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Direzione Centrale delle Entrate Contributive Roma, 11 Giugno 2004 Circolare n. 93 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza, Al Presidente Al Vice Commissario Straordinario Al Presidente e ai Membri del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali OGGETTO: Riscossione 2004 dei contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale. SOMMARIO: 1.Termini e modalità di versamento. 2.Reddito imponibile 3. Rateizzazione. 4. Compensazione. 5. Quadro "RR" del modello UNICO 2004. 1. Termini e modalità di versamento. Nel richiamare le precisazioni fornite con circolare n. 42 del 4 marzo 2004 in ordine alla misura e le modalità di pagamento dei contributi previdenziali dovuti, nel corrente esercizio, dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, si fa presente che, ai sensi del D.L.15 aprile 2002, n.63, convertito con modificazioni nella legge 15 giugno 2002, n.112, i contributi afferenti la quota di reddito eccedente il

minimale devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi e, quindi, per il corrente anno, entro il 21 giugno 2004 il 20 giugno è festivo - (saldo 2003 e primo acconto 2004) ed entro il 30 novembre 2004 (secondo acconto 2004). Si evidenzia, al riguardo, che il versamento del saldo 2003 e del primo acconto 2004 (e non di altre somme eventualmente a debito) può essere effettuato entro il 20 luglio 2004, anziché entro il 21 giugno 2004, maggiorando l'importo dei contributi dovuti dello 0.40 per cento a titolo di interessi. La predetta maggiorazione dello 0,40 per cento deve essere versata separatamente dai contributi, utilizzando la causale contributo "API" (artigiani) o "CPI" (commercianti) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo. 2. Reddito imponibile. In riferimento all individuazione dell ammontare del reddito da assoggettare all imposizione dei contributi previdenziali, nel far rinvio alle precisazioni fornite con circolare n. 102 del 12 giugno 2003, si fa presente che deve essere preso in considerazione il totale dei redditi d impresa, al lordo dell eventuale quota agevolata ai fini DIT (dual income tax di cui al D.Lgs. 466/97) ed al netto delle eventuali perdite dei periodi d imposta precedenti scomputate dal reddito dell anno, così come dichiarato ai fini delle imposte sui redditi. Si fa presente, inoltre che, in presenza di adesione al concordato preventivo di cui all art.33 della legge n.326/2003, fermo restando l obbligo del versamento del minimale contributivo di cui alla legge 233/1990, gli interessati hanno facoltà di pagare o meno la contribuzione previdenziale sulla quota di reddito eccedente quello minimo di riferimento, costituita dal reddito d impresa del 2001 aumentato del 7%. Per i soci di S.r.l. iscritti alle gestioni degli artigiani o dei commercianti la base imponibile è costituita dalla parte del reddito d impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili. Ciò premesso, previa verifica con l Agenzia delle Entrate, in relazione al reddito di partecipazione in società di persone o assimilate, al reddito d impresa in contabilità semplificata ed al reddito d impresa in contabilità ordinaria, (rispettivamente quadro RH, RG ed RF del modello UNICO 2004) si indicano, di seguito, gli elementi che costituiscono la base imponibile contributiva. RH Somma delle col. 10 o delle col. 12 (concordato), se compilate, dei righi da RH1 a RH4 dei vari moduli per i quali è stato indicato il codice 1 o 3 nelle rispettive col. 3, a cui va aggiunto RH15 ( al netto degli importi delle colonne 9 già ricompresi nell ammontare delle colonne 12) - ( RH8 + RH10 + RH11). RG RG32, col.5 Ovvero Se i righi RG39 e RG40 (sezione concordato) non sono compilati o se compilati RG41 barrata, RG29, col.3 - (RG33, col.2 + RG35, col.2).

ovvero Se i righi RG39 e RG40 sono compilati e RG41 non barrata: 1) per RG28, col.1 non compilata RG40, col.2 - ( RG29, col.2 + somma delle colonne 7 dei righi da RS6 a RS9 dei moduli RS compilati + RG35, col.2); 2) per RG28, col.1 compilata, se RG28, col.1 + RG28,col.2>RG40,col.2 RG40, col.2 - (RG29, col.2 + somma delle colonne 7 dei righi da RS6 a RS9 dei moduli RS compilati + RG35, col.2); 3) per RG28, col.1 compilata, se RG28, col.1 + RG28,col.2<RG40,col.2 RG40, col.2 - (RG28, col.1 +RG29, col.2 + somma delle colonne 7 dei righi da RS6 a RS9 dei moduli RS compilati + RG35, col.2). *RG28, col. 1 può essere di segno negativo pertanto la somma delle colonne 1 e 2 del rigo RG28 è da intendersi come somma algebrica. RF Se i righi RF55 e RF56 non sono compilati o se compilati RF57 barrata, RF44, col.3 - (RF47, col.2 + RF51, col.2) ovvero Se i righi RF55 e RF56 sono compilati e RF57 non barrata: 4) per RF43, col.1 non compilata RF56, col.2 - ( RF44, col.2 + somma delle colonne 7 dei righi da RS6 a RS9 dei moduli RS compilati + RF51, col.2); 5) per RF43, col.1* compilata, se RF43, col.1 + RF43,col.2>RF56,col.2 RF56, col.2 - (RF44, col.2 + somma delle colonne 7 dei righi da RS6 a RS9 dei moduli RS compilati + RF51, col.2); 6) per RF43, col.1* compilata, se RF43, col.1 + RF43,col.2<F56,col.2 RF56, col.2 - (RF43,col.1 + RF44, col.2 + somma delle colonne 7 dei righi da RS6 a RS9 dei moduli RS compilati + RF51, col.2). *RF43, col. 1 può essere di segno negativo pertanto la somma delle colonne 1e 2 del rigo RF43 è da intendersi come somma algebrica. Nei righi presi in considerazione dei quadri RG e RF si è già tenuto conto di DIT ed imposte sostitutive, inoltre se utilizzata, va aggiunta la perdita di cui al quadro RD, rigo RD9. Ai fini della determinazione dell imponibile contributivo i redditi in argomento dovranno essere integrati con redditi eventualmente derivanti, agli iscritti alle Gestioni, dalla partecipazione a società a responsabilità limitata. 3. Rateizzazione. La rateizzazione può avere ad oggetto esclusivamente i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile, con esclusione quindi dei contributi dovuti sul minimale predetto, ancorché risultanti a debito del contribuente nel quadro "RR" in quanto non versati in tutto o in parte all'atto della compilazione del modello UNICO 2004.

La prima rata deve essere corrisposta entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell acconto, eventualmente differito; le altre rate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza (per i titolari di partita IVA) ed entro la fine di ciascun mese (per gli altri contribuenti). In ogni caso, il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre. L importo da pagare ad ogni scadenza è dato dalla sorte capitale, a cui va sommata l'eventuale maggiorazione dovuta per differimento (0,40%), divisa per il numero delle rate, e dagli interessi relativi alla singola rata, da calcolare al tasso dello 0,5 mensile, come indicato presso gli sportelli delle banche, dei concessionari e delle agenzie postali. Gli interessi devono essere corrisposti utilizzando, per ogni sezione del modello, l'apposita causale (API o CPI) e decorrono dal termine previsto per il versamento in via ordinaria dell'acconto e/o del saldo, eventualmente differito, che coincide con il termine di versamento della prima rata. le modalità di compilazione del modello F24 in caso di pagamento rateale, si precisa quanto segue: gli interessi vanno esposti separatamente dai contributi ; le causali CP, CPR, AP, APR devono quindi riguardare solo contributi; la rateizzazione riguarda sia i contributi dovuti che la maggiorazione dello 0,40 per cento nel caso in cui il versamento della prima rata sia effettuato dal 21 giugno al 20 luglio. La quota parte dell'importo relativo alla maggiorazione deve comunque essere inclusa nella causale CPI o API, unitamente agli eventuali interessi sulle rate successive alla prima. 4.Compensazione. L'eventuale importo risultante a credito dal quadro RR del modello UNICO 2004 può essere portato in compensazione nel modello F24, in tutto o in parte, previa compilazione del rigo RX6 del quadro "RX" del predetto modello UNICO 2004. Per effettuare la compensazione il contribuente compilerà uno o più righi di uno o più modelli F24 indicando la causale contributo AP o AF (artigiani) o CP o CF (commercianti), il codice sede, il codice INPS (17 caratteri) del versamento che ha generato l eccedenza che si intende utilizzare in compensazione (rilevabile dal prospetto inviato unitamente ai modelli F24 sopra citati) il periodo di riferimento e l'importo che si intende compensare. Qualora venga portata in compensazione soltanto una quota parte della contribuzione originariamente versata con una delle quattro rate relative al minimale imponibile il codice INPS (codeline di n.17 caratteri) dovrà essere rideterminato in funzione del nuovo importo secondo i criteri di cui al punto 3 della circolare n. 98 del 7 maggio 2001. A tal fine potrà essere utilizzata la funzione di calcolo della codeline rilevabile nel sito Internet www.inps.it - servizi on line art./com. calcolo codeline. La compensazione può essere effettuata fino alla data di presentazione della dichiarazione successiva a quella dalla quale risulta il credito. 5. Il quadro "RR" del modello UNICO 2004. Anche per l anno 2004, ai sensi dell articolo 10 del decreto legislativo n. 241/97, il quadro "RR" del modello "UNICO 2004 persone fisiche" deve essere compilato, ai fini della determinazione dei contributi

dovuti per l anno 2003, sulla base dei redditi dichiarati per il medesimo anno, dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali (sezione I) nonché dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335 (sezione II). Per la compilazione del quadro si fa rinvio alle istruzioni contenute nel modello Unico 2004; in questa sede appare sufficiente evidenziare che, qualora dal quadro RR emergano debiti a titolo di contributi dovuti sul minimale di reddito ed il contribuente intenda regolarizzare la propria posizione tramite mod.f24, la codeline da riportare nel modello è sempre quella relativa ai predetti contributi sul minimale di reddito (codeline del titolare); in caso di importi diversi da quelli originari la codeline deve essere rideterminata secondo i criteri esposti al punto 3 che precede. Qualora l importo da corrispondere si riferisca a più di una rata, dovrà essere riportato quale numero rata 0. IL DIRETTORE GENERALE Crecco