PROCEDURA APERTA PER LA CONTRAZIONE DI UN MUTUO DECENNALE NON IPOTECARIO PER L ULSS N. 13 DI MIRANO CAPITOLATO SPECIALE (cod. doc. CS121104) SOMMARIO Art. 1 Oggetto e caratteristiche Art. 2 Erogazione del finanziamento Art. 3 Condizioni del mutuo Art. 4 Soggetti partecipanti Art. 5 Criterio di aggiudicazione Art. 6 Ammortamento Art. 7 Garanzie e pagamento Art. 8 Estinzione anticipata del mutuo Art. 9 Risoluzione Art. 10 Mancato perfezionamento contratto Art. 11 Variazioni soggettive Art. 12 Oneri e spese Art. 13 Obblighi del Soggetto mutuante in ordine alla tracciabilità dei flussi Art. 14 Controversie Art. 1 Oggetto e caratteristiche La gara ha per oggetto l individuazione dell Istituto/Azienda per la stipula di un contratto di mutuo a tasso variabile convertibile in tasso fisso, con piano di ammortamento decennale, per un importo complessivo presunto di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00). Il mutuo è stato autorizzato dalla Regione Veneto con Deliberazione Giunta Regionale n. 1970 del 2/10/2012. Art. 2 Erogazione del finanziamento Il mutuo assunto fino a complessivi Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) è da stipularsi secondo il seguente piano finanziario: Per l importo pari ad Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) dovrà essere erogato in un unica soluzione attraverso il versamento dell intera somma su un conto appositamente individuato dall Azienda ULSS 13 di Mirano intrattenuto presso la Banca che svolge funzioni di Tesoreria per conto dell ULSS. L erogazione del finanziamento avrà luogo dopo la sottoscrizione di apposito contratto e comunque entro e non oltre 30 giorni a decorrere dalla ricezione della richiesta inviata dall ULSS. Per l importo massimo pari ad Euro 2.000.000,00, dovrà essere erogato a stato avanzamento lavori, su un conto appositamente individuato dall Azienda ULSS 13 di Mirano intrattenuto presso 1
la Banca che svolge funzioni di Tesoreria per conto dell ULSS entro 14 giorni solari dalla presentazione dello Stato Avanzamento Lavori siglato dal direttore dei lavori nominato dalla stazione appaltante. La decorrenza dell ammortamento è la stessa fissata per l erogazione. L erogazione del finanziamento avrà luogo dopo la sottoscrizione di apposito contratto e comunque entro e non oltre 30 giorni a decorrere dalla ricezione della richiesta inviata dall ULSS. La decorrenza dell ammortamento è la stessa fissata per l erogazione. Art. 3 Condizioni del mutuo Il mutuo avrà durata decennale e sarà regolato al tasso variabile annuo seguente: EURIBOR 6 mesi + lo spread offerto in sede di gara. Il tasso EURIBOR a 6 mesi è rilevato due giorni lavorativi antecedenti la data di decorrenza di ciascun periodo di interessi. L ammortamento del prestito è suddiviso in periodi di interessi della durata di sei mesi, pertanto il rimborso verrà effettuato con 20 rate costanti e posticipate, comprensive di capitale ed interessi, alla fine di ogni semestre di ammortamento. Si applica la regola calcolo giorni 30/360. Alla stipula del contratto l istituto di credito avrà l obbligo di fornire il piano di ammortamento con l indicazione dei seguenti parametri: - importo rata semestrale suddiviso in quota capitale e quota interessi - debito residuo per il pagamento di ciascuna rata - formule impiegate per il calcolo dell ammortamento - formula impiegata per determinare tasso Successivamente alla data di inizio dell'ammortamento del presente finanziamento, è facoltà dell Azienda Sanitaria di optare per la trasformazione in mutuo a tasso fisso annuo (base di calcolo 360/360). In tal caso il saggio di interesse che verrà applicato al finanziamento sarà pari al tasso EURIBOR a 6 mesi di durata pari alla durata media residua del finanziamento medesimo, il giorno lavorativo precedente la decorrenza della prima rata successiva all'esercizio dell'opzione e incrementato di uno spread non superiore a quello fissato per il tasso variabile offerto in sede di gara. L opzione potrà essere effettuata dall Ente una sola volta nell arco della durata del finanziamento facendo pervenire alla Banca un preavviso scritto irrevocabile di almeno 30 giorni lavorativi bancari anteriori alla scadenza di ogni rata. Art. 4 Soggetti partecipanti La partecipazione alla gara è aperta alle aziende di credito iscritte all Albo di cui all art.13 del D.Lgs 385/93, tenuto presso la Banca d Italia e abilitate ai sensi della vigente normativa, alla concessione di mutui. Sono ammessi a presentare offerta anche istituti/aziende di credito appositamente e temporaneamente raggruppati, nei limiti e con le modalità di cui all art. 37 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.. In tal caso nell offerta dovranno essere indicate le percentuali di mutuo che saranno erogate da ciascun istituto/azienda di credito. 2
Inoltre, a pena di esclusione, l iscrizione all Albo di cui al precedente punto, dovrà essere posseduta da tutte le Imprese partecipanti al Raggruppamento. Art. 5 Criterio di aggiudicazione La gara sarà aggiudicata seguendo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell art. 82 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., pertanto la gara verrà aggiudicata all offerente che avrà espresso il prezzo più basso (art. 82 D.Lgs 163/2006 e s.m.i.), da intendersi come il minor spread offerto. In caso di discordanza tra valore espresso in cifre e quello espresso in lettere, prevarrà quello espresso in lettere. L ULSS appaltante si riserva libera facoltà : - di non procedere all aggiudicazione, nel caso in cui la maggiorazione massima (spread), offerta in sede di gara, risulti superiore a quella applicata da CDP per i mutui fondiari di pari durata e con la stessa tipologia di regime di interessi e profilo di ammortamento, che viene pubblicata di norma settimanalmente il venerdì, sul sito internet della CDP; - di sospendere o non aggiudicare la gara. In ogni caso i concorrenti non avranno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o risarcimenti. Art. 6 Ammortamento L ULSS 13 di Mirano si obbliga a rimborsare il mutuo in n. 20 rate semestrali posticipate, comprensive di quota capitale e quota interessi, tenendo conto del relativo piano di ammortamento strutturato sulla base delle condizioni economiche stabilite. L azienda aggiudicataria dovrà inviare, sia all ULSS sia al Tesoriere dell ULSS, almeno 60 giorni prima della scadenza delle rate gli avvisi di pagamento nei quali dovranno essere debitamente specificate le predette componenti da pagare (interessi e capitale). Art. 7 Garanzie e pagamento A garanzia dell integrale pagamento delle obbligazioni derivanti dalla stipulazione del contratto di mutuo, oggetto della presente gara, l ULSS 13 di Mirano si impegna ad iscrivere nel proprio bilancio, per tutta la durata dell ammortamento del mutuo, le somme occorrenti per l effettuazione dei pagamenti ed emette apposito atto di delega al proprio Tesoriere impegnandolo ad accantonare, sul totale delle entrate riscosse, le somme necessarie, in ogni esercizio per gli adempimenti di cui sopra ed a versare alla banca mutuante le rate del mutuo alle scadenze pattuite. Alla scadenza del vigente contratto di tesoreria, qualora l istituto tesoriere cambiasse, l ULSS provvederà a far assumere analogo impegno al nuovo tesoriere. Art. 8 Estinzione anticipata del mutuo Il mutuo potrà essere estinto anticipatamente, in tutto o in parte, con un preavviso dell ULSS 13 di Mirano di 45 (quarantacinque) giorni, a condizione che siano trascorsi 18 mesi dalla data di versamento dell importo del mutuo nei conti di Tesoreria intestati a questa Azienda Sanitaria. Per l esercizio del diritto di cui al precedente comma verranno corrisposti all Istituto erogante: - la quota di capitale che intende restituire; - gli eventuali arretrati di ogni somma dovuta; - il rateo di interessi riguardante la semestralità in corso. Nessun altro onere potrà essere posto a carico dell ULSS 13 di Mirano per l eventuale estinzione anticipata (totale o parziale). L estinzione anticipata parziale comporta la riduzione proporzionale dell importo delle rate residue e non incide sulla durata dell operazione così come originariamente pattuita. 3
Art. 9 Risoluzione Il mancato puntuale pagamento anche di una sola rata di ammortamento e comunque di qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto comporta l obbligo di corresponsione, oltre che delle somme insolute, degli interessi di mora nella misura pari al tasso regolante il mutuo, maggiorato di un punto percentuale. Trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data dell inadempienza di cui al punto precedente, l azienda aggiudicataria si riserva la facoltà di ritenere risolto di diritto il contratto ai sensi dell art. 1456 codice civile, dando luogo all obbligo di soddisfacimento in unica soluzione del residuo debito comprensivo delle somme non corrisposte e degli interessi di mora. La comunicazione della risoluzione del contratto verrà data dalla azienda aggiudicataria con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. L Azienda ULSS 13 di Mirano potrà procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi: 1. grave ovvero ripetuta negligenza o frode e/o inosservanza nell esecuzione degli obblighi contrattuali; 2. cessione del contratto, salvo i casi di cui all art. 10 del presente Capitolato; 3. subappalto del servizio a terzi. Nel caso di cui al precedente punto 1, dopo la diffida formulata con apposita nota delle inadempienze contrattuali, qualora il contraente non provveda, entro e non oltre il termine di tre giorni consecutivi dalla relativa comunicazione fattagli pervenire anche via fax, a sanare le medesime, l ULSS provvederà alla soluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell art. 1454 del Codice Civile. Nel caso di cui ai precedenti punti 2 e 3 il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell art. 1456 del Codice Civile. Nel caso di Raggruppamento di Imprese si applicherà la disciplina di cui all art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Art. 10 Mancato perfezionamento contratto L ULSS 13, in caso di mancata o ritardata erogazione del mutuo da parte dell istituto di credito, potrà assegnare, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, un termine per adempiere. Detto termine non potrà essere inferiore a 3 giorni dal ricevimento della comunicazione. Trascorso inutilmente il predetto termine, non si procederà al perfezionamento del contratto e all aggiudicatario verrà escussa una somma pari alla garanzia prevista dal D.lgs n. 163/2006. Art. 11 Variazioni soggettive Per la gestione del presente servizio non è ammesso il subappalto. La cessione d azienda è sottoposta alle condizioni, prescrizioni e modalità di cui all art.116 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.. Sarà vietata la cessione del contratto, salvi i casi di fusione, scissione, accorpamento o cessione del ramo d Azienda dell Impresa aggiudicataria previsti dalla vigente normativa. La cessione dei crediti è disciplinata dall art. 117 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Art. 12 Oneri e spese 4
Le spese relative all istruttoria, qualsiasi altra spesa inerente la gestione del mutuo e le spese per ogni servizio accessorio richiesto durante la vita dell operazione, comprese le spese contrattuali, sono a completo carico dell azienda mutuante. Art. 13 Obblighi del Soggetto mutuante in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari Il Soggetto mutuante assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Art. 14 Controversie Per qualsiasi azione o controversia sarà competente esclusivamente il Foro giurisdizionale di Venezia. IL DIRETTORE GENERALE Dott. Gino Gumirato 5