Bur n. 65 del 10/08/2010



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Bur n. 65 del 10/08/2010 Sanità e igiene pubblica Deliberazioni della Giunta Regionale N. 1909 del 27 luglio 2010 Legge Regionale 4 marzo 2010 n.18 "Norme in materia funeraria". Linee guida di prima applicazione. (La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [ Note per la trasparenza: Approvazione Linee guida di prima applicazione alla L.R. 18/2010 L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue. La L.R. n. 18 del 4 marzo 2010 "Norme in materia funeraria", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 21 del 9 marzo 2010, costituisce per la Regione Veneto la normativa di riferimento in materia funeraria ai sensi dell'articolo 117, comma 6, Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n.3. La legge ha regolamentato gli aspetti di rilievo igienico sanitario nell'ambito dei servizi funebri, della cremazione, della dispersione delle ceneri consolidando i principi posti dalla legislazione statale ed introducendo elementi sia di semplificazione amministrativa che di innovazione secondo le più recenti evidenze scientifiche, in termini di efficacia ed efficienza delle prestazioni pubbliche. L'art. 2 della L.R. n. 18/2010 prevede l'approvazione da parte della Giunta Regionale di specifiche disposizioni tecniche di attuazione che richiedono particolari approfondimenti trattandosi di materia con implicazioni di natura religiosa e culturale, civilistica, sanitaria, professionale e commerciale sia per i numerosi intrecci tra le diverse specifiche normative. Dato atto che sono pervenute peraltro numerose richieste da parte di Aziende Ulss, Comuni ed Associazioni di categoria in merito ad alcuni aspetti applicativi di carattere operativo urgente, si è ritenuto opportuno fornire indicazioni così come riportato nell'allegato "A" Linee guida di prima applicazione per una corretta e uniforme applicazione su tutto il territorio regionale. Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale le seguenti linee guida di prima applicazione della L.R. n. 18/2010. LA GIUNTA REGIONALE UDITO il relatore incarico dell'istruttoria dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale. VISTO il D.P.R 10 settembre 1990 n.285 "Regolamento di polizia mortuaria". VISTA la Legge 30 marzo 2001 n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri". 1

VISTO l'articolo 117, comma 6, come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n.3. VISTA la Legge Regionale n. 18 del 4 marzo 2010 " Norme in materia funeraria".] delibera 1. di approvare l'allegato "A" Legge Regionale 4 marzo 2010 n. 18 "Norme in materia funeraria" LINEE GUIDA DI PRIMA APPLICAZIONE. 2

giunta regionale 9^ legislatura ALLEGATOA alla Dgr n. 1909 del 27 luglio 2010 pag. 1/4 Legge Regionale 4 marzo 2010 n. 18 Norme in materia funeraria LINEE GUIDA DI PRIMA APPLICAZIONE Per rispondere alle richieste di Aziende Ulss, Comuni ed Associazioni di categoria circa alcuni aspetti applicativi di carattere operativo urgente della nuova legge regionale Norme in materia funeraria e in attesa della definizione dei requisiti di cui all articolo 2, si forniscono indicazioni per una corretta e uniforme applicazione su tutto il territorio regionale. La legge regionale 18/2010 è la normativa di riferimento in materia funeraria per la Regione Veneto e supera il DPR 10 settembre 1990 n. 285 che resta in vigore per quanto non espressamente previsto o non diversamente disposto. Ai sensi dell art. 54 della legge regionale le disposizioni di cui al DPR 285/1990 continuano ad applicarsi fino alla pubblicazione sul BUR dei provvedimenti che riguardano: a) i requisiti strutturali dei cimiteri e dei crematori; b) i requisiti delle strutture destinate al servizio obitoriale; c) i requisiti strutturali di case funerarie e di sale del commiato; d) i requisiti dei mezzi di trasporto funebre e delle casse; e) i requisiti strutturali, gestionali e professionali per l esercizio dell attività funebre; f) le caratteristiche e le modalità di realizzazione delle cappelle private e delle tumulazioni privilegiate fuori dai cimiteri; g) l elenco delle malattie infettive che richiedono particolari prescrizioni per la sepoltura o per la cremazione. AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA FUNEBRE Nulla è innovato per le imprese funebri operanti al momento di entrata in vigore della legge già in possesso delle autorizzazioni al commercio e di pubblica sicurezza di cui all art. 115 del T.U.LL.PS. Le imprese funebri esistenti dovranno tuttavia adeguarsi ai requisiti che saranno definiti dalle disposizioni regionali per l esercizio dell attività funebre, entro i termini stabiliti nelle disposizioni stesse (art. 54, comma 4). Nell ottica della semplificazione amministrativa, la specifica autorizzazione comunale per l esercizio dell attività funebre, prevista all art. 5, comma 2, comprende le autorizzazioni di competenza del Comune previste dalla normativa vigente in materia di commercio e di agenzia d affari e persegue anche una finalità di natura igienico-sanitaria. Sarà cura del Comune, in sede istruttoria, verificare l esclusione di cui all art. 5, comma 1, lettera b). L art. 5, comma 4, introduce, in coerenza con quanto segnalato dall Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in relazione all affidamento dei servizi di gestione delle camere mortuarie, obitoriali e dei servizi cimiteriali, ad imprese di onoranze funebri, l incompatibilità dell attività funebre con la gestione del servizio cimiteriale e del servizio obitoriale. L art. 28, secondo comma, richiama ancora l incompatibilità della gestione dei cimiteri con l attività funebre.

ALLEGATOA alla Dgr n. 1909 del 27 luglio 2010 pag. 2/4 L affidamento di operazioni e servizi cimiteriali previsti dalla legge, ancorché sotto il controllo diretto del Comune, attengono in ogni caso all attività di gestione dei cimiteri. La gestione delle aree e dei servizi cimiteriali, come richiamato dall Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nella segnalazione AS392 del 17/05/2007 pubblicata sul bollettino n. 19/2007, è infatti suscettibile di determinare un vantaggio concorrenziale per l operatore che offre tale servizio, posto che lo stesso può utilizzare la sua presenza nelle aree cimiteriali come volano per la sua caratteristica di operatore funebre. La stessa Autorità Garante ha inoltre ricordato di essere già in passato intervenuta per censurare la condotta di quelle amministrazioni comunali che avevano bandito gare per affidare il servizio di gestione dei servizi cimiteriali ad imprese di onoranze funebri, rilevando come tale circostanza avvantaggiava l operatore funebre aggiudicatario. La legge regionale non prevede disposizioni per i casi di affidamento temporaneo e/o occasionale di tali servizi. Nelle situazioni esistenti, a scadenza dell affidamento e comunque entro il 24 marzo 2011 è fatto d obbligo la separazione societaria con proprietà diversa (art. 54, comma 2). TRASPORTO FUNEBRE Il trasferimento del cadavere durante il periodo di osservazione, così come disciplinato dall art. 11, non costituisce trasporto funebre e pertanto non è soggetto all autorizzazione di cui all art. 23. Resta fermo l obbligo di comunicazione della nuova sede all ufficiale di stato civile e al medico necroscopo da parte dell impresa funebre che esegue il trasferimento. Nel caso di trasferimento in Comune diverso da quello di decesso detta comunicazione dovrà essere inoltrata a tutti i soggetti territorialmente interessati. Nel caso di trasferimento di paziente deceduto in struttura sanitaria o socio assistenziale, dal reparto ove è avvenuto il decesso alla struttura interna, con funzione di servizio obitoriale (art. 18) si precisa che per struttura interna si intende la struttura interna all ente, anche se ubicata in un Comune diverso. In questo ultimo caso la comunicazione di cui all art. 11 sarà effettuata a cura della direzione medica della struttura che effettua il trasferimento. L'art. 21, comma 3, riconosce e indica come responsabile delle verifiche preliminari al trasporto, quali l'identità del cadavere e la regolarità del confezionamento del feretro, l addetto al trasporto nella sua veste di incaricato di pubblico servizio. Il personale delle ulss viene così del tutto e definitivamente svincolato da attività che non richiedono discrezionalità tecnico-professionale ora di competenza del personale delle imprese funebri autorizzate. La definizione di incaricato del trasporto della salma era peraltro già contenuta nel punto 5.4 della circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n. 24. Con l intento di uniformare le modalità di verbalizzazione degli adempimenti previsti dalla norma è stato predisposto un modello esemplificativo come da allegato. L azienda ULSS è tenuta a certificare le caratteristiche delle casse limitatamente ai fini del trasporto del feretro all estero (art. 26, comma 4). Altra innovazione introdotta in relazione alla semplificazione amministrativa riguarda l autorizzazione all inumazione, alla tumulazione o alla cremazione, rilasciata dall ufficiale dello stato civile (art. 23, comma 2), che ha validità anche ai fine del trasporto. L autorizzazione comunale al trasporto funebre resta pertanto formalmente prevista solo nei casi diversamente contemplati (esempio trasporto di cadavere da cimitero ad altro cimitero). Si suggerisce di riportare in calce all atto le diciture la presente autorizzazione vale anche come autorizzazione al trasporto ai sensi dell art. 23, comma 2, della l.r. 18/2010.

ALLEGATOA alla Dgr n. 1909 del 27 luglio 2010 pag. 3/4 INIEZIONI CONSERVATIVE L art. 20, comma 3, prevede che il trattamento antiputrefattivo, quando prescritto ai sensi del comma 2, venga effettuato, con personale appositamente formato, dall impresa funebre che provvede al confezionamento del feretro. La formazione del personale riguarda aspetti che attengono prevalentemente alla tutela della salute e sicurezza degli operatori (Dlgs. 81/2008), la cui responsabilità ricade nell ambito delle competenze del datore di lavoro, ma anche altri aspetti tecnico-operativi.. Nelle more dell approvazione delle disposizioni di cui all art. 2, comma 2, lettera e), le aziende ulss continuano ad assicurare tale trattamento. CREMAZIONE L art. 46 disciplina l autorizzazione alla cremazione intesa come pratica funeraria che trasforma il cadavere, tramite un procedimento termico, in ceneri (art. 45). Nel caso diverso di cremazione di resti mortali, ipotesi contemplate agli articoli 39 e 40, si precisa che l autorizzazione compete al comune in cui sono esumati o estumulati e non all ufficiale dello stato civile del comune di decesso. Ciò peraltro coerentemente anche con quanto già stabilito all art. 3 del DPR 15/07/2003 n. 254, comma 5. Per quanto riguarda la rimozione dei pace-maker si precisa che il problema si pone solo in presenza di stimolatore cardiaco alimentato con radionuclidi, oggi eccezionalmente impiegati. Negli altri casi, la rimozione di tali dispositivi non è necessaria. Con l occasione si evidenzia che quanto descritto all art. 3, comma 1, lettera h) della legge 130/2001 (obbligo per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere, e conservare per un periodo minimo di dieci anni, campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, a prescindere dalla pratica funeraria prescelta, per eventuali indagini per causa di giustizia) non è stato oggetto di disciplina nella legge regionale 18/2010. Le Aziende ULSS e i Comuni sono invitati a dare la più ampia informazione delle presenti linee guida di prima applicazione.

ALLEGATOA alla Dgr n. 1909 del 27 luglio 2010 pag. 4/4