POLITECNICO DI MILANO

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POLITECNICO DI MILANO Regolamento d Ateneo degli Esami di Laurea e di Laurea Magistrale con integrazioni della Scuola di Ingegneria Industriale e dell Informazione approvato dal Senato Accademico del 23.1.2017 e dalla Giunta della Scuola del 9.2.2017 Premessa - Ambito di Applicazione Il presente documento regolamenta lo svolgimento degli Esami di Laurea e di Laurea Magistrale (LM nel seguito) per gli allievi iscritti ai Corsi di Laurea e di LM con ordinamento approvato ai sensi del D.M. 270/2004. A esaurimento, regolamenta anche lo svolgimento degli esami finali per gli allievi iscritti ai Corsi di Laurea e ai Corsi di Laurea Specialistica con ordinamento approvato ai sensi del D.M. 509/1999. Nel seguito, ogni riferimento alla Laurea Magistrale si applica anche con riferimento alla Laurea Specialistica. Regolamenta anche lo svolgimento degli esami finali degli allievi iscritti al Vecchio Ordinamento quinquennale (ordinamenti pre-509/99), per i quali tuttavia il voto di laurea è espresso in centesimi: per questi, ogni riferimento alla LM si applica alla Laurea quinquennale e ogni riferimento ai cento-decimi va riportato ai centesimi. Il presente documento comprende le integrazioni relative alla Scuola di Ingegneria Industriale e dell Informazione, come previsto dal Regolamento d Ateneo. I capoversi modificati o aggiunti rispetto al Regolamento d Ateneo sono in carattere corsivo. Il presente documento sarà completato dai Regolamenti integrativi degli Esami di Laurea e di LM dei CCS, se previsti, che potranno fornire ulteriori disposizioni in merito, purché in sintonia con quelle qui elencate. Acronimi CCS Consiglio di Corso di Studi CO Commissione Operativa CU Commissione Unica LM Laurea Magistrale Art.1 Le Commissioni Uniche (CU) 1.1 Natura e Nomina delle Commissioni Uniche Le CU sono uniche per ogni Consiglio di Corso di Studio (CCS) e per ogni sede in cui si tengono corsi a esso afferenti. Se ritenuto opportuno, può anche essere costituita una sola CU per più d un CCS e/o per più sedi. Le CU sono nominate dal Rettore, entro la fine di ogni anno solare, su proposta del Preside della Scuola cui afferisce il CCS. Il Decreto Rettorale di nomina delle CU garantisce l adeguatezza e la qualificazione dei componenti a svolgere i compiti a seguito per esse indicati. Il Rettore delega i Presidi delle Scuole ad adeguare la composizione della CU nel corso dell anno accademico qualora venisse ritenuto necessario per un corretto svolgimento degli esami di Laurea e di LM. 1.2 Composizione delle Commissioni Uniche Le CU sono composte da un numero di componenti tale da poter formare, per ogni sessione di Esami, un numero adeguato di Commissioni Operative, come a seguito definite. 1

Le CU sono costituite dai docenti (cioè dai Professori e dai Ricercatori) di ruolo dell Ateneo titolari, nell anno accademico corrente o in uno dei due precedenti, di insegnamenti ufficiali dei Corsi di Studio a cui fa riferimento la CU stessa. Possono inoltre farne parte, a integrazione dei docenti di ruolo: Professori emeriti, già in ruolo nell Ateneo. Professori in quiescenza da non più di 5 anni, già in ruolo nell Ateneo. Professori a contratto nell'anno accademico corrente o in uno dei due anni precedenti. Altri docenti di ruolo dell Ateneo. Nel caso in cui sia ritenuto necessario od opportuno incrementare ulteriormente il numero di componenti delle Commissioni, possono essere chiamati a farne parte anche, in numero complessivo non superiore al 10% dei docenti di ruolo della CU: Esperti esterni di riconosciuto valore, inclusi rappresentanti degli Ordini Professionali e delle Associazioni di Settore Assegnisti di ricerca I docenti di ruolo dell Ateneo, i professori emeriti, in quiescenza e a contratto possono appartenere a un numero massimo di CU definito dai Regolamenti delle Scuole. Gli esperti esterni, gli assegnisti possono appartenere ad una sola CU. Il Preside propone al Rettore la composizione annuale delle CU, operando nell ambito dei criteri precedentemente indicati e sentiti i rispettivi Coordinatori dei CCS. I nominativi proposti dal Preside vengono inseriti, a cura degli Uffici delle Presidenze, in un applicativo predisposto. Per ogni CU, il Preside, sentito il Coordinatore del rispettivo CCS, nomina tra i membri della stessa il Presidente della Commissione Unica e un Vice-Presidente, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Art.2 Le Commissioni Operative (CO) 2.1 Natura, composizione e nomina delle Commissioni Operative Le CO valutano la Prova Finale degli allievi Laureandi iscritti ad una specifica sessione di Esami di Laurea o di Laurea Magistrale. Le CO sono formate a cura del Presidente della CU (o del Vice-Presidente in caso di impedimento) per ogni sessione di esami, in numero adeguato a garantirne un regolare svolgimento, individuando i nominativi tra quelli dei componenti della CU. Le CO sono formate da un numero minimo di 7 componenti, 5 (o più) scelti tra i componenti della CU, a cui si aggiungono il Preside (o il Preside Vicario, in caso di sua assenza o impedimento) della Scuola e il Presidente della Commissione Unica (o il Vice-Presidente), come figure garanti del regolare svolgimento degli Esami di Laurea e di LM. Per gli esami di Laurea e LM svolti presso i Poli territoriali, il Preside può delegare stabilmente in sua vece il pro-rettore del Polo interessato o altro docente di ruolo da questi indicato. L inserimento dei nominativi dei componenti delle CO nell apposito applicativo, nel quale sono contestualmente inseriti i nominativi dei Laureandi che saranno esaminati da quella CO, costituisce l atto formale di nomina della Commissione Operativa. 2.2 Obblighi dei docenti dell Ateneo I docenti dell Ateneo titolari di insegnamenti ufficiali hanno il dovere di partecipare alle sedute delle Commissioni Operative di Laurea. Essi devono ritenersi convocati per tutte le sedute previste nel calendario accademico. In caso di impedimento devono produrre motivata giustificazione dell assenza, in tempo utile affinché sia possibile tenerne conto in fase di costituzione delle CO. Il Politecnico di Milano considera gli Esami di Laurea/LM momenti di grande rilievo, e in tali occasioni intende fornire di sé un immagine di alto livello ai Laureandi e alle persone esterne all Ateneo convenute. Corrispondentemente, i componenti delle CO, nello svolgimento delle loro funzioni, sono tenuti a un comportamento adeguato all importanza e all ufficialità dell evento. 2

Art.3 Organizzazione dei lavori 3.1 Commissioni Operative Ogni CO è composta da almeno cinque componenti, a cui sono aggiunte le due figure di garanzia. Tra essi, il Presidente della Commissione Unica individua il Presidente della Commissione Operativa, che coordina i lavori, e, se lo ritiene utile, il Segretario Operativo della stessa CO, che cura la verbalizzazione. Se necessario, le CO possono essere formate in modo che un singolo docente di ruolo faccia parte di più CO (che facciano capo alla stessa CU o anche a CU diverse, di cui il docente faccia parte). In questi casi, tuttavia, la composizione delle CO e l orario delle presentazioni dovranno essere organizzati in modo da consentire la presenza di almeno cinque componenti, come sopra richiesto. Il Verbale dei lavori della CO riporta i nominativi dei Commissari, dei Laureandi esaminati (con i dati necessari alla loro identificazione) e il voto finale di Laurea/LM. Il Verbale va firmato nell apposito spazio e siglato in ogni pagina da tutti i Commissari. Il Verbale va firmato dal Laureando. 3.2 Segreteria della Commissioni di Laurea L Ufficio di Segreteria ha sede, per ciascuna CU, presso una specifica Scuola, Dipartimento o Polo Territoriale, che mette a disposizione il personale necessario per l organizzazione e la gestione degli Esami di Laurea e di LM. L Ufficio di Segreteria, in collaborazione con le Presidenze delle Scuole e coadiuvato dal Presidente della CU, ha il compito di: Inviare eventuali preavvisi di convocazione per la seduta ai membri della CU. Inviare la convocazione per la seduta ai membri delle CO, completa con i nominativi dei Laureandi da esaminare. Invitare gli eventuali Correlatori e Controrelatori esterni alla CO a presenziare alla seduta. Predisporre la documentazione per la CO relativa ad ogni Laureando, e in particolare: - Fornire i dati relativi alle votazioni acquisite nei singoli insegnamenti e la media pesata sui crediti dei voti conseguiti (scheda pre-laurea); - Fornire una stampa del Verbale dei lavori della CO - Assicurare che relazioni e controrelazioni siano consegnate in tempo utile. Il Presidente della CU, coadiuvato dall Ufficio di Segreteria della Commissione, ha il compito di: Nominare i Controrelatori delle tesi (ove ciò è richiesto). Nominare le Commissioni Operative e i loro Presidenti e Segretari, curando, con l aiuto dell Ufficio di Segreteria, la corretta immissione dei nominativi nell apposito applicativo (atto formale di nomina), e assegnare a esse i singoli Laureandi. Curare la gestione in genere e la corretta verbalizzazione della seduta nella sua interezza. Verificare la correttezza delle procedure e collaborare a dirimere eventuali questioni che sorgessero durante lo svolgimento delle prove, interpellando il Preside se lo ritiene. Tenere nota di presenze e assenze dei membri ai lavori delle CO. Segnalare al Preside eventuali inadempienze dei docenti. 3.3 Comitato di Coordinamento dei Presidenti delle CU I Presidenti delle CU che fanno riferimento alla stessa Scuola possono costituire un Comitato di Coordinamento dei Presidenti delle CU di quella Scuola, che coadiuva il Preside per tutte le questioni inerenti la normativa e l organizzazione degli Esami di Laurea/LM. Il Comitato è presieduto dal Preside della Scuola o da un suo delegato. 3

Art.4 Tipologie della Prova Finale 4.1 Tipologie della Prova Finale per la Laurea La Prova Finale per il conferimento della Laurea può consistere nella presentazione e discussione di un Elaborato (Prova Finale di tipo A) oppure nella consuntivazione di specifiche attività svolte dal Laureando durante gli anni di frequenza (Prova Finale di tipo B). La Prova Finale di tipo A consiste nella presentazione e discussione, in lingua italiana o inglese, da parte del Laureando di un Elaborato scritto, svolto sotto la guida di un Relatore. Su motivata richiesta del Laureando, può essere accettato anche un Elaborato scritto in altre lingue, previa autorizzazione del Presidente della CU, ma con presentazione e discussione comunque in lingua italiana o inglese. Se l Elaborato è scritto in lingua inglese o altra lingua straniera, esso deve comunque contenere un estratto in lingua italiana. Il Relatore dell Elaborato delle Prove Finali di tipo A è unico e deve essere membro della CU. Le caratteristiche della Prova Finale di tipo B sono specificate nei Regolamenti integrativi delle Scuole e dei Consigli di Corso di Studio. 4.2 Tipologie della Prova Finale per la Laurea Magistrale La Prova Finale per il conferimento della Laurea Magistrale consiste nella presentazione e discussione, da parte del Laureando, di una Tesi da lui elaborata in modo originale sotto la guida di un Relatore (legge 270/04, art.11 comma 5), di natura teorica, sperimentale o progettuale. La Tesi può prevedere la figura di un Controrelatore, che formula un giudizio preventivo da sottoporre alla Commissione Operativa. La Tesi è scritta, di norma, in lingua italiana o inglese. Su motivata richiesta del Laureando, può essere accettata anche una Tesi scritta in altre lingue, previa autorizzazione del Presidente della CU. Anche in questo caso la presentazione e discussione si svolge comunque in lingua italiana o inglese. Se la Tesi è scritta in lingua inglese o altra lingua straniera, essa deve comunque contenere un estratto in lingua italiana. La Tesi deve essere realizzata in conformità alle linee guida di stesura della Scuola. 4.3 Iscrizione alla Prova Finale Il Laureando deve presentare domanda di iscrizione alla Prova Finale secondo le modalità e le scadenze previste dall Ateneo. Art.5 Disposizioni specifiche per le Tesi di Laurea Magistrale 5.1 Deposito della Tesi e durata massima La Tesi deve essere depositata con le modalità previste dall Ateneo e nei termini previsti nel calendario accademico della Scuola. La durata massima di validità di una Tesi sviluppata da più autori è fissata in 2 anni dalla prima discussione, salvo deroga concessa dal Preside, su richiesta del Relatore. 5.2 Tesi con più Autori La Tesi di Laurea Magistrale può essere svolta da due autori al massimo, anche iscritti a differenti corsi di Laurea Magistrale. Non è invece stabilito un numero massimo di autori per le Prove Finali per il conseguimento della Laurea. 5.3 Il Relatore Il Relatore è unico e deve essere membro della Commissione Unica, o anche Docente di ruolo dell Ateneo, purché afferente a SSD caratterizzanti o affini-integrativi dei Corsi di Studio cui la Commissione si riferisce o ad altri SSD esplicitamente indicati nel Regolamento Integrativo della Scuola o del CCS. Può essere affiancato da uno o più Correlatori, anche non appartenenti alla CU. 4

Dopo il deposito della Tesi da parte del Laureando, il Relatore, nei termini stabiliti e ove previsto, redige una relazione su di essa ed effettua la sua proposta di incremento di voto. Nel caso di tesi con più autori, il Relatore specifica il contributo di ciascuno di essi. Il Relatore di norma viene inserito nella Commissione Operativa che giudicherà il Laureando. 5.4 Il Controrelatore Il Controrelatore è unico e ed è un riconosciuto esperto della materia. Dopo il deposito della Tesi da parte del Laureando, il Controrelatore, nei termini stabiliti, redige una relazione su di essa, ed effettua la sua proposta di incremento di voto. Il Controrelatore è invitato a partecipare ai lavori della Commissione Operativa. 5.5 Valutazione della Tesi e della carriera A valle della discussione della Tesi, il Relatore e gli eventuali Correlatori e Controrelatore riportano il proprio giudizio sul lavoro svolto, coerentemente con quanto espresso nella Relazione e nella eventuale Controrelazione. La Commissione Operativa assegna l incremento (art.6.2 e sue integrazioni a seguire), a valle di una valutazione della Tesi e della sua presentazione e discussione, nonché dell intera carriera del Laureando all interno del Corso di Laurea Magistrale. Art.6 Svolgimento della Prova Finale Valutazione Finale 6.1 Presentazione e Discussione della Tesi o di un Elaborato Il Laureando, dopo una eventuale presentazione da parte del Relatore, illustra alla presenza del pubblico il lavoro svolto e i risultati ottenuti e risponde alle domande poste dai membri della Commissione Operativa, dal Relatore e dal Controrelatore (se previsto). In caso di ottenimento di una Doppia Laurea/LM, la cui discussione sia tenuta nell Università in cui il candidato consegue l altra Laurea/LM, o in altri casi eccezionali, su insindacabile giudizio del Preside, è possibile sostenere l Esame di Laurea/LM anche in condizioni di non presenza fisica del Laureando, mediante un collegamento video remoto con mezzi informatici (es: Skype), con una identificazione certa del Laureando. 6.2 Formazione del Voto di Laurea Indipendentemente dalla tipologia della Prova Finale (di tipo A o B per la Laurea, Tesi per la LM), il voto di Laurea, assegnato dalla Commissione Operativa, è espresso in cento-decimi. Esso è costituito dalla somma della media dei voti conseguiti dal laureando negli insegnamenti, pesata sui crediti ed espressa in cento-decimi e centesimi di cento-decimi (senza considerare eventuali attività in soprannumero e le lodi), e dell incremento assegnato dalla Commissione Operativa, espresso in cento-decimi e centesimi di cento-decimi. Tale somma andrà arrotondata all intero più vicino (0,50 si arrotonda a 1,00) e limitata a 110. La CO può anche assegnare la lode. L incremento ha un valore minimo di -1 (meno uno) punto cento-decimale e un valore massimo di 7 (sette) punti cento-decimali. Per le Tesi di Laurea Magistrale per cui non è previsto un Controrelatore, l incremento massimo è di 4 (quattro) punti cento-decimali. In casi eccezionali la Commissione Operativa può assegnare un ulteriore incremento fino a un massimo di 1 (uno) punto, per un totale quindi di 8 (otto) punti cento-decimali o di 5 (cinque) per Tesi senza Controrelatore. L incremento eccezionale fino a 1 (uno) punto centesimale è assegnato esclusivamente alle condizioni seguenti: Il Relatore (dell Elaborato di tipo A o B per la Laurea o della Tesi per la Laurea Magistrale) ne abbia fatto richiesta scritta motivata all Ufficio di Segreteria, prima della discussione. La Commissione Operativa sia stata informata prima della discussione. Tutti i membri della Commissione Operativa concordino per l assegnazione. Il Controrelatore (se previsto) sia stato informato e approvi la richiesta. 5

Il Presidente della Commissione Unica è tenuto a verificare la correttezza della procedura seguita. I Regolamenti integrativi dei CCS possono stabilire limiti più stretti all incremento, ma non prevedere incrementi inferiori a -1 punti o superiori a 7 punti (prima dell eventuale incremento eccezionale). Il voto minimo di laurea sarà sempre e comunque 66. 6.3 Assegnazione della Lode La lode ha il significato di un particolare apprezzamento della Commissione Operativa per la preparazione e la maturità raggiunte dal Laureando, per il suo brillante curriculum studiorum e per la qualità e l originalità dell elaborato/tesi di laurea. La lode può essere assegnata solo nel caso in cui sussistano tutte le seguenti condizioni: Per la Prova Finale di LM, il Laureando deve aver presentato una Tesi con Controrelatore. Il voto formulato come da Art. 6.2 è, prima dell arrotondamento all intero, maggiore o uguale al numero V, definito come segue: V = max (113 0.5 L, 111) dove L è il numero di votazioni con lode conseguite negli esami di LM, con l esclusione degli esami in sovrannumero. Tutti i membri della Commissione Operativa concordano. 6.4 - Proclamazione La cerimonia di Proclamazione dei Laureati o dei Laureati Magistrali si tiene in forma pubblica solenne, per dare risalto all evento. La cerimonia deve essere adeguata all immagine che il Politecnico di Milano intende dare di sé stesso all esterno dell Ateneo. Nel corso della cerimonia viene consegnato ai Neolaureati il Diploma di Laurea o di Laurea Magistrale. 6.5 Norma di Legittimità Il Preside, qualora constati che è stato assegnato un voto di Laurea o di LM eccedente i limiti fissati dal presente regolamento o che vi sia stato un errore materiale nella sua formulazione, provvede d ufficio a correggere il voto stesso, anche successivamente alla Proclamazione, e ad avvisare il Neolaureato. Art.7 Autonomia delle Scuole e dei Consigli di Corso di Studio Art. 7.1 Regolamenti integrativi Le Scuole si dotano di Regolamenti integrativi che, rimanendo nell ambito e nei limiti di quanto previsto da questo Regolamento, meglio precisano la normativa generale, in relazione alle specifiche esigenze e particolarità dei Corsi di Laurea/LM gestiti. In particolare saranno specificati i contenuti e le modalità degli Elaborati/Tesi e, con maggiore dettaglio, i limiti minimi e massimi degli incrementi del voto di Laurea/LM e le regole di assegnazione della lode, la lingua da usarsi nella Tesi/Elaborato, nelle presentazioni, nella proclamazione. I singoli Consigli di Corso di Studio potranno poi preparare i propri Regolamenti integrativi, nell ambito e nei limiti di quello della Scuola, in particolare specificando le caratteristiche e le modalità di valutazione della Prova Finale di tipo B (Laurea) se prevista, ulteriori eventuali restrizioni agli incrementi dei voti di L/LM, formati e linee guida per la redazione delle Tesi. I Regolamenti integrativi proposti dai Consigli di Corso di Studio devono essere approvati dalla Giunta della Scuola. Art.8 Norme finali e entrata in vigore Art. 8.1 Entrata in vigore A seguito dell approvazione del presente Regolamento da parte del Senato Accademico, le Scuole prepareranno i rispettivi Regolamenti integrativi, che verranno approvati dalle Giunte 6

delle Scuole. L entrata in vigore sarà immediata a seguito di tale approvazione, ma le Giunte potranno stabilire delle norme transitorie per il raccordo tra i nuovi Regolamenti e quelli antecedenti. I Regolamenti integrativi dei Consigli di Corso di Studi, qualora ritenuti opportuni, entrano in vigore a seguito di loro approvazione da parte dei CCS e della Giunta della Scuola. Ogni CCS potrà poi redigere un Testo Unico che, ai soli fini di chiarezza e di facilità di informazione, raccolga i contenuti dei Regolamenti di Ateneo, di Scuola e di CCS (che comunque fanno fede in caso di discordanza). Art. 8.2 Informazione agli Allievi Le Presidenze delle Scuole rendono pubblici e diffondono tra gli Allievi il presente Regolamento e i Regolamenti integrativi delle Scuole e dei Consigli di Corso di Studio subito dopo la loro approvazione. 7