INF02 rev. Gennaio 2014 INFORMAZIONI GENERALI Caro dipendente, di seguito Le riportiamo alcune informazioni che Le potranno essere utili per il mantenimento di un corretto rapporto di lavoro: ASSENZA DAL POSTO DI LAVORO PER MALATTIA Le assenze devono essere comunicate al Responsabile del servizio prima dell inizio del proprio orario di lavoro per permettere di organizzare in tempo la sostituzione. Dopo la visita dal Medico Curante il dipendente deve comunicare immediatamente in ufficio i giorni di assenza. L eventuale prosecuzione dello stato di inidoneità al servizio deve essere comunicato all impresa entro il normale orario di lavoro del giorno che precede quello in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio. L azienda acquisirà l attestato di inidoneità al lavoro attraverso i servizi on line messi a disposizione dall INPS; Nei soli casi in cui non sia stato possibile procedere all invio telematico del certificato per qualsiasi motivo (a titolo esemplificativo: impossibilità del Medico per ragioni tecniche, rilascio del certificato da parte di ospedali e strutture pubbliche non abilitate alla trasmissione telematica, malattia insorta all estero) ed il Medico abbia rilasciato in modalità cartacea il certificato e l attestato al lavoratore, questi invia, entro due giorni dal rilascio, il certificato medico all Inps e l attestato al Datore di lavoro. In caso di malattia insorta durante un soggiorno temporaneo presso un Paese aderente all UE o extra comunitario convenzionato, il lavoratore provvede ad inviare al proprio datore di lavoro e all INPS, nel termine ordinario di due giorni, la certificazione medica rilasciata all estero. In caso di malattia insorta durante un soggiorno temporaneo presso un Paese extracomunitario non convenzionato, la certificazione necessita di essere legalizzata, a cura della rappresentanza diplomatica o consolare italiana operante nel territorio estero ed inviata entro cinque giorni al datore di lavoro, informando l azienda comunque l azienda entro il giorno d inizio dell evento. INFORTUNIO SUL LAVORO Il dipendente deve comunicare immediatamente l infortunio, specificando nel dettaglio quando, come e dove è avvenuto, inoltre deve far pervenire in ufficio il certificato subito dopo il rilascio dal pronto soccorso. L infortunio per essere retribuito deve essere denunciato all Inail entro 48 ore dal suo verificarsi, per fare ciò l ufficio deve essere informato dell evento e deve essere in possesso del suddetto certificato. La Veneta Servizi SpA Via Antonio Vivaldi, 12-00199 Roma Tel. 06 860.16.36 Fax 06 860.50.59 - www.lavenetaservizi.it Codice Fiscale, Partita IVA e Registro delle Imprese di Roma 05185201000 Cap. Soc. 2.100.000,00 i.v - R.E.A. 849678 Direzione e Coordinamento La Veneta Holding Srl Pagina 1 di 9
Il dipendente che opera con più aziende deve far denunciare a ciascuna l infortunio, facendo attenzione che solo la società per la quale stava lavorando nel momento dell evento deve descrivere l accaduto, le altre invece dovranno solo indicare che l infortunio è avvenuto con un'altra azienda. Il dipendente deve effettuare le visite seguendo le scadenze indicate nei certificati e prima di ritornare al lavoro deve farsi compilare la ripresa di servizio con la chiusura dell infortunio. RICHIESTA DI FERIE E PERMESSI Il dipendente che vuole usufruire di uno o più giorni di ferie e/o permessi deve rivolgersi, almeno 48 ore prima, direttamente al Responsabile per l autorizzazione. Per la richiesta delle ferie estive, il dipendente deve comunicare al Capo Cantiere/Responsabile il periodo interessato ed accertarsi che venga inserito nel piano ferie di cantiere. RICHIESTA PERMESSI AI SENSI DELLA LEGGE 104/92 Con la presente vorremmo evidenziare che l utilizzo dei giorni di permesso retribuiti ai sensi della L.104/92 (autorizzazione dell Inps che si applica al portatore di handicap, ai genitori di bambini portatori di handicap ed ai lavoratori che assistono con continuità parenti secondo le modalità di Legge) è un diritto ma deve comunque essere comunicato con preavviso utile a non pregiudicare l organizzazione del lavoro. Il lavoratore è tenuto ad inviare mensilmente una comunicazione scritta, al Suo Capo Operai o presso la sede aziendale, nella quale indica le date di fruizione dei permessi, in questo modo negli appalti, con la presenza di più persone, che usufruiscono della predetta Legge, si da modo al Capo Operai di organizzare il lavoro del cantiere. ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE Per richiedere gli anf bisogna far pervenire presso la sede aziendale: MODELLO ANF DIP. COD.SR16 (scaricabile dal sito www.inps.it ); FOTOCOPIA DOCUMENTO RICHIEDENTE E DEL CONIUGE. Il modello ANF DIP. deve essere consegnato già compilato con l indicazione del reddito di ciascun componente del nucleo familiare, il reddito di riferimento è quello relativo all anno precedente a quello della domanda. La domanda per gli assegni familiari ha validità annuale con scadenza il 30 giugno di ogni anno, pertanto deve essere rinnovata entro il mese di luglio altrimenti l erogazione degli assegni per il nucleo familiare verrà sospesa. DETRAZIONI D IMPOSTA La dichiarazione per la richiesta delle detrazioni d imposta deve essere compilata al momento dell assunzione o della variazione della situazione familiare dichiarata. PAGAMENTO STIPENDIO O SALARIO Il dipendente che vuole modificare la modalità di pagamento prescelta, deve farlo per iscritto inviando, anche via fax in ufficio allo 06/8605059, la comunicazione della Banca con il nuovo codice IBAN. Questa stampa è eseguita su carta riciclata Pagina 2 di 9
Ci raccomandiamo affinché ogni comunicazione inviata dalla banca/posta, riferita a modifiche del conto corrente, ci venga immediatamente comunicata, per evitare di inviare l accredito del salario su un conto corrente inesistente con l inevitabile addebito delle spese. VARIAZIONE INDIRIZZO E TELEFONO Qualsiasi variazione di indirizzo o di numero telefonico deve essere tempestivamente comunicata in ufficio per iscritto. DIPENDENTE TITOLARE DI PENSIONE Il dipendente titolare di pensione deve immediatamente informare l ufficio sul tipo e numero di pensione percepita, per permettere alla direzione aziendale di assolvere agli adempimenti obbligatori. DIVIETO DI FUMO SUL POSTO DI LAVORO Durante l orario di lavoro tutto il personale dipendente è tenuto al rispetto del divieto di fumo previsto dalla normativa vigente. Ricordiamo, inoltre, che le infrazioni al divieto di fumo, introdotto in azienda ai sensi dell articolo 51 della legge n. 3 del 1º gennaio 2003, sono sanzionabili. RISPETTO DELLA PRIVACY SUL POSTO DI LAVORO Il dipendente è obbligato a mantenere la massima riservatezza in merito a documenti, informazioni ecc. con cui venga a contatto durante lo svolgimento della propria mansione presso terzi. Ricordiamo che potrebbero essere dei dati sensibili e quindi devono esser trattati in conformità al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ed alle altre disposizioni legislative e regolamentari in materia di riservatezza. INFORMATIVA CODICE ETICO La Veneta Servizi S.p.A. ha adottato il modello organizzativo di cui al D.Lgs.231/01 ed in tale contesto si è dotata di un proprio Codice etico comprendente le linee di condotta alle quali si dovranno attenere i dipendenti e tutti coloro che si trovano ad operare con La Veneta Servizi S.p.A. Con la ricezione della presente il/la dipendente prende atto e consapevolezza dell insieme dei valori, dei principi e delle regole di condotta cui devono ispirarsi tutti coloro che operano, collaborano e agiscono per La Veneta Servizi S.p.A. nella conduzione di affari e nello svolgimento dell attività aziendale. Nello specifico, tutte le azioni, operazioni, transazioni ed in generale i comportamenti tenuti nell ambito dell espletamento dell attività de La Veneta Servizi S.p.A. devono essere ispirati ai generali principi di trasparenza, buona fede, correttezza, onestà ed imparzialità e svolti con la massima diligenza, collaborazione, equità, lealtà, onestà, rigore morale e professionale. La copia del codice etico è disponibile presso la sede della società o sul sito www.lavenetaservizi.it Questa stampa è eseguita su carta riciclata Pagina 3 di 9
DOVERI DEL LAVORATORE ART. 45 DEL CCNL eseguire con la massima diligenza il compito a lui affidato, assumendone la personale responsabilità ed attenendosi alle direttive dall impresa fissate con ordini di servizio o con particolari disposizioni; osservare l orario di lavoro; comportarsi in modo corretto ed educato nei confronti dei superiori, colleghi, dipendenti e pubblico; avere la massima cura di tutti gli apparecchi, oggetti, locali, dotazioni personali di proprietà dell impresa, rispondendo pecuniariamente, salvo le maggiori responsabilità dei danni arrecati per accertata sua colpa, mediante trattenute sulla retribuzione previa comunicazione scritta del relativo addebito; uniformarsi all ordinamento gerarchico dell impresa nei rapporti attinenti al servizio; osservare scrupolosamente tutte le norme di legge sulla prevenzione infortuni che l impresa porterà a sua conoscenza nonché tutte le particolari disposizioni a riguardo emanate dall impresa stessa. OBBLIGHI DEL PREPOSTO SALUTE E SICUREZZA ART. 19 D.LGS 81/2008 1. I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: a) Sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro è di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro diposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti; b) Verificare affinchè soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; c) Richiedere l osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinchè i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro e la zona pericolosa; d) Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; e) Astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; f) Segnalare tempestivamente al datori di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; g) Frequentare appostiti corsi di formazione secondo quanto previsto dall articolo 37. OBBLIGHI DEI LAVORATORI SALUTE E SICUREZZA ART. 20 D.LGS 81/2008 1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. Questa stampa è eseguita su carta riciclata Pagina 4 di 9
2. Il lavoratore devono in particolare: a. Contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti all adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; b. Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; c. Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostane e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza; d. Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; e. Segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; f. No rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; g. Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; h. Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; i. Sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente. 3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l indicazione del datore di lavoro. TESSERA DI RICONOSCIMENTO L ART. 26 c. 8 Dlgs 81/2008 ha disposto che è obbligatorio esporre durante l attività lavorativa la tessera di riconoscimento. Tale tessera di riconoscimento corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore (nome cognome data di nascita) e le generalità del datore di lavoro, e viene predisposta e consegnata dal nostro ufficio. Chiunque ne è sprovvisto, per un qualsiasi motivo, è pregato di richiederla immediatamente al nostro ufficio consegnando contestualmente n 2 fotografie. La tessera di riconoscimento deve essere sempre indossata presso qualsiasi cliente andrete ad operare per nostro conto, all interno e all esterno, durante l esecuzione di lavori ordinari straordinari occasionali una tantum. A completamento di quanto sopra detto si informa che la nuova normativa prevede la sanzione amministrativa da 50 a 300 a carico del lavoratore dipendente che munito di tessera di riconoscimento non la espone. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE AZIENDALE DIVISA VISITE MEDICHE Durante l orario di lavoro è obbligatorio indossare la divisa aziendale e i dispositivi di protezione individuale (DPI) scarpe, guanti ecc. Questa stampa è eseguita su carta riciclata Pagina 5 di 9
Sul posto di lavoro ci si deve presentare con l abbigliamento e i dpi sempre puliti ed integri, è vietato fare modifiche alla divisa e ai DPI. Ella verrà convocato per la formazione prevista dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro, qualora avesse già fatto dei corsi sull argomento la preghiamo di comunicarcelo. Periodicamente Ella verrà sottoposto a visita medica di sorveglianza. La visita è obbligatoria e durante la stessa Ella è pregata di informare il medico su eventuali patologie che potrebbero complicarsi a seguito dell attività lavorativa da Ella svolta. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ART. 46 DEL CCNL Le mancanze dei lavoratori sono punite, a seconda della loro gravità, come segue: (ex art.7 L.300/70) RICHIAMO VERBALE AMMONIZIONE SCRITTA MULTA NON SUPERIORE A TRE ORE DI RETRIBUZIONE ORARIA CALCOLATA SUL MINIMO TABELLARE SOSPENSIONE DAL LAVORO E DALLA RETRIBUZIONE FINO AD UN MASSIMO DI TRE GIORNI LICENZIAMENTO PER MANCANZE Il datore di lavoro non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l addebito e senza averlo sentito a sua difesa. Salvo che per il richiamo verbale, la contestazione dovrà essere effettuata per iscritto ed i provvedimenti disciplinari non potranno essere adottati prima che siano trascorsi 5 giorni, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni. Se il provvedimento non verrà adottato entro i 15 giorni lavorativi a tali giustificazioni, queste si riterranno accolte. Il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente, con l eventuale assistenza di un rappresentante dell Associazione sindacale cui aderisce, ovvero, di un componente la Rappresentanza sindacale unitaria. Qualora il lavoratore entro i 5 giorni dalla contestazione, dichiari formalmente l intenzione di avvalersi dell assistenza di un rappresentante sindacale, l eventuale incontro tra lavoratore e rappresentante sindacale con l impresa dovrà tenersi entro il termini perentorio di 30 giorni dalla contestazione, nella provincia o nel comune ove insiste il relativo appalto (cui il lavoratore è adibito), decorsi i quali le giustificazioni potranno essere presentate solo per iscritto, entro i successivi 3 giorni. Tale termine decade qualora l incontro non possa tenersi per causa imputabile al datore di lavoro. L adozione del provvedimento dovrà essere motivata e comunicata per iscritto. I provvedimenti disciplinari di cui sopra alle lettere b), c) e d) potranno essere impugnati dal lavoratore in sede sindacale, secondo le norme contrattuali relative alle vertenze. Il licenziamento per mancanze di cui ai punti A) e B) dell art. 48 potrà essere impugnato secondo le procedure previste dall art. 7 della legge n. 604/1966 confermate dall art. 18 della legge n. 300/1970. Questa stampa è eseguita su carta riciclata Pagina 6 di 9
Non si terrà conto a nessun effetto dei provvedimenti disciplinari decorsi due anni dalla loro adozione. AMMONIZIONI SCRITTE,MULTE E SOSPENSIONI ART. 47 DEL CCNL Incorre nei provvedimenti di ammonizione scritta, multa o sospensione il lavoratore che: a) non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo oppure non giustifichi l assenza entro il giorno successivo a quello d inizio dell assenza stessa salvo il caso di impedimento giustificato; b) senza giustificato motivo ritardi l inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione; c) compia lieve insubordinazione nei confronti dei superiori; d) esegua negligentemente o con voluta lentezza il lavoro affidatogli; e) per disattenzione o negligenza guasti il materiale dell azienda o del committente; f) venga trovato in stato di manifesta ubriachezza, durante l orario di lavoro; g) fuori dall azienda compia, per conto terzi, il lavoro di pertinenza dell azienda stessa; h) contravvenga al divieto di fumare, laddove questo esista e sia indicato con apposito cartello; i) in altro modo trasgredisca l osservanza del presente contratto o commetta qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all igiene ed alla sicurezza dell appalto; j) Non comunichi la propria assenza per malattia sia in caso di inizio che di prosecuzione della stessa, salvo il caso di comprovato impedimento, nello stesso giorno, prima dell inizio dell orario di lavoro stabilito; k) Mancata utilizzazione e non corretta conservazione dei dispositivi individuali di sicurezza del lavoro; l) Non rispetti le disposizioni impartite in materia di sicurezza del lavoro; m) Risulti assente ingiustificato alle attività formative in materia di sicurezza sul lavoro ed alle visite sanitarie di controllo. L ammonizione verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo. L importo delle multe che non costituiscono risarcimento di danni è devoluto alle esistenti istituzioni assistenziali e previdenziali di carattere aziendale o, in mancanza di queste, alla cassa mutua malattia. LICENZIAMENTO PER MANCANZE Art. 48 DEL CCNL A) LICENZIAMENTO CON PREAVVISO In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell art. 48, non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera B). A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra: a) insubordinazione ai superiori; b) sensibile danneggiamento colposo al materiale dell azienda e del committente; c) rissa sul luogo di lavoro; Questa stampa è eseguita su carta riciclata Pagina 7 di 9
d) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori dei casi previsti al punto e) della seguente lettera B); e) assenze ingiustificate prolungate oltre 4 giorni consecutivi o assenze ripetute per tre volte in un anno nel giorno seguente alle festività o alle ferie; f) condanna ad una pena detentiva comminata al lavoratore, con sentenza passata in giudicato, per azione commessa, successivamente all assunzione, non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, che leda la figura morale del lavoratore; g) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell art. 47, quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui all art. 47, salvo quanto disposto dall ultimo comma dell art. 46. B) LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge. A titolo indicativo rientrano tra le infrazioni di cui sopra: a) grave insubordinazione ai superiori; b) furto nell azienda o presso il committente; c) trafugamento di schizzi o di disegni di macchine e di utensili o di altri oggetti, o documenti dell azienda o del committente; d) danneggiamento volontario al materiale dell azienda o al materiale del committente; e) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino agli stessi pregiudizi; f) fumare dove ciò può provocare pregiudizio all incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti; g) esecuzione senza permesso di lavori nell azienda per conto proprio o di terzi, di non lieve entità e/o con l impiego di materiale dell azienda; h) rissa nell interno dei reparti di lavorazione. Questa stampa è eseguita su carta riciclata Pagina 8 di 9
CONTATTI AZIENDALI La sede aziendale è in Via Antonio Vivaldi, 12 00199 ROMA centralino tel.06/8601636 fax 06/8605059 segreteria@lavenetaservizi.it L ufficio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 18,00 MATRICOLA INPS AZIENDALE: 7048856053 POSIZIONE INAIL AZIENDALE: 91845469/02 GESTIONE DEL PERSONALE Sig.ra Tulli 06/8601636 carolina.tulli@lavenetaservizi.it AMMINISTRAZIONE PAGHE Sig.ra Puglia 06/8601636 (tutti i giorni dalle 9,00 alle 11,00) apuglia@lavenetaservizi.it DIVISE AZIENDALI E DPI Sig.ra Maino 06/8601636 angela.maino@lavenetaservizi.it RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) : Arch. PAOLO ALBERTI 06/8601636 335/8281286 palberti@lavenetaservizi.it RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) : Sig.ra ANNALUCIA CILENTI Sig.ra LETIZIA ROMANI Sig. FABRIZIO BOSCO Reperibilità presso il nostro ufficio tel. 06/8601636 rls.veneta@lavenetaservizi.it MEDICO COMPETENTE COORDINATORE: Dott. PAOLO SPURI Reperibile presso la Medical Spuri tel. 0766/546903. La Veneta Servizi S.p.A. Marzia Giuliani Questa stampa è eseguita su carta riciclata Pagina 9 di 9