STATUTO DEL CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE DEI LAVORATORI DEL MONTE DEI PASCHI DI SIENA FILIALE DI ROMA

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STATUTO DEL CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE DEI LAVORATORI DEL MONTE DEI PASCHI DI SIENA FILIALE DI ROMA

ART. 1 E costituito fra i dipendenti del Monte dei Paschi di Siena, residenti nella provincia di Roma e/o facenti parte di unità operative ubicate nella provincia stessa, il Circolo ricreativo Aziendale dei Lavoratori del Monte dei Paschi di Siena (CRAL) con sede in Roma. Il CRAL persegue i seguenti scopi: ART. 2 a) promuove la formazione sociale degli iscritti mediante un proficuo e sano impiego del tempo libero; b) attua i servizi sociali per la ricreazione educativa; c) promuove e persegue attività ricreative culturali, artistiche, sportive, turistiche, di volontariato e di solidarietà nonché sviluppa tutte le provvidenze di vario genere intese allo scopo stesso; d) stipulare direttamente convenzioni con Enti locali e/o gestire quelle sottoscritte dalla DG con i terzi nell interesse dei Soci e familiari e, ove richiesto, a rateizzare l importo anticipato così come già previsto per le attività turistico culturali; ART. 3 Il CRAL pur conservando la propria autonomia patrimoniale e amministrativa, può aderire o affiliarsi a Comitati o Enti in genere che hanno per scopo l associazionismo democratico del tempo libero. ART. 4 Il CRAL può essere articolato in sezioni specializzate per le varie attività e ogni sezione è diretta da un capo sezione facente parte del Consiglio Direttivo, nominato dallo stesso Consiglio Direttivo, che seguirà le istruzioni di massima impartite dal Consiglio stesso. Il capo sezione può essere coadiuvato da eventuali collaboratori. ART. 5 Soci L iscrizione al CRAL è aperta a tutti i dipendenti di cui all art. 1 o in quiescenza, nonché ai coniugi superstiti. Possono altresì associarsi tutti coloro che, già dipendenti di un Azienda del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena, siano passati ad altra Società ad iniziativa di una delle Aziende del Gruppo stesso. I Soci sono tenuti al pagamento di una quota sociale la cui misura sarà stabilita al principio di ogni anno dal Consiglio Direttivo.

Per i Soci che verranno trasferiti nel corso dell anno sociale, resterà valida a tutti gli effetti la loro iscrizione al CRAL fino alla chiusura dell anno sociale stesso. ART. 6 I Soci ed i loro familiari hanno diritto a frequentare la sede sociale, sono ammessi a tutte le manifestazioni e beneficiano delle altre facilitazioni nel modo e nella misura stabiliti dal Consiglio Direttivo. La partecipazione alle iniziative del CRAL è aperta a tutti i non soci, con la qualifica di aggregati, purchè presentati dai Soci e conformemente alle decisioni stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono organi del CRAL: a) l Assemblea dei Soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) il Collegio Sindacale. ART. 7 ART. 8 ASSEMBLEA DEI SOCI L Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno una volta l anno entro sessanta giorni dalla fine dell esercizio finanziario. Può inoltre essere convocata in qualsiasi momento ad iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata da almeno un terzo dei Soci. La convocazione si effettua con un preavviso di venti giorni mediante specifica comunicazione inviata per posta elettronica sull indirizzo fornito dal Socio in servizio oltre all affissione di avvisi nella sede sociale e distribuzione di copie nei vari uffici. Per i dipendenti in quiescenza nonché per i coniugi superstiti, l avviso sarà inviato a mezzo lettera e/o posta elettronica, SMS sui numeri telefonici precedentemente forniti dal socio. Gli avvisi e gli inviti devono specificare la data e l ora della prima e seconda convocazione, nonché l ordine del giorno. L ASSEMBLEA: a) approva il bilancio consuntivo, il bilancio di previsione, nonché il relativo programma di attività; b) procede alla nomina delle commissioni elettorali; c) approva le modifiche allo statuto; d) delibera sull acquisto di beni immobili e sugli atti di disposizione di beni immobili di proprietà del Circolo; e) delibera su tutti gli atti per il cui compimento il Consiglio Direttivo o la maggioranza dei Soci ritengono opportuno ottenere l approvazione dell Assemblea.

L Assemblea per i punti di cui alle lettere a) b) c) e) delibera validamente in prima convocazione con l intervento della metà più uno dei Soci ed in seconda convocazione qualunque si il numero dei presenti. Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti. Le delibere di cui al punto d) saranno valide, in seconda convocazione, solo con l intervento di un quarto dei Soci e le deliberazioni dovranno essere assunte con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti. Qualora non sia presente, in seconda convocazione, il numero dei Soci previsti per l approvazione del punto d), il Consiglio Direttivo indirà un referendum fra gli iscritti. La proposta sottoposta a referendum sarà approvata qualora riporti il consenso della maggioranza dei votanti che non dovrà comunque essere inferiore al quarto degli iscritti. ART. 9 CONSIGLIO DIRETTIVO È composto da 12 consiglieri di cui sei eletti dai Soci nei modi e nei termini previsti dall art. 14 e n. 6 dalla Direzione della Filiale del Monte dei Paschi di Siena sempre nell ambito degli iscritti al CRAL. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno: a) il Presidente, fra i membri designati dalla Direzione del Monte dei Paschi di Siena; b) due Vice presidenti, il Segretario e l economo-cassiere. Gli eletti durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Qualora in seno al Consiglio Direttivo si verifichino vacanze, dimissioni ecc. le sostituzioni avverranno: a) se trattasi di componente designato dalla Direzione della Banca, questa nominerà il subentrante; b) se trattasi di un membro eletto dai Soci, subentrerà quello che immediatamente ha riportato il maggior numero di voti ed in caso di mancata adesione da parte di quest ultimo, quello immediatamente successivo e così via fino ad esaurimento, dopo di che si procederà a cooptarlo, a giudizio del Consiglio, scegliendolo, per competenza e disponibilità, fra tutti gli iscritti al CRAL. Qualora allo scadere del periodo di carica e, per motivi di forza maggiore, non fosse stato eletto il nuovo Consiglio Direttivo, il vecchio consiglio manterrà l ordinaria amministrazione, limitando la straordinaria amministrazione soltanto per quei fatti amministrativi per i quali è necessaria l immediata attuazione per non pregiudicare il futuro buon funzionamento del CRAL.

ART. 10 Il Consiglio Direttivo promuove e regola l indirizzo generale dell attività del CRAL, predispone il programma di attività, il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all approvazione dell Assemblea, designa i collaboratori tecnici da proporre alle attività sociali, costituisce, se del caso, le sezioni determinandone le rispettive attività, assegnando loro i mezzi finanziari. Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma almeno una volta al mese e quando lo ritenga opportuno il Presidente o almeno sei membri del Consiglio stesso. Esso delibera validamente in prima convocazione con l intervento della metà più uno dei suoi componenti e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Il Consiglio Direttivo provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione del CRAL salvo quanto espressamente devoluto all Assemblea dei Soci dal presente Statuto. Nelle deliberazioni a maggioranza dei presenti, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. I consiglieri assenti per più di tre volte consecutive, senza giustificato motivo, verranno considerati dimissionari. Il Presidente: ART. 11 a) è il rappresentante del CRAL; b) da esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo; c) dispone, con firma abbinata o con l economo cassiere o con uno dei Vice presidenti, del c/c intestato al CRAL del Monte dei Paschi di Siena, presso la Filiale di Roma, della suddetta Banca; d) convoca il consiglio Direttivo e lo presiede. ART. 12 Il Vice presidente anziano, in caso di assenza o impedimento del Presidente, assumerà le funzioni ad esso devolute da questo Statuto. I Vice presidenti firmeranno congiuntamente fra loro solo quando si verificasse la contemporanea assenza o impedimento del Presidente e dell Economo Cassiere. ART. 13 Il Collegio Sindacale si compone di tre membri, due eletti dalla Direzione della Banca e uno dai Soci della Filiale di Roma del Monte dei Paschi di Siena. Il Collegio Sindacale eletto come al successivo art. 14, resta in carica per tre anni e, nella sua prima riunione, nomina nel suo seno il Presidente.

Al Collegio Sindacale è affidato l incarico della sorveglianza sull amministrazione dei fondi del CRAL ed è tenuto a compilare una relazione economica con la quale saranno presentati ed illustrati all Assemblea dei Soci i bilanci. Le riunioni del Collegio Sindacale saranno verbalizzate in apposito registro. Qualora in seno al Collegio Sindacale si verifichino vacanze e/o dimissioni, le sostituzioni avverranno come previsto all art. 9 per il Consiglio Direttivo. ART. 14 ELEZIONI le elezioni del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale si svolgono ogni tre anni. Sia i Consiglieri che i Sindaci sono rieleggibili. Le elezioni devono essere indette con un preavviso di almeno venti giorni e durante questo periodo le iscrizioni al CRAL devono essere sospese. Le liste dei candidati devono essere depositate presso la segreteria del CRAL a disposizione dei Soci almeno dieci giorni prima della data stabilita per le elezioni. Pur essendo concessa la facoltà ad almeno venti Soci di presentare liste indicative, rimane agli elettori la libertà di dare il proprio voto a favore di qualsiasi Socio del CRAL. Possono partecipare alle elezioni soltanto i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali. Apposita commissione composta di cinque membri, nominati dall Assemblea dei Soci, presiede alle elezioni, predispone l elenco dei Soci con diritto al voto, prepara le schede e determina le modalità con le quali saranno effettuate le votazioni, fermo il principio che le medesime dovranno avvenire per scheda segreta e nomina gli scrutatori il cui numero può variare da tre a sette. Le elezioni saranno valide qualunque sia il numero dei votanti e risulteranno eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. IL SEGRETARIO: ART. 15 a) assiste a tutte le adunanze dell Assemblea e del Consiglio Direttivo e ne redige i relativi verbali; b) provvede al disbrigo della corrispondenza del CRAL; c) cura la tenuta del libro dei Soci e dell archivio del Circolo; d) provvede a quanto necessario per la convocazione dell Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale; e) prende in consegna i beni mobili ed immobili del CRAL e ne redige inventario; f) porta a conoscenza dei Soci le varie iniziative deliberate dagli Organi statutari; g) predispone le ricevute delle quote sociali e le consegna all Economo Cassiere.

ART. 16 L ECONOMO CASSIERE: a) provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese dietro regolari ordinativi firmati congiuntamente dal Presidente e da un Vice presidente; b) compila i mandati di uscita e le reversali; c) cura la tenuta dei libri contabili; d) sottopone all attenzione del Consiglio Direttivo, previo esame del Presidente, uno schema di bilancio preventivo e consuntivo; e) ha la custodia delle giacenze di cassa di cui è responsabile. ART. 17 Qualora dovessero sorgere dei conflitti fra gli associati ed il Consiglio Direttivo la controversia sarà deferita ad un Collegio dei Probiviri nominato nell occasione dell Assemblea dei Soci che il Consiglio Direttivo dovrà convocare entro quindici giorni dalla richiesta degli associati in conflitto. Il numero dei Probiviri dovrà essere di tre o di cinque membri. ESERCIZIO FINANZIARIO: ART. 18 decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Le entrate sono costituite: a) dalle quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo al principio di ogni anno; b) dai proventi derivanti dalle manifestazioni sociali e dalle convenzioni stipulate dal Consiglio Direttivo; c) dai contributi del Monte dei Paschi di Siena, di altri Enti e privati; d) da rendite patrimoniali. ART. 19 L iscrizione al CRAL implica l accettazione del presente statuto. ART. 20 Il patrimonio del CRAL è costituito dai beni immobili e mobili di proprietà dello stesso. Il patrimonio del CRAL non può essere destinato ad altro scopo se non a quello per il quale il CRAL è stato costituito.

ART. 21 In caso di violazione da parte dei Soci delle norme sancite nel presente statuto e dalle normative interne, inosservanza di comune regole di educazione, il Consiglio Direttivo potrà applicare le seguenti sanzioni: a) richiamo; b) sospensione dalle attività del CRAL per un periodo non superiore a sei mesi; c) esclusione definitiva dalle attività di cui sopra. Contro il provvedimento l interessato può, entro quindici giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso, fare ricorso al collegio dei Probiviri che in numero di tre o cinque dovranno essere nominati nel corso di un assemblea da indire entro quindici giorni. Fino ad ogni decisione dei Probiviri il socio sarà sospeso dall esercizio dei diritti sociali. ART. 22 In caso di scioglimento del CRAL deliberato da almeno i 4/5 ( quattro/ quinti ) degli iscritti, i beni patrimoniali, se non altrimenti disposto, saranno presi in consegna dalla Cassa Mutua Assistenza tra il personale del Monte dei Paschi di Siena per essere devoluti ad attività a favore dei dipendenti dello stesso Monte dei Paschi di Siena. ARTICOLO TRANSITORI: ART. 23 il presente statuto entrerà in vigore, per quanto possibile, non appena approvato dall Assemblea dei Soci, ed in via transitoria.