SCARICA PDF DELLA CIRCOLARE DEL 22/7/2011 SU TEMPI GUIDA E RIPOSO AUTISTI

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Transcript:

I ministeri dell'interno e dei Trasporti hanno diffuso alla fine di luglio 2011 una circolare che contiene alcuni indirizzi interpretativi sull'applicazione delle norme relative ai tempi di guida e di riposo degli autisti professionali e sulle sanzioni per la violazione dell'articolo 174 del Codice della Strada. La circolare numero 17598 del 22 luglio 2011 nasce perché - come recita il testo introduttivo del documento stesso - nel periodo di applicazione delle nuove disposizioni dell'articolo 174 del Codice della Strada, come modificato dalla Legge 120/2010, sono state rappresentate numerose problematiche interpretative che interessano in modo rilevante l'azione degli organi di controllo. Quindi, la circolare intende assicurare un'interpretazione chiara ed uniforme anche per quanto riguarda l'applicazione del Regolamento CE 561/2006. Lo fa articolandosi in diversi capitoli, dedicati a specifici aspetti delle norme sui tempi di guida e di lavoro. SCARICA PDF DELLA CIRCOLARE 17598 DEL 22/7/2011 SU TEMPI GUIDA E RIPOSO AUTISTI Riposo Calcolo della durata minima del riposo giornaliero - Dopo avere ricordato che i conducenti devono effettuare un nuovo periodo di riposo giornaliero entro le 24 ore che seguono il precedente riposo giornaliero o settimanale, la circolare chiarisce che se tale riposo inferiore a quello stabilito dalla legge, esso va considerato come non effettuato. Ciò significa che i periodi di guida che precedono e seguono tale riposo incompleto vanno sommati come un unico periodo di guida, applicando la relativa sanzione. C'è però un'eccezione, sancita dalla UE: se il riposo giornaliero è inferiore a quello prescritto ma comunque superiore a sette ore, va applicata solamente la sanzione per la violazione del tempo di riposo e non quella sul tempo di guida che 1 / 5

risulta dalla somma della guida precedente e successiva. In tutti i casi, il conducente non potrà riprendere il viaggio prima di avere completato il periodo di riposo giornaliero richiesto. Obbligo di registrazione del riposo giornaliero - La normativa impone che il riposo giornaliero vada inserito manualmente nel cronotachigrafo, attraverso il tasto simbolizzato dal letto. Ciò va fatto anche quando l'autista si allontana dal camion portando con sé il disco o la carta del cronotachigrafo. La circolare chiarisce che se ciò non accade è considerata un'infrazione solo se si accerta, con diverso metodo e mediante altri elementi probatori, il mancato rispetto del periodo di riposo giornaliero in argomento. Frazionamento delle interruzioni alla guida - La circolare chiarisce che l'interruzione di 45 minuti dopo quattro ore e mezza di guida consecutivi può essere sostituita da due periodi di 15 minuti, seguita da una di 30 minuti, però tale sostituzione non può essere soggetta a inversione o sostituzione. Inoltre, il testo aggiunge che le quattro ore e mezza devono consistere solo in guida e non in altre mansioni. Durata massima guida in due settimane consecutive Il regolamento impone che i conducenti possono guidare al massimo per 90 ore in due settimane consecutive e, nello stesso tempo, che non debbano superare le 56 ore per settimana. La circolare ribadisce che queste due condizioni vigono sempre contemporaneamente. Quindi, per esempio, non è possibile guidare una settimana per 60 ore e quella successiva solo per 30 e neppure guidare per due settimane consecutive fino a 56 ore. Riposo giornaliero e multipresenza Il regolamento stabilisce che la frequenza del riposo giornaliero dipende dal numero di autisti in cabina: entro 24 ore da precedente riposo se c'è un solo autista, entro 30 ore se ve ne sono due che si alternano alla guida (multipresenza). La circolare precisa che per considerare il caso della multipresenza, occorre che il secondo conducente sia sempre a bordo del veicolo per tutta la durata del viaggio. L'unica eccezione è che egli non sia a bordo solo nella prima ora del viaggio. Soste frequenti 2 / 5

Calcolo delle interruzioni in caso di soste frequenti - Questo capitolo prende in considerazione la regola del minuto dei cronotachigrafi digitali, che stata modificata dall'unione Europea. I dispositivi che calcoleranno i tempi di guida con il nuovo sistema saranno obbligatori dal 1 ottobre 2011, ma la circolare cerca di applicare la disposizione in modo empirico anche con i vecchi cronotachigrafi. Questa circolare riprende quanto già affermato da una precedente circolare del ministero degli Interni. In pratica, nel caso di frequenti soste tra guide molto brevi (per esempio, durante il carico e scarico), si applica una tolleranza sottraendo un minuto per ciascun periodo di guida continuato, dopo una sosta, per un massimo di 15 minuti su un periodo di guida di quattro ore e mezza Il testo precisa anche che la tolleranza può essere concessa solo ed esclusivamente ai periodi di guida e non alle interruzioni o ai riposi giornalieri. Inoltre, la tolleranza vale solo per gli autisti che usano cronotachigrafi non omologati secondo le nuovi disposizioni UE (praticamente quelli installati come primo equipaggiameto prima del 1 ottobre 2011). Ricordiamo che già ora si può installare, come sostituzione, un apparecchio di nuova generazione. Spostamenti del veicolo durante l'interruzione o il riposo giornaliero - Ci sono situazioni eccezionali, in cui l'autista deve effettuare piccoli spostamenti del camion durante il suo riposo giornaliero. Per esempio, se è fermo in un'area di servizio e la Polizia gli chiede di spostarlo perchè ingombra il passaggio degli altri veicoli, oppure per anticipare un'operazione di carico o scarico. In questi casi, la circolare ribadisce che questa interruzione del riposo non può essere ritenuta un'infrazione. Però il conducente deve indicare a mano (sul disco o sulla stampata del cronotachigrafo) il motivo dell'interruzione del riposo e - nel caso che lo spostamento sia stato imposto dalla Polizia o da un'altra Autorità - fare vistare da loro l'annotazione. Se ciò non avviene, l'autista deve almeno segnare i dati identificativi di tale Autorità. La circolare sottolinea il carattere di eccezionalità di breve durata di tali interruzioni. Cronotachigrafo Applicazione del cronotachigrafo - La circolare riposta alcuni chiarimenti sull'obbligo di utilizzare il cronotachigrafo, stabilito dal Regolamento 561/2006. Il dispositivo non obbligatorio se il trasporto di cose viene effettuato tramite un complesso veicolare di massa complessiva fino a 7,5 tonnellate e lo stesso avvenga a fini non commerciali. Precisa anche che i veicoli adibiti allo spurgo dei pozzi neri sono sempre esenti dal cronotachigrafo - se immatricolati come autoveicoli ad uso speciale - e nel solo territorio nazionale, se immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici. Analogamente, sono esentati anche i veicoli che operano nella raccolta di nettezza urbana, mentre il dispositivo resta obbligatorio per quelli che trasportano rifiuti urbani tra due centri di raccolta o tra un centro di raccolta ed uno di smaltimento. 3 / 5

Guida promiscua con analogico e digitale La circolare precisa la documentazione sugli ultimi 28 giorni di guida che l'autista deve tenere in cabina, nel caso abbia usato sia veicoli con cronotachigrafo analogico, sia con quello digitale. Il conducente deve avere sia i dischi, sia la carta del cronodigitale (oppure le stampe dell'apparecchio). Non può essere sanzionato il conducente che esibisce la carta del conducente e non le stampe dell'attività svolta, ancorché l'organo di controllo non sia in grado di leggere la carta esibita. Modulo assenze Soggetti che sottoscrivono modulo delle assenze autisti Premesso che ogni conducente che guida un veicolo soggetto all'obbligo del cronotachigrafo deve avere a bordo il modulo per il controllo delle assenze, la circolare specifica che esso deve essere firmato dal legale rappresentante dell'azienda che ha il carico l'autista, oppure da altro soggetto dell'impresa autorizzato alla firma. Quindi, l'imprenditore può delegare a tale compito un preposto, purché non sia lo stesso autista. È possibile utilizzare moduli prestampati in formato elettronico, anche se parzialmente compilati a mano. La circolare chiarisce anche che tale modulo non serve per documentare l'effettuazione del riposo settimanale. A tal fine è destinato il cronotachigrafo: Se il conducente guida abitualmente un veicolo fornito di cronotachigrafo analogico, la documentazione del riposo è, di fatto, fornita dalla circostanza che per quel periodo non sono stati usati fogli di registrazione. Se invece ha cronotachigrafo digitale, al momento in cui riprende servizio dopo un riposo settimanale, l'autista deve confermare che il periodo intercorrente tra l'estrazione della carta ed il successivo reinserimento è da considerare come periodo di riposo. Tale opzione viene presentata, in genere, in modo automatico al momento dell'inserimento della carta. La circolare precisa anche che l'attestato per ferie o malattie può anche essere consegnato all'autista tramite fax o per via telematica. Sanzioni Decurtazione di punti per più violazioni La circolare affronta la circostanza che durante i 28 giorni precedenti a quelli del controllo, l'autista abbia effettuato più infrazioni alle norme sui tempi di guida e di riposo. In virtù di quanto prescrive l'articolo 126 (comma 1 bis) del Codice 4 / 5

della Strada, in tal caso non si possono detrarre più di 15 punti salvo i casi dove è prevista la sospensione o la revoca della patente. Aree private Circolazione in aree private La circolazione in aree private (come stabilimenti, cave o cantieri) è esente dall'applicazione della norma sul cronotachigrafo. Quindi, la guida al loro interno è sottratta al calcolo delle ore di guida ma, precisa la circolare, non può neppure essere considerata periodo di riposo giornaliero o settimanale. Quindi, tale attività deve essere comunque registrata. Chi ha il cronotachigrafo analogico, deve farlo usando il simbolo di permanenza sul lavoro (martelletti), chi ha quello digitale, deve usare l'opzione out of scope, o equivalente. TrasportoEuropa - Riproduzione riservata 5 / 5