COMUNE DI MILANO ESPONGONO



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COMUNE DI MILANO SINDACO AVV. GIULIANO PISAPIA Piazza della Scala n. 2 20122 Milano ASSESSORATO MOBILITA E TRASPORTI Via Beccaria n. 19 20122 Milano UFFICIO AUTOPUBBLICHE Via Messina n. 53 20154 Milano T.A.M. - Tassisti Artigiani Milanesi, con sede in Via Russoli n. 1 Milano C.F / P.I. 11042930153, in persona del suo Presidente Claudio Severgnini S.A.Ta.M Sindacato Artigiani Taxisti di Milano e Provincia, con sede in Via Messina n. 57 Milano C.F / P.I. 97122230150, in persona del suo Vice Presidente Adriano Biglio ESPONGONO 1. LE ASSOCIAZIONI ESPONENTI. T.A.M. - Tassisti Artigiani Milanesi, nata nel 1962, è una associazione sindacale, tra titolari di licenza di autoservizio pubblico non di linea; licenza rilasciata dai Comuni in tutto il territorio italiano, secondo quanto disposto dalla legge 15 gennaio 1992 n. 21 e successive modificazioni. L associazione, che non persegue scopi di lucro, rappresenta legalmente gli associati nei rapporti con le istituzioni e la pubblica amministrazione deputate e/o interessate al servizio di auto pubblica di piazza. 1

Attua una politica a tutela degli interessi della categoria taxi con lo scopo di migliorare le condizioni di lavoro dei tassisti medesimi, favorendo la collaborazione e la solidarietà degli operatori tra loro e nei confronti della associazione, contribuendo al miglioramento del servizio. T.A.M. oggi conta più di ottocento iscritti nella sola provincia di Milano ed è impegnata a rappresentare la categoria nei confronti della realtà sociale milanese e delle istituzione lombarde. * S.A.Ta.M Sindacato Artigiani Taxisti di Milano e Provincia è un associazione sindacale fra esercenti il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea nel Comune di Milano e della sua provincia, in possesso della prescritta licenza. L associazione non ha finalità di lucro, rappresenta legalmente gli associati nei rapporti con la pubblica amministrazione e con gli enti deputati o interessati al servizio di auto pubblica di piazza, attua una politica sindacale volta al miglioramento delle condizioni di lavoro dei taxisti a vantaggio della categoria ed anche dell utenza. Scopi specifici sono: l aggiornamento ed il miglioramento del regolamento comunale del servizio taxi; la predisposizione di un programma per l istituzione di corsie preferenziali nell ambito dei nuovi piani comunali; l aggiornamento delle tariffe taxi; la riorganizzazione dei posteggi taxi; il perseguimento di agevolazioni fiscali per la categoria; la tutela della salute e dell ambiente; l erogazione di servizi di varia natura agli associati. * La funzione istituzionale delle indicate associazioni, dunque, consiste nella difesa di metodi e condizioni di espletamento del servizio pubblico non di linea, posti a garanzia dell esercizio dei diritti e delle prerogative spettanti agli associati, in ragione della normativa legislativa e regolamentare di settore. La suddetta funzione è perseguita, in via prioritaria, mediante la verifica dalla puntuale applicazione della suddetta normativa. Nel caso di specie, le istanti ravvisano nei fatti di seguito esposti una palese violazione della Legge Quadro 15 gennaio 1992 n. 21 e del regolamento del Comune di Milano relativo al servizio di autonoleggio da rimessa con conducente. 2. IL FATTO. Dal mese di marzo del 2013 è operativo a Milano un servizio denominato dalla stampa progetto Uber (allegati A e B) in forza del quale l autonoleggio da rimessa con conducente, disciplinato dalla Legge Quadro n. 21 /1992 e dal Regolamento approvato dal Comune di Milano con deliberazioni n. 133/97 del 24.11.1997 e n. 46/2001 del 26.03.2001, integrato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 entrata in vigore il 14.03.2003, viene esercitato con modalità e procedure del tutto nuove, inusuali e, ad avviso degli esponenti, illecite. 2

Il servizio Uber, riservato ai possessori di dispositivi smartphone con sistemi operativi ios e Android, prevede che venga scaricata dal sito web (Apple Store o Google Play o Android Market) un applicazione dedicata, denominata Uber Taxi. Essa consente all utente di prenotare un servizio di autonoleggio con conducente, nel tempo più breve possibile, grazie all interessamento dei veicoli più vicini alla posizione del richiedente. 2.1 Le modalità operative del servizio, in astratto: 1) il soggetto interessato, tramite il proprio smartphone, scarica l app dal sito web; 2) questi apre l applicazione e si registra inserendo, negli spazi dedicati l indirizzo mail, il numero di cellulare e la password, creando in tal modo un account (profilo); 3) l utente collega all account una carta di credito, fornendone il numero alla Uber; 4) l applicazione è pronta per essere utilizzata: ogni qual volta si entra nell app viene visualizzata una mappa, sulla quale compaiono le vetture più vicine al luogo ove staziona l utente. Si precisa che i veicoli visualizzati sono sempre in movimento; 5) si procede, dunque, alla prenotazione, previa individuazione da parte del sistema del veicolo più prossimo all istante e previa informativa sui tempi di arrivo e sui costi del servizio; 6) confermata la richiesta dell auto con un tocco di dita, si segue in diretta il processo di avvicinamento del veicolo alla posizione del richiedente; 7) compare sul video la targa del veicolo prescelto dal sistema, il nome dell autista ed il numero di telefono; 8) dopo pochi minuti arriva la vettura per prelevare il cliente. 9) condotto a destinazione il trasportato, viene emessa da Uber la fattura per il servizio reso. 2.2 Le modalità operative del servizio, in concreto: Le associazioni esponenti, tramite il signor Alessandro Bonacalza, residente in Oggiona con Santo Stefano, Via Matteotti n. 30/G, hanno sperimentato il servizio Uber, iscrivendosi allo stesso tramite la procedura sopra delineata. In data 29 aprile 2013 alle ore 16.50 il signor Bonacalza ha chiesto l invio di una vettura in Milano, Via Rontgen, con destinazione Milano, Via G. Leopardi n. 14. E stata selezionata dal sistema Uber la vettura più vicina alla posizione del richiedente, condotta dall autista Luca. E stato preventivato un costo di 15 euro, con un tempo di arrivo di 7 minuti circa. 3

Il signor Bonacalza, dopo avere accettato il preventivo e le condizioni del servizio, ha contattato telefonicamente l autista indicato dal sistema. Quest ultimo ha dichiarato di avere ricevuto l informativa da Uber, di trovarsi in Via Senato e che, per tale ragione, avrebbe impiegato all incirca 7 minuti per raggiungere la destinazione. Prelevato l utente, il trasportato era condotto a destinazione in 9 minuti e 21 secondi. Al termine del servizio è giunta alla mail del richiedente la fattura n. XQYI-03-000567 del 29.04.2013. La fattura, su carta intestata Uber, riporta la data di richiesta del servizio, il luogo di prelevamento utente, il luogo di arrivo, gli estremi della carta di credito, il prezzo della corsa di 12 euro, il nome dell autista. Riporta, in fine, la dichiarazione secondo cui la fattura di Uber è stata emessa per conto di Royal Drivers di Grillo Antonino, Via Boccaccio 31/C Trezzano sul Naviglio (Milano), P.I. IT 07388780962. Il servizio reso da Uber il 29 aprile 2013 a favore del signor Bonacalza è stato oggetto di videoripresa (doc. 1) ed è stato formalizzato con la fattura che si produce come doc. 2). * Dall esame attento delle prove documentali (video e fattura) emergono con evidenza alcune circostanze di fatto estremamente significative ai fini della violazione della normativa regolante la materia, come risulterà dal prosieguo del presente atto: 1) il contatto tra utente e il conducente del veicolo a noleggio è determinato in automatico dal sistema Uber: il video dimostra che sulla schermata del tablet, impiegato per fruire del servizio, compare l assegnazione del veicolo (targa) e il nome del conducente, senza che la procedura di richiesta consenta all utente di esprimere indicazioni/preferenze; 2) il parametro di individuazione e selezione del veicolo è la prossimità spazio/temporale tra il trasportante ed il trasportando stabilita al momento della richiesta del servizio: sulla schermata del tablet viene indicato il tempo di arrivo del conducente individuato; 3) l irrilevanza della rimessa rispetto alla selezione del conducente da assegnare al richiedente: dal video emerge che Luca (il conducente), nel corso della conversazione telefonica, dichiara di trovarsi al momento della richiesta in Milano, Via Senato; mentre dalla fattura risulta che la rimessa dell auto, con la quale è stato effettuato il trasporto, si trova in Trezzano sul Naviglio. 4) il documento fiscale per il servizio reso è emesso da Uber: la fattura è stampata su carta intestata Uber. Nella causale è espressamente indicato che la fattura è emessa per conto di, e quindi, nell interesse di Royal Drivers di Grillo Antonino; 5) il corrispettivo del servizio è incassato dalla società Uber: l indicazione nella fattura del numero della carta di credito, comunicato al momento della registrazione nell App. Uber, dimostra che l incasso della somma avviene da parte del soggetto che emette la fattura. 4

3. DIRITTO Tutte le sopra descritte fasi del servizio Uber, dall angolo prospettico dell utenza, configurano il servizio Uber come un servizio radio-taxi. Come il servizio radio taxi, esso è volto alla facilitazione del contatto tra utente e veicolo deputato al trasporto; se ne differenzia per la categoria delle auto interessate (Mercedes classe E, BMW serie 5 e 7, Audi A6 e A8) e per la necessità di una previa iscrizione da parte dell utente. E tuttavia, nonostante le flebili differenze evidenziate, il servizio Uber non è svolto da taxisti bensì da conducenti di auto a noleggio, in sinergia e previo accordo commerciale con la società fornitrice del supporto informatico, ossia UBER ITALY S.r.l. con sede in Milano, Via Merano n. 18 (doc. 3). La questione non è di poco conto. Ai sensi della Legge Quadro n. 21 del 1992 per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea i tassisti godono di alcuni diritti connessi all esercizio della prestazione trasporto, controbilanciati da serie preclusioni alla libertà di operare. La stessa normativa impone ai conducenti di auto a noleggio preclusioni più stringenti, controbilanciate da diritti di cui i tassisti non beneficiano. I taxisti: - si rivolgono ad una utenza indifferenziata (cfr. art. 2, comma 1, L. 21/92); - sono obbligati a prelevare l utente all interno dell area comunale (cfr. art. 2, comma 1, ultimo inciso, L. 21/92) con le seguenti alternative modalità: richiesta diretta all autopubblica in stazionamento di attesa presso gli appositi posteggi taxi; richiesta diretta all autopubblica in transito, qualora nelle immediate vicinanze non esista un posteggio con autopubbliche o utenti in attesa; richiesta telefonica attraverso apparecchi installati presso i posteggi taxi o centrale radio-taxi ovvero mediante l utilizzo di nuove tecnologie (cfr. art. 26 Regolamento per il servizio pubblico delle autovetture da piazza del Comune di Milano); - possono circolare liberamente e sostare secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali, vale a dire negli appositi posteggi (cfr. art. 2, comma 1, e art. 11, comma 1, L. 21/92); - all interno dell area comunale, sono obbligati a rendere la prestazione del servizio (cfr. art. 2, comma 2, L. 21/92); - devono applicare tariffe predeterminate da organi pubblici competenti (cfr. art. 2, comma 1, L. 21/92) e sono muniti a tal fine di tassametro omologato (cfr. art. 13, comma 1, L. 21/92); I conducenti di auto a noleggio invece: - si rivolgono ad una utenza specifica (cfr. art. 3 comma 1 L. 21/92); 5

- devono fare sostare i propri mezzi esclusivamente all interno delle rimesse (cfr. art. 3, comma 2 e art. 11, comma 3, L. 21/92); - presso la rimessa devono ricevere la richiesta del servizio (cfr. art. 3, comma 1, L. 21/92) e la prenotazione di trasporto (cfr. art. 11 comma 4, L. 21/92); l inizio ed il termine di ogni singolo servizio con conducente devono avvenire alla rimessa con ritorno alla stessa (cfr. art. 11 comma 4, L. 21/92); - non possono stazionare su suolo pubblico nei comuni ove è esercito il servizi taxi (cfr. art. 11 comma 3, L. 21/92); - la prestazione del servizio non è obbligatoria (cfr. art. 13, comma 3, ultimo inciso, L. 21/92); - il prezzo del servizio è quello che risulta direttamente convenuto tra l esercente del servizio e l utente (cfr. art. 13, comma 3, L. 21/92 e art. 17 Regolamento per il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente del Comune di Milano). 3.1. LE VIOLAZIONI. Il servizio Uber è reso attraverso un programma informatico per smartphone che veicola ai conducenti di auto a noleggio, con i quali Uber ha perfezionato accordi commerciali sinergici, le richieste di trasporto indirizzate dall utente alla società. In sostanza, chi necessita del servizio di trasporto formula, con le modalità su descritte sia in astratto che in concreto, una richiesta a Uber. Quest ultima la reindirizza, secondo il criterio della prossimità spazio-temporale tra il veicolo e l istante, ai conducenti di auto a noleggio con i quali intercorre un accordo commerciale. L accordo si presume sia il seguente: a fronte del procacciamento di clienti da parte di Uber, che veicola la richiesta di trasporto ricevuta dal cliente tramite il sistema informatico, il gestore dell auto a noleggio, sul cui veicolo è installato un sistema Uber di localizzazione sul territorio e di ricezione della chiamata per il servizio, si accontenta di un corrispettivo predefinito con la società partner. Ciò, secondo parametri ignoti agli esponenti ed a prescindere dalla richiesta economica che la Uber svolge al richiedente. Grazie agli estremi della carta di credito dell utente, acquisiti al momento della registrazione, Uber incassa il corrispettivo del servizio reso; trattiene il proprio guadagno e corrisponde al gestore del veicolo di noleggio con conducente, autore del trasporto svolto, la somma prestabilita in sede negoziale. Il meccanismo Uber, quale sintesi del sistema informatico elaborato dalla società, dell accordo commerciale con i gestori delle auto a noleggio con conducente, delle modalità formali ed operative attraverso le quali opera, dei criteri di selezione dei veicoli, di determinazione ed erogazione dei corrispettivi, di regolarizzazione fiscale dei servizi di trasporto; in definitiva il sistema Uber nel 6

suo complesso viola, a parere degli esponenti, non solo singole disposizioni della L. 21/92 ma mina profondamente le fondamenta della normativa in materia e ne viola la ratio. Il sistema Uber tradisce: I. l art. 3, comma 1, 11, comma 4, e 13, comma 3, della L. 21/92. L accesso al servizio Uber non è preceduto da alcuna selezione. Chiunque, preiscrivendosi tramite le procedure previste nell app., riceverà il servizio. Nessuna specificità dell utenza, dunque; nessuna selezione che possa rinvenire da un contatto diretto tra il gestore del servizio di autonoleggio e il richiedente. Quest ultimo, ovviamente, non avanza presso alcuna rimessa la richiesta della prestazione o la prenotazione del servizio. La richiesta è svolta attraverso il meccanismo informatico previsto nell app e viene inoltrata alla Uber. Quest ultima, s è detto, attraverso il criterio da essa predeterminato della vicinanza spazio-temporale del veicolo all istante, individua l automobile a disposizione. Anche in tal senso, pertanto, è escluso il contatto diretto tra l autonoleggiatore e il trasportando; il quale, da un lato, non può esprimere alcuna preferenza nella scelta del veicolo e, dall altro, ignora del tutto l ubicazione della rimessa. Di quest ultima avrà contezza esclusivamente allorquando riceverà la fattura Uber, dalla quale ne emergerà l indicazione. Il richiedente e l autonoleggiatore, ovviamente ed infine, non concordano direttamente il corrispettivo del trasporto. Il prezzo dell attività è indicata dal sistema informatico; chi vuole fruire del servizio non può che accettare l offerta di Uber, soggetto privo di auto proprie e probabilmente anche di licenza per l esercizio dell attività di noleggio con conducente. Il prezzo proposto da Uber, ovviamente, non è trattabile, considerato che la somma di danaro deve contenere il corrispettivo per il gestore dell auto a noleggio ed il margine economico della società gestrice del servizio; II. l art. 3, comma 2, e 11, comma 3, della L. 21/92. Dall esame del video prodotto quale doc. 1 emerge indiscutibilmente che i veicoli contattati da Uber non stazionano per nulla nella rimessa di competenza, nel momento in cui vengono contattati dalla società e proposti al cliente potenziale. Tant è che il conducente Luca (cfr. doc. 1) nel corso della conversazione telefonica dichiara candidamente di trovarsi, nel momento in cui riceve la chiamata Uber, in Milano, Via Senato; emergerà successivamente dalla fattura emessa da Uber (cfr. doc. 2) che la rimessa del veicolo si trova addirittura in Trezzano sul Naviglio. La circostanza descritta, violativa del secondo comma dell art. 3 e del terzo comma dell art. 11 della L. 21/92, non può costituire un caso isolato, considerato che il sistema Uber, così come concepito, necessita indiscutibilmente di veicoli in movimento o stazionanti fuori dalle rimesse. E ciò affinché possa essere fornito all utente un servizio di cui la rapidità e l efficienza sono caratteristiche peculiari. Diversamente non potrebbe essere garantito il prelevamento del richiedente in un tempo di alcuni minuti. 7

E lo stesso sistema Uber, cioè, così per come è concepito e strutturato, ad incentivare la violazione della normativa di specie; III. l art. 13, comma 3, ultimo inciso. Il sistema Uber, infine, rende nei fatti obbligatoria la resa del servizio, per ragioni di carattere tecnico ed anche commerciale. Allorquando il richiedente accetta il prezzo del servizio proposto, quest ultimo viene erogato di certo. Né esiste la possibilità del conducente del veicolo a noleggio di rifiutare il servizio, perché il diniego fratturerebbe evidentemente l accordo negoziale e commerciale intercorrente fra il gestore del servizio di noleggio con conducente ed Uber; * Sia consentita agli esponenti, dopo l esame delle violazioni specifiche, un ultima considerazione di carattere sistemico. Risulta evidente agli scriventi che, attraverso un meccanismo tecnologico ad elevata efficienza, Uber ed i noleggiatori di veicoli con conducente, coinvolti sinergicamente con la società, stiano nei fatti violando non solo norme specifiche di legge e regolamenti; ma stiano minando, alla base, il sistema normativamente previsto e regolato dalla Legge Quadro. Quest ultima, come detto, ha disciplinato il settore del trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea grazie ad una elaborata disciplina in seno alla quale pesi e contrappesi, diritti e obblighi, prerogative e limitazioni, posti rispettivamente a favore ed a carico della categoria dei taxisti e di quella degli autonoleggiatori con conducente, determinano un equilibrio complessivo del sistema idoneo a garantire all una ed all altra categoria ambiti di operatività, spazi lavorativi e margini di redditività quantomeno rispettosi delle differenze, delle peculiarità dei servizi resi e dei soggetti che ne sono autori ed interpreti. Attraverso un sofisticato sistema applicativo Uber entra a gamba tesa nel mondo dell autotrasporto, scardinando delicati equilibri raggiunti mediante una normativa la cui gestazione è stata frutto di almeno due decenni di sofferte contrapposizioni tra istanze di diverse categorie. In modo surrettizio Uber, priva di titoli e licenze, di auto proprie ed un esperienza sofferta nel mondo dell autotrasporto, nei fatti attribuisce ai noleggiatori, che entrano nel suo progetto, diritti e facilitazioni spettanti alla categoria dei taxisti; senza tuttavia che i primi soffrano delle limitazioni e delle costrizioni da cui i conducenti veicoli taxi sono gravati. La possibilità per i taxisti, di fruire di un servizio radiotaxi e della possibilità di circolare liberamente e sostare secondo le prescrizioni dei regolamenti comunali, trova serio contrappeso nell impossibilità di rifiutare il servizio di trasporto, nella necessità di rivolgersi ad un utenza indifferenziata e nell obbligo di applicare tariffe predeterminate dagli organi pubblici competenti. Assegnare nei fatti agli autonoleggiatori, grazie all escamotage Uber, i diritti di cui godono i taxisti (ossia, in sostanza, un servizio radiotaxi e la possibilità di sostare e circolare liberamente sul 8

territorio) senza che i primi siano gravati dai contrappesi che i secondi invece soffrono, significa alterare l equilibrio complessivo del sistema, favorire deliberatamente gli autonoleggiatori aderenti al progetto Uber e violare gravemente la ratio della Legge Quadro, il suo scopo ultimo. Significa, infine, privare di dignità il ventennale percorso svolto dagli organi istituzionali e dalle associazioni di categoria sfociato nel 1992 nella Legge a garanzia del sistema, oggi minato nelle fondamenta. 4. CONCLUSIONI. Per tutto quanto esposto e per le ragioni su descritte, si insta formalmente affinché il Comune di Milano adotti tutti i provvedimenti necessari volti a sanzionare, mediante ogni e qualsivoglia strumento giuridico dato, i soggetti coinvolti nel progetto Uber. Si insta, altresì, affinché il Comune di Milano inibisca categoricamente agli stessi soggetti lo svolgimento dell attività di autotrasporto mediante il servizio Uber. Voglia, infine, il Comune di Milano comminare le sanzioni del caso, ivi comprese quelle previste dalla L.R. 6/2012 (art. 24). Milano, 07 maggio 2013 Distinti Saluti T.A.M. - Tassisti Artigiani Milanesi Il Presidente Claudio Severgnini S.A.Ta.M Sindacato Artigiani Taxisti di Milano e Provincia Il Vice Presidente Adriano Biglio 9