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www.confartigianatoasolomontebelluna.it info@am.confart.tv SPAZIO AZIENDE giugno 2017 Agevolazione prima casa e donazione al coniuge Sentenza CTP Milano 7.2.2017, n. 1134/35/17 Studi di settore Sentenza Corte Cassazione 19.4.2017, n. 9932 Aliquota piante aromatiche Risoluzione Agenzia Entrate 3.5.2017, n. 56/E Redditometro Sentenza Corte Cassazione 5.5.2017, n. 11082 Regolarizzazione fabbricati rurali Comunicato stampa Agenzia Entrate 24.5.2017 Non si determina la decadenza dalle agevolazioni prima casa qualora, prima del decorso di 5 anni dall acquisto, il coniuge cede all altro il 50% della quota ad un prezzo simbolico, che non viene pagato. L atto di cessione è, infatti, riqualificabile come donazione, avente lo scopo di ricongiungere la proprietà del bene in capo ad un unico soggetto, al fine di un futuro acquisto di un nuovo immobile. È illegittimo l accertamento basato sugli studi di settore che attribuiscono all impresa una percentuale di ricarico eccessiva, ossia che non tiene conto, ad esempio, dell elevata concorrenza presente nella zona in cui viene esercitata l attività. L aliquota IVA ridotta del 5% è applicabile solo ed esclusivamente per le cessioni dei prodotti tassativamente e specificamente riportati nel n. 1-bis), Tab. A/II-bis, DPR n. 633/72. Pertanto in presenza di confezioni che contengono un misto di prodotti diversi è applicabile l aliquota IVA: del 5% se il misto è composto esclusivamente dai citati prodotti; del 22% se la confezione contiene, anche in minima parte, altri prodotti (ad esempio, alloro o maggiorana). Medesima regola opera per le cessioni di piante aromatiche allo stato vegetativo, facendo attenzione al fatto che per l origano l aliquota IVA ridotta del 5% è prevista solo se a rametti o sgranato e non anche per la pianta. L accertamento tramite redditometro è nullo se il contribuente prova che gli acquisti sono giustificati da disponibilità derivanti dalla stipula di un mutuo. Ai proprietari di fabbricati rurali non ancora dichiarati al Catasto Edilizio Urbano l Agenzia delle Entrate invierà un avviso bonario, al fine di consentire la regolarizzazione tramite il ravvedimento operoso. L interessato potrà comunicare all Agenzia eventuali inesattezze nello stesso contenute: compilando l apposito modello di segnalazione allegato all avviso; utilizzando il servizio online disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

GGG COMMENTI IL VERSAMENTO DEL SALDO 2016 E DELL ACCONTO 2017 DELLE IMPOSTE In applicazione dei nuovi termini di versamento introdotti dal Decreto Collegato alla Finanziaria 2017, entro il prossimo 30.6.2017 ovvero entro il 31.7.2017 (il 30.7 cade di domenica) con la maggiorazione dello 0,40% va effettuato il versamento delle imposte risultanti dal mod. REDDITI 2017 e dal mod. IRAP 2017. SALDO 2016 E ACCONTO 2017 IRPEF / IRES / IRAP Società di persone Persone fisiche Società di capitali Enti commerciali Enti non commerciali Entro il 30.6.2017 ovvero 31.7.2017 + 0,40% Entro l ultimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d imposta Entro l ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio (se rinvio di 180 giorni) + 0,40% per versamento entro il 30 giorno successivo SALDO IRPEF, IRES ED IRAP 2016 Come noto, il saldo 2016 di IRPEF e relative addizionali, IRES ed IRAP è determinato quale differenza tra l imposta risultante dal mod. REDDITI / IRAP 2017 e quanto versato a titolo di acconto nel corso del 2016 (giugno-luglio-agosto e/o novembre). L imposta a saldo non va versata ovvero, se a credito, non è rimborsabile e non può essere utilizzata in compensazione se il relativo importo è: non superiore a 12 con riferimento ad IRPEF, relative addizionali e IRES; non superiore a 10,33 con riferimento all IRAP, tenendo presente che detto ammontare va riferito all importo a debito / credito in ciascuna Regione e che lo stesso può essere fissato in misura diversa dalla singola legge regionale. SALDO CEDOLARE SECCA 2016 Le persone fisiche titolari di redditi da locazione di immobili uso abitativo che hanno applicato la cedolare secca devono: dichiarare i redditi soggetti a cedolare secca nel quadro RB del mod. REDDITI 2017 PF; versare il saldo dovuto tenendo presente quanto già versato a titolo di acconto. SALDO IVIE / IVAFE 2016 Entro il termine previsto per il saldo IRPEF, ossia entro il 30.6 / 31.7.2017 con la maggiorazione dello 0,40%, le persone fisiche sono tenute al versamento del saldo 2016 dell imposta dovuta: sugli immobili situati all estero (IVIE); sulle attività finanziarie detenute all estero (IVAFE). SALDO MAGGIORAZIONE IRES SOCIETÀ DI COMODO Le società di capitali (spa, sapa, srl) considerate di comodo, e quindi tenute all applicazione della maggiorazione del 10,50% dell aliquota IRES, devono versare il saldo 2016 entro gli stessi termini previsti per l IRES, utilizzando lo specifico codice tributo. ACCONTO IRPEF, IRES ED IRAP 2017 I contribuenti sono tenuti al versamento dell acconto delle imposte dovute per i redditi che saranno conseguiti nel 2017, da dichiarare nel mod. REDDITI / IRAP 2018, entro i medesimi termini previsti per il saldo 2016, ossia entro il 30.6 31.7.2017 con la maggiorazione dello 0,40%.

Come di consueto, l acconto può essere determinato con il metodo storico oppure con il metodo previsionale. Metodo storico Metodo previsionale L acconto 2017 è determinato in base all'importo evidenziato: a rigo DIFFERENZA o IRES dovuta o differenza a favore del contribuente presente nel quadro RN del mod. REDDITI 2017; a rigo Totale imposta presente nel quadro IR del mod. IRAP 2017. Va considerato anche l'eventuale saldo a credito risultante dal mod. REDDITI / IRAP. Così, ad esempio, se dal mod. REDDITI 2017 PF (rigo RN46) risulta un credito, questo può essere utilizzato per versare un minor acconto. Qualora si presuma di conseguire un reddito e quindi un imposta 2017 inferiore rispetto al 2016, è consentito effettuare un versamento in misura inferiore (rispetto a quanto risulterebbe dovuto con il metodo storico) ovvero non effettuare alcun versamento. Se la previsione in base alla quale è stato versato l acconto risultasse errata (versamento inferiore a quanto dovuto in base al reddito effettivamente conseguito nel 2017) è applicabile la sanzione per insufficiente versamento (30%). La scelta dell uno o dell altro metodo riguarda la singola imposta; così, ad esempio, può essere utilizzato il metodo storico per l IRAP e il metodo previsionale per l IRPEF. Acconto IRPEF Utilizzando il metodo storico, l acconto IRPEF 2017 va calcolato applicando il 100% all importo esposto a rigo RN34 "DIFFERENZA" del mod. REDDITI 2017 PF. Il versamento non va effettuato se il predetto importo risulta non superiore a 51,65; lo stesso va effettuato in 2 rate nel caso in cui il predetto importo sia superiore a 257,52. In presenza di particolari fattispecie può risultare conveniente determinare l acconto 2017 con il metodo previsionale come di seguito evidenziato. Cedolare secca dal 2017 Le persone fisiche che nel 2017 hanno scelto di assoggettare a cedolare secca il reddito degli immobili abitativi locati: non sono tenute al versamento dell acconto 2017 per la cedolare secca; possono determinare l acconto IRPEF 2017 con il metodo previsionale, considerando che il reddito fondiario di detti immobili non sarà assoggettato ad IRPEF. Fuoriuscita dalla cedolare secca dal 2017 Le persone fisiche che nel 2017 sono fuoriuscite dal regime della cedolare secca e pertanto devono assoggettare a tassazione ordinaria il reddito degli immobili abitativi locati a decorrere dall uscita: non sono tenute a versare l acconto IRPEF 2017 per il reddito dell immobile che nel 2017 sarà assoggettato ad IRPEF; possono, utilizzando il metodo previsionale, versare un acconto inferiore ovvero non versare l acconto per la cedolare secca. Acconto addizionale comunale IRPEF L acconto dell addizionale comunale IRPEF 2017 è determinato dalla differenza tra: il 30% dell ammontare complessivo dell addizionale prevista dal Comune in cui il contribuente risiede all 1.1.2017, risultante dall applicazione, al reddito di rigo RV1 ossia di rigo RV17, campo 2, dell aliquota prevista per il 2016. Prima di procedere a tale calcolo va verificato quanto deliberato dal Comune in materia di esenzione. Infatti, qualora sia prevista una soglia di esenzione per un importo superiore all imponibile, l addizionale non è dovuta; se l esenzione riguarda un importo inferiore, l acconto va calcolato applicando l aliquota all intero imponibile. In presenza di redditi assoggettati a cedolare secca gli stessi devono essere considerati al

fine di stabilire il superamento o meno della soglia di reddito, eventualmente fissata dal Comune, per l esenzione dall applicazione delle addizionali IRPEF, come chiarito dall Agenzia delle Entrate nella Circolare 1.6.2012, n. 19/E; quanto eventualmente trattenuto dal datore di lavoro / Ente pensionistico a titolo di acconto dell addizionale comunale. Anche per l acconto dell addizionale comunale 2017 è possibile versare un importo inferiore rispetto a quello risultante dall operazione sopra descritta (utilizzo del metodo previsionale). Redditi soggetti a tassazione separata I soggetti che percepiscono redditi non soggetti a ritenuta alla fonte sottoposti a tassazione separata sono tenuti a versare, a titolo di acconto, il 20% di quanto indicato in dichiarazione (rigo RM14, mod. REDDITI 2017 PF). Acconto IRES L acconto IRES 2017 dovuto dalle società di capitali, enti commerciali e non commerciali è pari al 100% dell importo IRES dovuta o differenza a favore del contribuente esposto a rigo RN17 del mod. REDDITI 2017 SC e a rigo RN28 del mod. REDDITI 2017 ENC. In particolare, il versamento non va effettuato se il predetto importo risulta non superiore a 20,66; lo stesso va effettuato in 2 rate nel caso in cui il predetto importo sia superiore a 257,52. Per la determinazione dell acconto (ciò va considerato anche ai fini IRPEF) l imposta netta di riferimento va maggiorata del 70% delle ritenute sugli interessi, premi ed altri frutti dei titoli, scomputate nel 2016, per effetto del D.Lgs. n. 239/96. Acconto maggiorazione IRES società di comodo Le società di comodo tenute dal 2016 all applicazione della maggiorazione del 10,50% dell aliquota IRES devono versare altresì l acconto 2017 di tale maggiorazione, entro gli stessi termini previsti per l IRES, utilizzando gli specifici codici tributo. Acconto IRAP L'acconto IRAP 2017 è determinato e versato applicando le medesime regole previste per l acconto IRPEF / IRES. Lo stesso quindi: è stabilito nella misura del 100%; non è dovuto se l importo evidenziato a rigo IR21 Totale imposta del mod. IRAP 2017 è: non superiore a 51,65 per le persone fisiche; non superiore a 20,66 per gli altri soggetti (società di capitali, ecc.). Regioni in disavanzo sanitario Nelle Regioni che non hanno ancora raggiunto la copertura del disavanzo del settore sanitario, continuano a trovare applicazione le maggiorazioni dell aliquota ordinaria e di quella dell 1,9% prevista per il settore agricolo ovvero delle aliquote ridotte / maggiorate dalle disposizioni regionali. ACCONTO CEDOLARE SECCA 2017 L acconto 2017 della cedolare secca (21% - 10%) è dovuto in misura pari al 95% dell imposta dovuta per il 2016 e va determinato con le medesime modalità previste ai fini IRPEF. In particolare, il versamento non va effettuato se il predetto importo risulta non superiore a 51,65; lo stesso va effettuato in 2 rate nel caso in cui il predetto importo sia superiore a 271,07. ACCONTO IVIE / IVAFE 2017 Entro i predetti termini, i soggetti interessati devono versare l acconto IVIE / IVAFE, determinate nel quadro RW, con le stesse modalità previste ai fini IRPEF. VERSAMENTO RATEALE DELLE SOMME DOVUTE Relativamente alla rateizzazione è necessario considerare che: per i soggetti con periodo d imposta coincidente con l anno solare, la stessa:

deve concludersi entro novembre; comporta il pagamento degli interessi nella misura dello 0,33% mensile, decorrenti dal termine per il versamento del saldo e della prima rata di acconto. La percentuale degli interessi dovuti, riferita al periodo di versamento e quantificata in misura forfetaria per ogni mese, va applicata a prescindere dal giorno in cui si effettua il pagamento; è possibile scegliere quali somme rateizzare e il numero di rate. È comunque opportuno scegliere un unica modalità di rateizzazione con riferimento a tutti gli importi dovuti, per evitare inconvenienti in sede di versamento delle singole rate e di controllo dei pagamenti già effettuati. Va inoltre considerato che la scadenza dei versamenti delle rate successive alla prima differisce a seconda che il soggetto interessato sia titolare o meno di partita IVA, come di seguito schematizzato. Versamento rate successive alla prima Titolare di partita IVA Non titolare di partita IVA (*) Entro il giorno 16 di ciascun mese Entro la fine di ciascun mese (*) Tra i non titolari di partita IVA rientrano anche i soci / associati di società di persone e soggetti equiparati, nonché i collaboratori dell impresa familiare. MODALITÀ DI VERSAMENTO In sede di versamento del saldo 2016 / acconto 2017 è possibile utilizzare la compensazione con le consuete modalità. In merito si rammenta che, la c.d. Manovra correttiva, il Legislatore ha apportato rilevanti modifiche alle modalità di utilizzo dei crediti d imposta in compensazione. In particolare, a decorrere dal 24.4.2017, al fine di contrastare gli indebiti utilizzi in compensazione dei crediti d imposta : è fissato a 5.000 del limite annuo di utilizzo dei crediti tributari (IVA, IRES / IRPEF, IRAP, ecc.) in compensazione oltre il quale è necessario il visto di conformità; è soppresso il limite annuo di 5.000 oltre il quale per i soggetti IVA scatta(va) l obbligo di utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline) per la compensazione del credito nel mod. F24. Conseguentemente l utilizzo in compensazione nel mod. F24 va obbligatoriamente effettuato tramite i servizi telematici dell Agenzia indipendentemente dall importo. Ciò riguarda la generalità delle imposte, ossia il credito IVA (annuale / trimestrale), IRES / IRPEF / addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive, IRAP e i crediti d imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. Rimangono escluse da tale obbligo le compensazioni di altri crediti rispetto a quelli citati (ad esempio, contributi previdenziali); è introdotto il divieto di utilizzare la compensazione in caso di iscrizione a ruolo a seguito di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute a causa dell utilizzo indebito di crediti da parte del contribuente. Importo massimo compensabile L importo massimo annuo compensabile è fissato a 700.000 (non vanno considerati i crediti utilizzabili in compensazione verticale). Tale limite vale anche per la compensazione dei crediti IVA trimestrali (Comunicato Agenzia Entrate 20.7.2004). L eventuale eccedenza può essere richiesta a rimborso o utilizzata in compensazione nell anno successivo. A favore delle imprese subappaltatrici con volume d affari IVA dell anno precedente costituito per almeno l 80% da prestazioni rese a seguito di contratti di subappalto, tenute ad applicare il reverse charge, il predetto limite è elevato a 1.000.000.

RAVVEDIMENTO OPEROSO Il mancato o insufficiente versamento degli importi in esame può essere sanato con il ravvedimento operoso, tenendo presenti le modifiche apportate dalla Finanziaria 2015 e dal D.Lgs. n. 158/2015. Sanzione ridotta Termine di versamento della regolarizzazione da 0,1% 1/10 dell 1% Entro 14 giorni dalla scadenza, tenendo presente che per ogni giorno a 1,4% per giorno di ritardo va applicato lo 0,1% 1,5% 1/10 del 15% Dal 15 al 30 giorno dalla scadenza 1,67% 1/9 del 15% Dal 31 al 90 giorno dalla scadenza 3,75% 1/8 del 30% Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno della violazione 4,29% Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno 1/7 del 30% successivo alla violazione 5% 1/6 del 30% Entro il termine di accertamento Si rammenta infine che in sede di regolarizzazione vanno corrisposti gli interessi di mora, calcolati a giorni, nella misura dello 0,2% nel 2016 e dello 0,1% dall 1.1.2017. LA MISURA DEL DIRITTO CAMERALE PER LE IMPRESE ISCRITTE O CHE SI ISCRIVERANNO NEL REGISTRO IMPRESE NEL 2017: ATTENZIONE ALLE MAGGIORAZIONI DEL 20% L'art. 28 co. 1 del DL 24.6.2014 n. 90, ha disposto, a decorrere dal 2015, la riduzione del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio per l'iscrizione nel Registro delle imprese o nel REA. In particolare, è stata prevista una riduzione graduale del tributo pari al: i) 35% nel 2015; ii) 40% nel 2016; iii) 50% a decorrere dal 2017. Con nota Min. Sviluppo Economico 15.11.2016 n. 359584, il ministero ha riepilogato gli importi dovuti a titolo di diritto camerale annuale per il 2017. Per i soggetti neo-iscritti, il diritto deve essere versato tramite modello F24 o direttamente allo sportello camerale, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda d'iscrizione o annotazione. Invece, per gli altri, il diritto annuale deve essere versato, in unica soluzione, entro il termine per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi. Con apposito decreto in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sono state approvate e autorizzate dal Ministero dello Sviluppo economico le maggiorazioni, fino al 20%, del diritto camerale annuale dovuto per il triennio 2017-2019, sulla base delle richieste avanzate dalle singole Camere di Commercio (art. 18 co. 10 della L. 580/93). Le maggiorazioni approvate dal MISE potranno essere applicate effettivamente solo a seguito della pubblicazione del decreto. Prima di tale momento, il tributo è determinato nelle misure stabilite dal DM 21.4.2011 ridotte del 50%, come riepilogato dalla nota MISE 15.11.2016 n. 359584; a seguito dell'entrata in vigore del decreto, i soggetti che hanno già effettuato il versamento provvederanno al conguaglio, ossia al versamento della sola maggiorazione del 20%, entro il termine per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi (ossia entro il prossimo 30 novembre, ai sensi dell'art. 17 co. 3 lett. b) del DPR 435/2001). PREMESSA L'art. 28 co. 1 del DL 24.6.2014 n. 90, convertito nella L. 11.8.2014 n. 114, ha disposto, come noto, la riduzione del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio per l'iscrizione nel Registro delle imprese o nel REA, a partire dal 2015, nella seguente misura:

Annualità Riduzione prevista 2015 35% 2016 40% 2017 50% Con nota Min. Sviluppo Economico 15.11.2016 n. 359584, il ministero ha fornito le indicazioni in merito agli importi che le imprese iscritte o che si iscriveranno nel registro imprese nel 2017 devono versare come diritto annuale alla Camera di Commercio. COSA È IL DIRITTO CAMERALE? Il diritto annuale è un tributo che ciascun soggetto iscritto o annotato al Registro delle Imprese deve versare a favore della camera di commercio nella cui circoscrizione territoriale è situata la propria sede. Qualora l'attività economica venga esercitata anche attraverso sedi secondarie e/o unità locali, dovrà, inoltre, essere versato il diritto relativo a queste ultime, secondo le due ipotesi seguenti: nel caso in cui le unità locali siano ubicate nella stessa provincia della sede, l'impresa dovrà pagare alla stessa camera di commercio la somma degli importi dovuti per la sede principale e per le unità locali; ove le unità locali siano ubicate in province diverse da quella della sede principale, l'impresa dovrà versare il diritto corrispondente a ciascuna delle camere di commercio competenti per territorio. Osserva Il diritto non è frazionabile, deve essere pagato in un'unica soluzione ed è dovuto interamente da parte di chi risulta iscritto al Registro delle Imprese anche solo per una parte dell'anno di riferimento. GLI IMPORTI PER LE IMPRESE NEO COSTITUITE NEL 2017 Le imprese che a partire dal 1 gennaio 2017 presentano istanza di iscrizione e/o annotazione al Registro delle Imprese o denunciano l'apertura di unità locali e sedi secondarie - ivi compresi i nuovi soggetti che si iscrivono al REA - sono tenuti entro 30 giorni dalla presentazione della domanda al versamento del diritto annuale, secondo gli importi di seguito indicati: Soggetti Importi in euro 2016 2017 Sede principale Unità locale Sede principale Unità locale Soggetti iscritti al REA 18,00 /////// 15,00 ///////

Imprese individuali iscritte nella sezione speciale del Registro imprese (piccoli imprenditori, imprenditori agricoli, imprese artigiane) 52,80 10,56 44,00 8,80 Società semplici agricole 60,00 12,00 50,00 10,00 Società semplici non agricole e società tra avvocati ex DLgs. 96/2001 120,00 24,00 100,00 20,00 Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro imprese Società di persone (sas, snc) Società di capitali (spa, sapa) Cooperative Consorzi 120,00 24,00 100,00 20,00 Ai fini del corretto versamento del diritto annuale per l anno 2017, si deve tenere conto del criterio di arrotondamento, richiamato nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 30.03.2009, e della presenza o meno di eventuali unità locali secondo quanto segue. ARROTONDAMENTI DA APPLICARE IN SEDE DI VERSAMENTO Imprese individuali che Se l impresa individuale non ha unità locali verserà chiedono l iscrizione nella l importo di 44,00; sezione speciale del se l impresa individuale ha, oltre alla sede legale, una sola Registro delle Imprese unità locale verserà l importo di 52,80 ( 44,00+8,80); (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) se l impresa individuale ha, oltre alla sede legale, n unità locali verserà l importo di (44,00+8,80 x n unità locali), arrotondato all unità di euro; se l impresa individuale ha solo N unità locali nella provincia verserà l importo di (10,56 x N unità locali), arrotondato all unità di euro Osserva Si ricorda, al riguardo, che le singole Camere di Commercio hanno la possibilità di applicare una maggiorazione, fino al 20%, degli importi del diritto camerale. Pertanto, prima di procedere a qualsiasi versamento è opportuno che il contribuente verifichi se la propria Camera di Commercio ha deliberato un eventuale maggiorazione e applicare detta maggiorazione sull importo complessivo dovuto. MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO PER LE IMPRESE NEO COSTITUITE NEL 2017 Coloro che nel corso del corrente periodo d imposta si iscriveranno al registro delle imprese, potranno scegliere di effettuare il pagamento tramite: versamento telematico: l importo verrà prelevato automaticamente dal fondo utilizzato per il pagamento dei diritti di segreteria;

versamento ordinario con modello F24 entro trenta giorni dalla presentazione della domanda dell iscrizione o della annotazione. Osserva In quest ultimo caso l impresa è tenuta a compilare la SEZIONE IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI indicando nello spazio riservato a codice ente/codice comune la sigla automobilistica della Provincia. Inoltre l impresa è tenuta ad indicare nelle apposite colonne, il codice tributo 3850 e l anno di riferimento 2017. Infine, l impresa deve indicare l importo del diritto versato nello spazio riservato agli importi a debito versati. IMPRESE GIÀ ISCRITTE ALLA DATA DEL 01.01.2017 Si rammenta, infine, che tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese ed i soggetti R.E.A. sono tenuti al versamento del diritto annuale a favore delle Camere di Commercio. A tal riguardo, la circolare del MISE del 22/12/2015 dispone le riduzioni percentuali dell'importo del diritto camerale, previste dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, per l'anno 2017, pari al 50 per cento. Pertanto, con riferimento al 2017, gli importi sono così ridefiniti: Soggetti Importi in euro 2016 2017 Soggetti iscritti al REA 18,00 15,00 Imprese individuali iscritte nella sezione speciale del Registro imprese (piccoli imprenditori, imprenditori agricoli, imprese artigiane) 52,80 (arr. 53.00) 44,00 Società semplici agricole 60,00 50,00 Società semplici non agricole e società tra avvocati ex DLgs. 96/2001 Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro imprese Tutti gli altri soggetti 120,00 100,00 120,00 100,00 Variabile in base al fatturato con Riduzione del 40% Variabile in base al fatturato con Riduzione del 50% Osserva Per la determinazione del fatturato necessario al calcolo del diritto camerale, occorre fare riferimento a precise voci della dichiarazione presentata ai fini IRAP come, da ultimo, individuate dalla nota Min. Sviluppo economico 3.3.2009 n. 19230. MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO PER LE IMPRESE GIÀ ISCRITTE NEL 2017 Per le imprese iscritte in camera di commercio già a decorrere dall 1.1.2017, il termine per il versamento del diritto annuale coincide con quello di versamento del primo acconto delle imposte sui redditi. A questo proposito, si ricorda che, l art. 7-quater, co. 19, del DL 193/2016 ha modificato

l art. 17, co. 1, del DPR 435/2001, riguardante il pagamento dei tributi: Nel prospetto che segue, si riportano i termini previgenti e quelli applicabili dall 1.1.2017. CASISTICA Versamento del saldo IRPEF e IRAP da parte di persone fisiche, società di persone e società semplici Versamento del saldo (I acconto) IRPEF e IRAP da parte di società di persone e società semplici in caso di liquidazione, trasformazione, scissione e fusione Versamento del saldo (I acconto) IRES e IRAP da parte delle società di capitali Versamento del saldo (I acconto) IRES e IRAP da parte delle società di capitali che approvano il bilancio oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell esercizio Termini di versamento applicabili dall 1.1.2017 Entro il 30.6 dell anno di presentazione della dichiarazione. Possibilità di differire il versamento di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%. Entro l ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione. Possibilità di differire il versamento di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%. Entro l ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d imposta. Possibilità di differire il versamento di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%. Entro l ultimo giorno successivo a quello di approvazione del bilancio. Se quest ultimo non è approvato nel termine stabilito, il versamento è comunque effettuato entro l ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso. Possibilità di differire il versamento di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%. Osserva Le suddette modifiche dei termini di versamento del saldo e del primo acconto delle imposte sui redditi si riverberano, infatti, anche in relazione ai versamenti le cui scadenze sono ad essi collegati, tra i quali si annovera, appunto, il diritto annuale dovuto alla camera di commercio per le imprese non di nuova costituzione. Per il versamento, deve essere utilizzato il codice tributo 3850, da indicare nella sezione IMU ed altri tributi locali. Come anno di riferimento, va riportato il 2017; nella casella codice ente/codice comune deve essere indicata la sigla della provincia della Camera di Commercio a cui è indirizzato il pagamento. NOVITÀ: MAGGIORAZIONI DEL DIRITTO CAMERALE ANNUALE 2017 Per effetto delle modifiche apportate all art. 18 comma 10 della L. 580/93 dall art. 1 comma 1 lett. r) n. 1 punto i del DLgs. 25 novembre 2016 n. 219, le Camere di Commercio possono essere autorizzate dal Ministero dello Sviluppo economico all applicazione di una maggiorazione fino al 20% del diritto ordinariamente dovuto. Osserva A differenza dalla disciplina previgente in base alla quale per l operatività della maggiorazione era

sufficiente la deliberazione camerale, l autorizzazione è subordinata alla presentazione da parte della Camera di Commercio di programmi e progetti, condivisi con le Regioni, aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l organizzazione di servizi alle imprese. Ebbene, con apposito decreto in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sono state approvate e autorizzate dal Ministero dello Sviluppo economico le maggiorazioni, fino al 20%, del diritto camerale annuale dovuto per il triennio 2017-2019, sulla base delle richieste avanzate dalle singole Camere di Commercio (art. 18 co. 10 della L. 580/93). Le maggiorazioni approvate dal MISE potranno essere applicate effettivamente solo a seguito della pubblicazione del decreto. Prima di tale momento, il tributo è comunque determinato nelle misure stabilite dal DM 21.4.2011 ridotte del 50%, come meglio esposte in precedenza. Successivamente all'entrata in vigore del summenzionato decreto, i soggetti che hanno già effettuato il versamento provvederanno al conguaglio, ossia al versamento della sola maggiorazione del 20%, entro il termine per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi (ossia entro il prossimo 30 novembre, ai sensi dell'art. 17 co. 3 lett. b) del DPR 435/2001). Osserva L obbligo di effettuare il conguaglio riguarderebbe, pertanto, tutti i soggetti che hanno effettuato il versamento prima della pubblicazione del decreto siano esse: nuove imprese che si sono iscritte per la prima volta al Registro Imprese nel 2017; oppure imprese già iscritte in anni precedenti che hanno effettuato il versamento del dovuto prima dei termini ordinari (coincidenti con quelli di versamento del primo acconto delle imposte sui redditi). Diversamente, le imprese che effettueranno il versamento a seguito della pubblicazione del decreto che ufficializza gli incrementi dovranno far riferimento alle misure aggiornate. Di seguito l elenco delle 79 Camere di Commercio che hanno richiesto e ottenuto la maggiorazione del 20% degli importi del diritto annuale, come sopra riepilogati.

SCADENZARIO Mese di GIUGNO Giovedì 15 giugno IVA CORRISPETTIVI GRANDE DISTRIBUZIONE Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di maggio da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi. Venerdì 16 giugno IVA LIQUIDAZIONE MENSILE Liquidazione IVA riferita al mese di maggio e versamento dell imposta dovuta. IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI Versamento delle ritenute operate a maggio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi nuovo codice tributo 1001).

IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI INPS DIPENDENTI INPS GESTIONE SEPARATA IMU 2017 TASI 2017 ESTROMISSIONE IMMOBILE STRUMENTALE 2016 ASSEGNAZIONE / CESSIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI TRASFORMAZIONE AGEVOLATA IN SOCIETÀ SEMPLICE 2016 Versamento delle ritenute operate a maggio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040). Versamento delle ritenute operate a maggio relative a: rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (nuovo codice tributo 1040); utilizzazione di marchi e opere dell ingegno (codice tributo 1040); contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l ammontare dell apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell associante risultante dall ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto. Versamento delle ritenute (4%) operate fino a maggio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d appalto/d opera effettuate nell esercizio di impresa o attività commerciali non abituali, se di importo pari o superiore a 500 (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES). Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di maggio. Versamento del contributo del 24% o 32,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a maggio a collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a maggio agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 nella misura del 24% o 32,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). Versamento, da parte dei proprietari / titolari di altri diritti reali / detentori di immobili in leasing, dell imposta dovuta per il 2017, prima rata o unica soluzione, tramite il mod. F24 o bollettino di c/c/p, relativa a fabbricati, comprese aree fabbricabili e terreni agricoli, ad esclusione dell abitazione principale, diversa da A/1, A/8 e A/9, e dei fabbricati rurali strumentali. Versamento, da parte dei proprietari / titolari di altri diritti reali / detentori, della prima o unica rata dell imposta dovuta per il 2017, utilizzando le aliquote e le detrazioni previste per i 12 mesi dell anno precedente. Versamento della seconda rata, pari al 40%, dell imposta sostitutiva dovuta (codice tributo 1127) per l immobile strumentale posseduto alla data del 31.10.2015 estromesso da parte dell imprenditore individuale entro il 31.5.2016. Versamento della seconda rata, pari al 40%, dell'imposta sostitutiva dovuta (codici tributo 1836 e 1837) per le assegnazioni / cessioni di beni immobili / mobili ai soci, effettuate entro il 30.9.2016. Il versamento interessa anche le società immobiliari trasformate in società semplici. Lunedì 26 giugno IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a maggio (soggetti mensili). Per effetto del Decreto Mille proroghe è stato ripristinato l obbligo di presentazione degli elenchi relativi agli acquisti di beni / servizi ricevuti.

Venerdì 30 giugno MOD. REDDITI 2017 PERSONE FISICHE MOD. REDDITI 2017 SOCIETÀ DI PERSONE MOD. REDDITI 2017 SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI NON COMMERCIALI MOD. IRAP 2017 Termine entro il quale effettuare i versamenti relativi a: saldo IVA 2016 con maggiorazione dell 1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3); IRPEF (saldo 2016 e primo acconto 2017); addizionale regionale IRPEF (saldo 2016); addizionale comunale IRPEF (saldo 2016 e acconto 2017); imposta sostitutiva contribuenti minimi (5%, saldo 2016 e primo acconto 2017); imposta sostitutiva contribuenti forfetari (15%, saldo 2016 e primo acconto 2017); imposta sostitutiva contribuenti forfetari start-up (5%, saldo 2016 e primo acconto 2017); acconto 20% dell imposta dovuta per i redditi a tassazione separata; imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2016 da quadro EC; cedolare secca (saldo 2016 e primo acconto 2017); contributo di solidarietà (3%) dovuto dai titolari di un reddito complessivo superiore a 300.000; IVIE (saldo 2016 e primo acconto 2017); IVAFE (saldo 2016 e primo acconto 2017); contributi IVS (saldo 2016 e primo acconto 2017); contributi Gestione separata INPS (saldo 2016 e primo acconto 2017); contributi previdenziali geometri (saldo 2016 e acconto 2017). Termine entro il quale effettuare i versamenti relativi a: saldo IVA 2016 con maggiorazione dell 1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3); imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2015 e 2016. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti; imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2016 da quadro EC; imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008. Termine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l anno solare (approvazione del bilancio nei termini ordinari), i versamenti relativi a: saldo IVA 2016 con maggiorazione dell 1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3); IRES (saldo 2016 e primo acconto 2017); maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2016 e primo acconto 2017); imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2015 e 2016. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti; imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2016 da quadro EC; imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008. Versamento IRAP (saldo 2016 e primo acconto 2017) da parte di persone fisiche, società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti non commerciali con esercizio coincidente con l anno solare. DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017 Versamento del diritto CCIAA dovuto per il 2017 (codice tributo 3850). STUDI DI SETTORE ADEGUAMENTO Versamento dell IVA dovuta sui maggiori ricavi / compensi da parte dei soggetti che si adeguano agli studi di settore per il 2016 (codice tributo 6494) e dell eventuale maggiorazione del 3% (codice tributo 4726 per le persone fisiche e 2118 per i soggetti diversi dalle persone fisiche).

RIVALUTAZIONE BENI D IMPRESA 5 IRPEF ADEMPIMENTI ENTI BENEFICIARI INPS DIPENDENTI MOD. REDDITI 2017 PERSONE FISICHE IMU DICHIARAZIONE 2016 TASI DICHIARAZIONE 2016 RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI ALL 1.1.2015 RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI ALL 1.1.2016 RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI ALL 1.1.2017 ACCISE AUTOTRASPORTATORI RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI Versamento dell imposta sostitutiva (12% - 16%) per la rivalutazione dei beni d impresa e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali, effettuata nel bilancio 2016, e per l eventuale affrancamento (10%) del saldo attivo ex art. 1, commi da 556 a 564, Finanziaria 2017. Invio, a mezzo raccomandata A/R o PEC, alla competente DRE, da parte dei legali rappresentanti degli enti di volontariato (ONLUS, APS, ecc.) iscritti dal 2017 nell apposito elenco, della dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti, unitamente alla copia del documento d identità. Per le associazioni sportive dilettantistiche la dichiarazione in esame va inviata all Ufficio territoriale del CONI nel cui ambito si trova la sede dell associazione. Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di maggio. L adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015. Presentazione presso un ufficio postale del mod. REDDITI 2017 PF, relativo al 2016, da parte delle persone fisiche che possono presentare il modello cartaceo. Presentazione al competente Comune della dichiarazione IMU relativamente ai fabbricati / aree per i quali sono intervenute variazioni ai fini della determinazione dell imposta. La presentazione della dichiarazione IMU relativamente ai fabbricati per i quali sono intervenute variazioni ai fini della determinazione dell imposta, come specificato dal MEF nella Risoluzione 25.3.2015, n. 3/DF, vale anche ai fini TASI. Versamento della terza rata dell imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione dei terreni (8%) e delle partecipazioni (non qualificate 4%, qualificate 8%) posseduti, non in regime d impresa, all 1.1.2015 come previsto dalla Finanziaria 2015 (codice tributo 8056 per terreni e 8055 per partecipazioni non quotate). Versamento della seconda rata (o unica soluzione) dell imposta sostitutiva (8%) dovuta per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti, non in regime d impresa, all 1.1.2016 come previsto dalla Finanziaria 2016 (codice tributo 8056 per terreni e 8055 per partecipazioni non quotate). Versamento della prima rata (o unica soluzione) dell imposta sostitutiva (8%) dovuta per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti, non in regime d impresa, all 1.1.2017 come previsto dalla Finanziaria 2017 (codice tributo 8056 per terreni e 8055 per partecipazioni non quotate). Presentazione all Agenzia delle Dogane dell istanza di rimborso del credito relativo al primo / secondo / terzo trimestre 2015 non utilizzato in compensazione entro il 31.12.2016. Versamento delle ritenute (4%) operate fino a maggio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d appalto/d opera effettuate nell esercizio di impresa o attività commerciali non abituali, se di importo inferiore a 500 (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).