CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

Documenti analoghi
1. Dopo il titolo XII del libro II del codice penale è inserito il seguente: Capo I DEI DELITTI CONTRO LA VITA E L INCOLUMITÀ DEGLI ANIMALI

Legge n. 189

L evoluzione del diritto a tutela degli animali e del sentimento per gli animali

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Gli acquisti d impulso, il benessere degli animali e il rispetto della normativa ovvero un commercio più etico aiuta uomini e animali

MALTRATTAMENTO ANIMALI, COMBATTIMENTI E SCOMESSE CLANDESTINI E PELLICCE DI CANI E GATTI TRAFFICO ED INTRODUZIONE ILLECITA DI ANIMALI DA COMPAGNIA

SPILABOTTE, AMATI, CIRINNÀ, DE PETRIS, DE PIETRO, FASIOLO, LANGELLA, LO GIUDICE, PAGLIARI, PUPPATO, STEFANO

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2633

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato BARBARO

d iniziativa dei senatori CASSON, BIANCO, D AMBROSIO, CHIURAZZI, DE SENA, GALPERTI, GARRAFFA, INCOSTANTE, MARITATI e DELLA MONICA

Bozza Disegno di legge Introduzione del reato di omicidio sul lavoro e del reato di lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 507

Il reato di maltrattamento di animali

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

Legge 23 luglio 2009, n. 99. "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE BOLOGNESI, DE MARIA, BERRETTA, BARUFFI, GHIZZONI, FABBRI

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 12 giugno 2007 (v. stampato Senato n. 1201)

Il nuovo delitto di Autoriciclaggio e l impatto sul Modello Organizzativo. Milano, 16 aprile 2015

Approvato definitivamente dal Parlamento l 8 luglio 2004

SENATO DELLA REPUBBLICA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE CRISTIAN IANNUZZI, CATALANO, DEL GROSSO, GALLINELLA, SPESSOTTO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE GIACCHE VERDI (onlus) REGIONE EMILIA ROMAGNA Provincia di Rimini GRUPPO GUARDIE ECOZOOFILE

TESTO PROPOSTO DALLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE. Introduzione nel codice penale del reato di inquinamento processuale e depistaggio (n.

L. 18 agosto 2000, n. 248 (1). Nuove norme di tutela del diritto di autore (2).

INDICE - SOMMARIO LA GENESI DELLA TUTELA GIURIDICA DEGLI ANIMALI

REATO E ORGANO DI POLIZIA GIUDIZIARIA. ATTIVITA DI P.G. DI INFORMAZIONE. REATO E PUBBLICO UFFICIALE

d iniziativa dei senatori BISINELLA, BELLOT, MUNERATO, ZIZZA, LANIECE, DALLA TOR, ASTORRE, DI GIACOMO, NACCARATO, MANCUSO e CONTE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato GRECO

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI. il 24 settembre 2014 (v. stampato Senato n. 1627)

ART. 1. (Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale)

- - Art. 1. Art. 1. Identico. Art. 2. Art. 2. Identico. Art. 3. Art. 3. Identico. Art. 4. Art. 4. a) identica; Identico»; Soppresso

NUOVO TESTO in vigore dal 27 maggio 2008 Codice penale, articolo 61 Circostanze aggravanti comuni. altro reato; reato;

INDICI. Indice sommario CODICE PENALE. LIBRO PRIMO Dei reati in generale. Artt. da TITOLO I - Della legge penale... 1 a 16

N ter CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTE DI LEGGE. n. 59, d iniziativa del deputato PROCACCI

Tema Articolo Commento Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione conseguente alla condanna penale

CITTA' DI TORINO DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO ATTIVITÀ INTEGRATE Ufficio Studi e Formazione

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 14 aprile 2010 (v. stampato Senato n. 2043)

1. Dopo il titolo IX del libro II del codice penale è inserito il seguente: «TITOLO IX-BIS - DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato BRAMBILLA

ASPETTI LEGISLATIVI E TECNICO APPLICATIVI IN TEMA DI MALTRATTAMENTO ANIMALE. Roma, settembre 2007

REPUBBLICA DI SAN MARINO

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa della deputata BRAMBILLA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di delitti contro gli animali

Omicidio stradale: il testo definitivamente approvato

SENATO DELLA REPUBBLICA

d iniziativa dei senatori STEFANI, CENTINAIO, ARRIGONI, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, STUCCHI e TOSATO

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

Introduzione del reato di omicidio stradale e nautico e del reato di lesioni personali stradali e nautiche

NORMATIVE NAZIONALI E REGIONALI

Dei reati in generale

** NORMATTIVA - Stampa ***

(Modifica dell articolo 600 del codice penale)

Maltrattamento, uccisione e abbandono di animali: varate le nuove norme ( Legge n. 189, G.U )

La legge 190/2012, rubricata "disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", è

Sezione II Dei delitti contro la libertà personale

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

I delitti di corruzione e concussione dopo la riforma del 2012

testo in vigore dal: La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga

LIBRO PRIMO. Pag. R.D. 19 ottobre 1930, n Approvazione del testo definitivo del Codice penale... 38

Organizzazione Nazionale

QUADRO STORICO DEL TESTO DELL ART. 73 DEL D.P.R. 9 OTTOBRE 1990, n. 309

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Codice penale. Libro II Dei delitti in particolare. Titolo XII Dei delitti contro la persona. Capo III Dei delitti contro la libertà individuale

Indice sommario del codice penale

LAVORI PREPARATORI XVII LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI N PROPOSTA DI LEGGE. d'iniziativa del deputato NASTRI

Indice sommario CODICE PENALE. LIBRO PRIMO Dei reati in generale. Artt. da TITOLO I - Della legge penale... 1 a 16

Cap. Pietro Della Porta - Capo Sezione Operazioni. 28 FEBBRAIO 2013 Auditorium del Ministero della Salute Via G.Ribotta,5 - Roma

AGGIORNAMENTI LEGISLATIVI SUCCESSIVI ALLA APPROVAZIONE DA PARTE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1484

Protezione degli animali: procedure penali segnalate dai Cantoni nel 2011

CODICE PENALE LIBRO SECONDO DEI DELITTI IN PARTICOLARE. TITOLO IX-BIS Dei delitti contro il sentimento per gli animali

d iniziativa dei senatori GRANAIOLA, FILIPPI, AMATI, VALENTINI, RICCHIUTI e Maurizio ROMANI

LEGGE 23 marzo 2016, n. 41 Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni

Responsabilità amministrativa dell Ente Decreto Legislativo 231/2001

Costituzione della Repubblica italiana 1. Delib.ne Assemblea Costituente 22 dicembre Costituzione della Repubblica Italiana...

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

Direzione. Ordine di servizio n 131/C. Firenze, 31/07/2004. Al Vicecomandante V. Ai Coordinatori d area Agli appartenenti al Corpo.

art. 600 quater 600 quater Detenzione di materiale pornografico. Note procedurali 600 quater Pornografia virtuale.

Articolo CdS. Art Guida sotto l'influenza dell'alcool

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica N. 3277

L ATTIVITA DELL ORGANO DI VIGILANZA NELLA PREVENZIONE DEL RISCHIO DA AGENTI CHIMICI, CANCEROGENI E MUTAGENI

PARTE SPECIALE. Delitti contro la personalità individuale. art. 25 quinquies D.Lgs. 231/2001

DEI DELITTI CONTRO LA PERSONA CODICE PENALE, LIBRO II, TITOLO XII, AGG. AL bis. Violenza sessuale.

Protezione degli animali: procedure penali segnalate dai Cantoni nel 2009

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 859

ART. 1 (Campo di applicazione) 1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento

** NORMATTIVA - Stampa ***

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali

Quadro sinottico degli articoli del c.p., del c.p.p., delle disp. att. c.p.p. e del c.c. modificati dalla legge anticorruzione

INDICE SOMMARIO. Presentazione... pag. 7 Avvertenza...» 9 Abbreviazioni...» 11

SENATO DELLA REPUBBLICA

Definizione. Pre-requisito della colpevolezza. Dolo

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ISTITUZIONE DELLA FIGURA DELL ISPETTORE AMBIENTALE. Articolo 2 Svolgimento del servizio

Art. 186 (*) (1) (Decreto legislativo , n Codice della strada) Guida sotto l influenza dell alcool (2)

Il decreto legislativo 231 del 2001

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE BIANCONI, LAFFRANCO

Focus sul reato di avvelenamento di animali e sulle violazioni connesse fra Codice Penale e leggi speciali

Codice penale. Libro II Dei delitti in particolare. Titolo XII Dei delitti contro la persona. Capo III Dei delitti contro la libertà individuale

Transcript:

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2870 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI LACQUANITI, PIAZZONI, SCHIRÒ, ARLOTTI, MAR- CHETTI, BRUNO BOSSIO, ZAN, RICCIATTI, LABRIOLA, CHAOUKI, VEZZALI, ALBANELLA, GINOBLE, MARCHI, MURA, PRINA, PAOLO ROSSI, TIDEI, ZARDINI Modifiche al codice penale e all articolo 6 della legge 20 luglio 2004, n. 189, in materia di reati contro gli animali Presentata l 11 febbraio 2015 ONOREVOLI COLLEGHI! Negli ultimi anni abbiamo assistito alla nascita e allo sviluppo di una nuova sensibilità nei confronti del mondo animale. A tale funzionamento risponde l articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell Unione europea (TFUE), secondo il quale l Unione e gli Stati membri tengono conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti. Purtroppo l Italia appare ancora molto lontana dal recepimento di questa mutata e nuova sensibilità. Sono in costante aumento le denunce per reati contro gli animali, secondo quanto rivela anche il rapporto «Zoomafia 2013» che riporta dati raccapriccianti. La cosiddetta zoomafia è una rete illegale, con traffici milionari e diramazioni in tutto il mondo: cavalli dopati e utilizzati in corse clandestine, bestiame macellato clandestinamente, combattimenti tra cani, bracconaggio, pesca illegale, e animali detenuti in condizioni spietate. E poi il traffico di animali: nel solo 2001 sono stati sequestrati tartarughe, camaleonti, serpenti del grano, pitoni reali, boa constrictor, pitoni delle rocce indiani e finanche un macaco, oltre alla tradizionale uccellagione e alla vendita di uccelli selvatici, in particolare cardellini. Moltissimi sono ancora gli abbandoni e i maltrattamenti: tra le specie domestiche gli uccelli, con 43.477 casi su 72.812, sono gli animali che soffrono di più; 7.450 sono i casi di maltrattamento di mammiferi e 5.452 quelli riguardanti i pesci. In quasi la metà dei casi i maltrattamenti hanno portato

Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 2870 alla morte dell animale e nel 9,4 per cento al ferimento grave. La parte d Italia in cui vengono più spesso registrati casi di maltrattamento è il nord-ovest, con il 27,5 per cento delle denunce, seguito dal centro con il 23,5 per cento. Nelle isole, invece, la percentuale arriva solo al 12 per cento. Sono oltre un migliaio gli animali recuperati dalla Polstrada di Bologna negli ultimi mesi, attraverso cinque distinte operazioni: si tratta di varie razze, per lo più cani, che sono stati illegalmente trasportati. L ultima operazione risale al 21 settembre scorso, sulla tratta dell autostrada A/1 Pian del Voglio-Barberino del Mugello, quando sono stati intercettati sedici cani di razza, che viaggiavano ammassati in un furgone in stato di sofferenza. Il trasportatore aveva attraversato la penisola per destinarli alle città settentrionali. E questi sono solo alcuni degli innumerevoli esempi di cui siamo a conoscenza, che rappresentano solo la minima parte di ciò che realmente accade. Se vogliamo che le leggi in materia di protezione degli animali diventino realmente efficaci dobbiamo intervenire sulle leggi vigenti. Ad oggi, ad esempio, la tutela degli animali passa attraverso il riconoscimento del sentimento di noi umani verso gli animali e non tutela gli animali stessi come esseri senzienti, mostrando un evidente lacuna legislativa nell attuazione del TFUE, come si evince dal titolo IX-bis del libro secondo del codice penale che tratta dei delitti contro «il sentimento per» gli animali e che all articolo 1 della proposta di legge, si modifica eliminando tale espressione. Vi sono poi ancora molte lacune negli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, del codice penale, relativi rispettivamente ai maltrattamenti rivolti agli animali, agli spettacoli e alle manifestazioni che prevedono la presenza di animali e il divieto di combattimento tra animali e anche nell articolo 727 dello stesso codice riguardanti la confisca e le pene accessorie. In particolare, si intende modificare la disciplina relativa alla confisca degli animali, che l articolo 2 di questa proposta di legge estende anche ai casi di abbandono degli animali e di detenzione di animali in condizioni non compatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze (articolo 727), mentre oggi essa si limita ai casi per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, salvo che l animale appartenga a persona estranea al reato. L articolo 3 della proposta di legge prevede la punibilità anche nei casi di colpa, che oggi non è prevista e che andrebbe a ridurre di un terzo le pene previste agli articoli 544-bis e 544-ter: chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale, è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni (articolo 544-bis) chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie a comportamenti a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro (articolo 544-ter). All articolo 4 della proposta di legge si intendono inasprire le pene previste dall articolo 727. Oggi chiunque abbandona animali domestici o in cattività o in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze è punito con l arresto fino a un anno o con l ammenda da 1.000 a 10.000 euro. La proposta di legge intende portare l arresto fino a due anni e l ammenda fino a 20.000 euro. L inasprimento delle pene è proprio in considerazione dell altissima percentuale di animali detenuti in condizioni inidonee e che per crudeltà o senza necessità subiscono una lesione o sono sottoposti a sevizie a comportamenti a fatiche o a lavori insopportabili per le loro caratteristiche etologiche (articolo 544-ter). Queste novità legislative richiedono un sistema di vigilanza per il rispetto di tutte le norme, amministrative e penali, locali e nazionali, emanate proprio per la protezione degli animali. A tale proposito oggi esistono forti limitazioni all operato delle guardie zoofile volontarie. La guardia zoofila, nell ordinamento, è un cittadino che, in seno a un associazione animalista o

Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 2870 ambientalista, dopo la frequentazione di un corso e il superamento di un esame, è nominato guardia giurata dal prefetto per lo svolgimento di servizi di tutela degli animali e dell ambiente. Dall ordinamento la guardia zoofila è qualificata come pubblico ufficiale e gli è attribuita, nell ambito specifico della tutela svolta, la funzione di polizia giudiziaria, ossia l attività di prevenzione e repressione. Ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale la polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che ne vengano portati a compimento ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant altro possa servire per l applicazione della legge penale (articolo 55), mentre, in altre occasioni, è stato invece affermato l opposto principio dell insussistenza della qualifica di agenti di polizia giudiziaria (Cassazione penale, sezione III, 21 settembre 2004, n. 40613; sezione III, 13 giugno 1997, n. 1812; sezione III, 27 marzo 1996, n. 1519). La Corte ha ritenuto che non vi fossero ragioni per discostarsi dall orientamento prevalso nella giurisprudenza amministrativa, che si è espressa in senso sfavorevole al riconoscimento della qualifica di agenti di polizia giudiziaria in capo alle guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale (Consiglio di Stato, sezione VI, n. 168 del 1982; n. 4304 del 2001; n. 5430 del 2006) e l assenza dell espresso riconoscimento della qualifica costituisce, secondo il Consiglio di Stato, chiaro indice della volontà del legislatore, trattandosi di una disposizione speciale avente ad oggetto proprio i compiti e le qualifiche in materia di vigilanza venatoria. Si riporta anche il parere della XII Commissione affari sociali della Camera dei deputati, che il 20 gennaio 2004 spiegava con chiarezza la necessità di restituire alle guardie volontarie la loro piena competenza, non riferendosi ai soli animali di affezione, poiché molti reati o illeciti amministrativi in ambito comunale o regionale non riguardano affatto gli animali di affezione. Pertanto, all articolo 5 della proposta di legge, si intende chiarire la posizione delle guardie zoofile volontarie, riconoscendo loro lo status di guardie giurate ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale.

Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati 2870 PROPOSTA DI LEGGE ART. 1. 1. Nella rubrica del titolo IX-bis del libro secondo del codice penale, le parole: «il sentimento per» sono soppresse. ART. 2. 1. All articolo 544-sexies, primo comma, del codice penale, le parole: «e 544- quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «, 544-quinquies e 727». ART. 3. 1. Al titolo IX-bis del libro secondo del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente articolo: «ART. 544-septies. (Circostanza attenuante). Le pene stabilite agli articoli 544-bis e 544-ter sono ridotte di un terzo se il reato è commesso per colpa». ART. 4. 1. L articolo 727 del codice penale è sostituito dal seguente: «ART. 727. (Abbandono di animali e detenzione non idonea). Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l arresto fino a due anni e con l ammenda da 5.000 a 20.000 euro. La stessa pena di cui al primo comma si applica anche a chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura».

Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati 2870 ART. 5. 1. L articolo 6, comma 2, della legge 20 luglio 2004, n. 189, è sostituito dal seguente: «2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e di tutte le altre norme, amministrative e penali, locali e nazionali, relative alla protezione degli animali è affidata anche, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute nonché alle guardie nominate ai sensi dell articolo 7 della legge 12 giugno 1913, n. 611».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

1,00 *17PDL0028990* *17PDL0028990*