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N. 1020/13 Reg.Sent. N. 8765/10 N.R. Il Giudice REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ha pronunciato la seguente Nei confronti di: - P. J. Il Tribunale Penale di Treviso - Sezione Penale - S E N T E N Z A A seguito di dibattimento I M P U T A T O Dr. VETTORUZZO Cristian LIBERO-CONTUMACE N. 1/13 R.G. - Camp. Pen. Fatta scheda il : Sentenza in data : 4.10.13 Depositata il: 20.11.2013 Appellata il : dal : Del reato di cui all art. 437 cp. perché, nella sua qualità di autista dell autotreno di nazionalità cecoslovacca tg. XXX, rimuoveva il dispositivo cronotachigrafo installato sul veicolo, dispositivo da considerarsi destinato a prevenire infortuni sul lavoro disattivandolo mediante distacco dei fili di Passata in giudicato il: collegamento, e ciò al fine di sottrarsi ai controlli sulla durata massima di permanenza alla guida, con grave pregiudizio della pubblica incolumità, nonché della propria personale. Acc. in Ponte della Priula 23.11.10 Con l intervento del P.M. dr. De Biasi, dell avv. R.A. di TV d ufficio Trasmesso estratto esecutivo al P.M. Sede il:

CONCLUSIONI DEL P.M.: chiede mesi 6 di reclusione, non si oppone alla concessione dei benefici. CONCLUSIONI DEL DIFENSORE: chiede l assoluzione ex art. 530 co. II cpp. 2

n. 8765/10 R.G.N.R. n. 1/13 R.G. Trib. MOTIVAZIONE 1. P.J. veniva tratto in giudizio per rispondere del reato di cui all art. 437 c.p., così come descritto nel capo d imputazione. L imputato non compariva in giudizio, cosicché ne veniva dichiarata la contumacia. L istruttoria dibattimentale si esauriva nell acquisizione della documentazione prodotta dal Pubblico Ministero e nell esame del testimone P.E.. 2. Dall espletata istruttoria dibattimentale è emerso quanto segue. In data 23 novembre 2010, verso le ore 3.40, personale in servizio presso la polizia stradale fermava per un controllo, in località Ponte della Priula, l autotreno targato XXX condotto da P.J.; gli agenti constatavano che all interno della cabina c era un cavo che penzolava e, ad un controllo più approfondito, accertavano che il cronotachigrafo era stato disattivato staccando il collegamento elettrico (cfr. le foto in atti e la copia del disco orario del cronotachigrafo dalla quale si evince che il cronotachigrafo non era più funzionante dalle ore 23 circa); l autocarro veniva condotto presso un officina autorizzata dove si accertava che, una volta ripristinato il collegamento elettrico, il cronotachigrafo funzionava; a quel punto, gli agenti contestavano al conducente la violazione amministrativa di cui all art. 179, comma 9, del codice della strada e al titolare della licenza di trasporto, tale U.R., la violazione amministrativa di cui all art. 179, comma 3, del codice della strada (cfr. i relativi verbali prodotti dal Pubblico Ministero). 3

3. Sulla base di quanto accertato dagli agenti della polizia stradale è stato contestato all imputato il reato di cui all art. 437 c.p., per avere, nella sua qualità di autista di un autotreno, disattivato mediante distacco dei fili di collegamento il cronotachigrafo, apparecchio da considerarsi destinato a prevenire infortuni sul lavoro. Al fine di valutare se effettivamente ricorra detta fattispecie incriminatrice, occorre ricordare che l art. 179, comma 2, del codice della strada prevede che chiunque circola con un autoveicolo non munito di cronotachigrafo, nei casi in cui esso è previsto, ovvero circola con autoveicolo munito di cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non funzionante, oppure non inserisce il foglio di registrazione o la scheda del conducente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 841 a euro 3.366; la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso che l infrazione riguardi la manomissione dei sigilli o l alterazione del cronotachigrafo. Ora, una volta letta la norma del codice della strada, la questione che si pone è quella se chi manomette/altera il cronotachigrafo di un veicolo incorra nella sanzione amministrativa prevista da detta norma o se, invece, incorra nella sanzione penale stabilita dall art. 437 c.p. oppure se debba rispondere sia dal punto di vista amministrativo che penale. Come è noto nel nostro ordinamento esiste una specifica disposizione che disciplina il concorso di norme tra fattispecie penali e violazioni amministrative, trattasi dell art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il quale stabilisce che quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa [ ] si applica la disposizione speciale. In base a questa norma se ricorre il concorso di una norma sanzionatoria penale e di una norma sanzionatoria amministrativa esso va risolto alla stregua del principio di specialità che non consente la contemporanea applicazione di due diverse norme 4

(apparentemente) disciplinanti la medesima fattispecie, ma implica la necessaria applicazione solo di quella che si ponga in rapporto di specialità rispetto all altra. Si tratta allora di stabilire quale norma, quella penale o quella amministrativa, sia in rapporto di specialità rispetto all altra, premettendo, da un lato, che il raffronto va effettuato tra le fattispecie tipiche astratte, dall altro lato, che perché una norma possa dirsi speciale rispetto ad un altra è necessario che la prima contenga in sé tutti gli elementi della seconda oltre almeno un elemento c.d. specializzante, che può essere per specificazione di un corrispondente elemento della fattispecie generale ovvero per aggiunta (su questi concetti, proprio in applicazione dell art. 9 della legge 689/1981, cfr. Cass. Pen., sez. un., 28 ottobre 2010 21 gennaio 2011, n. 1963). Ora, nel caso di specie, una volta posto (anche se sul punto si potrebbe discutere) che il cronotachigrafo vada considerato un apparecchio specificatamente destinato a prevenire infortuni sul lavoro, in effetti pare sussistere un area comune e sovrapponibile tra la condotta descritta dall art. 437 c.p. e quella descritta dall art. 179, comma 2, del codice della strada; infatti la prima punisce, tra l altro, chiunque rimuove o danneggia apparecchi destinati a prevenire infortuni sul lavoro, la seconda sanziona, tra l altro, chiunque circola con autoveicolo munito di cronotachigrafo non funzionante, con raddoppio della sanzione nel caso in cui via sia stata manomissione dei sigilli o alterazione del cronotachigrafo ; entrambe le fattispecie, quindi, possono essere poste in essere da chiunque e il danneggiare previsto dall art. 437 c.p. nella sostanza è sovrapponibile all alterazione prevista nell ultimo periodo del comma 2 dell art. 179 del codice della strada, perché non è dubbio che il concetto di alterare rientra nella nozione di danneggiamento, atteso che l alterazione postula un intervento materiale e diretto sull apparecchio volto ad incidere in modo negativo sul suo funzionamento e, precisamente, volto ad impedirne o a modificarne il funzionamento di guisa da falsarne le registrazioni (chilometri, orari, pause, ecc.) rispetto ai dati reali ed effettivi, e che il danneggiamento parimenti, dizionario della lingua italiana alla mano, significa rendere qualcosa totalmente o parzialmente inservibile. 5

A ben vedere, però, la norma dell art. 179, comma 2, del codice della strada presenta due elementi specializzanti rispetto alla disposizione penale: - il primo elemento specializzante è rappresentato dal fatto che la violazione amministrativa di cui al comma 2 dell art. 179 del codice della strada può essere posta in essere non da chiunque tout court, ma solo da solo chiunque circola con un autoveicolo munito di un cronotachigrafo; in altri termini, la norma in parola, nella ipotesi aggravata di cui all ultimo periodo del comma 2, sanziona chi conduce un autoveicolo munito di cronotachigrafo dopo averne alterato il funzionamento; - il secondo elemento specializzante è costituito dall oggetto materiale su cui cade la condotta di manomissione/alterazione (e quindi di danneggiamento) che non è qualsiasi apparecchio destinato a prevenire infortuni sul lavoro, ma quello specifico apparecchio che è il cronotachigrafo (la disposizione amministrativa detta, quindi, una disciplina relativa ad una specifica categoria di apparecchi destinati a prevenire infortuni sul lavoro, cosicché tale disposizione, riguardata dal punto di vista dell area di applicazione, rappresenta un cerchio di raggio minore inserito totalmente all interno di un cerchio di raggio maggiore costituito dalla norma di cui all art. 437 c.p.; così, proprio facendo riferimento alla specifica categoria di beni disciplinata, si è ritenuta speciale la norma di cui all art. 15 del codice della strada rispetto a quella di cui all art. 635 c.p., cfr. Cass. Pen., 13 dicembre 2011 13 marzo 2012, n. 9541). In assenza di questi elementi specializzanti la condotta della manomissione/alterazione del cronotachigrafo rientrerebbe nell orbita applicativa dell art. 437 c.p., il che conferma la sussistenza di un rapporto di specie a genere tra le due norme in questione (va fatta slava l ipotesi nella quale la condotta di manomissione/alterazione del cronotachigrafo sia realizzata dal titolare della licenza o dell autorizzazione al trasporto di cose o persone, caso in cui scatta la violazione amministrativa prevista dal comma 3 dell art. 179 del codice della strada). In definitiva, si deve concludere nel senso che la norma di cui all art. 179, comma 2, del codice della strada è speciale rispetto a quella di cui all art. 437 c.p., di guisa che, nel caso di specie, è solo la prima che va applicata, tenendo conto del fatto 6

che nella disposizione che prevede la sanzione amministrativa non vi è alcuna clausola di riserva a favore di disposizioni incriminatrici, clausola che, per esempio, si legge al comma 8 dell art. 214 del codice della strada. L imputato colto alla guida dell autotreno, disattivando il cronotachigrafo mediante distacco dei fili di collegamento, l ha sicuramente alterato impedendone il funzionamento, cosicché, per quanto sopra esposto, deve rispondere della violazione amministrativa di cui al comma 2 dell art. 179 del codice della strada; deve, invece, essere mandato assolto dal reato di cui all art. 437 c.p., perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. P.Q.M. Visto l art. 530 c.p.p., assolve l imputato dal reato ascrittogli, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Fissa in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione. Treviso, 4 ottobre 2013 Il Giudice Dott. Cristian Vettoruzzo 7