ha pronunciato la presente

Documenti analoghi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Prima) SENTENZA

Pubblicato il 29/12/2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)

contro e con l'intervento di per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia. Giulia.

ha pronunciato la presente

Sentenze interessanti N.29/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA

(Tar Lazio Sentenza n. 416/16 - Trasfusioni di sangue infetto da HCV Responsabilità del Ministero della Salute nella produzione dell evento lesivo.

contro nei confronti di e con l'intervento di

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Prima) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Seconda

contro nei confronti di per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

Scritto da Valentina Magnano Martedì 19 Luglio :31 - Ultimo aggiornamento Martedì 19 Luglio :51

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna.

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quarta) ORDINANZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

contro per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata. (Sezione Prima) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) SENTENZA

contro per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

Cittadini stranieri e nulla osta lavorativo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Prima) SENTENZA

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente SENTENZA


REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quarta) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

Una pronuncia sulla decurtazione dei punti della patente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. (Sezione Prima)

Ordinanza TAR Lazio sezione terza, n. 7665_2016

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

Non è interesse dello Stato consentire in massa ad immigrati privi di attività lavorativa la permanenza nel territorio.


contro e con l'intervento di per l'annullamento

La nota 1) Cfr., tra le tante, Cons. Stato, Sez. V, n. 157; n. 807; Sez. IV, n

contro nei confronti di per l'annullamento

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria. (Sezione Seconda) SENTENZA

contro per l'annullamento

Autore: Matranga Alfredo In: Magistratura amministrativa

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Ter) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Prima) SENTENZA

Transcript:

Pagina 1 di 5 Pubblicato il 26/09/2016 N. 01730/2016 REG.PROV.COLL. N. 01413/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1413 del 2016, proposto da: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Cappellaro C.F. CPPLRT68E12F205S, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Amedeo D'Aosta, 5; contro Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'avvocatura Distr.le Milano, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1; per l ottemperanza alla sentenza n. 11677/2015 del Tribunale di Milano; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute; Viste le memorie difensive;

Pagina 2 di 5 Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2016 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1. Con il presente ricorso si chiede l ottemperanza da parte del Ministero della Salute della sentenza meglio indicata in epigrafe, passata in giudicato, cui l amministrazione non ha dato ancora esecuzione nonostante siano decorsi oltre 120 giorni dalla notificazione del titolo con formula esecutiva. 2. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. L accertata perdurante inadempienza del Ministero della Salute comporta l ordine alla suddetta amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni ivi contenute, con pagamento di quanto stabilito, ivi compreso le spese legali nonché quelle liquidate nella presente fase del giudizio. 3. Pertanto, si ordina al Ministero della Salute il pagamento, con le modalità indicate nella sentenza il pagamento dei suddetti importi entro il termine di 90 (novanta) giorni decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazioni via amministrativa della presente decisione, detratto quanto già eventualmente corrisposto. 4. In caso di ulteriore inadempienza da parte del Ministero della Salute alle suddette operazioni necessarie provvederà, in sostituzione dello stesso ed entro i successivi 60 giorni, un commissario ad acta che il Tribunale nomina, fin da ora, nel Direttore dell Ufficio Generale delle risorse dell organizzazione e del bilancio presso il

Pagina 3 di 5 ministero della salute, con facoltà di sub delega dell incarico ad un funzionario competente del suddetto ufficio. 5. Le spese del presente giudizio sono poste a carico dell Amministrazione soccombente e vengono liquidate come da dispositivo avuto riguardo alla ridotta complessità della presente controversia. 6. Quanto alla penalità dimora, espressamente richiesta dalla parte ai sensi dell articolo 114, comma quarto, lett. e), ultimo periodo, la stessa sarà dovuta a partire dal giorno della comunicazione, in via amministrativa, o notificazione di parte se antecedente, della presente pronuncia, e cesserà all atto dell eventuale insediamento del commissario ad acta o al giorno dell integrale pagamento, se antecedente, ai sensi dell art. 114, comma 4, lett. e), ultimo periodo, introdotto dall art. 1, comma 781, lett. a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 7. Il Collegio stima equo fissare la penalità di mora nella misura degli interessi legali (da sommarsi a quelli eventualmente liquidati con la citata sentenza, in epigrafe indicata, di cui si chiede l ottemperanza, nei limiti sopra indicati, per ogni giorno di ritardo nell integrale esecuzione della sentenza, ai sensi dell articolo 114, comma 4, lett. e ), ultimo periodo, introdotto dall articolo 1, comma 781, lett. A) della legge 28 dicembre 2015, n. 208. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, Ordina all amministrazione di provvedere al pagamento di quanto indicato in motivazione, e nomina sin da ora il commissario ad acta, nel Direttore dell Ufficio Generale delle risorse

Pagina 4 di 5 dell organizzazione e del bilancio presso il Ministero della Salute, con facoltà di sub delega dell incarico ad un funzionario competente del suddetto ufficio. Condanna il Ministero della Salute, quale parte soccombente, al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese relative al presente giudizio che si liquidano nell importo onnicomprensivo di euro 2.500 (duemilacinquecento), oltre accessori di legge a favore del difensore dichiaratosi antistatario. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2016 con l'intervento dei magistrati: Ugo Di Benedetto, Presidente, Estensore Diego Spampinato, Primo Referendario Valentina Santina Mameli, Referendario IL PRESIDENTE, ESTENSORE Ugo Di Benedetto IL SEGRETARIO

Pagina 5 di 5 In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.