TRIBUNALE DI CATANIA Prima Sezione Civile Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dr Antonio Maiorana dr Giovanni Dipietro dr Massimo Escher Presidente Giudice Giudice rel. letti gli atti del procedimento n. 1557/2007 R. Gen. e il ricorso depositato il 26.6.2007, con il quale A.F.M. ha chiesto la modifica delle condizioni del suo divorzio da C.B., giusta sentenza depositata da questo tribunale l 8.3.1999, ed in particolare ha chiesto la riduzione ad euro 200,00 (anziché euro 516,46, ossia l equivalente di. 1.000.000) del contributo versato alla B. per il mantenimento del figlio minore M. (di anni 17); ritenuto che il ricorrente ha fondato la richiesta sulle sue diminuite capacità economiche (a seguito del fallimento della sua impresa commerciale, egli infatti era stato assunto dalla P. di Catania con uno stipendio mensile netto di euro 762,00) nonché sulla nascita nel 2003
Tribunale di Catania - Prima Sezione Civile 2 dal rapporto di nuovo matrimonio di una seconda figlia. ritenuto che alla domanda ha resistito la B., negando sia la circostanza del peggioramento della situazione economica del M. sia la rilevanza della nuova famiglia; tanto premesso, osserva: I due motivi invocati dal M. a fondamento della richiesta vanno esaminati nel loro insieme. Posto che il M. percepisce attualmente (nulla è dato sapere sul reddito goduto all epoca del divorzio) un redito di euro 762,00 netti in busta paga e posto che dal suo secondo matrimonio è nata la figlia S., va valutato se tali circostanze costituiscano fatti nuovi (all epoca del divorzio il M. era commerciante, attività per la quale in seguito è stato dichiarato il fallimento). Ebbene, la B. assume l inesistenza di validi fatti nuovi ed, in particolare, quanto alla formazione di una nuova famiglia, invoca la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui tale accadimento non legittima di per sé una diminuzione del contributo per il mantenimento dei figli nati in precedenza, in quanto costituisce espressione di una scelta e non di una necessità e lascia inalterata la consistenza degli obblighi nei confronti della prole (Cass. 22.11.2000, n. 15065).
Tribunale di Catania - Prima Sezione Civile 3 La tesi, nella sua assolutezza, non convince, dovendosi, come peraltro si ricava anche dalla massima citata, rilevare come non sia il semplice fatto della nascita di un ulteriore figlio a giustificare la riduzione, bensì la situazione economica complessiva nel cui contesto tale fatto nuovo si viene a collocare. Si vuol dire che mentre il nuovo rapporto di filiazione può essere irrilevante laddove il padre onerato nei confronti del primo figlio sia percettore di un reddito medio o (meglio ancora) elevato, tale circostanza finisce per essere decisiva laddove (come nella specie) il genitore goda di uno scarsi proventi. Ed infatti, è indubitabile che a seguito dei doveri (anch essi meritevoli di tutela) nascenti dal nuovo rapporto di filiazione (sia esso naturale o nato da un secondo matrimonio) la quota di reddito dell onerato, su cui calcolare - nel raffronto con i redditi dell ex coniuge (nella specie la resistente, è titolare di un negozio di ottica in una via centrale della città e quindi ha buone risorse da destinare alla prole) il mantenimento del primo figlio, decresce in misura apprezzabile. Se è vero, infatti, che un genitore ben abbiente potrà ammortizzare la nuova esigenza costituita dalla nascita di un secondo figlio tagliando le spese voluttuarie o semi-voluttuarie, altrettanto non può
Tribunale di Catania - Prima Sezione Civile 4 dirsi per chi, come il M., percepisce euro 762,00 al mese e non risulta avere altri redditi né vantaggi (e ciò si badi anche a volere ipotizzare che la seconda moglie del M. sul cui reddito nulla è dato sapere - collabori in misura paritaria al mantenimento della bambina). Non è, invero, contestabile che se il M. dovesse continuare a pagare alla B. 500,00 euro al mese, gli rimarrebbero soli 262,00 euro da destinare a sé ed alla nuova figlia. Tali valutazioni, peraltro, appaiono conformi al recente orientamento giurisprudenziale. Ed infatti, in questo senso si è da ultimo espressa Cass. 12 ottobre 2006, n. 21919, la quale ha affermato che in tema di assegno divorzile, allorquando il coniuge divorziato si sia formato una nuova famiglia, nei cui confronti è pur sempre legato da impegni riconosciuti dalla legge, occorre temperare la misura dell assegno di divorzio a favore dei membri della prima famiglia nei limiti in cui, questo temperamento, non si risolva in una situazione deteriore rispetto a quella goduta dai componenti della seconda famiglia, In questo senso, ancora più esplicita è quella giurisprudenza la quale, superando l orientamento negazionista di cui sopra, ha stabilito che tra gli oneri economici che possono gravare su uno dei co-
Tribunale di Catania - Prima Sezione Civile 5 niugi e che devono essere tenuti in considerazione ai fini della quantificazione dell assegno divorzile, va incluso anche l obbligo di mantenimento dei figli naturali avuti da un altra unione. Così Cass. 16 maggio 2005, n, 10197, in Foro it., Rep., 2005, voce Separazione dei coniugi, n. 14; nonché Cass. 16 dicembre 2005, n. 27879. Del resto, non v è chi non veda come ammettere la possibilità chiesta dal M. sia in linea con i valori dell ordinamento, il quale come è noto - valorizzava la formazione di una nuova famiglia quale fondamentale momento di realizzazione della persona umana, con tutte le conseguenze, anche di natura economica (effetti sulle risorse economiche a disposizione del coniuge onerato) che ciò comporta. Pertanto, l assegno di mantenimento che il M. dovrà versare alla B., per il mantenimento del figlio M. va fissato, a decorrere dal deposito della presente, in euro 230,00, da rivalutare annualmente così previsto nella sentenza di divorzio. Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del procedimento. P.Q.M. Visto l art. 9 l. div., in accoglimento del ricorso proposto da M., a modifica di quanto disposto con la sentenza depositata da questo tri-
Tribunale di Catania - Prima Sezione Civile 6 bunale l 8.3.1999, dispone che M.A.F. versi all ex coniuge B.C., per il mantenimento del figlio M., la somma mensile di euro 230,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat. Compensa tra le parti le spese processuali. Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 14.12.2007. Il Presidente