Condizioni per l affidamento della gestione del mercato a Km. 0

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CITTÀ DI LEGNAGO Settore 3^ Lavori Pubblici ed Urbanistica Servizio - Gestione del Territorio e SUAP Via XX Settembre, 29 37045 Legnago (Verona) Tel. 0442/634910 PEC: legnago.vr@cert.ip-veneto.net web: www.comune.legnago.vr.it Condizioni per l affidamento della gestione del mercato a Km. 0 in esecuzione della delibera di giunta comunale n. 66 dell 8 marzo 2017 ART. 1 OBIETTIVI E FINALITA' Condizioni per l affidamento in gestione del mercato a Km. 0 1

Il presente documento definisce le modalità di partecipazione al Mercato a km.0 e la relativa fase di gestione. La finalità del presente disciplinare è di fissare le norme per la partecipazione al mercato fornendo agli imprenditori agricoli, a cui è riservata la vendita diretta, la garanzia di poter operare in un contesto idoneo e nel rispetto di regole comportamentali certe. Il Mercato a km. 0 è un mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli locali, con o senza certificazione biologica, ed è finalizzato a promuovere e valorizzare i prodotti tipici del territorio. La prospettiva è quella di fornire a produttori e consumatori un'opportunità per accorciare la filiera d'acquisto, eliminando i passaggi intermedi con conseguente riduzione dei tempi tra raccolta e consumo, riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dal trasporto delle merci e diminuzione del presso finale di vendita. L'imprenditore agricolo potrà in tal modo avere nuove opportunità di vendita e rendere direttamente percepibile al consumatore la qualità dei propri prodotti posti in vendita, garantendone una sicura fonte di provenienza. In particolare il mercato ha i seguenti scopi: soddisfare le esigenze dei consumatori, in ordine all acquisto di prodotti agricoli locali che abbiano un legame diretto con il territorio di produzione; favorire lo sviluppo locale, attraverso la valorizzazione delle risorse del territorio; promuovere azioni di informazione per i consumatori in ordine all acquisto di prodotti agricoli che abbiano un diretto legame con il territorio di produzione e di educare il consumatore a riconoscere la qualità dei prodotti (quali DOP, DOC, IGP, DOCG e simili), la freschezza del prodotto, la contenuta distanza tra luogo di produzione e luogo di commercializzazione, la stagionalità; promuovere il valore della stagionalità dei prodotti locali, in quanto strettamente connessa alla salubrità degli alimenti, garantendo l acquisto di merce fresca e di stagione; consentire la tracciabilità del prodotto e quindi la garanzia della sua provenienza dal territorio, favorendo la trasparenza delle indicazioni riguardanti le caratteristiche organolettiche, la qualità e genuinità dei prodotti, la stagionalità, la tipicità, il mantenimento della biodiversità, la sostenibilità e salubrità del processo produttivo; favorire, attraverso la filiera corta e l eliminazione dei vari intermediari, il contenimento del prezzo di vendita al dettaglio, con la garanzia di un giusto guadagno per il produttore e di un risparmio per il consumatore; ridurre i tempi di trasporto delle merci con benefici sia per l ambiente che per la sicurezza stradale; promuovere azioni di educazione alimentare e di orientamento ai consumi, affermando il valore culturale del cibo, inteso come espressione di identità e di storia. Articolo 2 - OGGETTO, INVESTIMENTO IN ATTIVITA PROMOZIONALE Il servizio in concessione ha ad oggetto il conferimento delle attività di promozione, allestimento e gestione del Mercato a Km0 riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli. E altresì previsto, a carico del gestore, l investimento annuo in attività promozionali così come offerte nella proposta progettuale. E consentita la possibilità di chiedere, per proprio conto, sponsorizzazioni o contributi. Gli oneri necessari per l ottemperanza delle vigenti normative sulla sicurezza e prevenzione sono a carico del gestore affidatario del servizio. Condizioni per l affidamento in gestione del mercato a Km. 0 2

Il concorrente, dovrà tener conto di ogni costo connesso o derivante dalla gestione del servizio, comprese le somme dovute all ente come da seguente prospetto: - il costo per uso dell'area è di 0.1725 a metro quadro al giorno( a titolo di COSAP); - il costo della pulizia dell'area è di 0,0854 a metro q. al giorno (da pagare alla società SIVE); - il costo per l energia elettrica è di 2.5 al giorno per postazione. ART. 3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO L esercizio dell attività di vendita diretta all interno del mercato, oltre al regolamento comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 100 del 14 dicembre 2016 e dalle varie norme statali, regionali e comunali vigenti in materia, è disciplinato principalmente da: a) Decreto Ministeriale 20 novembre 2007 Attuazione dell articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n.296, sui mercati riservati all esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli ; b) Legge 27 dicembre 2006, n.296, art.1. comma 1065 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (cosiddetta legge finanziaria 2007) ; c) Pacchetto Igiene ovvero e i Regolamenti CE 852/2004 e 853/2004; Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n.24 Attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo ; d) Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n.228 art.4 Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell art.7 della legge 5 marzo 2001, n.57 e successive modifiche e integrazioni, in particolare decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito dalla legge n.35 del 2012 e decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla legge n.214 del 2011; e) Ordinanza del Ministero della Sanità del 3 aprile 2002; f) Legge 5 agosto 1981, n.441 Vendita a peso netto delle merci. L esercizio dell attività di vendita diretta all interno del mercato non è assoggettata alla disciplina del commercio, ai sensi dell articolo 3, comma 2, del Decreto Ministeriale 20 novembre 2007, salvo quanto previsto dall art.4 comma 8 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n.228 e successive modifiche e integrazioni. ART. 4 DEFINIZIONI Per imprenditore agricolo si intende, ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, così come modificato dal comma 1), dell'art. 1, del Decreto Legislativo n, 228 del 18/05/2001, chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali ed attività connesse. Per Coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale oppure animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Per attività connesse si intendono le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del Condizioni per l affidamento in gestione del mercato a Km. 0 3

bosco, oppure dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o di servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature oppure di risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ovvero di ricezione ed ospitalità come definita dalla Legge. Si considerano imprenditori agricoli, le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico (comma 2 dell'art. 1 del Decreto Legislativo n, 228 del 18. Maggio 2001). Si considerano altresì imprenditori agricoli, le società di persone e le società a responsabilità limitata costituite dagli stessi imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci (comma n. 1094, dell'art. 1, della Legge 296 del 27/12/2006). Per Mercato si intende uno specifico ambito di area, articolata in più posteggi, attrezzata o meno, destinata alla vendita diretta dei prodotti agricoli. Per Disciplinare del Mercato si intende il documento, approvato con determina del dirigente responsabile dell'area comunale competente e sottoscritto dai legali rappresentanti delle aziende partecipanti, che definisce le linee guida relative alle fasi organizzative e gestionali del Mercato a km. 0 ed alle modalità di partecipazione da parte degli stessi imprenditori agricoli. Oltre a tutte le definizioni contenute all articolo 4 del regolamento comunale riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli c.d. a Km 0 approvato dal Consiglio Comunale in data 14 dicembre 2016 n 100. ART. 5 UBICAZIONE E CARATTERISTICHE DEL MERCATO Il Mercato a km. 0 si effettua su area pubblica. Si svolgerà, in via ordinaria, tutti i giovedì mattina dell'anno in Piazza della Libertà e parte in via Duomo, dalle ore 8,00 alle ore 13,00, salvo eventuale indisponibilità della sede abituale o per particolari occasioni, con spostamento, in questo caso, in altra sede idonea di volta in volta autorizzata con provvedimento dirigenziale del servizio competente. I posteggi destinati alla vendita sono n.20, di cui 5 destinati a prodotti agricoli di coltura biologica. Gli stand di vendita devono garantire uniformità dal punto di vista estetico e funzionale. Posso essere utilizzati banchi-tipo "gazebo" ed automarket attrezzati, garantendo sempre l accesso ai mezzi di soccorso ed in particolare per via Duomo il passaggio di mt. 3,50. ART. 6 CATEGORIE MERCEOLOGICHE RAPPRESENTATE IN VENDITA Le categorie merceologiche per le quali è consentita la vendita nel Mercato a km. 0 sono le seguenti: - prodotti agricoli vegetali ed animali non trasformati, anche ottenuti secondo le norme internazionali e nazionali vigenti in materia di produzione con metodo biologico rientranti nel campo di applicazione del Registro C.E.E. 2092/1991 e successive modificazioni ed integrazioni; - prodotti agricoli vegetali ed animali trasformati destinati all'alimentazione umana, composti essenzialmente di uno o più ingredienti di origine vegetale e/o animale, anche Condizioni per l affidamento in gestione del mercato a Km. 0 4

ottenuti secondo le norme internazionali e nazionali vigenti in materia di produzione con metodo biologico rientranti nel campo di applicazione del Registro C.E.E. 2092/1991 e successive modificazioni; - erbe officinali e aromatiche; - prodotti per la cura della persona; - prodotti derivati da attività di artigianato connesse all'agricoltura; I prodotti agricoli vegetali ed animali la cui vendita è consentita, sono i seguenti: verdura fredda e secca farine e preparati frutta fresca e secca succhi di frutta e di verdura pasta e pasta ripiena cereali latte yogurt formaggi e latticini uova salumi sottoli e sottaceti prodotti da forno dolci e salati confetture e marmellate miele, polline, propoli, pappa reale, cera e derivati dell'apicoltura olio e aceto passate e pelati condimenti e spezie dolci funghi e tartufi castagne e prodotti del sottobosco vini e liquori piante e fiori. E' vietata la vendita di animali vivi. Ciascun prodotto indicato dovrà essere venduto secondo il quadro giuridico autorizzativo del caso. Nel mercato è consentita la vendita esclusiva di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall azienda dei soci imprenditori agricoli, con un massimo del 15% di provenienza extra aziendale all'interno della Regione Veneto, così come individuati ai sensi dell art.1 comma 2 del D.Lgs. 228/01, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione e trasformazione. Per quanto attiene alla trasformazione dei propri prodotti agricoli ovvero di quelli di cui al punto precedente, gli imprenditori agricoli possono anche avvalersi di imprese di trasformazione. In tal caso le etichettature devono riportare, oltre a quanto disciplinato dalle normative in materia, l indicazione del luogo di produzione dei singoli prodotti e dell impresa produttrice e trasformatrice. Qualora la trasformazione non avvenga in azienda, l imprenditore agricolo deve dimostrare, attraverso apposita documentazione fiscale, l origine aziendale della propria materia prima. ART. 7 VENDITA ED ALTRE ATTIVITA' CONSENTITE Oltre alla vendita dei prodotti agricoli indicati nel precedente articolo, sono ammesse alla vendita: - attività di trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie: - degustazione dei prodotti per la promozione dell'attività produttiva (la degustazione dei prodotti esposti è consentita purché non si effettuino preparazione di alimenti); - attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento, organizzate dagli imprenditori agricoli o da altri soggetti sinergici alle attività concordate con l'ente comunale; - partecipazione di altri operatori sulla base di quanto previsto dal comma n.2 dell'art.4 del Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 20 Novembre 2007; - vendita di prodotti derivati da attività di artigianato tipico connessi all'agricoltura. ART. 8 SOGGETTI AMMESSI ALLA VENDITA Possono partecipare gli imprenditori agricoli singoli o associati, di cui all articolo 2135 del codice civile, iscritti nel registro di imprese di cui all art. 8 della Legge 29/12/1993, n. 580, Condizioni per l affidamento in gestione del mercato a Km. 0 5

che rispettino le seguenti condizioni: - ubicazione dell azienda agricola nell ambito territoriale della Regione Veneto, ovvero delle province confinanti la Provincia di Verona, anche se di ambito regionale diverso. - vendita nel Mercato di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, cosi come individuati ai sensi del comma 2, dell'art. 1, del Decreto Legislativo n. 228 del 18/05/2001, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione; - possesso dei requisiti previsti dal comma 6, dell'art. 4, del Decreto Legislativo n. 228 del 18 maggio 2001. L'assegnazione dei posteggi ai produttori sarà effettuata dal soggetto gestore che stilerà apposita graduatoria annuale tra le domande pervenute secondo i criteri del Regolamento del Mercato a Km. Zero. L'attività di vendita del Mercato deve essere esercitata dai titolari dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola. E nel caso di aziende di cui al comma 1094, dell'art. 1, della Legge 296 del 27/12/2006, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente o incaricato di ciascuna impresa nel rispetto delle normative vigenti in materia. ART. 9 GESTIONE DEL MERCATO E DEI POSTEGGI DI VENDITA La gestione del Mercato a km.0 è assunta dal soggetto gestore che viene individuato dall'amministrazione comunale, attraverso l'approvazione di apposita convenzione, previa procedura di affidamento ai sensi della normativa in vigore, regolante i rapporti tra l'amministrazione ed il soggetto gestore. I rapporti tra amministrazione comunale e soggetto gestore saranno regolati con Convenzione di durata triennale. Il soggetto gestore assume la responsabilità della gestione del mercato, della selezione dei partecipanti e della assegnazione dei posteggi, ed agisce in nome e per conto degli operatori che ad esso conferiscono specifici ed adeguati poteri di rappresentanza rispondendo in particolare del buon funzionamento del mercato, degli obblighi dei concessionari e del pagamento di tutti i canoni di concessione o ad altro titolo dovuti all'ente. Nell'area del mercato, la vendita si svolge all'interno dello spazio assegnato a ciascun operatore che deve utilizzare strutture ed attrezzature proprie quali: banchi di vendita, gazebo, tavoli, sedie, banco frigo etc.. A tale scopo è altresì importante che i caratteri distintivi del Mercato a km. 0 siano ben chiari e riconoscibili. Per questo motivo le strutture utilizzate dovranno avere uno stile ed un'immagine riconoscibile attraverso la costanza del materiale, del logo e dei colori all'uopo prescelti, così come per quanto attiene anche ai materiali di comunicazione, promozione e pubblicità. I banchi per la vendita devono avere un'altezza minima dal suolo di 50 centimetri, mentre la copertura dello stesso deve essere posta ad un'altezza minima dal suolo di 2 metri e può sporgere al massimo di 80 centimetri rispetto al suolo assegnato, con divieto di appendere merci a partire dalla linea del banco. Non è consentita l'esposizione a terra della merce posta in vendita, ad eccezione dei fiori e delle piante, ed inoltre non sono ammesse occupazioni di suolo pubblico eccedenti le misure stabilite. Per le attività di vendita di prodotti alimentari le caratteristiche dei banchi di vendita o dei veicoli all'uopo utilizzati devono essere quelle emanate dal Ministero della Salute in materia competente. E' consentito agli imprenditori agricoli l'accesso con i mezzi di trasporto per le operazioni di carico e scarico delle merci. Comunque, in ogni caso, gli operatori devono assicurare il passaggio dei Condizioni per l affidamento in gestione del mercato a Km. 0 6

mezzi di emergenza e di pronto intervento nonché agevolare il transito nel caso in cui uno di loro, eccezionalmente, deve abbandonare lo spazio assegnato prima dell'orario prestabilito. L'attività deve essere svolta, sotto l'aspetto igienico-sanitario, in conformità alle normative vigenti in materia di igiene e sanità degli alimenti, con particolare riferimento a quanto previsto dal capitolo 3, dell'allegato 2, del Regolamento C.E. n.852/2004, e dal Regolamento C.E. n. 853/2004, nonché sotto l'aspetto fiscale in conformità alle normative vigenti in materia, sollevando il Comune di Legnago da ogni responsabilità connessa all'obbligo di rispetto delle stesse. Il soggetto gestore è l'unico responsabile, a tutti gli effetti di legge, dei prodotti posti in vendita e dei posteggi di vendita assegnatigli. ART. 10 CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO A seguito dell'assegnazione della gestione del Mercato a km.0, al soggetto gestore verrà rilasciata concessione all'occupazione del suolo pubblico al fine di esercitare l'attività di vendita. L'autorizzazione ha una durata di anni 3 (tre) e può essere rinnovata. La concessione per l'utilizzo del suolo pubblico per la vendita è subordinata all'esibizione della ricevuta di pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. La disposizione dei posteggi per l'attività di vendita è stabilita sulla base della planimetria del mercato approvata all'atto di concessione del suolo pubblico. ART. 11 OBBLIGHI DEGLI ASSEGNATARI DEI POSTEGGI Gli imprenditori agricoli partecipanti al Mercato a km.0 ed assegnatari dei relativi posteggi di vendita, sono tenuti all'osservanza di quanto previsto dal Regolamento Comunale per il Mercato a km.0, nonché al mantenimento di uno spirito costruttivo ed ispirato ai principi della cooperazione nei confronti delle aziende partecipanti, ed inoltre devono: - occupare esclusivamente il suolo assegnato ed utilizzare banchi per la vendita, mantenendoli puliti e decorosi; - garantire una cura particolare nell'allestimento dello stand, sia in termini di valorizzazione dei prodotti che per una corretta informazione del consumatore; - esporre e vendere i prodotti previsti dal presente Capitolato; la violazione di tale obbligo prevede, oltre all'applicazione di una sanzione amministrativa al gestore, l'immediata rimozione dei prodotti in questione e la perdita del diritto all'occupazione del posteggio per l'imprenditore agricolo per gli appuntamenti dell'anno in corso; - esporre i prodotti in contenitori igienicamente idonei e opportunamente sollevati da terra. La presentazione del prodotto inoltre può essere corredata da elementi naturali (foglie, etc,), cestini artigianali, ceste in vimini o cassette personalizzate che arricchiscono l'aspetto complessivo del banco di vendita; - esporre, nella postazione adibita alla vendita, un cartello ben leggibile recante l'identificazione dell'azienda agricola e la località di provenienza; per esigenze di arredo e di uniformità dell'immagine del mercato, ogni azienda agricola partecipante sarà tenuta ad utilizzare colori e materiali promozionali prescelti ; - esporre, in modo ben visibile, l'autorizzazione che legittima la vendita dei prodotti ; - riportare sulla merce esposta, in forma facilmente leggibile e chiara, la qualità, la provenienza dei prodotti ed il prezzo di vendita (costo del prodotto all'origine, spese di trasporto, guadagno e prezzo finale); - ad effettuare la vendita ai sensi della Legge n. 441 del 5 agosto 1981 (peso netto); Condizioni per l affidamento in gestione del mercato a Km. 0 7

- impegnarsi ad osservare le normative vigenti in materia sanitaria, con particolare riferimento a quelle riguardanti la vendita di prodotti derivanti dall'allevamento, e munire di tessera sanitaria gli addetti alla vendita; - utilizzare, per la vendita dei prodotti agricoli del comparto alimentare, sacchetti di carta o di altro materiale contemplato dalla Legge; - alla chiusura del mercato, l'intera area deve essere sgombera di rifiuti; - agevolare il passaggio dei mezzi di emergenza o di pronto intervento ed il transito dei mezzi di trasporto di altri concessionari di posteggio che debbano eccezionalmente abbandonare lo spazio di vendita assegnato già prima dell'orario prestabilito; - garantire al consumatore l'eventuale possibilità di effettuare delle visite in azienda, opportunamente concordate, per constatare di persona quanto proposto dall'azienda stessa e consolidare il rapporto di fiducia; - consegnare le schede dei prodotti posti in vendita; - corrispondere al gestore del mercato il canone per l occupazione del suolo pubblico, il costo per il sistema di gestione di controllo interno, le spese amministrative e il costo per eventuali consumi di energia elettrica; -utilizzare, nel caso di vendita di prodotti di origine animale, fatta eccezione per le uova, il miele e altri prodotti delle api, di strutture di vendita costituite da banchi refrigerati e automarket opportunamente attrezzati - illuminare il banco, se necessario, con mezzi propri, senza far uso di generatori - occupare il posteggio entro le 8.30 e liberarlo entro le 13.45 - accettare i controlli documentali ed eseguiti presso il mercato sul rispetto delle norme in materia e del presente regolamento,, pena l esclusione dal mercato - utilizzare a copertura dei banchi di vendita gazebo di dimensioni massime 4,5x3, fatta eccezione per i banchi frigo e gli automarket. - esporre presso il proprio posteggio un cartello riportante la denominazione dell azienda agricola, la sede, recapito telefonico. Nel caso di vendita di prodotti biologici, dovrà essere esposto anche un cartello con l indicazione dell ente certificatore. - non utilizzare apparecchi di riproduzione sonora per il richiamo della clientela lasciare il posteggio pulito e sgombro da contenitori e imballaggi utilizzati per il trasporto e la vendita dei prodotti - Al fine di garantire la qualità del decoro urbano, i gazebo utilizzati nell ambito del mercato dovranno essere tutti dello stesso colore e tipologie secondo le indicazioni tipologiche e cromatiche fornite dal gestore. Nel caso di disponibilità di spazi e su autorizzazione del gestore gli operatori potranno utilizzare più gazebi, fino ad un massimo di tre. ART. 12 MODALITA' DI VENDITA E TRASPARENZA DEI PREZZI L'etichettatura o il cartellino di vendita di ogni prodotto commercializzato, deve contenere una comunicazione trasparente, attraverso la quale il consumatore deve ottenere efficaci conoscenze ed informazioni sul prezzo applicato ed anche sulla composizione e sulla rintracciabilità dei prodotti. ART. 13 PARTECIPAZIONE ECONOMICA DEGLI ASSEGNATARI DI POSTEGGIO Il Comune attrezza l'area che ospita il Mercato a km.0 con un punto presa allo scopo di concedere, agli assegnatari dei posteggi, la fornitura dell'energia elettrica. Condizioni per l affidamento in gestione del mercato a Km. 0 8

Il soggetto gestore del mercato al fine di ottenere l'autorizzazione alla vendita si impegna ad ottemperare al pagamento del C.O.S.A.P. (Canone per l'occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche), il costo per eventuali consumi di energia elettrica, spese per la raccolta rifiuti oltre al rispetto di quanto previsto nel presente atto e nel Regolamento Comunale per l'istituzione ed il Funzionamento del Mercato a km.0. ART. 14 DIVIETI E ALLONTANAMENTO Gli assegnatari dei posteggi di vendita non potranno occupare una superficie maggiore rispetto a quella assegnata. E' proibito in modo assoluto di invadere, anche con semplici sporgenze, lo spazio riservato al transito o al passaggio fra posteggi, e/o dividere lo spazio assegnato con altri soggetti. E' altresì vietato, all'interno del mercato, l'utilizzo di mezzi di riproduzione sonora e di amplificazione di qualsiasi tipo, così come è vietato attirare i fruitori dello stesso mercato con urla, grida e schiamazzi, oppure vendere tramite estrazione a sorte o con pacchi a sorpresa. Chiunque dovesse contravvenire, potrà essere allontanato dal mercato; E' infine vietato lasciare il posteggio di vendita incustodito durante l'orario di svolgimento del Mercato a km. 0 ; ART. 15 SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DELLA CONCESSIONE Il gestore del mercato, al momento dell'adesione, sottoscrive l'impegno ed il rispetto integrale del presente documento nonché a tutte le prescrizione previste nel Regolamento Comunale, pena l'esclusione del diritto alla gestione del mercato. Al concessionario può essere sospesa, per un periodo non superiore a giorni 30 (trenta), per gravi inadempienze alle prescrizioni contenute nel presente capitolato e previste dal Regolamento Comunale per l'istituzione ed il funzionamento del Mercato a km.0 nonché dalle prescrizione contenute nel Regolamento di Polizia Urbana inerenti l'ordine, la sicurezza e l'igiene pubblica. La concessione relativa al suolo pubblico può essere in qualsiasi momento revocata dal Comune per motivazioni di pubblico interesse o di pubblica utilità. La decadenza della concessione si concretizza altresì nel caso di mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività di vendita. Dell'avvio del procedimento di decadenza deve essere fatta comunicazione al soggetto gestore, il quale potrà produrre eventuali memorie difensive e giustificazioni entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento della lettera di decadenza. L'Ufficio comunale competente, in caso di ricezione delle eventuali memorie difensive prodotte, provvede ad esaminare la documentazione ricevuta al fine di valutarne l'eventuale accoglimento o dichiarare la decadenza della concessione. In caso di sospensione o di decadenza il gestore non avrà diritto alla restituzione del canone versato o di alcuna indennità. ART. 16 DANNI A TERZI L'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati a persone o a cose dai soggetti partecipanti al Mercato, nonché in relazione ad eventuali inadempienze per gli obblighi fiscali ed igienico-sanitari di competenza di ogni singolo operatore. ART. 17 NORME FINALI Condizioni per l affidamento in gestione del mercato a Km. 0 9

Per quanto non richiamato nel presente documento, si fa riferimento alle prescrizioni contenute nel Regolamento Comunale per l'istituzione ed il Funzionamento del Mercato a km.0 e a tutte le altre disposizioni legislative vigenti in materia. Condizioni per l affidamento in gestione del mercato a Km. 0 10