ATTENZIONE: I DATI RIPORTATI SONO SUSCETTIBILI DI AGGIORNAMENTI E ADEGUAMENTI DA PARTE DELLE COMPAGNIE RINUNCIE ALLA RIVALSA



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ATTENZIONE: I DATI RIPORTATI SONO SUSCETTIBILI DI AGGIORNAMENTI E ADEGUAMENTI DA PARTE DELLE COMPAGNIE RINUNCIE ALLA RIVALSA COMPAGNIA PATENTE SCADUTA EBREZZA STUPEFACENTI TRASPORTATI Ugf Si proprietà se richiesto Si proprietà,conducente Si proprietà,conducente Si proprietà se richiesto solo 1 sin 500 solo 1 sin 500 Vittoria Si proprietà se richiesto Si proprietà e conducente Si proprietà Si proprietà se richiesto Ras Si se richiesto Si se richiesto Si se richiesto Si se richiesto Generali Si proprietà se richiesto 516 se richiesto 516 se richiesto Si proprietà se richiesto Cattolica Si proprietà se richiesto solo 1 sin 500 se Si proprietario solo se Si proprietà se richiesto richiesto diverso da conducente NationaleSuisse Si se richiesto Si se richiesto Si se richiesto Si se richiesto Liguria Si proprietà se richiesto Si proprietà Si proprietà Si se richiesto Conducente 500 Conducente 500 Reale Mutua Si se richiesto Si se richiesto Si proprietà se richiesto Si se richiesto sai Si proprietà se richiesto Si se richiesto Si se richiesto Si se richiesto Toro Si se richiesto Si se richiesto Si se richiesto Si se richiesto Zurich Si contraente 2500 se richiesto 2500 se richiesto Si se richiesto Credit Agricole No 1500 1500 Si proprietà se richiesto Assitalia Si se richiesto Si se richiesto Si se richiesto Si se richiesto Lloyd Si proprietà se richiesto 516 se richiesto 516 se richiesto Si proprietà se richiesto Axa Si proprietà se richiesto Si proprietario se richiesto Si proprietario se richiesto Si proprietà se richiesto 1550 conducente 1550 conducente Aviva Si se richiesto Si se richiesto Si se richiesto Si se richiesto Groupama Si proprietà se richiesto Si proprietà se richiesto Si proprietà se richiesto Si proprietà se richiesto

RIVALSA UGF Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave. Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l assicuratore può recedere del contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. RINUNCIA ALLA RIVALSA per somme pagate in conseguenza dell inopponibilità al terzo di eccezioni previste dall art. c.2 delle condizioni generali r.c.a. L Impresa, a parziale deroga dell art. C.2 Esclusioni e rivalsa, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell ente o società proprietari o locatari dei veicoli dati in uso ai dipendenti o collaboratori anche occasionali: se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore; nel caso di danni alla persona causati ai terzi trasportati se il trasporto è vietato o abusivo o comunque, non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia; nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto l influenza dell alcool) o 187 (Guida sotto l influenza di sostanze stupefacenti) D.L. 30/4/92 n. 285 (Codice della Strada), relativo Regolamento e successive modifiche. L assicurazione non è operante nel caso in cui l ente o società proprietari o locatari dei veicoli fossero a conoscenza prima del sinistro delle cause che hanno determinato il diritto all azione di rivalsa. per somme pagate in con seguenza dell inopponibilità al terzo di eccezioni previste dall art. c.2 delle condizioni generali r.c.a. L Impresa, a parziale deroga dell art. C.2 Esclusioni e rivalsa, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell ente o società proprietari o locatari dei veicoli dati in uso ai dipendenti o collaboratori anche occasionali: nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto l influenza dell alcool) o 187 (Guida sotto l influenza di sostanze stupefacenti) del D.L. 30/4/92 n. 285 (Codice della Strada), relativo Regolamento e successive modifiche. L assicurazione non è operante nel caso in cui l ente o società proprietari o locatari dei veicoli fossero a conoscenza prima del sinistro di situazioni patologiche quali l etilismo cronico o la tossicodipendenza dei dipendenti o collaboratori anche occasionali ai quali il veicolo assicurato è stato dato in uso. Nel caso di veicolo guidato da persona occasionalmente in stato di ebbrezza o sotto l influenza di sostanze stupefacenti, l Impresa, solamente per il 1 sinistro, e sempreché il conducente non sia affetto da etilismo cronico, limiterà la rivalsa nei confronti del conducente e/o proprietario al 10% del danno con il massimo di 500,00. Per eventuali sinistri successivi, e sempre che il conducente sia lo stesso, si eserciterà il diritto di rivalsa per l intero esborso. GUIDA ESPERTA Il contratto è stipulato aderendo all opzione Guida Esperta della formula tariffaria Bonus/Malus, che prevede che il conducente del veicolo: a) abbia compiuto i 26 anni di età; b) abbia conseguito la patente da almeno tre anni. Non sono coperti da garanzia assicurativa, fino alla somma di 3.000,00, i danni causati dal conducente che al momento del sinistro risulti privo dei requisiti prescritti. In tale ipotesi la Società eserciterà azione di rivalsa verso il contraente el assicurato per i danni pagati ai terzi danneggiati, fino alla concorrenza massima di 3.000,00 per ogni sinistro. Al contraente ed all assicurato non sarà richiesto alcun rimborso: 1) quando il veicolo sia stato consegnato a terzi per la sua custodia o manutenzione ed alla guida ci sia un addetto al parcheggio o alla riparazione; 2) quando il conducente di età inferiore ai 26 anni abbia utilizzato il veicolo per un comprovato stato di necessità. D.1 Rinuncia alla rivalsa nei confronti di enti o società che danno in uso i veicoli ai dipendenti o collaboratori (condizione particolare facoltativa, operante solo se indicato il codice 144 nella scheda Parte B del contratto) La Società, a parziale deroga dell art. C.3 - Esclusioni e rivalsa - rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell ente o società proprietari o locatari dei veicoli dati in uso ai dipendenti o collaboratori anche occasionali: se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore; nel caso di danni alla persona causati ai terzi trasportati se il trasporto è vietato o abusivo o comunque non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia; nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza alcolica o sotto l influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto l influenza dell alcool) o 187 (Guida sotto l influenza di sostanze stupefacenti) del Nuovo codice della strada, relativo Regolamento e successive modifiche. L assicurazione non è operante nel caso in cui l ente o società proprietari o locatari dei veicoli fossero a conoscenza prima del sinistro delle cause che hanno determinato il diritto all azione di rivalsa. RIVALSA VITTORIA Dichiarazioni del Contraente e degli Assicurati in ordine alle circostanze del rischio, rese ai sensi e per gli effetti dell art. 144 Comma 2 del Codice delle Assicurazioni Le dichiarazioni rese dal Contraente in sede di conclusione del contratto sono determinanti ai fini sia dell accettazione del rischio sia dell operatività della garanzia. Pertanto è indispensabile che tali dichiarazioni siano esatte, veritiere ed esaurienti. Clausola Guida Riservata e guida Riservata 6/8 ruote. L indicazione in polizza di un conducente esclusivo può comportare, in caso di sinistro, l applicazione delle seguenti rivalse: - Euro 5.000 se alla guida si trova un conducente diverso da quello indicato in polizza con meno di 26 anni; - Euro 3.000 se alla guida si trova un conducente diverso da quello indicato in polizza con più di 26 anni. La guida in stato di ebbrezza può comportare l inoperatività dell assicurazione, che è invece sempre inoperante quando avviene sotto l influenza di sostanze stupefacenti. L assicurazione non è operante: PER TUTTI I VEICOLI - se il Conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore; - nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell art. 186 del Codice della Strada e successive modifiche; - nel caso di veicolo guidato da persona sotto l influenza di sostanze stupefacenti, e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell art. 187 del Codice della Strada e successive modifiche; - nel caso di danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e/o alle indicazioni della carta di circolazione;

- durante la circolazione in strutture aeroportuali, dove non hanno libero accesso i veicoli privati; - durante la circolazione su pista (autodromi e similari). Non sono inoltre assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara. L'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza. Rinuncia alla rivalsa per autovetture date in uso ai dipendenti. Preso atto che l autovettura indicata in polizza, adibita a servizio privato, è data in uso dalla società proprietaria o locataria (leasing) a dipendenti o collaboratori anche occasionali, Vittoria, a parziale deroga dell art. 2 delle Condizioni relative all assicurazione della R.C., rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della sola società proprietaria o locataria: - se il Conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore; - nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione; - se il Conducente si trovi in stato di ebbrezza o sotto l influenza di sostanze stupefacenti e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione degli artt. 186 o 187 del Codice della Strada. L assicurazione non è operante nel caso in cui la società, proprietaria o locataria, fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all azione di rivalsa. Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati su autocarri, veicoli speciali e autovetture A parziale deroga dell art. 2, Vittoria rinuncia all azione di rivalsa per i danni subiti dalle persone trasportate su autocarri, veicoli speciali e autovetture purché il trasporto sia effettuato rispettando il numero dei trasportati e la destinazione d uso indicati sulla carta di circolazione. Rinuncia alla rivalsa se il conducente è in possesso di patente idonea ma scaduta A parziale deroga dell art. 2, Vittoria rinuncia all azione di rivalsa nel caso di sinistro causato da Conducente in possesso di patente scaduta da non oltre un anno, purché successivamente rinnovata alle stesse condizioni di validità e prescrizioni precedentemente esistenti, e comunque idonea a condurre veicoli della medesima categoria di quello coinvolto nel sinistro. Fa eccezione il caso in cui il mancato rinnovo sia imputabile alle conseguenze subite dal conducente nel sinistro. Rinuncia alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza Vittoria, a parziale deroga dell art. 2, rinuncia al diritto di rivalsa che le compete nel caso di guida da parte di persona in stato di ebbrezza. Rinuncia alla rivalsa per guida sotto l effetto di sostanze stupefacenti Valida solo per veicoli trasporto cose intestati a Società - Vittoria Assicurazioni rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del solo proprietario del veicolo, o del locatario nel caso di leasing qualora, al momento del sinistro, il conducente sia sotto l effetto di sostanze stupefacenti, a condizione che il proprietario del veicolo, o del locatario nel caso di leasing, non fosse a conoscenza dello stato di tossicodipendenza del conducente al momento dell affidamento del veicolo. RIVALSA AVIVA RINUNCIA ALLA RIVALSA A parziale deroga dell'art. 1.3 delle Condizioni Generali la Società rinuncia al diritto di rivalsa: NEI CONFRONTI DEL PROPRIETARIO/LOCATARIO qualora il veicolo o l imbarcazione/natante indicato in polizza sia utilizzato per motivi di servizio, locazione o comodato d'uso, nei seguenti casi: a) per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione/licenza di navigazione; b) conducente non abilitato alla guida/navigazione a norma delle disposizioni vigenti. Quanto sopra non è operante nel caso in cui il proprietario o locatario sia a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all azione di rivalsa. NEI CONFRONTI SIA DEL PROPRIETARIO/LOCATARIO SIA DEL CONDUCENTE a) per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione/licenza di navigazione, fermo l'obbligo che il numero dei trasportati sui veicoli sia conforme ai posti consentiti dalla relativa carta di circolazione ad eccezione dei veicoli omologabili per trasportare una persona in più. La Società rinuncia, altresì, al diritto di rivalsa qualora il veicolo o l imbarcazione/natante indicato in polizza sia guidato da: b) persona in stato di ebbrezza o sotto l influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n.7 e 187 n.8 del Codice della Strada e successive modifiche; c) persona con patente scaduta il cui rinnovo sia stato già richiesto o che abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo della stessa; d) persona che abbia già superato con esito favorevole gli esami di idoneità alla guida, pur non essendo ancora in possesso della prescritta patente di guida; e) prestatore d opera continuativa e coordinata, non iscritto a libro paga del titolare dell autorizzazione (agente o rappresentante di commercio), nel caso di veicolo con targa prova. Relativamente ai punti c) e d), qualora detta patente non sia rilasciata o rinnovata dalla competente Autorità entro 12 mesi dalla data dell'esame o della richiesta di rinnovo, la Società esercita il diritto di rivalsa per il recupero degli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rilascio o rinnovo. La Società esercita altresì il diritto di rivalsa se la patente non abiliti alla guida del veicolo assicurato a norma delle disposizioni vigenti. RIVALSA ASSITALIA GARANZIA III/1 (Rinuncia all'azione di rivalsa responsabilità civile dei trasportati - danni da inquinamento) La garanzia non è prestabile disgiuntamente dalla R.C.A. e può essere concessa in ordine ai seguenti mezzi: autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e natanti. Premio imponibile pari al 2% di quello R.C.A.. GARANZIA III/2 (Rinuncia all'azione di rivalsa per guida non abilitata e per danni da trasporto non conforme) La garanzia non è prestabile disgiuntamente dalla R.C.A. e può essere concessa in ordine ai seguenti mezzi: autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e natanti. Premio imponibile pari al 2,5% di quello R.C.A..

GARANZIA III/3 (Rinuncia all'azione di rivalsa per danni provocati da conducente in stato di ebbrezza o sottol'influenza di sostanze stupefacenti) La garanzia non è prestabile disgiuntamente dalla R.C.A. e può essere concessa in ordine ai seguenti mezzi: autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e natanti. Premio imponibile pari all'1,5% di quello R.C.A.. SOTTOSCRIZIONE COMPLESSIVA DELLE GARANZIE INTEGRATIVE RESPONSABILITÀ CIVILE III/1, III/2 E III/3 La sottoscrizione di tutte le garanzie integrative III/1, III/2 e III/3 comporta il calcolo del premio ad un tasso complessivo del 4% sul premio imponibile annuo R.C.A.. RIVALSA RAS GM GUIDA SU MISURA La polizza è stipulata nella forma Guida su Misura : la garanzia è pienamente operativa esclusivamente durante i seguenti periodi: tutti i fine settimana, dalle ore 16.00 del venerdì pomeriggio e fino alle ore 4.00 del lunedì mattina; tutte le festività nazionali e religiose, dalle ore 16.00 del giorno precedente e fino alle ore 4.00 del giorno successivo, come da seguente elenco: 1 gennaio (Capodanno) 6 gennaio (Epifania) 25 aprile (Ricorrenza della Liberazione) il lunedì dopo Pasqua (Lunedì dell Angelo) 1 maggio (Festa del Lavoro) 2 giugno (Fondazione della Repubblica) 15 agosto (Assunzione della Beata Vergine) 1 novembre (Ognissanti) 8 dicembre (Immacolata Concezione) 25 dicembre (Natale) 26 dicembre (S. Stefano) 30 giorni all anno, a scelta del Contraente, dei quali: 10 giorni attivabili singolarmente; i restanti 20 attivabili a gruppi di 5 giorni consecutivi. L attivazione della garanzia avverrà a cura del Contraente, anche dopo la sottoscrizione della polizza, tramite richiesta all Agenzia nel normale orario di apertura o tramite i servizi telematici messi dalla Società a disposizione dei clienti, entro e non oltre le ore 23.30 del giorno precedente a quello per il quale viene chiesta la copertura. Sarà cura del Contraente conservare la documentazione rilasciata dalla Società utile a comprovare il buon esito dell operazione. Qualora avvenga un sinistro in un periodo non previsto, fermo il risarcimento dei terzi danneggiati, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi, fino ad un massimo di Euro 5000. Tale diritto di rivalsa non verrà tuttavia esercitato nei seguenti casi: l utilizzo del veicolo indicato in polizza al momento del sinistro sia dovuto a stato di necessità; il veicolo sia guidato da un addetto preposto alla riparazione del veicolo stesso; l Assicurato abbia perso la disponibilità del mezzo a seguito di fatto doloso di terzi penalmente rilevante; il veicolo si trovi in sosta a motore spento. ESCL GUIDA ESCLUSIVA (Prodotti Instrada per persone fisiche; Prodotto Dueruote Protette) La polizza è stipulata nella forma a guida esclusiva : Alla guida del veicolo è abilitato un solo conducente, identificato al momento della stipulazione del contratto. Tale conducente può essere il proprietario stesso o, se il proprietario ha un età non inferiore a 26 anni compiuti, un suo familiare convivente. Se al momento del sinistro, alla guida del veicolo vi è una persona diversa da quella identificata in polizza quale conducente abilitato, fermo il risarcimento dei terzi danneggiati, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme pagate ai terzi, fino ad un massimo di Euro 5000. Il diritto di rivalsa non verrà esercitato nel caso in cui l utilizzo del veicolo indicato in polizza al momento del sinistro sia dovuto a stato di necessità, o il veicolo sia guidato da un addetto preposto alla sua riparazione, o l Assicurato abbia perso la disponibilità del mezzo a seguito di fatto doloso di terzi penalmente rilevante. ESCL - GUIDA ESCLUSIVA (Prodotto Instrada Lavoro Affari) La polizza è stipulata nella forma a guida esclusiva : alla guida del veicolo è abilitato un solo conducente, identificato al momento della stipulazione del contratto. Se al momento del sinistro, alla guida del veicolo vi è una persona diversa da quella identificata in polizza quale conducente abilitato, fermo il risarcimento dei terzi danneggiati, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme pagate ai terzi, fino ad un massimo di Euro 5000. Il diritto di rivalsa non verrà esercitato nel caso in cui l utilizzo del veicolo indicato in polizza al momento del sinistro sia dovuto a stato di necessità, o il veicolo sia guidato da un addetto preposto alla sua riparazione, o l Assicurato abbia perso la disponibilità del mezzo a seguito di fatto doloso di terzi penalmente rilevante. ESP GUIDA ESPERTA (Prodotto Instrada per persone fisiche; Prodotto Dueruote Protette). La polizza è stipulata nella forma a guida esperta : la garanzia è pienamente operativa esclusivamente qualora alla guida del veicolo vi sia il proprietario, che è sempre abilitato, oppure un qualsiasi conducente di età non inferiore a 26 anni compiuti. Se al momento del sinistro, alla guida del veicolo vi è un conducente diverso da quelli abilitati, fermo il risarcimento dei terzi danneggiati, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme pagate ai terzi, fino ad un massimo di Euro 5000. Il diritto di rivalsa non verrà esercitato nel caso in cui l utilizzo del veicolo indicato in polizza al momento del sinistro sia dovuto a stato di necessità, o il veicolo sia guidato da un addetto preposto alla sua riparazione, o l Assicurato abbia perso la disponibilità del mezzo a seguito di fatto doloso di terzi penalmente rilevante. ESP - GUIDA ESPERTA (Prodotto Instrada Lavoro&Affari) La polizza è stipulata nella forma a guida esperta : la garanzia è pienamente operativa esclusivamente qualora alla guida del veicolo vi sia un qualsiasi conducente di età non inferiore a 26 anni compiuti. Se al momento del sinistro, alla guida del veicolo vi è un conducente diverso da quello abilitato, fermo il risarcimento dei terzi danneggiati, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme pagate ai terzi, fino ad un massimo di Euro 5000. Il diritto di rivalsa non verrà esercitato nel caso in cui l utilizzo del veicolo indicato in polizza al momento del sinistro sia dovuto a stato di necessità, o il veicolo sia guidato da un addetto preposto alla sua riparazione, o l Assicurato abbia perso la disponibilità del mezzo a seguito di fatto doloso di terzi penalmente rilevante. Condizione Particolare RC Auto RIV RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA A parziale deroga di quanto indicato nell articolo Diritto di rivalsa Responsabilità Civile Auto verso terzi, l Impresa rinuncia al diritto di rivalsa nei seguenti casi: se il conducente non è abilitato alla guida in base alle disposizioni in vigore; tuttavia l Impresa conserva il diritto di rivalsa nel caso in cui l Assicurato o il Contraente siano a conoscenza delle situazioni che hanno determinato la mancata abilitazione;

nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione; nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l influenza di sostanze stupefacenti. RIVALSA GENERALI Dichiarazioni inesatte e reticenze Ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze del Contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. Rinuncia alla rivalsa per autovetture date in uso ai dipendenti Preso atto che l autovettura indicata nella Polizza, adibita ad uso proprio, è data in uso dalla Società proprietaria (locataria nel caso di contratto di leasing) a dipendenti o collaboratori anche occasionali, l Impresa, a parziale deroga dell art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione di cui alla Sezione Responsabilità Civile, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della sola Società proprietaria o locataria: se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; per i danni subiti dai trasportati, se il loro trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni in vigore od alle indicazioni della carta di circolazione; nel caso di guida da parte di persona in stato di ebbrezza o sotto l influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada. Limitazione della rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l influenza di sostanze stupefacenti L Impresa, a parziale deroga dell art.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione di cui alla Sezione responsabilità Civile, limiterà il diritto di rivalsa che le compete per quanto previsto dalla lettera f) dello stesso articolo, ad un importo pari al 10% del sinistro liquidato con il massimo di euro 516,00. RIVALSA CATTOLICA Con riferimento alla formula tipo guida, la Società eserciterà il proprio diritto di rivalsa, fino a concorrenza dell importo di Euro 5.000,00, nel caso in cui, al momento del sinistro, alla guida del veicolo indicato in polizza si trovi: una persona avente età inferiore a 26 anni compiuti, se la formula tipo guida è esperta ; una persona diversa dal proprietario del veicolo, se la formula tipo guida è esclusiva. Tuttavia, la rivalsa non sarà esercitata nel caso in cui l utilizzo del veicolo indicato in polizza al momento del sinistro sia dovuto a stato di necessità (come definito dall art. 54 del Codice Penale), nel caso in cui il veicolo sia guidato dal titolare di un officina di autoriparazione o da un suo dipendente preposto alla riparazione del veicolo stesso o nel caso in cui l assicurato abbia perso la disponibilità del veicolo a seguito di fatto doloso di terzi. L assicurazione non è operante: se il conducente non è abilitato (per non aver conseguito la patente o non aver acquisito le necessarie certificazioni di abilitazione e/o di idoneità o perchè la patente gli è stata sospesa, revocata o è scaduta di validità) a norma delle disposizioni in vigore; nel caso di autoveicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente; nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l utilizzo; nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o dal suo dipendente; nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione; nel caso di veicolo su cingoli o ruote non gommate, per i danni causati alla pavimentazione stradale. La Società tuttavia rinuncia ad avvalersi del diritto di rivalsa per i sinistri cagionati da conducente con patente idonea ma scaduta da un periodo di tempo non superiore a 12 mesi, semprechè la patente venga rinnovata entro 45 giorni dalla data di accadimento del sinistro, o successivamente se il mancato rinnovo entro tale termine sia causato esclusivamente e direttamente dalle lesioni fisiche subite dal conducente in occasione del sinistro stesso. L assicurazione non è operante se il conducente guida in stato di ebbrezza o sotto l influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, in violazione delle disposizioni del codice della strada (art. 186 e 187 codice stradale). Qualora in virtù dell art. 144 della Legge la Società non possa opporre al danneggiato alcuna eccezione derivante dal contratto né clausole che prevedano un contributo dell assicurato al risarcimento del danno, essa potrà esercitare il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al danneggiato stesso. La Società, tuttavia, limitatamente alla guida sotto l influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope rinuncia ad avvalersi del diritto di rivalsa nei confronti del proprietario del veicolo se persona diversa dal conducente. Tale rinuncia al diritto di rivalsa non opera nei confronti di proprietari e conducenti di motoveicoli. Nei confronti dei proprietari e conducenti dei ciclomotori la Società limita il proprio diritto di rivalsa, indipendentemente dall ammontare del danno, all importo di 50.000 Euro. Inoltre la Società nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza limita il proprio diritto di rivalsa all importo di Euro 2500 indipendentemente dall ammontare del danno. Limitazioni al diritto di rivalsa per guida in stato di ebbrezza Qualora in Polizza sia espressamente richiamato il presente articolo la Società, nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza limita, solamente per il primo sinistro, il proprio diritto di rivalsa all importo di 500 Euro indipendentemente dall ammontare del danno. Preso atto che l autovettura indicata in polizza, adibita a uso privato o trasporto promiscuo, è data in uso dalla società proprietaria o da quella locataria (leasing) a dipendenti o collaboratori anche occasionali, la Società, a parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della sola società proprietaria o locataria: se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore; nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione.

RIVALSA AXA Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 1892-1893 - 1898 C.C., nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente rese al momento della stipulazione del contratto relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e nel caso di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze che comportano aggravamento del rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. Guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti La Società, a parziale deroga dell'art. 2.3 - "Esclusioni e rivalsa", rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o locatario del veicolo assicurato: - nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. La Società conserva comunque la facoltà di esercitare la rivalsa, fino a 1.550,00 per sinistro, nei confronti del solo conducente. Autoveicoli dati in uso a dipendenti o collaboratori La Società, a parziale deroga dell'art. 2.3 - "Esclusioni e rivalsa", rinuncia al diritto di rivalsa: nei confronti del solo proprietario o locatario dell'autoveicolo assicurato, non adibito a noleggio, dato in uso a dipendenti o collaboratori anche occasionali: - se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore; RIVALSA LLOYD Riguardo a contratti sui quali operino le forme di copertura GUIDA CONTROLLATA e GUIDA ESCLUSIVA AUTOCARRI, l'impresa avrà diritto alle seguenti azioni di rivalsa: GUIDA ESCLUSIVA AUTOCARRI: rivalsa fino a 5.000,00 se sia accertato che alla guida del veicolo, al momento del sinistro, vi era persona diversa dal contraente/proprietario o, del conducente autorizzato. GUIDA CONTROLLATA: rivalsa pari al 30% del danno liquidato con il limite massimo di 3.000,00 se sia accertato che alla guida del veicolo, al momento del sinistro, vi era persona dalle caratteristiche diverse da quelle previste dalla predetta forma di garanzia. Nel caso sul contratto operi la forma di copertura GUIDA CONTROLLATA oppure GUIDA ESCLUSIVA AUTOCARRI l'impresa non attiverà l'azione di rivalsa prevista se: il veicolo è condotto da un addetto preposto alla riparazione del veicolo stesso; il veicolo circola contro la volontà del proprietario o del contraente; il veicolo è utilizzato in caso di comprovata necessità ed urgenza; la forma di garanzia GUIDA CONTROLLATA e GUIDA ESCLUSIVA AUTOCARRI non è espressamente prevista in contratto. L importo dell azione di rivalsa, prevista a fronte delle forme di copertura GUIDA CONTROLLATA e GUIDA ESCLUSIVA AUTOCARRI, va ad aggiungersi a quello eventualmente dovuto a titolo di franchigia, se prevista dalla formula contrattuale. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio aggravamento del rischio Se il contraente, al momento della stipulazione del contratto, rende dichiarazioni inesatte o incomplete relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, oppure successivamente non comunica ogni variazione delle circostanze che comporta un aggravamento del rischio, il pagamento dell indennizzo fatti salvi i diritti dei terzi non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, come previsto dagli articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile. Responsabilità del proprietario del veicolo, per condotta irregolare di altre persone A condizione che il veicolo non sia condotto personalmente dal proprietario e, se persona diversa, dal contraente, l Impresa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti di quest ultimi nei seguenti casi: conducente non abilitato a norma delle disposizioni in vigore; danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione; veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti. L Impresa rinuncia al diritto di rivalsa anche nei confronti del conducente se il danno sia causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, dagli altri parenti, o da affini del proprietario o del contraente, purchè maggiorenni e con loro stabilmente conviventi, nonché da addetti ai servizi domestici. Quanto sopra a parziale deroga dell'articolo 3 Esclusioni e rivalsa della presente sezione Sistema di coperture per la responsabilità civile automobilistica. Qualora il proprietario o il contraente fossero a conoscenza delle suddette circostanze, l'impresa conserva il diritto di rivalsa. La copertura è operante solo se richiamata in contratto. Articolo 5 - Limitazione alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l influenza di sostanze stupefacenti L Impresa, a parziale deroga dell articolo 3 Esclusioni e rivalsa - Sistema di coperture per la responsabilità civile automobilistica, limita il proprio diritto di rivalsa al 10% del sinistro liquidato, fino ad un massimo di 516,00, nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l influenza di sostanze stupefacenti, ovvero sanzionata ai sensi degli articoli 186 e 187 del D. LGS. 30.4.92 n. 285. L importo di cui sopra (10% del sinistro liquidato fino ad un massimo di 516,00), va ad aggiungersi a quello eventualmente dovuto a titolo di rimborso franchigia quando questa sia espressamente prevista dalla formula contrattuale prescelta. La copertura è operante solo se richiamata in contratto. Articolo 6 Danni ai trasportati, su veicoli destinati al trasporto di cose L'Impresa, a parziale deroga dell'articolo 3 Esclusioni e rivalsa della presente Sezione Sistema di coperture per la responsabilità civile automobilistica, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario, dell'assicurato e del conducente di veicoli destinati al trasporto di cose, per i danni subiti dai terzi trasportati, quando gli stessi non siano addetti all'uso o al trasporto delle cose, come disposto dall'articolo 54 del Nuovo Codice della Strada. La copertura è operante solo se richiamata in contratto. RIVALSA CREDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO Ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C. C. nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze relative al rischio rese dal Contraente al momento della stipulazione del Contratto, o di mancata comunicazione di ogni variazione

che comporti aggravamento del rischio stesso, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. Per la garanzia di Responsabilità Civile verso terzi, qualora sia applicabile la disposizione di cui al comma 2 dell'art. 144 del Codice delle Assicurazioni, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma. TRASPORTATI SU AUTOCARRI; MOTOCARRI; VEICOLI AD USO SPECIALE O SPECIFICO A parziale deroga di quanto riportato nell articolo 2.2 Esclusioni e rivalsa, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o locatario del veicolo assicurato destinato al trasporto di cose (Autocarri, motocarri o veicoli ad uso speciale o specifico) ed anche nei confronti del conducente, per i danni alla persona subiti da terzi trasportati nella cabina di guida non previsti agli Artt. 53 e 54 del D.LGS. 30 Aprile 1992, n. 285, sempre che il numero degli stessi non superi quello previsto dalla carta di circolazione. Per il Veicolo indicato in Polizza, limitatamente alla guida in stato di ebbrezza, Credit Agricole Assicurazioni eserciterà diritto di rivalsa nei confronti del Conducente e/o Contraente o Proprietario per la somma liquidata con il massimo di Euro 1.500,00. Nel caso di utilizzatore del Veicolo di età inferiore ai 26 anni senza che sia stata pagata la relativa maggiorazione di Premio, qualora si verifichi un sinistro, Credit Agricole Assicurazioni S.p.a. eserciterà il diritto di rivalsa fino al massimo di Euro 500,00. RIVALSA ZURICH Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio - Aggravamento del Rischio - Variazione del Rischio Le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente e/o dell Assicurato rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all Indennizzo nonché la stessa cessazione dell Assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile). Se nel corso del contratto si verificano cambiamenti nelle caratteristiche del Rischio, il Contraente e/o l Assicurato deve avvisare immediatamente per iscritto la Compagnia indicando gli estremi della variazione stessa. Per le variazioni che comportano diminuzione o aggravamento del Rischio, valgono le norme del Codice Civile (artt. 1897, 1898). Nei casi di azione diretta del danneggiato nei confronti dell impresa di Assicurazione, la Compagnia può esercitare diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare agli aventi diritto, in conseguenza dell inopponibilità di eccezioni previste dalla norma, nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione, così come previsto dall art. 144 del D.Lgs. 7.09.2005 n. 209. Rinuncia parziale alla rivalsa per somme pagate in conseguenza dell inopponibilità al terzo di eccezioni previste dall art. 1.2 a) La Compagnia, a parziale deroga del precedente art. 1.2 delle Condizioni, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario (o locatario) se lo stesso non è conducente del veicolo adibito a servizio privato o ad uso promiscuo: se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore; nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della Carta di circolazione. Qualora il proprietario o locatario fosse a conoscenza delle suddette circostanze, la Compagnia conserva il diritto all azione di rivalsa nei termini di cui all art. 1.2. b) La Compagnia rinuncia altresì - qualunque sia il tipo di veicolo indicato in Polizza - al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario (o locatario) del mezzo assicurato, quando alla guida dello stesso risulti il conducente in stato di ebbrezza o sotto l influenza di sostanze stupefacenti; mentre, nei confronti del conducente medesimo (anche quando si identifichi con il proprietario o locatario) limiterà la rivalsa ad un importo pari al Sinistro, con il massimo di 2.500 Euro. Nel caso di guida in stato di ebbrezza la Compagnia rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del conducente (anche quando si identifichi con il proprietario o locatario), qualora lo stesso, su richiesta della Compagnia, produca documentazione da cui risulti che il tasso alcolemico rilevato sia inferiore al doppio del limite previsto dalla normativa vigente. Il diritto di rivalsa verrà comunque esercitato nel caso in cui sia attestata la guida in stato di ebbrezza senza l indicazione specifica del tasso alcolemico rilevato. c) La Compagnia rinuncia inoltre al diritto di rivalsa per i soli danni fisici ai trasportati su autocarri qualora si tratti di soggetti diversi da quelli previsti dalla lettera d) dell art. 54 del Codice della strada e sempre che il numero dei trasportati non sia superiore a quanto previsto dalla Carta di circolazione. d) La Compagnia rinuncia anche alla rivalsa nei confronti del Contraente e, se persona diversa, del proprietario del veicolo per i danni da lesioni personali involontariamente cagionati ai terzi trasportati nella cabina di guida od a fianco del conducente su motocarri o su altri veicoli non destinati comunque al trasporto di persone con l esclusione degli autocarri, per i quali vale il succitato punto c), dei veicoli non omologati al trasporto dei passeggeri e del caso in cui il numero dei trasportati sia superiore a quanto previsto dalla Carta di circolazione. La rinuncia alla rivalsa vale anche nei confronti del conducente, a condizione che la circolazione avvenga col consenso di chi ha il diritto di disporre del veicolo. RIVALSA TORO Dichiarazioni e comunicazioni del Contraente Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché l annullamento della polizza di assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Nei casi di cui sopra, qualora sia pattuita la garanzia Responsabilità Civile Auto, la Società eserciterà, in tutto o in parte, il diritto di rivalsa ai sensi dell art. 144 della Legge per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell inopponibilità di eccezioni previste dal citato articolo. Limitatamente ai casi di cui all art. 1893, tale rivalsa verrà operata nei limiti del 10% del risarcimento liquidato con il massimo di Euro 5.000. Rinuncia all azione di rivalsa veicolo guidato da persona non abilitata: nei confronti del proprietario o locatario del veicolo o appartenente al nucleo familiare dello stesso, e del conducente in caso di veicolo guidato da persona in possesso di patente idonea ma scaduta o non è abilitata alla guida a norma delle disposizioni in vigore; danni subiti da terzi trasportati quando il trasporto avviene in modo irregolare: nei confronti del proprietario o locatario del veicolo o appartenente al nucleo familiare dello stesso e del conducente, nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione; guida in stato di ebbrezza o sotto l influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope:

nei confronti del proprietario o del locatario o appartenente al nucleo familiare dello stesso e del conducente in caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli artt.186 n. 7 e 187 n. 8 del Codice della Strada e successive modifiche, salvo che venga accertato uno stato di etilismo cronico. RIVALSA SAI Articolo 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l assicuratore non avrebbe dato il suo consenso, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L assicuratore decade dal diritto di impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l impugnazione. L assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l annullamento e, in ogni caso, al premio con venuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non e tenuto a pagare la somma assicurata. Se l assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto e valido per quel le persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza. Articolo 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta e ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. Articolo 1894 Assicurazione in nome o per conto di terzi Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893. Rinuncia rivalsa D) Nei confronti dell Ente Proprietario/Locatario o della Società Proprietaria/Locataria Preso atto che il veicolo indicato in Po lizza è dato in uso dall Ente Proprietario/Locatario o dalla Società Proprietaria/Locataria (Leasing) a dipendenti o collaboratori anche occasionali, FON DIARIA-SAI, a parziale deroga dell arti colo 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione -Esclusioni e rivalsa, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del solo Ente Proprietario/Locatario o della sola Società Proprietaria/Locataria: se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; per i danni subiti dai trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione (nel caso dei ciclomotori del certificato di circolazione); se il conducente guida in stato di eb brezza o sotto l effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. L assicurazione non è operante nel caso in cui l Ente Proprietario/Locatario, o la Società Proprietaria/Locataria, fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all azione di rivalsa. K) Per i Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope FONDIARIA-SAI, a parziale deroga dell articolo 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione -Esclusioni e rivalsa, rinuncia al diritto di rivalsa nel caso di Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. N) Per i danni subiti dai trasportati FONDIARIA-SAI, a parziale deroga dell articolo 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione -Esclusioni e rivalsa, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell Assicurato in conseguenza dell inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati sul veicolo indicato in Polizza, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione. FONDIARIA-SAI si riserva il diritto di rivalsa verso il conducente nel caso di danni a persone trasportate contro la propria volontà. T) Per i danni subiti dai trasportati e per i Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope FONDIARIA-SAI, a parziale deroga dell articolo 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione -Esclusioni e rivalsa, rinuncia al diritto di rivalsa: nel caso di Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope; nei confronti dell Assicurato in conseguenza dell inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati sul veicolo indicato in Po lizza, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione. FONDIARIA-SAI si riserva il diritto di rivalsa verso il conducente nel caso di danni a persone trasportate contro la propria volontà; nei confronti del Proprietario del veicolo indicato in Polizza nel caso in cui quest ultimo sia guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore, semprechè il Proprietario stesso non fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all azione di rivalsa. X) Conducente esclusivo Il Contraente dichiara che il veicolo viene guidato unicamente dalla persona indicata in Polizza come conducente esclusivo. Qualora al momento del Sinistro alla guida del veicolo si trovi una persona diversa dal conducente esclusivo FONDIARIA-SAI esercitera il diritto di rivalsa per le somme pagate. Tale rivalsa verra esercitata in pro porzione del minor Premio pagato per effetto della presenza in Polizza della Condizione Aggiuntiva X con il massimo di 2.500. FONDIARIA-SAI non esercitera tuttavia il diritto di rivalsa nei seguenti casi purche adeguatamente documentati: guida da parte di una persona incaricata di effettuare delle riparazioni; utilizzo del veicolo dovuto a Stato di necessità; circolazione del veicolo conseguente a fatto doloso di terzi penalmente rilevante. Y) Conducente esperto Il Contraente dichiara che il veicolo vie ne guidato unicamente da persone di eta pari o superiore a 26 anni che abbiano conseguito la patente, valida per la guida del veicolo indicato in Polizza, da almeno due anni. Qualora al mo mento del Sinistro alla guida del veicolo si trovi una persona priva dei requisiti sopra indicati FONDIARIA-SAI esercitera il diritto di rivalsa per le somme pagate. Tale rivalsa verra esercitata in proporzione del minor Premio pagato per effetto della presenza in Polizza della Condizione Aggiuntiva Y con il massimo di 2.500. FONDIARIA-SAI non esercitera tuttavia il diritto di rivalsa nei seguenti casi purche adeguatamente documentati: guida da parte di una persona incaricata di effettuare delle riparazioni; utilizzo del veicolo dovuto a Stato di necessità; circolazione del veicolo conseguente a fatto doloso di terzi penalmente rilevante. RIVALSA REALE

Le reticenze e le dichiarazioni inesatte possono comportare la perdita totale o parziale delle prestazioni o l annullamento del contratto, così come previsto dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Guida in stato di ebbrezza L assicurazione non è operante se il conducente si trova, al momento del sinistro, in stato di ebbrezza ed il fatto è sanzionato ai sensi dell art. 186 del Codice della Strada. Reale Mutua in questo caso limita la rivalsa a 2500. La rivalsa sarà esercitata sempre per l intero se il veicolo assicurato è un autobus o un autosnodato. Guida sotto l influenza di sostanze stupefacenti L assicurazione non è operante se il conducente si trova, al momento del sinistro, sotto l influenza di sostanze stupefacenti, ed il fatto è sanzionato ai sensi dell art. 187 del Codice della Strada. Reale Mutua in questo caso limita la rivalsa a 5000 nei confronti del solo proprietario del veicolo, se diverso dal conducente, purché il proprietario non fosse a conoscenza di tale circostanza al momento dell affidamento del veicolo. Reale Mutua limita la rivalsa a 5000 anche nei confronti del conducente, diverso dal proprietario, se appartenente al medesimo nucleo familiare del proprietario del veicolo. La rivalsa sarà esercitata sempre per l intero se il veicolo assicurato è un autobus o un autosnodato. Trasporto di persone non conforme alle disposizioni vigenti L assicurazione non è operante per i danni subiti dalle persone trasportate, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni di legge o alle indicazioni della carta di circolazione. Reale Mutua tuttavia rinuncia ad esercitare la rivalsa: 1) nei confronti del solo proprietario del veicolo se il trasporto di persone non è effettuato in conformità dalle prescrizioni di legge o dalle indicazioni della carta di circolazione, a condizione che il proprietario non fosse a conoscenza di tale circostanza al momento dell affidamento del veicolo. Reale Mutua rinuncia alla rivalsa anche nei confronti del conducente se appartenente al medesimo nucleo familiare del proprietario del veicolo; 2) relativamente ai veicoli adibiti al trasporto cose, per i danni alla persona subiti dagli eventuali trasportati anche quando gli stessi non rivestono la qualifica di addetti all uso o al trasporto delle cose sul veicolo stesso. RINUNCE ALLA RIVALSA OPERANTI CON PAGAMENTO DI SOVRAPPREMIO Con la presente clausola, se richiamata in polizza, Reale Mutua, a parziale deroga dell art. 2.4) Esclusioni e rivalse, rinuncia alla rivalsa nei casi di seguito indicati. Guida in stato di ebbrezza Reale Mutua rinuncia ad esercitare la rivalsa se il conducente si trova, al momento del sinistro, in stato di ebbrezza. La rivalsa sarà invece sempre esercitata per intero se il veicolo assicurato è un autobus o un autosnodato. Guida sotto l influenza di sostanze stupefacenti Reale Mutua rinuncia ad esercitare la rivalsa nei confronti del solo proprietario del veicolo se il conducente si trova, al momento del sinistro, sotto l influenza di sostanze stupefacenti ed il fatto è sanzionato ai sensi dell art. 187 del Codice della Strada. Resta ferma la rivalsa limitata a 5000 nei confronti del conducente se appartenente al medesimo nucleo familiare del proprietario del veicolo. La rivalsa sarà invece sempre esercitata per intero se il veicolo assicurato è un autobus o un autosnodato. Trasporto di persone non conforme alle disposizioni vigenti Reale Mutua rinuncia ad esercitare la rivalsa se il trasporto di persone non è effettuato in conformità alle prescrizioni di legge o alle indicazioni della carta di circolazione. RIVALSA GROUPAMA RINUNCIA ALL AZIONE DI RIVALSA A fronte di apposita pattuizione Groupama Assicurazioni S.p.A. rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o locatario del veicolo o appartenente al nucleo familiare dello stesso o dei dipendenti e collaboratori anche occasionali dello stesso, nei seguenti casi: - veicolo guidato da persona non abilitata: se il conducente è in possesso di patente idonea ma scaduta o non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; - danni subiti dai terzi trasportati: se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della Carta di Circolazione. Nei suddetti casi non si darà luogo alla rinuncia nel caso in cui il proprietario o il locatario fossero a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all azione di rivalsa. - Guida in stato di ebbrezza o sotto l influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope: in caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n 7 e 187 n 8 del Codice della Strada, salvo venga accertato uno stato di etilismo cronico. RIVALSA LIGURIA Liguria, a parziale deroga dell art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, rinuncia al diritto di rivalsa: nei confronti dell Ente Proprietario / Locatario o della Società Proprietaria / Locataria(Leasing), se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore, sempreché l Ente Proprietario / Locatario, o la Società Proprietaria / Locataria (Leasing), non fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto a tale azione; per i veicoli diversi dai ciclomotori, nel caso di danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione; nei confronti del proprietario o locatario e del conducente, in caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza, o sotto l influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope; Liguria si riserva il diritto di esercitare azione di rivalsa nei confronti del proprietario, o locatario, nel caso in cui il medesimo fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto a tale azione di rivalsa; Liguria eserciterà tale azione anche nei confronti del conducente fino al limite massimo di e 500,00. RIVALSA NATIONALESUISSE Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892-1893 - 1894 del Codice Civile.

Con riferimento all assicurazione di Responsabilità Civile, qualora sia applicabile l art. 144 della Legge, la Società esercita diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma. E) Limitazione della rivalsa per guida in stato di ebbrezza A parziale deroga dell art. 2 (Esclusioni e rivalsa) lett. f) delle Norme che regolano l assicurazione Responsabilità civile, la Società esercita il diritto di rivalsa nel caso di sinistri causati da veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza fino alla concorrenza del 10% (dieci per cento) della somma liquidata con il massimo di euro 500 (cinquecento) per sinistro. F) Rinuncia alla rivalsa per guida con abilitazione alla guida scaduta A parziale deroga dell art. 2 (Esclusioni e rivalsa) lett. a) delle Norme che regolano l assicurazione Responsabilità civile, la Società rinuncia al diritto di rivalsa nel caso in cui il veicolo assicurato sia condotto, al momento del sinistro, da persona che, pur essendo in possesso di abilitazione alla guida, abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo della stessa. Resta comunque inteso che, qualora detta abilitazione alla guida non venisse rinnovata dalle Autorità competenti entro 3 (tre) mesi della data del sinistro, indipendentemente dal motivo del mancato rinnovo, la Società esercita il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi. L) Guida giovane conducente La Società, a parziale deroga di quanto indicato all art. 12 (Franchigia) delle Norme che regolano l assicurazione Responsabilità civile, anche se al momento del sinistro il conducente dell autovettura assicurata sia persona diversa dal proprietario ed abbia un età inferiore a 26 anni compiuti, non applica la franchigia stabilita dal predetto articolo. V) Rinuncia alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l influenza di sostanze stupefacenti o per trasposto non in conformità alla normativa A parziale deroga dell art. 2 (Esclusioni e rivalsa) lett. a), e) ed f) delle Norme che regolano l assicurazione Responsabilità civile, la Società rinuncia al diritto di rivalsa che le compete per quanto previsto dal disposto dello stesso articolo: nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 N.C.d.S.; nel caso di danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.