SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE CAMPANIA SENTENZA RESPONSABILITA' 24/03/2017

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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE CAMPANIA SENTENZA 114 2017 RESPONSABILITA' 24/03/2017 Sentenza n. 114/2017 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA dai composta seguenti magistrati: prof. Michael SCIASCIA Presidente dott. Robert SCHÜLMERS VON PERNWERTH Consigliere rel. dott. Gaia PALMIERI Primo referendario ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di responsabilità, iscritto al n 35780 del registro di Segreteria, instaurato a istanza della Procura Regionale presso questa Sezione nei confronti del sig.: PAOLANTONIO Giuseppe, nato a Piedimonte Matese (CE) il 02/04/1948 ed ivi residente alla Via A. Moro, rappresentato e difeso giusta mandato in atti dall'avv.to Andrea Abbamonte, presso il quale ha eletto domicilio in Napoli alla Via G Melisurgo n. 4; https://servizi.corteconti.it/bds/dovisualizzadettagliaction.do?sptomock=&id=15155796&cods=15&mod=stampa 1/7

VISTO l'atto di citazione in riassunzione della Procura Regionale depositato presso questa Sezione Giurisdizionale il 02/03/2016; VISTA la memoria depositata presso la Segreteria di questa Sezione Giurisdizionale dalla Difesa del convenuto; VISTI gli altri atti di giudizio; CHIAMATA la causa nella pubblica udienza del giorno 23 febbraio 2017, celebrata con l'assistenza del segretario dott. Alfonso Pignataro e nella quale sono sentiti il relatore consigliere dott. Robert SCHÜLMERS VON PERNWERTH, il rappresentante del pubblico ministero, in persona del Vice Procuratore Generale dott. Ferruccio CAPALBO, e l avvocato Massimo FALCO, su delega dell'avv. ABBAMONTE. Ritenuto in FATTO Con atto depositato in data 17/12/2003 la Procura contabile conveniva in giudizio il sig. PAOLANTONIO Giuseppe, già dirigente della Regione Campania, per sentirlo condannare alla rifusione di un danno all immagine asseritamente cagionato all Ente di appartenenza e quantificato da parte attrice in 77.468.53, oltre alla rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia. A fondamento della domanda il Requirente esponeva come nell ottobre del 2002 il convenuto fosse stato tratto in arresto e quindi sottoposto per diversi mesi alla misura cautelare degli arresti domiciliari con l accusa di concussione ai danni di DE DONATO Lucia, DE AGOSTINO Angela e DE AGOSTINO Maria Silvia, titolari di una società la ARS s.r.l. attiva nel settore della formazione professionale. Secondo la tesi accusatoria, che aveva tratto alimento dalle denunce sporte dalle persone offese, il PAOLANTONIO, per anni dirigente capo servizio della Regione nel settore della formazione professionale, in un primo tempo si era fatto diretto promotore della costituzione della predetta società (la ARS s.r.l.) con l intesa che gli sarebbe stato riconosciuto dalle persone offese un premio https://servizi.corteconti.it/bds/dovisualizzadettagliaction.do?sptomock=&id=15155796&cods=15&mod=stampa 2/7

permanente nella misura del 25 % degli utili in ragione di ciascuna opera o progetto che fossero stati ultimati. Successivamente sempre secondo la tesi accusatoria il PAOLANTONIO avrebbe mutato atteggiamento, ingerendosi nell assetto societario e pretendendo dalle persone offese, attraverso minacce, ingiurie e pressioni telefoniche (alcune di queste operate per mezzo di telefoni in uso alla Regione), una fetta più sostanziosa di utili. Di qui la denuncia penale nei confronti del convenuto e il successivo arresto in flagranza di reato, unitamente ad una sua presunta complice, presso un area di servizio in cui era avvenuta la consegna di una prima somma di denaro, pari a 5.000 in contanti. Alla luce di questi fatti nel maggio del 2003 il PAOLANTONIO veniva tratto a giudizio, in sede penale, per i delitti di concorso in concussione e peculato quest ultimo reato in ragione dell indebito uso delle linee telefoniche della Regione e successivamente convenuto, in sede contabile, per rifondere il danno all immagine quantificato dalla Procura erariale in 77.468.53 anche in considerazione degli ingenti utili circa 200.000 che il convenuto avrebbe inteso lucrare attraverso le condotte sopra descritte. Costituitasi in giudizio la Difesa del PAOLANTONIO negava la fondatezza delle pretese attoree sia nell an che nel quantum, stigmatizzando in particolare la circostanza che l azione del p.m. contabile si fondasse su fatti di cui mancava ancora l accertamento giudiziario nelle forme di una sentenza definitiva. In esito all udienza di discussione celebratasi in data 4 maggio 2004 questa Sezione adottava l ordinanza n. 244 del 2004, con la quale deliberava la sospensione del presente giudizio sino al passaggio in giudicato della sentenza definitoria del giudizio penale instaurato a carico del convenuto per la stessa vicenda presa in esame dal procuratore regionale nell atto di citazione. Tutto ciò premesso, con atto del 2 marzo 2016 la Procura regionale riassumeva il giudizio avendo avuto notizia della sentenza del G.U.P. di Avellino n. 328 del 10/07/2015, divenuta irrevocabile il 16/9/2015 e con la quale dopo un lungo e tormentato iter processuale era stato dichiarato il non luogo procedere nei confronti del sig. PAOLANTONIO Giuseppe per intervenuta prescrizione dei reati agli stessi ascritti. https://servizi.corteconti.it/bds/dovisualizzadettagliaction.do?sptomock=&id=15155796&cods=15&mod=stampa 3/7

Con memoria depositata il 2 febbraio 2017 la Difesa del convenuto ha ribadito nel merito l infondatezza dell accusa, evidenziando diverse circostanze di fatto da essa ritenute favorevoli, quali l incensuratezza del convenuto; il mancato avvio di procedimenti disciplinari nei suoi confronti; la non imputabilità allo stesso del clamore mediatico dato all arresto; la mancanza di effettivi poteri o competenze nell ambito del settore della formazione professionale all epoca dei fatti, essendo il sig. PAOLANTONIO stato assegnato ad altro settore della Regione dal giugno del 2002. In via preliminare, tuttavia, la Difesa del sig. PAOLANTONIO, preso atto del mutato quadro normativo rispetto a quello esistente al momento dall avvio dell azione di responsabilità, ha chiesto che venga dichiarata l inammissibilità dell azione per assenza del presupposto di legge costituito da una sentenza irrevocabile di condanna per uno dei delitti previsti al capo I, titolo II del codice penale. Nel corso dell udienza di discussione entrambe le parti hanno ribadito le rispettive istanze e conclusioni. DIRITTO (A) Il presente giudizio ha ad oggetto l azione di responsabilità esercitata nei confronti del sig. PAOLANTONIO Giuseppe, già dirigente della Regione Campania, al fine di sentirlo condannare, in favore dell Ente di appartenenza, alla rifusione di un danno all immagine, quantificato dalla Procura attrice in 77.468,53, in ragione di una vicenda penale in cui il convenuto è stato imputato per i delitti di peculato e tentata concussione e che si è conclusa con una sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione. (B) In via pregiudiziale la Difesa del convenuto ha eccepito l inammissibilità dell azione di responsabilità per assenza del presupposto di legge stabilito dall'art. 17, comma 30 ter, del d.l. 78/2009, convertito nella legge n. 102 del 2009, ed individuabile nella previa condanna del dipendente, con sentenza irrevocabile, per uno dei delitti di cui al Capo I, Titolo II del codice penale. L eccezione è fondata. Come noto a norma dell art. 17, comma 30 ter, del d.l. 78/2009, convertito con modificazioni dalla legge 102/2009, la Procura regionale della Corte dei conti può esercitare l'azione per il risarcimento del https://servizi.corteconti.it/bds/dovisualizzadettagliaction.do?sptomock=&id=15155796&cods=15&mod=stampa 4/7

danno all'immagine subito dall'amministrazione nei soli casi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97. A sua volta, quest ultima disposizione è esplicita nel subordinare l esercizio dell azione di responsabilità ad una già intervenuta sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti del dipendente per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale. In altre parole, dal combinato disposto dei testi normativi si evince che l azione per il risarcimento del danno all immagine è oggi consentita innanzi al giudice contabile nelle sole ipotesi di sentenza irrevocabile di condanna per uno dei delitti propri contro la P.A. contenuti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (cfr. S 㜀 培 埽 㴀㜀 培 韀. C 뀀 切뀀㴀培 뀀, 㜀㴀預. 㴀. 2039 픀㜀 ퟺ 2014). Peraltro la disposizione in parola risulta espressamente applicabile anche ai giudizi in corso, salvo che sia stata già pronunciata [da parte del Giudice contabile] sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ; circostanza, quest ultima, non verificatasi nel presente caso. Ciò premesso, un pacifico orientamento della giurisprudenza contabile considera ostativa all esercizio dell azione di responsabilità per danno all immagine una pronuncia di non luogo a procedere per estinzione del reato in forza di intervenuta prescrizione (cfr. S 㜀 培 埽 㴀㜀 培 韀. S 培 埮 培 ퟺ 培 뀀, 㜀㴀預. 1067 픀㜀 ퟺ 2014; T 㜀 뀀 S 㜀 培 埽 㴀㜀 培 韀. 埮 㜀㴀預 뀀 ퟺ 㜀픀培 뀀切切㜀 ퟺ ퟺ 埽, 㜀㴀預. 㴀. 364 픀㜀 ퟺ 2013; S 㜀 培 埽 㴀㜀 培 韀. S 培 埮 培 ퟺ 培 뀀, 㜀㴀預. 㴀. 548 픀㜀 ퟺ 2012). Ne consegue l inammissibilità (o improcedibilità) dell azione di responsabilità per danno all immagine avviata con l atto di citazione depositato in data 17/12/2003 (cfr. S 㜀 培 埽 㴀㜀 培 韀. L 뀀 培 埽, 㜀㴀預. 㴀. 170 픀㜀 ퟺ 2015), convenendo il Collegio con l indirizzo secondo cui la nullità afferisce a vizi posseduti dagli atti ab origine e non già alla non conformità degli atti stessi a leggi intervenute dopo la loro adozione. In quest ultimo caso, l incompatibilità dell atto con sopravvenute disposizioni, quale l art. 17 comma 30 ter, immediatamente applicabile per espressa volontà del legislatore, determina non la nullità, ma semmai l improcedibilità dell atto (cfr. S 㜀 培 埽 㴀㜀 培 韀. L 培 韀 培 뀀, 㜀㴀預. 㴀. 16 픀㜀 ퟺ 2015). https://servizi.corteconti.it/bds/dovisualizzadettagliaction.do?sptomock=&id=15155796&cods=15&mod=stampa 5/7

(C) Quanto alla regolazione delle spese del giudizio occorre sottolineare come l art. 31, co. 3, del nuovo Codice di giustizia contabile attribuisca al giudice la facoltà di compensare le spese tra le parti quando definisce il giudizio decidendo soltanto questioni pregiudiziali o preliminari ; trova dunque spazio l applicazione del principio di diritto enunciato dalle SS.RR. di questa Corte con la sentenza 13/2011/QM del 3/8/2011, secondo cui «in caso di accoglimento della questione di nullità di cui all art. 17 del decreto legge n. 78 del 2009 e successive modificazioni, non spetta alla parte richiedente il rimborso delle spese difensive, non ricorrendo l ipotesi di proscioglimento nel merito di cui all art. 10 bis comma 10 del decreto legge numero 203 del 2005 e successive modificazioni». La compensazione delle spese nel caso di specie appare peraltro più che giustificata alla luce dei rilevanti indizi di colpevolezza a carico del convenuto e del conseguente giustificato esercizio (nel 2003) dell azione di responsabilità da parte della Procura. P.Q.M. la Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la regione Campania DICHIARA l inammissibilità dell atto di citazione per sopravvenuta carenza del presupposto di proponibilità dell azione di cui all'art. 17, comma 30 ter, del d.l. 78/2009, convertito nella legge n. 102 del 2009. Spese compensate. Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2017. IL CONS. ESTENSORE IL PRESIDENTE (Robert Schülmers von Pernwerth) (Michael Sciascia) Depositata in Segreteria il 24 marzo 2017. https://servizi.corteconti.it/bds/dovisualizzadettagliaction.do?sptomock=&id=15155796&cods=15&mod=stampa 6/7

Il Direttore della Segreteria (dott. Carmine De Michele) https://servizi.corteconti.it/bds/dovisualizzadettagliaction.do?sptomock=&id=15155796&cods=15&mod=stampa 7/7