2016 RACCOLTA VADEMECUM DELL ENEA Una raccolta dei Vademecum dell Enea per i lavori che possono usufruire dei benefici fiscali Tecnici&Professione
Un opuscolo riepilogativo con le guide aggiornate dell Enea, su tutti i lavori incentivati. Per ciascun tipo di lavoro è stata approntata una scheda riepilogativa dei requisiti tecnici richiesti e della documentazione da approntare. Si tratta, quindi, di un vero e proprio vademecum su cosa fare per chi ha intenzione di intraprendere uno dei lavori sotto indicati: Serramenti e infissi Caldaie a condensazione Caldaie a biomassa_comma 344 Pannelli solari Pompe di calore Coibentazione pareti e coperture Riqualificazione globale Caldaie a biomassa_comma 347 Schermature solari Building automation N.B: per interventi su impianti termici con l installazione di un generatore di calore a biomassa è possibile scegliere alternativamente i commi 344 o 347.
VADEMECUM PER L USO: SERRAMENTI E INFISSI (Art.1, comma 345 della legge finanziaria 2007) (aggiornato al 28 giugno 2016) REQUISITI GENERALI CHE L IMMOBILE OGGETTO D INTERVENTO DEVE POSSEDERE PER POTER USUFRUIRE DELLE DETRAZIONI: alla data della richiesta di detrazione, deve essere esistente, ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso; deve essere in regola con il pagamento di eventuali tributi; deve essere dotato di impianto di riscaldamento (come definito dalla nostra faq n 24). in caso di ristrutturazione senza demolizione, se essa presenta ampliamenti, non è consentito far riferimento al comma 344, ma ai singoli commi 345, 346 e 347 solo per la parte non ampliata. REQUISITI TECNICI SPECIFICI DELL INTERVENTO: l intervento deve configurarsi come sostituzione o modifica di elementi già esistenti (e non come nuova installazione); deve delimitare un volume riscaldato verso l esterno o verso vani non riscaldati; deve assicurare un valore di trasmittanza termica (Uw) inferiore o uguale al valore di trasmittanza limite riportato in tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010. ALTRE OPERE AGEVOLABILI: assicurate le condizioni su esposte: scuri, persiane, avvolgibili, cassonetti (se solidali con l infisso) e suoi elementi accessori, purché tale sostituzione avvenga simultaneamente a quella degli infissi (o del solo vetro). In questo caso, nella valutazione della trasmittanza, può considerarsi anche l apporto degli elementi oscuranti, assicurandosi che il valore di trasmittanza complessivo non superi il valore limite di cui sopra. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA: a) documentazione da conservare a cura del cliente: l asseverazione redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito) iscritto al proprio Albo professionale, nella quale deve essere indicato il valore di trasmittanza dei nuovi infissi (ricavato dalla documentazione tecnica in possesso del cliente o calcolato secondo le modalità indicate nella nostra faq n 25) e asseverato che tale valore rispetta il valore di trasmittanza limite riportato in tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010. in alternativa, la certificazione del produttore dell infisso che attesti il rispetto dei medesimi requisiti. Inoltre: un documento che attesti il valore di trasmittanza dei vecchi infissi (che può essere stimato anche in modo approssimativo, utilizzando l algoritmo appositamente elaborato e posto al link per i tecnici del nostro sito), che può essere riportato: - all interno della certificazione del produttore (di cui abbiamo già parlato), in una zona a campo libero; - in un autocertificazione del produttore; - nell asseverazione.
N.B. In base alle disposizioni di cui al D.M. 6 agosto 2009, l asseverazione può essere: sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi dell Art.8, comma 2, del D.Lgs. n 192 del 2005); esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici (che ai sensi dell Art.28, comma 1, della L. n 10 del 1991 occorre depositare presso le amministrazioni competenti). Ed infine occorre conservare anche i seguenti documenti: di tipo amministrativo : fatture relative alle spese sostenute; ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico; ricevuta dell invio effettuato all ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa. Nel caso di invio postale, ricevuta della raccomandata postale; di tipo tecnico : schede tecniche; originali inviati all ENEA firmati (dal tecnico e/o dal cliente); nel caso di interventi che non interessano singole unità immobiliari, dal 4 agosto 2013, l Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.). Per ulteriori informazioni, si rimanda alla nostra faq n 39. b) documentazione da trasmettere all ENEA: esclusivamente attraverso l apposito sito web relativo all anno in cui sono terminati i lavori (per il 2016: http://finanziaria2016.enea.it), entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere o nel caso di interventi di riqualificazione energetica di basso impatto (ad esempio la sostituzione di infissi), come da dichiarazione di conformità. (La richiesta di detrazione può essere trasmessa ad ENEA anche oltre i 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella nostra faq n 43 e si seguano le procedure in essa riportate): 1) solo nel caso di interventi in singole unità immobiliari, ossia univocamente definite al Catasto urbano, tale documentazione consiste in: Allegato F al decreto edifici che può anche essere redatto dal singolo utente; 2) in tutti i casi diversi da quelli di cui sopra (ad esempio, interventi che riguardano parti condominiali), la documentazione è la seguente: Attestato di qualificazione energetica, redatto da un tecnico abilitato, con i dati di cui all Allegato A al decreto edifici ; Scheda descrittiva dell intervento (Allegato E al decreto edifici ); c) documentazione da trasmettere all Agenzia delle Entrate: Con il Dlgs 175/2014, in vigore dal 13 dicembre 2014, è stato soppresso l'obbligo di inviare una comunicazione per via telematica all'agenzia delle Entrate, per i soli lavori che proseguono oltre il periodo di imposta.
VADEMECUM PER L USO: CALDAIE A CONDENSAZIONE (Art.1, comma 347 della legge finanziaria 2007) (aggiornato al 28 giugno 2016) REQUISITI GENERALI CHE L IMMOBILE OGGETTO D INTERVENTO DEVE POSSEDERE PER POTER USUFRUIRE DELLE DETRAZIONI: alla data della richiesta di detrazione, deve essere esistente, ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso; deve essere in regola con il pagamento di eventuali tributi; deve essere dotato di impianto di riscaldamento (come definito dalla nostra faq n 24); in caso di ristrutturazione senza demolizione, se essa presenta ampliamenti, non è consentito far riferimento al comma 344, ma al singolo comma 347 e solo per la parte non ampliata. REQUISITI TECNICI SPECIFICI DELL INTERVENTO: a) l intervento deve configurarsi come sostituzione totale o parziale del vecchio generatore termico e non come nuova installazione; b) il nuovo generatore di calore a condensazione può essere ad aria o ad acqua. Inoltre, nel caso di impianto con potenza nominale al focolare minore di 100 kw: c) il generatore di calore deve avere un rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a 93 + 2logP n; d) ove tecnicamente compatibili devono essere installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica su tutti i corpi scaldanti. Nell impossibilità tecnica di installare questi dispositivi, occorre utilizzarne altri con le medesime caratteristiche (ossia di tipo modulante agenti sulla portata). Costituiscono eccezione gli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45 C; e) verifica e messa a punto del sistema di distribuzione. Invece, nel caso di impianti con potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 100 kw, oltre ai precedenti requisiti: f) deve essere adottato un bruciatore di tipo modulante; g) la regolazione climatica deve agire direttamente sul bruciatore; h) deve essere installata una pompa elettronica a giri variabili. ALTRE OPERE AGEVOLABILI: assicurate le condizioni su esposte: smontaggio e dismissione dell impianto di climatizzazione esistente; fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d arte dell impianto termico esistente con una caldaia a condensazione.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA: a) documentazione da conservare a cura del cliente: asseverazione redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio Albo professionale) attestante i requisiti tecnici di cui sopra. Nel caso di impianti di potenza nominale del focolare non superiore a 100 kw: in alternativa, certificazione dei produttori delle caldaie e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o di altro tipo di regolazione) che attesti il rispetto dei medesimi requisiti. N.B. In base alle disposizioni di cui al D.M. 6 agosto 2009, l asseverazione può essere: sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi dell Art.8, comma 2, del D.Lgs. n 192 del 2005); esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici (che ai sensi dell Art.28, comma 1, della L. n 10 del 1991 occorre depositare presso le amministrazioni competenti). Ed infine occorre conservare anche i seguenti documenti: di tipo amministrativo : fatture relative alle spese sostenute; ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico; ricevuta dell invio effettuato all ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa. Nel caso di invio postale, ricevuta della raccomandata postale; di tipo tecnico : schede tecniche; originali degli Allegati inviati all ENEA firmati (dal tecnico e/o dal cliente); b) documentazione da trasmettere all ENEA esclusivamente attraverso l apposito sito web relativo all anno in cui sono terminati i lavori (per il 2016: http://finanziaria2016.enea.it), entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere. (La richiesta di detrazione può essere trasmessa ad ENEA anche oltre i 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella nostra faq n 43 e si seguano le procedure in essa riportate): Scheda informativa dell intervento (Allegato E al D.M. 19/2/07), che può anche essere redatta dal singolo utente. c) documentazione da trasmettere all Agenzia delle Entrate: Con il Dlgs 175/2014, in vigore dal 13 dicembre 2014, è stato soppresso l'obbligo di inviare una comunicazione per via telematica all'agenzia delle Entrate, per i soli lavori che proseguono oltre il periodo di imposta.
VADEMECUM PER L USO: GENERATORI DI CALORE A BIOMASSA (Art.1, comma 344 della legge finanziaria 2007) (aggiornato al 28 giugno 2016) REQUISITI GENERALI CHE L IMMOBILE OGGETTO D INTERVENTO DEVE POSSEDERE PER POTER USUFRUIRE DELLE DETRAZIONI: alla data della richiesta di detrazione, deve essere esistente, ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso; deve essere in regola con il pagamento di eventuali tributi; deve essere dotato di impianto di riscaldamento (come definito dalla nostra faq n 24); in caso di ristrutturazione senza demolizione, se essa presenta ampliamenti, non è consentito far riferimento al comma 344. REQUISITI TECNICI SPECIFICI DELL INTERVENTO: l intervento deve assicurare un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori limite riportati in tabella all Allegato A di cui al DM 11.03.08 ed inoltre i seguenti requisiti: a) un rendimento utile nominale minimo non inferiore all 85% (in base al punto 1 dell Allegato 2 del D. Lgs. 28/2011). Riteniamo anche che esso debba essere conforme alla classe 5 di cui alla UNI-EN 303-5 2012, in quanto riteniamo che la classe 3 della vecchia norma corrisponda alla classe 5 della norma revisionata; b) il rispetto dei criteri e dei requisiti tecnici stabiliti dal provvedimento di cui all articolo 290, comma 4, del D. Lgs. n 152 del 2006 (dal 29/3/2012, in base al punto 1 dell Allegato 2 del D. Lgs. 28/2011); c) conformità alle classi di qualità A1 e A2 delle norme UNI EN 14961-2 per il pellet e UNI EN 14961-4 per il cippato (dal 29/3/2012, in base al punto 2 dell Allegato 2 del D. Lgs. 28/2011); d) inoltre, per i soli edifici ubicati nelle zone climatiche C, D, E, F: chiusure apribili ed assimilabili (porte, finestre e vetrine anche se non apribili), che delimitano l edificio verso l esterno o verso locali non riscaldati, devono rispettare i limiti massimi di trasmittanza di cui alla tabella 4a dell Allegato C al D. Lgs. N 192 del 2005. La rispondenza ai requisiti di cui sopra deve essere riportata nell asseverazione compilata dal tecnico abilitato e dichiarata nella richiesta di detrazione da trasmettere ad ENEA. ALTRE OPERE AGEVOLABILI: assicurate le condizioni su esposte: smontaggio e dismissione dell impianto di climatizzazione invernale esistente; fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d arte, dell impianto termico esistente con una caldaia a biomassa.
Inoltre, nel caso particolare di interventi di allacciamento a reti di teleriscaldamento a biomassa, premesso che la normativa di riferimento non ne fa specifica menzione e che non sono stati ancora chiariti i dubbi sollevati, secondo la nostra specifica interpretazione, si ritiene che, nel rispetto dei requisiti tecnici indispensabili (di cui sopra), si possano considerare detraibili anche le spese relative alle seguenti opere: costi di allacciamento; scambiatori. E opportuno, comunque, consultare in proposito la nostra faq 32. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA: a) documentazione da conservare a cura del cliente: l asseverazione redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito) iscritto al proprio Albo professionale, nella quale si dichiara che l intervento assicura un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori limite indicati in tabella all Allegato A del D.M. 11 marzo 2008 e i requisiti tecnici di cui si è detto. N.B. In base alle disposizioni di cui al D.M. 6 agosto 2009, l asseverazione può essere: sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi dell Art.8, comma 2, del D.Lgs. n 192 del 2005); esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici (che ai sensi dell Art.28, comma 1, della L. n 10 del 1991 occorre depositare presso le amministrazioni competenti). Ed infine occorre conservare anche i seguenti documenti: di tipo amministrativo : fatture relative alle spese sostenute; ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico; ricevuta dell invio effettuato all ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa. Nel caso di invio postale, ricevuta della raccomandata postale; di tipo tecnico : schede tecniche; originali degli Allegati inviati all ENEA firmati (dal tecnico e/o dal cliente); dal 4 agosto 2013, l Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.). Per ulteriori informazioni, si rimanda alla nostra faq n 39. b) documentazione da trasmettere all ENEA: esclusivamente attraverso l apposito sito web relativo all anno in cui sono terminati i lavori (per il 2016: http://finanziaria2016.enea.it), entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere.
(La richiesta di detrazione può essere trasmessa ad ENEA anche oltre i 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella nostra faq n 43 e si seguano le procedure in essa riportate): Attestato di qualificazione energetica, redatto da un tecnico abilitato, con i dati di cui all Allegato A al D.M. 19/2/07; Scheda informativa dell intervento (Allegato E al D.M. 19/2/07). c) documentazione da trasmettere all Agenzia delle Entrate: Con il Dlgs 175/2014, in vigore dal 13 dicembre 2014, è stato soppresso l'obbligo di inviare una comunicazione per via telematica all'agenzia delle Entrate, per i soli lavori che proseguono oltre il periodo di imposta.
VADEMECUM PER L USO: PANNELLI SOLARI (Art.1, comma 346 della legge finanziaria 2007) (aggiornato al 28 giugno 2016) REQUISITI GENERALI CHE L IMMOBILE OGGETTO D INTERVENTO DEVE POSSEDERE PER POTER USUFRUIRE DELLE DETRAZIONI: alla data della richiesta di detrazione, deve essere esistente, ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso; deve essere in regola con il pagamento di eventuali tributi; in caso di ristrutturazione senza demolizione, se essa presenta ampliamenti, è consentito far riferimento al comma 346 solo per la parte non ampliata. N.B. Nel caso di edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti (ossia, edifici esistenti con superficie utile superiore a 1.000 mq, soggetti a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l involucro o edifici esistenti soggetti a demolizione e ricostruzione), come riportato al comma 4 dell Art.11 del D. Lgs. 28/2011, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati ai fini dell assolvimento degli obblighi di cui all allegato 3 del decreto stesso, accedono agli incentivi statali previsti per la promozione delle fonti rinnovabili, limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi. (Per ulteriori informazioni si rimanda alla faq n 44). Alla luce del medesimo decreto (nello specifico, al punto 6 dell Allegato 2), si ricorda che i pannelli solari devono possedere anche la certificazione solar keymark (obbligatoria dal 29 marzo 2013). REQUISITI TECNICI SPECIFICI DELL INTERVENTO: a. i pannelli solari s intendono agevolabili per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università; b. i pannelli solari e i bollitori impiegati devono essere garantiti per almeno cinque anni; c. gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici devono essere garantiti almeno due anni; d. i pannelli solari devono possedere una certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976 rilasciata da un laboratorio accreditato. Sono equiparate alle norme UNI EN 12975 e UNI EN 12976 le norme EN 12975 e EN 12976 recepite da un organismo certificatore nazionale di un Paese membro dell Unione Europea o della Svizzera (vedasi a tal proposito la faq n 9); e. l installazione dell impianto deve essere eseguita in conformità con i manuali di installazione dei principali componenti; f. nel caso di pannelli solari autocostruiti, in alternativa a quanto disposto ai punti b) e d), può essere prodotto l attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario. ALTRE OPERE AGEVOLABILI: assicurate le condizioni su esposte: i pannelli solari s intendono agevolabili anche ad integrazione dell impianto per la 1
climatizzazione invernale esistente. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA: a) documentazione da conservare a cura del cliente: asseverazione di un tecnico abilitato attestante il rispetto dei requisiti tecnici specifici di cui sopra. N.B. In base alle disposizioni di cui al D.M. 6 agosto 2009, l asseverazione può essere: sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi dell Art.8, comma 2, del D.Lgs. n 192 del 2005); esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici (che ai sensi dell Art.28, comma 1, della L. n 10 del 1991 occorre depositare presso le amministrazioni competenti). Ed infine occorre conservare anche i seguenti documenti: di tipo amministrativo : fatture relative alle spese sostenute; ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico; ricevuta dell invio effettuato all ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa. Nel caso di invio postale, ricevuta della raccomandata postale; di tipo tecnico : schede tecniche; originale dell Allegato F inviato all ENEA firmato (dal tecnico e/o dal cliente); b) documentazione da trasmettere all ENEA: esclusivamente attraverso l apposito sito web relativo all anno in cui sono terminati i lavori (per il 2016: http://finanziaria2016.enea.it), entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere. (La richiesta di detrazione può essere trasmessa ad ENEA anche oltre i 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella nostra faq n 43 e si seguano le procedure in essa riportate): Scheda descrittiva dell intervento (allegato F al decreto edifici ), che può anche essere redatto dal singolo utente. c) documentazione da trasmettere all Agenzia delle Entrate: Con il Dlgs 175/2014, in vigore dal 13 dicembre 2014, è stato soppresso l'obbligo di inviare una comunicazione per via telematica all'agenzia delle Entrate, per i soli lavori che proseguono oltre il periodo di imposta. 2
VADEMECUM PER L USO: POMPE DI CALORE AD ALTA EFFICIENZA (Art.1, comma 347 della legge finanziaria 2007) (aggiornato al 28 giugno 2016) REQUISITI GENERALI CHE L IMMOBILE OGGETTO D INTERVENTO DEVE POSSEDERE PER POTER USUFRUIRE DELLE DETRAZIONI: alla data della richiesta di detrazione, deve essere esistente, ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso; deve essere in regola con il pagamento di eventuali tributi; deve essere dotato di impianto di riscaldamento (come definito dalla nostra faq n 24); in caso di ristrutturazione senza demolizione, se essa presenta ampliamenti, non è consentito far riferimento al comma 344, ma al singolo comma 347 e solo per la parte non ampliata. REQUISITI TECNICI SPECIFICI DELL INTERVENTO: l intervento deve configurarsi come sostituzione integrale o parziale del vecchio impianto termico e non come nuova installazione (vedi faq 20 e 21bis); le pompe di calore oggetto di installazione devono garantire un coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell allegato I al DM 06.08.09; qualora siano installate pompe di calore elettriche dotate di variatore di velocità (inverter), i pertinenti valori di cui all allegato I sono ridotti del 5%. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA: a) documentazione da conservare a cura del cliente: asseverazione redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito) iscritto al proprio Albo professionale, nella quale si dichiara che la pompa di calore assicura un coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi di cui all allegato I del decreto edifici ed inoltre che il sistema di distribuzione è equilibrato e messo a punto in relazione alla portata; in alternativa, nel caso di impianti di potenza elettrica nominale non superiore a 100 kw, certificazione del produttore che attesti il rispetto dei medesimi requisiti. N.B. In base alle disposizioni di cui al D.M. 6 agosto 2009, l asseverazione può essere: sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi dell Art.8, comma 2, del D.Lgs. n 192 del 2005); esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici
(che ai sensi dell Art.28, comma 1, della L. n 10 del 1991 occorre depositare presso le amministrazioni competenti). Ed infine occorre conservare anche i seguenti documenti: di tipo amministrativo : fatture relative alle spese sostenute; ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico; ricevuta dell invio effettuato all ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa. Nel caso di invio postale, ricevuta della raccomandata postale; di tipo tecnico : schede tecniche; originale degli Allegati inviati all ENEA firmati (dal tecnico e/o dal cliente); b) per lavori terminati dopo il 15/8/09, documentazione da trasmettere all ENEA: esclusivamente attraverso l apposito sito web relativo all anno in cui sono terminati i lavori (per il 2016: http://finanziaria2016.enea.it), entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere. (La richiesta di detrazione può essere trasmessa ad ENEA anche oltre i 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella nostra faq n 43 e si seguano le procedure in essa riportate): scheda informativa dell intervento (Allegato E al D.M. 07.04.08), che può anche essere redatta dal singolo utente; c) documentazione da trasmettere all Agenzia delle Entrate: Con il Dlgs 175/2014, in vigore dal 13 dicembre 2014, è stato soppresso l'obbligo di inviare una comunicazione per via telematica all'agenzia delle Entrate, per i soli lavori che proseguono oltre il periodo di imposta. SCALDACQUA A POMPA DI CALORE. Requisiti specifici. Dal 2012 è possibile usufruire delle detrazioni fiscali del 55-65% anche per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di a.c.s.. In assenza di specifici requisiti di legge ma consultato in proposito il Ministero dello Sviluppo Economivo, è opinione dell Enea che la detrazione sia operante nel caso di un COP > 2,6 misurato secondo la norma EN 16147 (come disposto al punto 3c dell Allegato 2 del D. Lgs. 28/2011). Il rispetto di tale requisito dovrà risultare dalla documentazione necessaria prevista al punto precedente che resta inalterata.
VADEMECUM PER L USO: COIBENTAZIONE PARETI VERTICALI, TETTI, SOLAI (Art.1, comma 345a della legge finanziaria 2007) (aggiornato al 28 giugno 2016) REQUISITI GENERALI CHE L IMMOBILE OGGETTO D INTERVENTO DEVE POSSEDERE PER POTER USUFRUIRE DELLE DETRAZIONI: alla data della richiesta di detrazione, deve essere esistente, ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso; deve essere in regola con il pagamento di eventuali tributi; deve essere dotato di impianto di riscaldamento (come definito dalla nostra faq n 24). in caso di ristrutturazione senza demolizione, se essa presenta ampliamenti, non è consentito far riferimento al comma 344, ma al comma 345 e solo per la parte non ampliata. REQUISITI TECNICI SPECIFICI DELL INTERVENTO: l intervento deve configurarsi come sostituzione o modifica di elementi già esistenti (e non come nuova realizzazione); deve delimitare un volume riscaldato verso l esterno o verso vani non riscaldati; deve assicurare un valore di trasmittanza termica (U) uguale o inferiore a quello riportato in tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010. ALTRE OPERE AGEVOLABILI: assicurate le condizioni su esposte: le opere provvisionali ed accessorie (punto 1a dell Art.3 del decreto edifici ). E quindi, ad esempio: ponteggi, nuove soglie o davanzali, rifacimento intonaci etc). DOCUMENTAZIONE NECESSARIA: a) documentazione da conservare a cura del cliente: l asseverazione redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito) iscritto al proprio Albo professionale, nella quale devono essere indicati: il valore stimato di trasmittanza dei vecchi involucri e il valore di trasmittanza dei nuovi involucri. Inoltre deve essere asseverato che tale nuovo valore rispetta il valore limite di trasmittanza riportato in tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010. N.B. In base alle nuove disposizioni di cui al D.M. 6 agosto 2009, l asseverazione può essere: sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi dell Art.8, comma 2, del D.Lgs. n 192 del 2005); esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici (che ai sensi dell Art.28, comma 1, della L. n 10 del 1991 occorre depositare presso le amministrazioni competenti).
Ed infine occorre conservare anche i seguenti documenti: di tipo amministrativo : fatture relative alle spese sostenute; ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico; ricevuta dell invio effettuato all ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa. Nel caso di invio postale, ricevuta della raccomandata postale; di tipo tecnico : schede tecniche; originali degli Allegati inviati all ENEA firmati (dal tecnico e/o dal cliente); dal 4 agosto 2013, l Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.). Per ulteriori informazioni, si rimanda alla nostra faq n 39. b) documentazione da trasmettere all ENEA: esclusivamente attraverso l apposito sito web relativo all anno in cui sono terminati i lavori (per il 2016: http://finanziaria2016.enea.it), entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere. (La richiesta di detrazione può essere trasmessa ad ENEA anche oltre i 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella nostra faq n 43 e si seguano le procedure in essa riportate): Attestato di qualificazione energetica, redatto da un tecnico abilitato, con i dati di cui all Allegato A al decreto edifici ; Scheda descrittiva dell intervento (Allegato E al decreto edifici ). c) documentazione da trasmettere all Agenzia delle Entrate: Con il Dlgs 175/2014, in vigore dal 13 dicembre 2014, è stato soppresso l'obbligo di inviare una comunicazione per via telematica all'agenzia delle Entrate, per i soli lavori che proseguono oltre il periodo di imposta.
VADEMECUM PER L USO: RIQUALIFICAZIONE GLOBALE DELL EDIFICIO (Art.1, comma 344 della legge finanziaria 2007) (aggiornato al 28 giugno 2016) REQUISITI GENERALI CHE L IMMOBILE OGGETTO D INTERVENTO DEVE POSSEDERE PER POTER USUFRUIRE DELLE DETRAZIONI: alla data della richiesta di detrazione, deve essere esistente, ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso; deve essere in regola con il pagamento di eventuali tributi; deve essere dotato di impianto di riscaldamento (come definito dalla nostra faq n 24). REQUISITI TECNICI SPECIFICI DELL INTERVENTO: deve assicurare un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori limite definiti all allegato A del D.M. 11/3/08; deve essere relativo all intero edificio; in caso di ristrutturazione senza demolizione, se essa presenta ampliamenti, non è consentito far riferimento al comma 344, ma ai singoli commi 345, 346 e 347 e solo per la parte non ampliata. OPERE AGEVOLABILI: assicurate le condizioni su esposte, data l'assenza di specifiche indicazioni normative, si ritiene che la categoria degli "interventi di riqualificazione energetica" comprenda QUALSIASI intervento o insieme sistematico di interventi che incida sulla prestazione energetica dell'edificio, realizzando la maggior efficienza energetica richiesta dalla norma. Quindi, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, si ritengono agevolabili: interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale anche con generatori di calore non a condensazione; impianti di cogenerazione, trigenerazione, ecc. interventi di coibentazione o di sostituzione di finestre non aventi i requisiti tecnici prescritti dal comma 345 di riferimento. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA: a) documentazione da conservare a cura del cliente: asseverazione redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito) iscritto al proprio Albo professionale, nella quale si dichiara che l intervento assicura un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori limite indicati nell allegato A del D.M. 11/3/08; N.B. In base alle disposizioni di cui al D.M. 6 agosto 2009, l asseverazione può essere: sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi dell Art.8, comma 2, del D.Lgs. n 192 del 2005); esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici (che ai sensi dell Art.28, comma 1, della L. n 10 del 1991 occorre depositare presso
le amministrazioni competenti). Ed infine occorre conservare anche i seguenti documenti: di tipo amministrativo : fatture relative alle spese sostenute; ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico; ricevuta dell invio effettuato all ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa. Nel caso di invio postale, ricevuta della raccomandata postale; di tipo tecnico : schede tecniche; originali degli Allegati inviati all ENEA firmati (dal tecnico e/o dal cliente); dal 4 agosto 2013, l Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.). Per ulteriori informazioni, si rimanda alla nostra faq n 39. b) documentazione da trasmettere all ENEA: esclusivamente attraverso l apposito sito web relativo all anno in cui sono terminati i lavori (per il 2016: http://finanziaria2016.enea.it), entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere. (La richiesta di detrazione può essere trasmessa ad ENEA anche oltre i 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella nostra faq n 43 e si seguano le procedure in essa riportate): Attestato di qualificazione energetica, redatto da un tecnico abilitato, con i dati di cui all Allegato A al D.M. 19/2/07; Scheda informativa dell intervento (Allegato E al D.M. 19/2/07). c) documentazione da trasmettere all Agenzia delle Entrate: Con il Dlgs 175/2014, in vigore dal 13 dicembre 2014, è stato soppresso l'obbligo di inviare una comunicazione per via telematica all'agenzia delle Entrate, per i soli lavori che proseguono oltre il periodo di imposta.
VADEMECUM PER L USO: GENERATORI DI CALORE A BIOMASSA (Art.1, comma 347 della legge finanziaria 2007) (aggiornato al 28 giugno 2016) Questo Vademecum è stato messo a punto da ENEA sulla base di un suo parere e come tale ha il valore di una valutazione tecnica, che in ogni caso non potrà costituire giurisprudenza. Tale parere tiene conto anche di quanto riportato nella Guida dell Agenzia delle Entrate di gennaio 2015. REQUISITI GENERALI CHE L IMMOBILE OGGETTO D INTERVENTO DEVE POSSEDERE PER POTER USUFRUIRE DELLE DETRAZIONI: alla data della richiesta di detrazione, deve essere esistente, ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso; se l intervento consiste in una sostituzione dell impianto preesistente, l immobile deve essere dotato di impianto di riscaldamento; deve essere in regola con il pagamento di eventuali tributi. REQUISITI TECNICI SPECIFICI DELL INTERVENTO: l intervento può configurarsi come sostituzione totale o parziale del vecchio generatore termico o come nuova installazione, sugli edifici esistenti; dalla definizione di impianto termico contenuta nel Dlgs 192/2005 e s.m.i., riteniamo che il generatore di calore debba appartenere a una delle seguenti categorie: deve inoltre possedere i seguenti requisiti: a) un rendimento utile nominale minimo non inferiore all 85% (in base al punto 1 dell Allegato 2 del DLgs. 28/2011); b) il rispetto dei criteri e dei requisiti tecnici stabiliti dal provvedimento di cui all articolo 290, comma 4, del DLgs. n 152 del 2006, a partire dall entrata in vigore delle disposizioni di tale decreto, che si segnala deve essere ancora emanato (dal 29/3/2012, in base al punto 1 dell Allegato 2 del DLgs. 28/2011); c) Il rispetto di normative locali per il generatore e per la biomassa; 1
d) conformità alle classi di qualità A1 e A2 delle norme UNI EN 14961-2 per il pellet e UNI EN 14961-4 per il cippato (dal 29/3/2012, in base al punto 2 dell Allegato 2 del D.Lgs. 28/2012). ALTRE OPERE AGEVOLABILI: assicurate le condizioni su esposte: smontaggio e dismissione dell impianto di climatizzazione invernale esistente; fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d arte, dell impianto termico esistente con un generatore di calore a biomassa. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA: a) documentazione da conservare a cura del cliente: asseverazione redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio Albo professionale) attestante i requisiti tecnici di cui sopra; N.B. In base alle disposizioni di cui al D.M. 6 agosto 2009, l asseverazione può essere: sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi dell Art.8, comma 2, del DLgs. n 192 del 2005); esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici (che ai sensi dell Art.28, comma 1, della L. n 10 del 1991 occorre depositare presso le amministrazioni competenti). Ed infine occorre conservare anche i seguenti documenti: di tipo amministrativo : fatture relative alle spese sostenute; ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico; ricevuta dell invio effettuato all ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa. Nel caso di invio postale, ricevuta della raccomandata postale; di tipo tecnico : schede tecniche; originale dell Allegato inviato all ENEAfirmato (dal tecnico e/o dal cliente). b) documentazione da trasmettere all ENEA: esclusivamente attraverso l apposito sito web relativo all anno in cui sono terminati i lavori (per il 2016: (http://finanziaria2016.enea.it), entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere. (La richiesta di detrazione può essere trasmessa ad ENEA anche 2
oltre i 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella nostra faq n 43 e si seguano le procedure in essa riportate): scheda informativa dell intervento (Allegato E, Art.1 comma 347 al D.M. 19/2/07), che può anche essere redatta dal singolo utente. N.B. In caso di nuova installazione, in edifici esistenti, nel campo dell Allegato E relativo alla potenza del generatore sostituito (5a) occorrerà inserire il valore 0. Se la nuova installazione interessa un edificio precedentemente sprovvisto di impianto termico, anche il risparmio energetico dovrà essere posto uguale a 0 (6a). c) documentazione da trasmettere all Agenzia delle Entrate: Con il DLgs 175/2014, in vigore dal 13 dicembre 2014, è stato soppresso l'obbligo di inviare una comunicazione per via telematica all'agenzia delle Entrate, per i soli lavori che proseguono oltre il periodo di imposta. 3
VADEMECUM PER L USO: SCHERMATURE SOLARI (Art.1, comma 345c della legge finanziaria 2007) (aggiornato al 30 giugno 2016) Questo Vademecum è stato messo a punto da ENEA sulla base di un suo parere e come tale ha il valore di una valutazione tecnica, che in ogni caso non potrà costituire giurisprudenza. Tale parere tiene conto anche di quanto riportato nella Guida dell Agenzia delle Entrate di gennaio 2015. REQUISITI GENERALI CHE L IMMOBILE OGGETTO D INTERVENTO DEVE POSSEDERE PER POTER USUFRUIRE DELLE DETRAZIONI: Alla data della richiesta di detrazione, deve essere esistente, ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso; deve essere in regola con il pagamento di eventuali tributi; in caso di ristrutturazione senza demolizione, se essa presenta ampliamenti, non è consentito far riferimento al comma 344, ma ai singoli commi 345, 346 e 347 solo per la parte non ampliata. REQUISITI TECNICI SPECIFICI DELL INTERVENTO: è agevolabile l installazione di sistemi di schermatura di cui all Allegato M ( * ) al DLgs 311 del 29/12/2006; le schermature solari devono possedere una marcatura CE, se prevista; le schermature solari devono rispettare le leggi e normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di efficienza energetica. (*) La Legge del 23 Dicembre 2014 n.190 (c.d. Legge di Stabilità 2015), pubblicata nel Supplemento Ordinario n 99 alla G.U. n. 300 del 29/12/2014, proroga nella misura del 65%, fino al 31 dicembre 2015, le detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente ed estende la detrazione anche all acquisto e posa in opera delle schermature solari di cui all allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n.311, per spese sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro. Il Decreto 26 giugno 2009 Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici pubblicato nella G.U. n. 158 del 10/07/2009, all art. 7, comma 2, ha sostituito integralmente con l Allegato B i contenuti dell Allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311. Nell Allegato B non sono presenti norme UNI di prodotto relative alle schermature solari ma sono presenti due specifiche norme (UNI-EN-13363) per il calcolo della trasmittanza solare e luminosa per dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate. In considerazione di quanto sopra esposto, si sono analizzate le normative UNI relative al calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici (UNI/TS 11300-1 e UNI EN ISO 13790) per ricavarne le tipologie di schermature solari che potrebbero rientrare nella detrazione fiscale del 65%. Da queste analisi sono emerse le seguenti considerazioni, in merito alle tipologie di schermature solari i cui costi potrebbero essere computati per la detrazione fiscale del 65%: - devono essere a protezione di una superficie vetrata; - devono essere applicate in modo solidale con l involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili dall utente; - possono essere applicate, rispetto alla superficie vetrata, all interno, all esterno o integrate; - possono essere in combinazioni con vetrate o autonome (aggettanti); - devono essere mobili; - devono essere schermature tecniche ; - per le chiusure oscuranti (persiane, veneziane, tapparelle, ecc.), vengono considerati validi tutti gli orientamenti ; - per le schermature non in combinazione con vetrate, vengono escluse quelle con orientamento NORD. 1
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA: a) documentazione da conservare a cura del cliente: di tipo amministrativo : fatture relative alle spese sostenute; ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico; ricevuta dell invio effettuato all ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa. Nel caso di invio postale, ricevuta della raccomandata postale; di tipo tecnico : schede tecniche; originali inviati all ENEA firmati (dal tecnico e/o dal cliente); b) documentazione da trasmettere all ENEA: esclusivamente attraverso l apposito sito web relativo all anno in cui sono terminati i lavori (per il 2016: http://finanziaria2016.enea.it), entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere o nel caso di interventi di riqualificazione energetica di basso impatto (ad esempio la sostituzione di infissi), come da dichiarazione di conformità. (La richiesta di detrazione può essere trasmessa ad ENEA anche oltre i 90 giorni. qualora sussistano le condizioni riportate nella nostra faq n 43 e si seguano le procedure in essa riportate): Scheda descrittiva dell intervento (allegato F al decreto edifici ), che può anche essere redatto dal singolo utente. N.B. nel campo dell Allegato F relativo al risparmio energetico stimato (13) è possibile inserire il valore 0. c) documentazione da trasmettere all Agenzia delle Entrate: Con il Dlgs 175/2014, in vigore dal 13 dicembre 2014, è stato soppresso l'obbligo di inviare una comunicazione per via telematica all'agenzia delle Entrate, per i soli lavori che proseguono oltre il periodo di imposta. 2
VADEMECUM PER L USO: BUILDING AUTOMATION Dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti termici (aggiornato al 30 luglio 2016) REQUISITI GENERALI CHE L IMMOBILE OGGETTO D INTERVENTO DEVE POSSEDERE PER POTER USUFRUIRE DELLE DETRAZIONI: alla data della richiesta di detrazione, deve essere esistente, ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso; deve essere in regola con il pagamento di eventuali tributi; deve essere dotato di impianto di riscaldamento (come definito dalla nostra faq n 24). in caso di ristrutturazione senza demolizione, se essa presenta ampliamenti, non è consentito far riferimento al comma 344, ma ai singoli commi 346 e 347 solo per la parte non ampliata. REQUISITI TECNICI SPECIFICI DELL INTERVENTO: l intervento deve configurarsi come fornitura e messa in opera, nelle unità abitative, di dispositivi che consentano la gestione automatica personalizzata degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda sanitaria o di climatizzazione estiva, compreso il loro controllo da remoto attraverso canali multimediali, eseguiti indipendentemente dalle installazioni e sostituzioni di impianti di climatizzazione invernale. I dispositivi devono: a) mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati; b) mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti; c) consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto. Qualora i medesimi sistemi di building automation siano installati congiuntamente alle installazioni di pannelli solari per la produzione di acqua calda o alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, previsti rispettivamente all articolo 1, commi 346 e 347 della legge finanziaria 2007, la relativa spesa rientra nel valore massimo di detrazione già previsto nei medesimi commi. OPERE AGEVOLABILI: fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature elettriche, elettroniche e meccaniche nonché delle opere elettriche e murarie necessarie per l installazione e la messa in funzione a regola d arte, all interno degli edifici, di sistemi di building automation degli impianti termici degli edifici. Non si ritengono ricomprese tra le spese ammissibili, l acquisto di dispositivi che permettono di interagire da remoto con le predette apparecchiature quali telefoni cellulari, tablet e personal computer o dispositivi similari comunque denominati.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA: a) documentazione da conservare a cura del cliente: l asseverazione redatta da un tecnico abilitato che attesti la rispondenza ai requisiti tecnici richiesti oppure la certificazione del produttore del dispositivo che attesti il rispetto dei medesimi requisiti. Ed infine occorre conservare anche i seguenti documenti di tipo tecnico : schede tecniche; originale dell Allegato E o F inviato all ENEA, firmato (dal tecnico e/o dal cliente); documenti di tipo amministrativo : fatture relative alle spese sostenute; ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico; ricevuta dell invio effettuato all ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa. Nel caso di invio postale, ricevuta della raccomandata postale. b) documentazione da trasmettere all ENEA: esclusivamente attraverso l apposito sito web relativo all anno in cui sono terminati i lavori (per il 2016: http://finanziaria2016.enea.it), entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere o, nel caso di interventi di riqualificazione energetica di basso impatto, come da dichiarazione di conformità (la richiesta di detrazione può essere trasmessa ad ENEA anche oltre i 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella nostra faq n 43 e si seguano le procedure in essa riportate): in caso di semplice installazione, non connessa con la sostituzione del generatore di calore o con l installazione di pannelli solari: Allegato E al decreto edifici ; in caso di installazione connessa con la sostituzione del generatore di calore (comma 347 della legge finanziaria 2007): Allegato E al decreto edifici ; in caso di installazione connessa con l installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (comma 346 della legge finanziaria 2007): Allegato F al decreto edifici. c) documentazione da trasmettere all Agenzia delle Entrate: Con il Dlgs 175/2014, in vigore dal 13 dicembre 2014, è stato soppresso l'obbligo di inviare una comunicazione per via telematica all'agenzia delle Entrate, per i soli lavori che proseguono oltre il periodo di imposta. Si consulti in proposito la nostra faq. n 28.