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editoriale Lauree specialistiche un traguardo importante per la professione Corsa ad ostacoli all italiana per l accesso Giovanni Muttillo, Presidente L e lauree biennali specialistiche per le professioni sanitarie sono finalmente una realtà per il nostro sistema professionale. A quattro anni dalla emanazione della legge 251/2000, è stato infatti firmato il decreto del Ministro dell Istruzione e dell Università e della Ricerca MIUR che stabilisce date e punteggi per le ammissioni. La prova si è svolta il 6 ottobre nei 18 atenei previsti. La prima programmazione aveva stabilito 1.119 posti: 570 per infermieri, 217 per tecnici della riabilitazione, 160 per tecnici-diagnostici, 92 per tecnici-assistenziali e 80 per le professioni della prevenzione. L offerta di posti del MIUR è inferiore del 25% rispetto alla richiesta delle Regioni e del ministero della Salute. Decreto Ministeriale 9 luglio 2004 Modalità e contenuti prova di ammissione ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie per l'anno accademico 2004/05 VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300; omissis... D E C R E T A: Art.1-1.Per l anno accademico 2004/2005 l ammissione ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie di cui al D.M. 2 aprile 2001, per i quali si dispone che non sia consentita una abbreviazione di corso, avviene previo superamento di apposita prova predisposta da ciascuna università sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto. 2. L ammissione ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie di cui al presente decreto, è consentita direttamente, in deroga al superamento della apposita prova, a coloro i quali è stato conferito l incarico ai sensi e per gli effetti dell articolo 7 della legge 10 agosto 2000, n. 251, da almeno due anni alla data del presente decreto. 3. La prova di ammissione per l accesso ai corsi di laurea di cui al comma 1 articolati in uno per ogni classe di laurea specialistica, consiste nella soluzione di ottanta quesiti a risposta multipla, di cui una sola risposta esatta tra le cinque indicate su argomenti di: - teoria/pratica pertinente alle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse; - logica e cultura generale; - regolamentazione dell'esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse e legislazione sanitaria; - cultura scientifico-matematica, statistica e informatica; - scienze umane e sociali. 4. La prova si svolge presso le sedi universitarie il giorno 6 ottobre 2004. Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di due ore. 5. Sulla base dei programmi di cui all allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti trentadue quesiti per l argomento di teoria/pratica pertinente all esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse; diciotto quesiti per l'argomento di logica e cultura generale e dieci quesiti per ciascuno dei restanti argomenti. 5

Art.2-1.Per la valutazione del candidato ciascuna commissione giudicatrice, nominata dai competenti organi accademici, ha a disposizione cento punti dei quali ottanta riservati alla prova scritta e venti ai titoli. 2. Per la valutazione della prova si tiene conto dei seguenti criteri: a) 1 punto per ogni risposta esatta; - 0,2 punti per ogni risposta sbagliata; 0 punti per ogni risposta non data. 3. In caso di parità di voti prevale, in ordine decrescente, il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione rispettivamente dei quesiti relativi ai seguenti argomenti: teoria/pratica pertinente all esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse; logica e cultura generale; regolamentazione dell'esercizio professionale specifico e legislazione sanitaria; cultura scientifico-matematica, statistica e informatica; scienze umane e sociali. 4. La valutazione dei titoli accademici e professionali, per la classe di laurea specialistica delle scienze infermieristiche e ostetriche avverrà sommando il punteggio di: I. - uno dei sotto elencati titoli, a scelta del candidato, presentato per l accesso al corso: - diploma di laurea triennale abilitante all esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse punti 7; - diploma universitario, abilitante all esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse punti 6; - titoli abilitanti all esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse, di cui alla legge n.42/1999 punti 5; II. - diploma di Scuola diretta a fini speciali in assistenza infermieristica ( DAI ) di cui al D.P.R. n. 162/82 punti 3 - altri titoli accademici, professionali o formativi: punti 0,50 per ciascun titolo fino ad un massimo di punti 2 III. - attività professionali nella funzione apicale di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse, idoneamente documentate e certificate: punti 1 per ciascun anno o IV. - attività professionali nell'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse, idoneamente documentate e certificate: punti 0,50 per ciascun anno o 5. La valutazione dei titoli accademici e professionali per le classi di laurea specialistica delle scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione, per le classi di laurea specialistica delle scienze delle professioni sanitarie tecniche e per le classi di laurea specialistica delle scienze delle professioni sanitarie della prevenzione, avverrà sommando il punteggio di: I. - uno dei sotto elencati titoli, a scelta del candidato, presentato per l accesso al corso: - diploma di laurea triennale abilitante all esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse punti 7; - diploma universitario, abilitante all esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse punti 6; - titoli abilitanti all esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse di cui alla legge n.42/1999 punti 5. II. - altri titoli accademici, professionali o formativi: punti 0,50 per ciascun titolo fino ad un massimo di punti 5; III. - attività professionali nella funzione apicale di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse idoneamente documentate e certificate: punti 1 per ciascun anno o IV. - attività professionali nell esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse, idoneamente documentate e certificate: punti 0,50 per ciascun anno o Art.3-1.I bandi di concorso prevedono disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e indicano i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni preposte agli esami di ammissione e dei responsabili del procedimento ai sensi della legge n.241/1990. 2. I bandi di concorso definiscono inoltre le modalità relative agli adempimenti per il riconoscimento dell identità dei partecipanti, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento della prova, nonché le modalità in ordine all esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto dagli atenei. Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 9 luglio 2004 Il Ministro (f.to Letizia Moratti) 6

Il Consiglio Direttivo ha evidenziate, con lettera di seguito riportata, le criticità del decreto. Milano, 16 luglio 2004 - Prot. n. 851/04 Alla Presidente Federazione Nazionale Collegi IPASVI I.I.D. Annalisa Silvestro SEDE e p.c. AI Presidenti Collegi IPASVI d Italia LORO SEDI Oggetto: Criticità Decreto MIUR Gentile Presidente, dopo tanti rinvii, il primo dato positivo è che esiste il Decreto, da una prima lettura si riscontra il mancato riconoscimento dei crediti formativi come sancito dal DM 509/99 e quindi l abbreviazione del corso di laurea (nel rispetto dei 120 CFU previsti) per chi è già in possesso di un master, e per chi già in possesso della Scuola Diretta a Fini Speciali per Docenti e Dirigenti dell Assistenza Infermieristica, (comma 2 art. 5 L. n. 251/2000). Si ritiene ingiusta la differenza di punteggio tra le lauree triennali, i diplomi universitari D.U. e i titoli equipollenti ai D.U. in quanto mette in discussione quanto sancito dall art. 4 della L. n. 42/99 e dell art. 1 comma 10 della L. n. 1/02 riconoscendo così nei fatti il mercato che molte università hanno attivato e continuano a mantenere con la riconversione in laurea dei precedenti diplomi, risanando le casse degli atenei con le consistenti tasse di immatricolazione. Con la chiara vanificazione del curriculum anche in relazione al peso della prova scritta. In netto contrasto con l art. 5 della L. n. 251/00 la deroga al superamento della apposita prova, PRE- VISTA SOLO...a coloro i quali è stato conferito l incarico ai sensi e per gli effetti dell art. 7 della L. n. 251/00, da almeno due anni alla data del decreto..., va ricordato che chi ha conseguito il titolo universitario di Docenti e Dirigenti dell Assistenza Infermieristica ha già superato la prova di selezione per l ammissione al relativo corso. Resta inteso che la deroga dovrà riguardare tutti coloro che hanno già conseguito il titolo universitario di Docenti e Dirigenti dell Assistenza Infermieristica. Infine il numero limitato dei posti riflette una programmazione concertata con il Ministero della Salute che non considera minimamente il fabbisogno del mercato del lavoro. Nello spirito di collaborazione, di una visione attenta alle criticità contenute nel Decreto del Ministro Moratti per le Lauree Specialistiche delle professioni Sanitarie Infermieristiche, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, preoccupati delle ricadute negative sul nostro sistema professionale, chiediamo con urgenza una presa di posizione della Federazione Nazionale Collegi IPASVI, anche attraverso un eventuale Consiglio Nazionale straordinario. È gradita l occasione per porgere cordiali saluti. Il Presidente D.D.S.I. Giovanni Muttillo Con il contributo di altri Presidenti dei Collegi si è sollecitata la Federazione Nazionale, che ha convocato un Consiglio Nazionale urgente e straordinario per il 7 agosto u.s. Dopo una serie di incontri, ai vari livelli istituzionali, con il fine di migliorare i contenuti del decreto, il Ministro Letizia Moratti in data 01 ottobre 2004, ha firmato il decreto modifica delle modalità di ammissione ai corsi di Laurea Specialistica delle Professioni Sanitarie per l anno accademico 2004/05. Decreto Ministeriale 1 ottobre 2004 Modifica delle modalità di ammissione ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie per l'a.a. 2004/05 VISTO il D.M. 9 luglio 2004 con il quale sono stati definiti le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie per l'anno accademico 2004-2005; VISTA la Mozione della Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Medicina e Chirurgia approvata all'unanimità in data 14 luglio 2004; VISTA in particolare la posizione degli Infermieri e delle ostetriche già in possesso del titolo rilasciato dalla Scuole Dirette a Fini Speciali per Dirigenti dell'assistenza Infermieristica ai sensi del D.P.R. n.162/1982; VISTA, altresì, l'impossibilità di autorizzare l'ammissione ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie a tutti coloro che risultino in possesso del titolo sopra citato la cui numerosità contrasterebbe con il fabbisogno delle professioni sanitarie e dei laureati specialistici; VISTA la nota del Ministero del Salute in data 20 settembre 2004 della quale si condivide l'opportunità di riconoscere la ammissione, in deroga al superamento della apposita prova, di coloro che siano in possesso 7

del titolo di Dirigente dell'assistenza Infermieristica e siano titolari con atto formale e datato, dell'incarico di direttore o di coordinatore dei corsi di laurea in Infermieristica o di direttore dei servizi infermieristici; CONSIDERATA peraltro la opportunità, di prevedere l'ammissione diretta, anche di coloro che siano titolari, con atto formale e datato, dell'incarico di direttore o di coordinatore di uno dei corsi di laurea ricompresi nella laurea specialistica di interesse o di direttore dei servizi di riabilitazione, dell'area tecnica o della prevenzione; CONSIDERATO peraltro, d'intesa con il Ministero della Salute, di prevedere che la titolarità degli incarichi sopra citati siano stati conferiti da almeno due anni alla data del presente decreto; TENUTO conto che il fabbisogno nazionale delle singole figure professionali è superiore all'offerta formativa delle Università; D E C R E T A: Art.1 - Al comma 2 dell'articolo 1 del D.M. 9 luglio 2004 citato in premesse è aggiunto il seguente periodo: L'ammissione è consentita direttamente, in deroga al superamento della apposita prova, anche a coloro che risultano in possesso del titolo rilasciato dalle Scuole Dirette a Fini Speciali per Dirigenti dell'assistenza Infermieristica ai sensi del D.P.R. n.162/1982 i quali siano titolari, con atto formale e datato da almeno due anni alla data del presente decreto, dell'incarico di direttore o di coordinatore dei corsi di laurea in Infermieristica o di direttore dei servizi infermieristici, e a coloro che siano titolari, con atto formale e datato, da almeno due anni alla data del presente decreto, dell'incarico di direttore o di coordinatore di uno dei corsi di laurea ricompresi nella laurea specialistica di interesse o di direttore dei servizi di riabilitazione, dell'area tecnica e della prevenzione. Art.2 - Le Università integreranno i bandi già emanati con le opportune disposizioni per l'ammissione degli eventuali interessati previsti dal presente decreto. Roma, 1 ottobre 2004 f.to Il Ministro Letizia Moratti In questa difficile fase di avvio, una sinergica pressione deve essere effettuata tra gli iscritti e la Federazione nei confronti delle istituzioni accademiche e di Governo, affinché vengano riconosciuti e valorizzati i percorsi accademici effettuati nell ambito delle Scuole Dirette a Fini Speciali attivate fin dal 1965. La Laurea Specialistica per anni ha rappresentato una meta strategica per l evoluzione dell infermieristica. Nel compiacerci per l importante traguardo raggiunto occorre impegnarci fin da ora nelle analisi e nelle azioni da porre in essere per superare le evidenti criticità presenti nei due decreti. La sfida resta nel valorizzare il patrimonio culturale e scientifico del gruppo professionale realizzato nei 40 anni di formazione accademica. attualità Una sanità da rivedere: ospedali e ruoli degli infermieri CORRIEREDELLASERA -Milano, 31 agosto 2004 Giuseppe Remuzzi, Infermiere U niversità di California San Francisco, terapia intensiva: c è un infermiera vicino ad un ammalato grave dalle otto del mattino. Sono le due del pomeriggio, lei è sempre lì. Ma adesso c è un pò di trambusto. L infermiera ha le doglie (del parto). La accompagnano in sala travaglio, ma ce ne vuole a convincerla a lasciare il suo posto, i suoi ammalati. È una storia bellissima. Che non ha niente in comune con quanto succede da noi. Negli ospedali della Lombardia - che possono avere 1.000-1.500 infermieri (80% donne, e quasi sempre donne abbastanza giovani da poter avere una gravidanza) - sempre almeno 100-200 sono in maternità cioè a casa. E a casa ci vanno direttamente dal laboratorio dopo aver avuto il risultato del test di gravidanza (quando è positivo) e non si vedono più fino alla fine della gravidanza. Ritorneranno a lavorare un anno dopo e se dovessero avere una nuova gravidanza saranno a casa di nuovo sempre dal giorno in cui il test è positivo. In Italia le disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità sono molto restrittive e vietano di adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi nonché ai lavori pericolosi, e a quelli che comportano rischio di esposizione ad agenti tossici. Ma piuttosto che stabilire che cosa le infermiere, almeno nei primi mesi di gravidanza, potrebbero fare negli ospedali (e sarebbe tantissimo) senza violare la legge, è più comodo per tutti deci- 8

dere che le gravidanze delle infermiere sono a rischio. Sempre. Rischio di cosa? Nessuno si pone nemmeno il problema. Certo non le infermiere. Tanto meno i medici e gli ostetrici, che ogni giorno, in Lombardia, per gli infermieri degli ospedali scrivono certificati di malattia per i primi tre mesi, e di gravidanza a rischio, poi. Non i sindacati di categoria (ovviamente), non chi dirige gli ospedali, non chi governa la sanità. Intanto, infermieri, in Italia e in Lombardia, ce ne sono sempre di meno. Solo in Lombardia ne mancano ottomila, forse di più. E dire che gli infermieri sono sempre di più il vero motore dell attività degli ospedali. Sono loro che passano la maggior parte del tempo con gli ammalati, sono loro i primi ad accorgersi se qualcosa non va. E oggi possono avere anche grandi responsabilità. L organizzazione di attività sofisticate e complesse. Senza infermieri non c è ospedale. Già oggi certi ospedali chiudono certe attività il sabato e la domenica e d estate (solo perché mancano gli infermieri). Se non si corre ai ripari sarà il più grosso problema per la sanità degli anni che verranno. Bisogna cambiare qualcosa, ma i cambiamenti non sono facili e richiedono anni. Da subito però si potrebbe fare qualcosa con gli infermieri che ci sono. Se chi è in gravidanza rimanesse almeno per i primi mesi, anche solo per insegnare a chi lo dovrà sostituire, il disagio per gli ammalati si ridurrebbe di molto. (Tre o quattro infermieri contemporaneamente in maternità, in servizi delicati - la dialisi per esempio - creano gravi disagi e sono sostituiti, quando si può, da altri magari giovanissimi e con nessuna esperienza). È solo una proposta, ce ne possono essere altre. L importante è sollevare il problema e che si faccia qualcosa. Che negli ospedali ci si senta dire (sempre più spesso): L infermiera? non c è, è in maternità, a rischio non fa onore a nessuno, nemmeno agli infermieri. 9