Il presente foglio informativo non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell art. 1336 Cod.Civ. MUTUO FONDIARIO / IPOTECARIO Sezione I - Informazioni sulla Banca Cassa Rurale di Trento - Banca di Credito Cooperativo - Società cooperativa Sede Legale e Direzione Generale in Trento Via Belenzani n. 6 Indirizzo internet www.cassaruraleditrento.it e-mail: info@cr-trento.net Codice ABI 08304 Iscritta all albo delle banche tenuto dalla Banca d'italia al n. 2987.6 Iscritta all albo nazionale degli enti cooperativi al n. A157637 Registro delle Imprese di Trento, codice fiscale e partita IVA n. 00107860223 Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo Capitale sociale al 31.12.2007 91.218,48 Riserve al 31.12.2007 114.354.697,91 Aggiornamento n. 16 di giugno 2008 pagina 1 di 6
Sezione II - Caratteristiche e rischi tipici dell operazione Struttura e funzione economica del mutuo fondiario Il mutuo fondiario è un finanziamento a medio-lungo termine (superiore ai 18 mesi) caratterizzato dalla concessione a favore della banca di un ipoteca a garanzia del rimborso del finanziamento stesso. L ammontare massimo della somma erogabile è pari all 80% del valore dei beni ipotecati. Tale percentuale può essere elevata fino al 100% qualora vengano prestate garanzie integrative (fideiussioni bancarie, polizze di assicurazione etc.). Nel caso in cui preesistano garanzie ipotecarie il suddetto limite dell 80% dovrà comprendere il capitale residuo del precedente finanziamento da sommare a quello nuovo. Il debitore rimborserà il mutuo mediante pagamento periodico di rate comprensive di capitale ed interessi, secondo un tasso fisso, variabile o misto. In caso di estinzione anticipata (o di rimborso parziale) del finanziamento può essere richiesto se previsto dal contratto un compenso omnicomprensivo. Struttura e funzione economica del mutuo ipotecario Il mutuo ipotecario si differenzia dal mutuo fondiario per la possibilità di richiedere un finanziamento fino al 100% del valore del bene ipotecato. Principali rischi, di carattere generico o specifico, connessi con il mutuo ipotecario Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti: nel caso di mutuo a tasso indicizzato, cioè agganciato all andamento di determinati parametri (es. Euribor) variabili nel corso del tempo, può verificarsi un aumento del valore del parametro preso a riferimento, con conseguente aggravio dell impegno finanziario richiesto al cliente; il tasso minimo praticabile è il tasso minimo a carico del debitore. Nel caso in cui l indicizzazione del mutuo determinasse un tasso nominale annuo (T.A.N.) inferiore al tasso minimo praticabile, il T.A.N. applicato sarà comunque pari al tasso minimo praticabile. possibilità di variazione del tasso di interesse nel caso di mutui a tasso variabile, in aumento rispetto al tasso di partenza; impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso, qualora il prestito finalizzato sia a tasso fisso; nel caso di mutuo erogato in valuta estera può individuarsi in capo al cliente, oltre al predetto rischio di tasso, un rischio di cambio determinato dalla normale incidenza della congiuntura di mercato sulla divisa presa a riferimento; potrebbe cioè verificarsi, nel corso del rapporto, un apprezzamento della valuta estera prescelta per il finanziamento rispetto alla valuta nazionale con un conseguente aggravio di oneri per il cliente in relazione al rimborso del prestito; variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese) se contrattualmente previsto. Aggiornamento n. 16 di giugno 2008 pagina 2 di 6
LEGENDA: Nel presente foglio informativo, i termini di seguito elencati hanno i significati rispettivamente indicati Commissioni di istruttoria Spese di perizia Tasso di preammortamento Tasso fisso Tasso variabile Parametro di indicizzazione (in caso di tasso indicizzato): Tasso misto Tasso minimo praticabile Interesse di mora Rata Ammortamento Preammortamento Terzo datore di ipoteca Tasso effettivo globale medio (TEGM) e indicatore sintetico di costo (ISC) Corrispettivo richiesto a fronte delle indagini ed analisi espletate dalla banca per determinare la concedibilità del finanziamento Spese per l'accertamento del valore dell'immobile offerto in garanzia. tasso sul periodo di preammortamento, cioè per il periodo che va dal momento di erogazione del mutuo all'inizio dell'ammortamento dello stesso. tasso di interesse che non varia per tutta la durata del finanziamento. tasso di interesse che varia in relazione all'andamento del mercato monetario. indice di riferimento del mercato monetario sul quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale secondo le modalità all uopo indicate. il tasso di interesse può passare da fisso a variabile a scadenze determinate e a condizioni specificamente indicate nel contratto. è il tasso minimo a carico del debitore. Nel caso in cui l indicizzazione del mutuo determinasse un tasso nominale annuo (T.A.N.) inferiore al tasso minimo praticabile, il T.A.N. applicato sarà comunque pari al tasso minimo praticabile. rappresenta il maggior tasso da applicare sulle somme pagate tardivamente. pagamento che il cliente effettua periodicamente per la restituzione del mutuo secondo cadenze stabilite contrattualmente (mensili, trimestrali, semestrali, annuali, etc.). La rata è composta da una quota capitale, cioè una parte dell importo prestato e da una quota interessi, relativa agli interessi dovuti alla banca per il mutuo. è il piano di restituzione graduale del mutuo mediante il pagamento periodico di rate. periodo iniziale del mutuo nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi. soggetto, diverso dal debitore, che consente l iscrizione dell ipoteca su un proprio immobile a garanzia del mutuo. Sono indicatori sintetici del costo del credito, espressi in percentuale sull ammontare del prestito concesso. Nel calcolo del TEGM/ISC sono comprese le seguenti componenti di costo per il cliente: - commissioni di istruttoria e apertura della pratica di credito; - spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate(se stabilite dal creditore); - altre spese contemplate dal contratto; - rimborso del capitale; - pagamento degli interessi; - spese di assicurazione o garanzia, imposte dal creditore (intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito). Aggiornamento n. 16 di giugno 2008 pagina 3 di 6
Sezione III - Condizioni economiche dell operazione Tasso annuo nominale tasso di interesse iniziale massimo applicato (T.A.N.) massimo 7,50% tasso minimo praticabile 3,75% tasso massimo per interessi di mora: Tasso in vigore al momento della mora, maggiorato di 1,50 punti, da ridursi eventualmente entro i limiti di volta in volta ai sensi dell art. 2 della legge 7 marzo 1996 n. 108. Tasso effettivo globale medio (TEGM)/Indicatore sintetico di costo (I.S.C.) 1 - misura del TEGM/ISC 7,960% TEGM/ISC indicativo rilevato su ipotesi di piano di ammortamento di mutuo decennale di 50.000 rimborsato con rate mensili posticipate, al tasso iniziale del 7,50%*, con stipula atto notarile c/o i nostri uffici. * le operazioni a tasso indicizzato comportano rischi connessi al meccanismo di indicizzazione 1 Il TEGM e l ISC sono indicatori sintetici del costo totale del credito espressi in percentuale sull ammontare del prestito concesso. Nel calcolo sono comprese le seguenti componenti di costo per il cliente: spese di istruttoria e apertura della pratica di credito; spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, se stabilite dal creditore; altre spese contemplate dal contratto; rimborso del capitale e pagamento degli interessi. Per i mutui a tasso variabile l indicazione del TEGM/ISC viene data sulla base del tasso a regime. Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) in vigore, ex art. 116 D. Lgs. 385/93, relativo all operazione descritta in questo foglio informativo, è indicato nell apposita tabella contenente i tassi effettivi globali medi relativi alle operazioni di finanziamento oggetto della rilevazione da parte del Ministero dell Economia e delle Finanze ai sensi dell art. 2 L. 108/96 (Legge Usura), affisso trimestralmente presso la sede e le dipendenze della Cassa Rurale. Per il calcolo dell I.S.C. del presente foglio informativo si fa riferimento all anno civile Durata del contratto numero di mesi/anni (comprensivi di massimo 30 anni preammortamento e ammortamento) Spese accessorie e commissioni commissioni di istruttoria (comprensive di oneri accessori relativi alla liquidazione del mutuo e della stipula dell atto notarile c/o i nostri uffici) spese nostro intervento per eventuale stipula atto notarile c/o altri uffici 0,10% dell importo finanziato minimo 150,00 - massimo 2.500,00 100,00 c/o Notai nel Comune di Trento e Comuni limitrofi 200,00 c/o Notai in Provincia di Trento 300,00 c/o Notai fuori Provincia di Trento Per interventi presso studi notarili fuori dal Comune di Trento o dai Comuni limitrofi verranno inoltre recuperate le spese di trasferta applicando le tariffe ACI ai chilometri percorsi. Spese incasso rata 1,55 imposta sostitutiva (ex art. 15 DPR 601/73) secondo la normativa vigente Spese per comunicazioni (ad eccezione dei quelle gratuite di cui alla L. 40/2007) 1,50 spese per informazione precontrattuale (ove richiesta) 5,00 Spese per rilascio certificazione interessi 10,00 Spese per ricerca e copia documentazione (per singolo documento) 10,00 spese per assicurazione incendio fulmine scoppio etc. spese di intervento per eventuale cancellazione vincolo ipotecario esenti recupero spese per ns. interventi successivi presso studi notarili massimo 250,00 obbligatoria a carico cliente Aggiornamento n. 16 di giugno 2008 pagina 4 di 6
Rimborso anticipato commissioni per estinzione anticipata del mutuo esenti Sezione IV Sintesi delle clausole contrattuali Disponibilità dell importo del mutuo - Salvo i casi di disponibilità immediata, la somma mutuata viene riconsegnata alla banca e costituita in deposito cauzionale infruttifero presso la stessa, a garanzia dell adempimento di tutti gli obblighi posti dal contratto a carico del cliente (ad esempio, produzione polizza assicurativa o iscrizione dell ipoteca). La somma sarà svincolata e restituita al cliente non appena attribuito il G.N. o l ipoteca risulterà regolarmente iscritta. Rimborso - Il mutuo deve essere rimborsato - nel corso della durata convenuta - ratealmente, senza necessità di preventiva comunicazione scritta da parte della banca, secondo il piano di ammortamento concordato tra la banca medesima ed il cliente. Ipoteca - A garanzia del totale pagamento di tutto quanto dovuto alla banca in dipendenza del mutuo, viene concessa ipoteca, da parte del cliente o di un terzo, con le caratteristiche previste dal testo unico bancario per il credito fondiario, su immobili liberi da vincoli o pesi pregiudizievoli. Per il credito fondiario, si fa riferimento alle norme previste dal Testo Unico Bancario (D.Lgs.n. 385/1993). Assicurazione Il cliente, l eventuale terzo datore di ipoteca e i loro aventi causa sono obbligati, per tutta la durata del mutuo, ad assicurare e mantenere assicurato l immobile concesso in garanzia contro i danni da incendio, caduta del fulmine e scoppio, presso compagnia di gradimento della banca, per un importo ritenuto equo. Rimborso parziale o estinzione anticipata Il cliente può estinguere anticipatamente il mutuo in tutto o in parte, dando un preavviso di almeno 15 giorni e corrispondendo il capitale, gli interessi e gli altri oneri maturati fino a quel momento. Il compenso onnicomprensivo sarà richiesto se espressamente indicato nel contratto e nei soli casi consentiti dalla legge (D.L. n. 7/2007, convertito nella L. n. 40/2007). Capitalizzazione di interessi - sulle somme dovute e non pagate alle relative scadenze, come in caso di risoluzione del contratto o di decadenza dal beneficio del termine, il mutuatario sarà tenuto a corrispondere l'interesse di mora, nella misura indicata dal contratto, dal giorno della scadenza fino a quello del pagamento. Su detti interessi non è consentita la capitalizzazione periodica. Clausola risolutiva espressa e decadenza dal beneficio del termine - In determinate ipotesi (ad esempio insolvenza del cliente evidenziata da protesti o procedimenti giudiziari, mancata diligente manutenzione degli immobili ipotecati, mancato pagamento dei premi assicurativi ecc.), la banca ha la facoltà di sciogliere il contratto e, conseguentemente, di pretendere l immediato pagamento di quanto dovuto. In particolare, nel mutuo fondiario, la banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento della rata (cioè il pagamento svolto tra il 30 ed il 180 giorno dalla scadenza della rata), quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. La banca può parimenti recedere dal contratto in caso di mancato pagamento anche di una sola rata, trascorsi 180 giorni dalla scadenza della stessa. Nel caso di mutuo ipotecario, la banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il mancato pagamento alla scadenza prevista anche di una sola rata del mutuo. Recupero di spese e di oneri tributari - sono a carico del cliente le spese o gli oneri tributari connessi al contratto, le spese che la banca dovesse sostenere per il recupero del proprio credito e comunque in conseguenza dell'inadempimento del mutuatario, nonché le spese relative ad attività compiute dalla banca in ottemperanza a richieste formulate da Autorità giudiziarie o tributarie riguardanti il mutuatario. Modifica delle condizioni In presenza di un giustificato motivo (tra cui a titolo esemplificativo la modifica di disposizioni di legge, la variazione generalizzata di tassi di interesse o di altre condizioni economicofinanziarie di mercato, la soppressione, la mancata rilevazione, nonché la revisione sostanziale delle Aggiornamento n. 16 di giugno 2008 pagina 5 di 6
caratteristiche funzionali dell indice di riferimento sopra indicato, il mutamento del grado di affidabilità del cliente espresso in termini di rischio di credito e determinato sulla base di oggettive procedure di valutazione) il cliente accorda specificamente alla banca la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni economiche di contratto, rispettando le prescrizioni dell art. 118 del D. Lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni. Da compilare in caso di offerta fuori sede Offerta fuori sede effettuata mediante il Sig. Dipendente della Cassa Rurale di Trento con la qualifica di: Iscritto all Albo Unico dei Promotori Finanziari con provvedimento n. del ATTESTAZIONE DEL CLIENTE Il sottoscritto (Nome) (Cognome) Dichiara di aver ricevuto copia completa del presente Foglio Informativo Data Firma Aggiornamento n. 16 di giugno 2008 pagina 6 di 6