Camera dei Deputati Commissioni VI Finanze X Attività produttive, commercio e turismo A.C. 3012 Legge annuale per il mercato e la concorrenza



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Camera dei Deputati Commissioni VI Finanze X Attività produttive, commercio e turismo A.C. 3012 Legge annuale per il mercato e la concorrenza EMENDAMENTI 10 luglio 2015

A.C. 3012 Legge annuale per il mercato e la concorrenza Art. 15 (Portabilità dei fondi pensione) Emendamento Al comma 1, lettera c) sopprimere il numero 2)

MOTIVAZIONE Non si ritiene che esistano nel sistema di previdenza complementare, così come scaturito dal d.lgs. n. 252/05, quelle rigidità che impediscono la libertà di scelta del lavoratore e che vengono invece richiamate nella Relazione di analisi di impatto della regolamentazione allegata al DDL. Il decreto legislativo n. 252/05 prevede infatti l assoluta libertà di scelta del lavoratore e la parità di trattamento, anche fiscale, tra forme collettive ed individuali. Inoltre l aderente ha, in ogni momento e per qualsiasi motivo, la possibilità di trasferire la propria posizione senza ostacoli di alcun genere. Ed anche le limitazioni oggi poste dalla contrattazione collettiva alla portabilità del contributo aggiuntivo del datore di lavoro non contrastano con tale spirito, come su tutte dimostra anche la Sentenza Albany della Corte di Giustizia Europea (Causa C-67/96 ). Quel contributo, infatti, non è imposto per legge ma è liberamente previsto dalla contrattazione collettiva che lo destina quindi verso le forme pensionistiche negoziali dove la governance è in grado di rappresentare in maniera paritetica gli interessi sia delle imprese che dei lavoratori iscritti. Inoltre il contributo datoriale è fissato nel suo ammontare avendo a riferimento le caratteristiche del settore economico e quelle del fondo pensione negoziale cui è destinato, e non prodotti diversi che hanno costi e funzionamento completamente differenti e sensibilmente più alti che rischiano di renderlo inefficace.

A.C. 3012 Legge annuale per il mercato e la concorrenza Art. 15 (Portabilità dei fondi pensione) Emendamento Al comma 1, sopprimere la lettera a)

MOTIVAZIONE Una maggiore concorrenza tra le forme pensionistiche non può essere conseguita modificandone le caratteristiche fondanti. I fondi pensione negoziali, ad esclusiva adesione collettiva, nascono infatti naturalmente dalla contrattazione ex articolo 3, comma 1, del d.lgs. n. 252/05. L ambito dei destinatari non può quindi che essere quello contrattuale così come d altra parte prevede anche l articolo 5 dello Schema di Statuto COVIP per i Fondi Pensione Negoziali. La prevista possibilità di apertura delle forme collettive negoziali chiuse a soggetti non rientranti nel perimetro delle fonti istitutive contrattuali snaturerebbe quindi l essenza stessa dei fondi pensione negoziali con effetti sia sul sistema di regole che su quello di governance e rappresentanza degli aderenti.

A.C. 3012 Legge annuale per il mercato e la concorrenza Art. 15 (Portabilità dei fondi pensione) Emendamento Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1)

MOTIVAZIONE Non si ritiene opportuno prevedere la possibilità di riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione anche in prodotti individuali che, per definizione e non avendo una platea di potenziali aderenti predefinita dalle fonti istitutive, non hanno alcun requisito di partecipazione se non quello della sottoscrizione dell adesione. Si sottolinea inoltre come tale intervento non produrrebbe benefici in termini di maggiori adesioni al sistema di previdenza complementare ma rischierebbe invece di riprodurre anche sui prodotti individuali l effetto negativo che la crisi ha già avuto sui livelli di adesione registrati nei fondi pensione negoziali. La tendenza decrescente (meno 6.000 unità rispetto all anno precedente) riscontrata nei fondi negoziali e sottolineata nella Sezione I della Relazione AIR è infatti essenzialmente dovuta alle dinamiche occupazionali ed alla possibilità per i lavoratori che hanno perso il lavoro, iscritti a questi fondi, di accedere immediatamente alla facoltà di riscatto della posizione esercitando proprio l opzione di cui all articolo 14, comma 5, del d.lgs. n. 252/05.

A.C. 3012 Legge annuale per il mercato e la concorrenza Art. 15 (Portabilità dei fondi pensione) Emendamento Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente lettera: c-bis) All articolo 23, il comma 5 è soppresso e, conseguentemente, all articolo 21, comma 8, le parole: fatto salvo quanto previsto dall articolo 23, comma 5, sono soppresse.

MOTIVAZIONE Oggi la tassazione finale dei fondi pensione si divide in ben tre montanti, a seconda del periodo di versamento, ognuno dei quali sottoposto ad un regime di tassazione diverso. Oltre alle difficoltà amministrative questa situazione rende molto difficile comunicare agli aderenti il funzionamento del regime fiscale del Fondo a scapito dei livelli di trasparenza. Quella proposta è quindi una modifica che eliminerebbe l attuale regime fiscale transitorio pro rata sottoponendo l intero montante alla tassazione prevista dal d.lgs. n. 252/05. Si avrebbe così il notevole vantaggio di semplificare di molto il sistema rendendolo più trasparente e razionale. Peraltro la copertura sul minor gettito nel breve periodo potrebbe essere agevolmente reperita attraverso una anticipazione, anche minima e parziale, dell imposizione sui montanti accumulati fino al 2006 che potrebbe essere riconosciuta dai Fondi Pensione per conto degli aderenti interessati.

A.C. 3012 Legge annuale per il mercato e la concorrenza Art. 15 (Portabilità dei fondi pensione) Emendamento Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente lettera: c-bis) all articolo 6, comma 1, è aggiunta la seguente lettera: f) stipula di contratti assicurativi di cui ai rami vita I, III e V con imprese assicurative di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

MOTIVAZIONE Oggi i Fondi Pensione Negoziali non possono gestire parte delle proprie risorse attraverso contratti assicurativi che invece soprattutto per quanto riguarda le gestioni garantite dove confluisce il TFR dei lavoratori silenti potrebbero essere spesso più efficaci per raggiungere gli obiettivi di rendimento minimo, anche in fasi di mercato difficili. Peraltro questa possibilità ad oggi è esclusa solo per i Fondi Pensione Negoziali e Aperti mentre è consentita ai Fondi Pensione Preesistenti e a quelli assicurativi. Questi prodotti negli anni di crisi finanziaria hanno così potuto avvalersi di questa facoltà, attraendo numerosi iscritti anche dalle altre forme. Sarebbe quindi opportuno eliminare questa disparità di trattamento e consentire anche per i Fondi Pensione Negoziali l investimento di parte delle risorse attraverso polizze di ramo diverso dal VI, migliorando l efficienza della gestione e offrendo ulteriori possibilità per il perseguimento degli obiettivi di rendimento e di contenimento del profilo di rischio della forma.

A.C. 3012 Legge annuale per il mercato e la concorrenza Art. 15 (Portabilità dei fondi pensione) Emendamento Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente lettera: c-bis) all articolo 8, comma 9, inserire infine le seguenti parole: Per la gestione di tale linea le forme pensionistiche possono anche sottoscrivere direttamente titoli di debito emessi o garantiti da un Paese membro dell Unione Europea o da organismi nazionali ed internazionali di carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Paesi membri dell Unione Europea. La contabilizzazione dei valori degli investimenti riconducibili a tale linea, sottoscritti direttamente dalla forma pensionistica, è operata al valore di carico tenendo conto dei principi di cui al primo periodo dell articolo 3, comma 2, del D.M. n. 166/2014

MOTIVAZIONE Oggi le linee garantite dei Fondi Pensione Negoziali ed aperti devono essere attuate con gestioni finanziarie che sempre più difficilmente riescono a raggiungere l obiettivo di rendimento a costi contenuti. Per ovviare a questa situazione oltre a dare la possibilità di gestire le risorse di tale comparto attraverso polizze di ramo diverso dal VI sarebbe opportuno consentire ai Fondi Pensione di gestire parte di queste risorse attraverso l acquisto diretto di titoli indicizzati o garantiti emessi da strutture pubbliche come Stati UE, Cdp, Caisse des dépôts et consignations, Kfw, BEI ecc. La contabilizzazione di questa parte dell investimento a valori di carico (cosìddetto costo storico ) consentirebbe poi, nel rispetto delle passività e quindi delle prestazioni da erogare, di evitare le fluttuazioni tipiche del mark to market limitando la volatilità del comparto a vantaggio degli aderenti. L investimento sarebbe infatti contabilizzato al prezzo di acquisto e fino a scadenza del titolo senza doverlo prezzare quotidianamente sul mercato come oggi avviene e garantendo quindi una maggiore stabilità dei rendimenti.

A.C. 3012 Legge annuale per il mercato e la concorrenza Art. 15 (Portabilità dei fondi pensione) Emendamento Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente lettera: c-bis) all articolo 6, comma 1, lettera e) dopo le parole: mobiliare chiusi sono inserite le seguenti parole: o aperti

MOTIVAZIONE Oggi i Fondi Pensione possono investire direttamente le risorse solo in quote di fondi mobiliari o immobiliari chiusi nei quali la possibilità di uscita per esigenze di liquidità può essere limitata. Sarebbe quindi opportuno consentire l investimento diretto dei Fondi Pensione anche in quote di FIA aperti che offrono una maggiore liquidità e diversificazione dei componenti. In questi fondi, infatti, è sempre possibile uscire e liquidare l investimento a prezzi di mercato nel caso si necessiti di liquidità ed inoltre i sottostanti sono molto più numerosi rispetto a quelli di un fondo chiuso ed offrono quindi un profilo di diversificazione maggiore ai fini del contenimento del rischio.

A.C. 3012 Legge annuale per il mercato e la concorrenza Emendamento Gli articoli 19, 20 e 21 sono sostituiti dai seguenti : Articolo 19 Abrogazione disciplina transitoria dei prezzi dell energia elettrica e del gas 1. Entro il 30 settembre 2017 il Ministero dello Sviluppo Economico, sentita l Autorità per l energia elettrica, il gas e il sistema idrico e l Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato emana un rapporto a cadenza semestrale inerente il funzionamento del mercato libero di energia al fine di certificare: a) il rispetto da parte degli operatori del mercato energetico delle tempistiche di switching imposte dalle Direttive 2009/72/CE e 2009/73/Ce e di quelle inerenti la fatturazione di cui all articolo 9 del D.Lgs 102/2014; b) la piena funzionalità del sistema informativo integrato istituito presso Acquirente Unico S.p.A ai sensi dalla legge n. 129 del 13 agosto 2010 e successive norme modificative e attuative; c) l entrata in operatività di idonei strumenti per la confrontabilità dei prezzi del mercato energetico sia per clienti domestici che non domestici, cosi come definito dal successivo articolo 21; d) il numero dei reclami registrati sul mercato libero, e le relative cause, negli ultimi tre anni. 2. Qualora il rapporto di cui al comma 1 certifichi, sulla base di specifici parametri di misurazione, l integrale rispetto di tutte le condizioni poste al comma 1, l articolo 35, comma 2, del D.Lgs. 93/2011 e l articolo 22, comma 2, del D.Lgs. 164/2000 sono soppressi con decorrenza dal 1 giorno del terzo mese successivo alla data di pubblicazione del rapporto di cui al comma 1. Articolo 20 Superamento della disciplina transitoria dei prezzi dell energia elettrica 1. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da emanare entro 12 mesi dall entrata in vigore della presente legge, su proposta dell Autorità per l energia elettrica, il gas e il

sistema idrico, sono definiti i meccanismi atti a garantire la pluralità di offerta e la gradualità nel passaggio a prezzi di libero mercato nella fase successiva alla cessazione della disciplina transitoria dei prezzi. 2. A partire dal 1 giugno 2016, con cadenza semestrale, gli esercenti la tutela sono tenuti a riportare nelle fatture specifici obblighi di natura informativa, definiti sulla base degli indirizzi dell Autorità per l energia elettrica, il gas e il sistema idrico, finalizzati a rendere più consapevole l utente finale, sia esso domestico o non domestico, sui propri diritti e sulle opportunità del mercato libero e sull esistenza di strumenti di confrontabilità delle offerte. 3. L Autorità per l energia elettrica, il gas e il servizio idrico provvede, entro il 30 giugno 2016, affinché gli operatori della vendita di energia elettrica e del gas, in caso di mancato rispetto della periodicità di fatturazione contrattuale e nei casi in cui le fatture contengano importi anomali, non possano attivare le procedure di messa in mora e siano tenuti a concedere la rateizzazione senza interessi di mora. La fattura riporta un importo anomalo quando il totale fatturato in una bolletta di energia elettrica, o di gas, o di dual fuel, è superiore al 150% dell addebito medio delle medesime tipologie di bollette emesse negli ultimi 12 mesi. Articolo 21 Costituzione di un portale per la confrontabilità delle offerte 1. A partire dal 1 giugno 2016 gli operatori della vendita di energia elettrica e/o gas sul mercato italiano con più di 100.000 clienti sono tenuti ad inviare all Autorità per l energia elettrica, il gas e il servizio idrico, e contestualmente a pubblicare sul proprio sito, almeno una proposta di offerta di somministrazione di energia elettrica e gas a prezzo indicizzato e almeno una a prezzo fisso per le utenze domestiche e non domestiche alimentate in bassa tensione. L obbligo viene esteso, a partire dal 1 gennaio 2018 agli operatori con più di 10.000 clienti in fornitura. 2. L Autorità per l energia elettrica, il gas e il servizio idrico, ai fini di garantire la confrontabilità di tali offerte e la loro evidenza pubblica costituisce, entro il 1 gennaio 2017, un apposito portale per la raccolta e pubblicazione delle offerte vigenti sul mercato retail di energia elettrica e gas e con particolar riferimento alle utenze domestiche e alle imprese per le forniture alimentate in bassa tensione. Ai fini della gestione del portale e della relativa attività di comunicazione e pubblicazione, con l obiettivo di valorizzare l indipendenza e l imparzialità dei contenuti, viene costituito in seno all Autorità, un apposito comitato tecnico che prevede la partecipazione di un rappresentate del Ministero dello Sviluppo Economico e 4 rappresentanti per le organizzazioni maggiormente rappresentative dei consumatori non domestici. 3. L Autorità per l energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro 90 giorni dalla presente legge, definisce le modalità per ottemperare ai commi 1 e 2 avendo cura di stabilire l insieme

di informazioni minime e i requisiti che gli operatori devono rispettare ai fini di garantire la confrontabilità delle offerte e la loro omogeneità. 4. Ai fini dell attuazione del comma 3 l Autorità per l energia elettrica, il gas e il sistema idrico utilizza in via prioritaria rispetto ad altre leggi le risorse derivanti dal sistema sanzionatorio.

MOTIVAZIONE Nonostante siano trascorsi più di 15 anni dall'avvio della liberalizzazione del mercato energetico, il mercato attuale presenta una serie persistente di barriere, diverse dalla tutela di prezzo, che ostacolano la concorrenza in danno a famiglie e piccole imprese. Si riscontrano infatti, una pluralità di venditori che non sempre operano a parità di condizioni, un insufficiente livello di confrontabilità tra le offerte ed un sistema di diritti del consumatore, quali i tempi di cambio fornitore e di fatturazione, inefficace poiché il mancato rispetto non viene adeguatamente sanzionato. Tali criticità rendono il mercato opaco e poco competitivo e vanno risolte prima dell eliminazione della tutela di prezzo che rappresenta al momento l unico benchmark con cui confrontare le offerte del mercato libero. La proposta emendativa di cui all articolo 19, quindi, subordina la rimozione della tutela di prezzo, che al momento rappresenta una garanzia di trasparenza, all' effettiva operatività di misure quale il sistema informativo integrato ed il portale di confrontabilità delle offerte, ritenute idonee a superare l opacità e le asimmetrie informative sopramenzionate. L eliminazione della tutela di prezzo sarà pertanto subordinata alla piena implementazione delle misure proposte, certificata da un rapporto del Ministero dello Sviluppo Economico sentita l Autorità per l Energia Elettrica, il gas e il sistema idrico e l Autorità garante del mercato e della concorrenza. La proposta emendativa di cui all articolo 20, individua quindi le condizioni minime necessarie per superare il meccanismo di tutela dei prezzi con logiche di apertura alla concorrenza tra operatori, prevedendo appositi criteri di delega per la gestione del passaggio delle utenze dal mercato tutelato al mercato libero che avverrà con apposito decreto ministeriale. L emendamento introduce inoltre precisi obblighi informativi in capo agli attuali esercenti la tutela al fine di rendere più consapevoli gli utenti finali in ordine alla transizione di mercato che li interesserà e impone la definizione di una disciplina più stringente in tema di fatturazione al fine di tutelare i consumatori finali rispetto ad anomalie a loro non imputabili che possono pregiudicare tuttavia notevolmente i propri bilanci siano essi d'impresa o familiari. Si prevede, infatti, l introduzione obbligatoria della sospensione delle procedure di recupero crediti in caso di mancato rispetto della periodicità di fatturazione contrattuale. La mancanza di misure sospensive affievolisce la tutela complessiva del consumatore che si vede raggiunto da procedure di recupero crediti o da misure di contrasto alla morosità nel corso di contestazioni cospicue che possono in realtà rivelarsi fondate e determinate da errori e disservizi del venditore o del distributore, causando gravi problemi di flussi di cassa o di gestione di eventuali distacchi per morosità incolpevole. Infine l articolo 21 si pone il fine di garantire maggiore trasparenza per il mercato e ridurre le attuali asimmetrie informative tra venditori e consumatori finali. L emendamento è quindi requisito basilare per garantire che la rimozione del servizio di maggior tutela, oggi unico benchmark di prezzo esistente grazie agli aggiornamenti trimestrali dell Autorità, non

alimenti una più facile allocazione di profitti per i venditori ma sia piuttosto una vera occasione di risparmio energetico e di promozione della concorrenza. Nel dettaglio la proposte prevede l obbligo per i venditori più grandi in termini di quote di mercato di rendere pubblica e quindi confrontabile almeno una propria offerta di energia (prezzo fisso o indicizzato o altre tipologie). Tale proposta riprende il modello del mercato inglese dove esistono appositi portali ideati dal mercato privato per rendere confrontabili le offerte e che sono accreditati dal Regolatore inglese OFGEM per la verifica dei requisiti di indipendenza e imparzialità. Nel mercato inglese vi sono 11 siti accreditati in base al Confidence Code (http://www.goenergyshopping.co.uk/en-gb/help/comparison-sites). Nell emendamento si replica in parte il modello inglese estendendolo alla PMI e prevedendo che sia l Autorità per l energia, con il supporto di un comitato costituito da associazioni di rappresentanza dei consumatori (domestici e PMI), inizialmente a costituire tale portale sulla base degli indirizzi che saranno comunque demandati all Autorità per l energia elettrica, il gas e il servizio idrico. L iniziativa non ricade in termini di costi sulle tariffe in quanto si prevede l utilizzo delle risorse delle sanzioni commisurate dal Regolatore italiano oggi destinate ad iniziative analoghe a supporto dei consumatori finali di energia. In ogni caso questo compito rientra nel mandato istituzionale dell Autorità e pertanto può essere portato avanti con le risorse a sua disposizione.

A.C. 3012 Legge annuale per il mercato e la concorrenza Art. 21 (Attuazione della cessazione della disciplina transitoria dei prezzi dell energia elettrica e del gas) Emendamento Dopo l articolo 21 è inserito il seguente: Articolo 21bis. ( Separazione proprietaria tra operatori energetici integrati) 1. Al fine di promuovere e garantire una effettiva concorrenza e un accesso non discriminatorio alle reti e all attività di misura, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l Autorità per l energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sono adottate disposizioni volte a introdurre, nei settori dell energia elettrica e del gas, l obbligo di separazione proprietaria tra i soggetti che gestiscono le infrastrutture strategiche e gli operatori che operano a monte e a valle del mercato, nonché nei servizi post contatore.

MOTIVAZIONE Una delle barriere che ha fortemente ostacolato lo sviluppo della concorrenza nei mercati energetici è la mancata attuazione di una effettiva separazione tra i soggetti che svolgono contestualmente più attività della filiera energetica. L Italia, nel recepire le disposizioni comunitarie, ha optato per la misura meno incisiva, quella della separazione meramente contabile (peraltro non affiancata da una separazione cosiddetta di brand), che non è stata in grado di garantire la corretta concorrenza nel mercato. Tale situazione ha negli anni fortemente penalizzato la concorrenza anche in un settore strettamente legato al mercato energetico, ovvero quello dei servizi post-contatore. Gli operatori che gestiscono monopoli tecnici (quali la distribuzione e la misura) detengono infatti elementi informativi e conoscitivi derivanti dall attività svolta in concessione che utilizzano per operare nelle attività a valle della filiera energetica, escludendo dal mercato le imprese concorrenti (tipicamente micro e piccole imprese). La semplice previsione di una separazione amministrativa e contabile, non è in alcun modo sufficiente a garantire una effettiva indipendenza tra le diverse attività, poiché di fatto le società che operano contestualmente, seppur nel rispetto del vincolo di separazione funzionale, in qualità di distributori e venditori di energia agiscono come un unica società. Pertanto l emendamento proposto è volto a rimuovere tali criticità introducendo, tramite decreto del Ministro dello sviluppo economico, una separazione effettiva (proprietaria e non solo contabile) tra le società integrate in più fasi della filiera energetica.

A.C. 3012 Legge annuale per il mercato e la concorrenza Art. 22 (Concorrenza nella distribuzione dei carburanti per autotrazione) Emendamento Sopprimere

MOTIVAZIONE Lo sviluppo della rete distributiva dei carburanti meno inquinanti (gpl e metano) è ancora ad uno stadio del tutto insufficiente a perseguire con efficacia l obiettivo di ridurre le emissioni del traffico veicolare. Per incentivare i consumatori all uso di mezzi a basse emissioni è necessario rendere più capillare l offerta di questi carburanti e, in virtù di questa finalità ambientale preminente, è opportuno e legittimo mantenere in vita l obbligo di installare sui nuovi impianti di distribuzione al pubblico almeno uno di questi prodotti. Tale obbligo peraltro non comporta alcun ostacolo alla concorrenza né vantaggio a favore degli incumbent del mercato, essendo già nell attuale versione derogabile nei casi in cui comporti ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità perseguite. Le Regioni hanno avviato da tempo una riforma legislativa del sistema distributivo dei carburanti orientata a qualificare l offerta proprio in questa direzione, prevedendo l obbligo di vendere nei nuovi impianti i carburanti eco-compatibili, in linea con gli obiettivi fissati da specifiche norme nazionali (comma 21, art. 83bis del DL n. 112/2008 e comma 8, art. 17 del DL n. 1/2012) e comunitarie (Direttiva UE 94/2014 relativa alla realizzazione di infrastrutture per i combustibili alternativi nell'unione Europea, da recepire entro il 18 novembre 2016). Non si tratta perciò di eliminare barriere all entrata inesistenti in un mercato già totalmente liberalizzato e concorrenziale, come attestano anche i dati del Ministero dello sviluppo economico sull andamento dei prezzi (Osservatorio prezzi carburanti e Stacco Italia ). Ma di dare invece stabilità e credibilità alle politiche di incentivazione e promozione dei carburanti meno inquinanti che devono proseguire con coerenza a realizzare l infrastruttura distributiva. Solo così potranno avere efficacia e anche remunerazione gli ingenti investimenti che si sono messi in atto sia del settore pubblico che privato.

A.C. 3012 Legge annuale per il mercato e la concorrenza Art.22 (Concorrenza nella distribuzione dei carburanti per autotrazione) Emendamento L art. 22 è sostituito dal seguente: Art.22 (Concorrenza nella distribuzione dei carburanti per autotrazione) 1. All art. 83bis, comma 21 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, aggiungere le seguenti parole: A tal fine e in attuazione della Direttiva del Parlamento e del Consiglio europeo 2014/94/UE del 28 ottobre 2014 Realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi, entro il termine di cui all art. 3 comma 7 della Direttiva stessa (18 novembre 2016) le Regioni e le Province Autonome estendono l obbligo di inserimento del prodotto GPL o metano agli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso pubblico esistenti qualora siano oggetto di ristrutturazione totale, in analogia a quanto previsto dalle rispettive normative per gli impianti di nuova apertura, fatte salve le deroghe derivanti dalle dimensioni dell area su cui insiste l impianto stesso, dalle condizioni ambientali e di sicurezza e le altre deroghe già previste per gli impianti di nuova apertura.

MOTIVAZIONE Come noto, l approvazione della Direttiva del Parlamento e del Consiglio europeo 2014/94/UE del 28 ottobre 2014 sulla realizzazione di una infrastruttura per i carburanti alternativi, inserisce nell ordinamento l obbligo di pianificare, attraverso apposite disposizioni, l infrastruttura distributiva dei carburanti a basso impatto ambientale entro 2 anni dalla data di entrata in vigore della stessa Direttiva europea (e quindi entro la data del 18 novembre 2016). Tale obbligo ricade sugli Stati e quindi sulle Regioni e sulle Province Autonome, laddove dotate di competenza e potestà legislativa in materia. La norma si pone nel rispetto della competenza costituzionalmente garantita delle Regioni e delle Province Autonome in materia di disciplina della distribuzione di carburanti per autotrazione. Poiché numerose Regioni hanno già legiferato in tal senso, ma nella maggior parte dei casi prevedendo tale obbligo solo nei confronti degli impianti di nuova apertura, si ritiene più efficace che tale obbligo venga esteso anche agli impianti già esistenti, anche al fine di garantire la tutela della concorrenza tra tutti gli operatori ed evitare l introduzione di un obbligo asimmetrico (relativo solo alle nuove attività) che limiti l accesso al mercato dei nuovi operatori, facendo ricadere su questi ultimi degli oneri che non operano in capo a chi già è attivo sul mercato. Inoltre, l estensione dell obbligo a tutti gli impianti è giustificabile anche nell ottica del perseguimento di obiettivi di interesse generale, quali la tutela dell ambiente e della salute dei cittadini e accelera il completamento del percorso volto a raggiungere l obiettivo di dotare rapidamente il Paese di una infrastruttura distributiva del metano o GPL.