcolo dei contributi versati nell arco della vita lavorativa - è di importo inferiore alla quota della pensione minima in vigore nel Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Sono escluse dal diritto all integrazione al trattamento minimo: le pensioni supplementari, le pensioni calcolate esclusivamente con il sistema contributivo (per i soggetti che hanno iniziato a versare contribuzione solo a partire dal 1/1/1996 e per gli optanti al sistema contributivo). Gli assegni di invalidità hanno diritto ad una particolare integrazione al trattamento minimo (l integrazione mensile non può superare l importo dell assegno sociale). Pensionati con separazione autorizzata in via provvisoria dal Giudice Da sentenza del 22 ottobre 1999, n. 395, della Corte Costituzionale, il pensionato/a legalmente separato/a, a seguito dell ordinanza emessa dal giudice può ottenere l integrazione al trattamento minimo senza valutare i redditi del coniuge separato; in base alla sentenza richiamata i nuovi criteri debbono ritenersi operanti per: i trattamenti pensionistici da integrare al minimo, le pensioni sociali, gli assegni sociali, la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici e per gli aumenti della pensione sociale, l assegno al nucleo familiare e AF. Redditi esclusi dal calcolo per il diritto all integrazione al trattamento minimo I redditi esenti da IRPEF (pensioni di guerra, rendite INAIL, pensioni invalidi civili ecc.); i trattamenti di fine rapporto e le relative anticipazioni; il reddito della casa di abitazione e relative pertinenze; gli arretrati sottoposti a tassazione separata; l importo della pensione da integrare al minimo.

7 LIMITI DI REDDITO PER L INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO DELLE PENSIONI Art. 6, Legge 11 novembre 1983, n. 638 PENSIONI CON DECORRENZA SUCCESSIVA ALL ANNO 1994 Reddito del singolo Anno Limite di reddito personale per il diritto all integrazione al minimo intero Limite di reddito personale che consente la integrazione al minimo parziale 2008 Fino a Euro 5.766,28 Oltre Euro 5.766,28 fino a Euro 11.532,56 2009 Fino a Euro 5.956,60 Oltre Euro 5.956,60 fino a Euro 11.913,20 Reddito di coppia (1) Anno Limiti di reddito coniugale che escludono l integrazione al minimo Limiti di reddito coniugale che consentono l integrazione al minimo intero Limiti di reddito coniugale che consentono l integrazione al minimo totale o parziale a seconda dell importo a calcolo della pensione 2008 Oltre Euro 23.065,12 Fino a Euro 17.298,84 Da Euro 17.298,84 fino a 23.065,12 2009 Oltre Euro 23.826,40 Fino a Euro 17.869,80 Da Euro 17.869,80 fino a 23.826,40 (1) per le pensioni con decorrenza successiva all anno 1994 si valutano sia i redditi del titolare sia i redditi cumulati con quelli del coniuge. N.B.: Per le pensioni con decorrenza anteriore al 1995 i requisiti reddituali sono diversi. Per ogni controllo e informazione, rivolgetevi alle sedi di INCA e SPI-CGIL. PENSIONI CON IL CALCOLO ESCLUSIVAMENTE CONTRIBUTIVO La legge n. 335 del 1995 esclude che si applichi ancora il beneficio dell integrazione al trattamento minimo nel caso di pensione contributiva. Pertanto, coloro che hanno iniziato a lavorare per la prima volta dopo il 31 dicembre 1995 non potranno più avere la pensione integrata al minimo: la rendita sarà rapportata ai soli contributi versati fino al 65 anno di età. Solo da tale data potrà intervenire il diritto ad una integrazione tramite la liquidazione dell assegno sociale, ovviamente sempre nel rispetto dei limiti di reddito personale o coniugale.

8 INTEGRAZIONE DEGLI ASSEGNI DI INVALIDITà Art. 1, Legge 12 giugno 1984, n. 222 LIMITI DI REDDITO ANNUO CHE ESCLUDONO L INTEGRAZIONE DEGLI ASSEGNI DI INVALIDITà CON DECORRENZA DAL 1/8/1984 IN POI Anno Pensionato solo Pensionato coniugato 2008 Oltre Euro 10.295,48 Oltre Euro 15.443,22 2009 Oltre Euro 10.635,30 Oltre Euro 15.952,95 Nota alla tabella: se l importo dell assegno di invalidità è molto basso e il pensionato è titolare di redditi modesti, l importo mensile della pensione può essere aumentato di una cifra non superiore all assegno sociale (. 409,05 per il 2009). L assegno di invalidità, con l integrazione, non può comunque superare l importo mensile del trattamento minimo (. 458,20, importo anno 2009). L assegno è compatibile con attività di lavoro dipendente e autonomo, salvo trattenute giornaliere o mensili se l assegno è di importo superiore al trattamento minimo. La legge 335/95 prevede, in presenza di redditi da attività lavorativa superiori a. 23.826,40 (per l anno 2009), una riduzione della pensione (25% o 50%) a seconda dell ammontare dei predetti redditi. Per maggiori informazioni, gli interessati possono rivolgersi alle Sedi SPI-CGIL o agli Uffici del Patronato INCA/CGIL. PENSIONE AI SUPERSTITI Le pensioni ai superstiti sono soggette a riduzioni qualora il titolare sia in possesso di redditi superiori ai limiti fissati dalla legge. Le riduzioni sono di diversa misura a seconda dell ammontare dei redditi esclusa la pensione di reversibilità del pensionato. Tale norma non si applica quando nel nucleo sono presenti, da soli o con il genitore superstite, figli minori, studenti maggiorenni, inabili. Nessuna trattenuta deve essere effettuata in caso di reddito pari o inferiore, per il 2009, a. 17.869,80 Per maggiori informazioni, gli interessati possono rivolgersi alle Sedi SPI-CGIL o agli Uffici del Patronato INCA/CGIL.

9 Le maggiorazioni sociali INCREMENTO DELLA MAGGIORAZIONE SOCIALE (milione al mese) Art. 38 Legge 448/2001 Soggetti aventi diritto: pensionati con un età pari o superiore a 70 anni (1) pensionati con un età pari o superiore a 60 anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi assoluti titolari di pensione; pensionati con un età pari o superiore a 60 anni, che risultino titolari della pensione di inabilità di cui all art. 2 della legge n. 222/84 (1) diminuita di un anno ogni cinque anni di contribuzione accreditata - obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto -, per un massimo di cinque anni di riduzione. Il requisito del quinquennio di contribuzione risulta perfezionato anche in presenza di periodi contributivi pari o superiori a 2 anni e mezzo. Tabella limiti di reddito personale e coniugale (1) INCREMENTO AL MILIONE MAGGIORAZIONE SOCIALE Anno Importo mensile massimo maggiorazione sul trattamento minimo (2) Pensionato solo Limiti di reddito Pensionato coniugato Importo mensile massimo con maggiorazione spettante 2008 136,44 7.540 12.687,74 580 2009 136,44 7.730,32 13.047,97 594,64 (1) I limiti di reddito personale o di coppia valgono per tutti i soggetti sopra riportati aventi diritto all incremento della maggiorazione. (2) L Importo mensile massimo di maggiorazione varia a seconda della pensione su cui viene applicata (trattamento minimo, pensione invalidità civile, assegno sociale, ecc..). Redditi da valutare per il diritto alla maggiorazione sociale Ai fini della maggiorazione sociale si devono considerare i redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. Per quanto riguarda i redditi assoggettabili all IRPEF vanno presi in considerazione quelli a tassazione corrente e a tassazione separata, con esclusione della casa di abitazione e dei trattamenti di famiglia comunque denominati.

10 Redditi da escludere le pensioni di guerra; le indennità di accompagnamento di ogni tipo; casa di abitazione e le relative pertinenze; i trattamenti di famiglia; l indennità prevista per i ciechi parziali dall articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508, e l indennità di comunicazione prevista per i sordi prelinguali dall articolo 4 della stessa legge; l indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati ( circolare INPS n. 203/2000); i 154,94 di importo aggiuntivo previsto dall articolo 70, commi da 7 a 10 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; i sussidi economici che i Comuni ed altri Enti erogano agli anziani, destinati a bisogni strettamente connessi a situazioni personali e contingenti e che non presentano la caratteristica della continuità. LE ALTRE MAGGIORAZIONI SOCIALI I pensionati che non hanno ancora compiuto i 70 anni e non hanno diritto ad alcuna riduzione di tale limite di età, possono aver diritto, se i redditi lo consentono, alle maggiorazioni sociali previste dalla normativa previgente quella del milione. Importi delle maggiorazioni e limiti di reddito variano a seconda dell età. Per verificare se esiste il diritto ad una di esse, è bene che i soggetti interessati si rivolgano alle sedi SPI-CGIL o agli uffici del Patronato INCA/CGIL.

11 Requisiti per il diritto alla pensione di anzianità per il 2009* 1) dal 1 gennaio al 30 giugno 2009: Lavoratori dipendenti privati e pubblici Lavoratori autonomi In alternativa, per tutti 58 anni di età e 35 di contribuzione 59 anni di età e 35 di contribuzione 40 anni di contribuzione 2) dal 1 luglio al 31 dicembre 2009: Lavoratori dipendenti privati e pubblici Lavoratori autonomi In alternativa, per tutti Quota 95: 35 anni di contributi e 60 anni di età o 36 anni di contributi e 59 anni di età. Quota 96: 36 anni di contributi e 60 anni di età o 35 anni di contributi e 61 anni di età. 40 anni di contribuzione * La decorrenza della pensione è vincolata alle finestre 1 gennaio 2009: si riapre la finestra per l accesso alle pensioni di vecchiaia e anzianità Possono andare in pensione di vecchiaia: - i lavoratori dipendenti, privati e pubblici, che hanno maturato il requisito contributivo e compiuto 60 anni se donne e 65 se uomini entro il 30 settembre 2008; - i lavoratori autonomi che hanno maturato il requisito contributivo e compiuto 60 anni se donne e 65 se uomini entro il 30 giugno 2008. Possono accedere alla pensione di anzianità: - i lavoratori dipendenti, privati e pubblici, che hanno maturato 35 anni di contributi e 58 anni di età entro il 30 giugno 2008; - i lavoratori autonomi che hanno raggiunto i 40 anni di contribuzione entro il 30 giugno 2008. N.B. : i soli lavoratori dipendenti privati e pubblici che hanno maturato i 40 anni di contribuzione nel corso del 2008 non hanno problemi di finestre, avendo maturato i 39 anni (cioè il diritto con le vecchie regole) nel corso del 2007.

12 Attenzione! Nel mese di gennaio 2009 l INPS spedirà a casa di tutti i pensionati un bustone. Cosa contiene il Bustone: Modello O BIS M; Modello CUD; Modello RED; Modello per detrazioni fiscali per familiari a carico Controlliamo insieme! I DIRITTI sono spesso sconosciuti e/o negati Con INCA - CAAF e SPI CGIL controlla la tua pensione, chiedi i tuoi diritti!!! IMPORTANTE - URGENTE TEMPI STRETTI per beneficiare dei pochi, ingannevoli, caritatevoli interventi al momento previsti dal Governo per fronteggiare la gravissima crisi e aiutare le persone in difficoltà. Sia per la tanto propagandata Carta Acquisti, che per il Bonus Fiscale una-tantum per il 2009, occorre presentare richiesta, con le documentazioni indispensabili, in tempi strettissimi (gennaio 2009 ). Chi ritiene di rientrare nei limiti reddituali e normativi fissati dal Governo (senza alcun confronto con i Sindacati, nè Confederali, nè tantomeno dei Pensionati), e per qualsiasi utile chiarimento, può rivolgersi alle Leghe SPI CGIL o c/o le sedi sindacali CGIL nei Territori,munito della documentazione attestante il reddito annuo 2007/2008 (CUD 2.007, O BIS M per l anno 2.008, ecc.ecc...) Nell inserto di gennaio 2009 tutte le informazioni sulla carta acquisti e Sul bonus fiscale