TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI SEZIONE SECONDA CIVILE ORDINANZA

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N. R.G. 2015/9339 TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI SEZIONE SECONDA CIVILE Il Giudice dott. Paolo Corso, a scioglimento della riserva assunta all udienza che precede, ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 9339/2015 avente il seguente OGGETTO: provvedimento d urgenza, promosso da: DIEGO ARCA (C.F. RCADGI42S12I374T) con il patrocinio dell avv. Murgia Roberto, elettivamente domiciliato in via Alghero 45 - Cagliari presso lo studio del difensore. RICORRENTE contro CONDOMINIO TORRE DELLE STELLE (P.I. 80011570928) in persona dell amministratore pro tempore, ed I BORGHI S.R.L. (P.I. 01976360923) in persona del legale rappresentante, con il patrocinio dell avv. Schirò Michele, elettivamente domiciliati in via dell Abbazia 4 - Cagliari presso lo studio del difensore. RESISTENTI ***** Con ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale in data 16.10.2015 Diego Arca, in qualità di condomino, ha domandato la pronuncia di un provvedimento cautelare ai sensi dell art. 700 1

c.p.c., ed in particolare ha chiesto di ordinare alla società I Borghi, in qualità di amministratore del condominio Torre delle Stelle, di consegnare alla commissione elettorale tutte le schede pervenute nel corso delle votazioni per l elezione del comitato direttivo per il triennio 2015/2018, incaricandola di procedere allo spoglio ed alla proclamazione degli eletti. A fondamento del ricorso l Arca ha esposto di essere stato revocato dalla carica di amministratore del condominio con ordinanza di questo Tribunale in data 6.10.2014 e che peraltro, avendo continuato a svolgere le funzioni di amministratore in regime di prorogatio, in data 15.6.2015 aveva indetto le elezioni del comitato direttivo, essendo quello in carica in scadenza del mandato triennale. A tal fine erano state indette le elezioni nel periodo compreso tra il 15 luglio ed il 25 agosto 2015 ed era stata nominata la commissione elettorale per lo spoglio delle schede. In data 1.8.2015, pertanto quando erano ancora in corso le votazioni per il rinnovo del comitato direttivo, era subentrata la società i Borghi - nominata dal Tribunale in data 15.7.2015 amministratore giudiziale - la quale il 13.8.2015 aveva provveduto ad annullare con effetto retroattivo l atto di indizione delle elezioni del precedente amministratore, dichiarando illegittime le operazioni svolte sino a quel momento. Il ricorrente ha sostenuto che l annullamento delle elezioni in corso di svolgimento, operata dall amministratore giudiziale, fosse illegittimo e immotivato e, ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di un provvedimento cautelare, ha domandato di ordinare alla società I Borghi la consegna delle schede pervenute nel corso delle votazioni e di procedere allo spoglio. Si sono regolarmente costituiti il condominio di Torre delle Stelle e la società I Borghi s.r.l., sostenendo in sintesi l insussistenza dei presupposti di legge del fumus boni iuris e del periculum in 2

mora, ed hanno domandato il rigetto del ricorso e la dichiarazione di legittimità del provvedimento di annullamento delle elezioni con vittoria di spese. ****** Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Deve infatti ritenersi anzitutto insussistente, nei limiti della cognizione sommaria propria di questa fase a cautelare, il fumus delle pretese di parte ricorrente, avendo l amministratore giudiziale in data 13.8.2015 legittimamente annullato in sede di autotutela le elezioni indette dall amministratore già revocato. Infatti, si deve anzitutto sottolineare che l atto di indizione delle elezioni del comitato direttivo per il triennio 2015/2018, emesso dall Arca in data 15.6.2015 (doc. 2 di parte ricorrente), appare ingiustificato oltre che inopportuno, trattandosi di iniziativa presa dall amministratore già revocato dal Tribunale per gravi irregolarità nella gestione del condominio (doc. 1 di parte ricorrente e n. 3 di parte resistente). A tale iniziativa avrebbe dovuto provvedere, stante la permanenza in carica dei rappresentanti di zona eletti per il triennio precedente (art. 9 comma 2 del regolamento condominiale), il nuovo amministratore nominato dal Tribunale, in ragione della rilevanza delle attribuzioni e dell esercizio dei poteri del nuovo comitato per il triennio successivo. Infatti, è vero che anche per l amministratore revocato dal Tribunale opera il regime della prorogatio imperii, cosicchè all Arca non dovrebbe essere stata preclusa in linea di principio la possibilità di adottare atti nell interesse del condominio (deve sul punto essere richiamata la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui in tema di condominio negli edifici, la prorogatio imperii dell'amministratore - che trova fondamento nella presunzione di conformità alla volontà dei condomini e nell'interesse del condominio alla continuità dell'amministrazione - si applica in ogni caso in cui il condominio rimanga privo dell'opera dell'amministratore e, quindi, non solo nelle ipotesi di scadenza del termine di cui all'art. 1129, secondo comma, cod. civ. o di 3

dimissioni, ma anche nei casi di revoca o annullamento per illegittimità della delibera di nomina : Cass., Sez. 2, Sentenza n. 18660 del 30/10/2012; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1405 del 23/01/2007). Nella fattispecie, peraltro, l atto di indizione delle elezioni esorbitava dalle prerogative e dalle attribuzioni proprie dell amministratore (ormai cessato dalla carica da otto mesi) dovendo le medesime essere limitate alle attività indifferibili ed urgenti nell interesse comune, requisito che si ritiene insussistente nel caso di specie, poichè i rappresentanti di zona costituenti il comitato direttivo erano ancora in carica fino al mese di agosto 2015 ed avrebbero potuto rimanere nell esercizio dei loro poteri sino alla proclamazione dei nuovi eletti. L atto di indizione delle elezioni del nuovo comitato direttivo era inoltre illegittima sotto altro profilo. Con sentenza pronunciata da questo Tribunale in data 14.11.2015 n. 3387/2015 nel giudizio iscritto a ruolo n. 1128/2014 R.G. è stata dichiarata la nullità degli articoli 7 e 9 del regolamento del condominio di Torre delle Stelle nella parte in cui disciplinano le figure dei delegati di zona. La sentenza deve ritenersi irrevocabile poiché l atto di appello prodotto dal ricorrente è inammissibile, poiché proposto da parte non legittimata, non avendo partecipato al giudizio di primo grado. Infatti, la legittimazione all'impugnazione in genere spetta, fatta eccezione per l'opposizione di terzo, solo a chi abbia formalmente assunto la qualità di parte (non rileva se presente o contumace, originaria o intervenuta) nel precedente grado di giudizio conclusosi con la sentenza impugnata, indipendentemente dall'effettiva titolarità del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, poiché con l'impugnazione non si esercita un'azione ma un potere processuale che può essere riconosciuto solo a chi abbia partecipato al precedente grado di giudizio (Cass. Sez. 1 Sentenza n. 17974 del 11/09/2015 Rv. 636512). Nella sentenza richiamata il giudice designato ha evidenzia la contrarietà alla legge, in particolare in termini di rappresentatività dei singoli proprietari, delle disposizione regolamentari 4

dirette ad attribuire ai rappresentanti di zona il potere di esprimere la volontà dei partecipanti alla comunione, pur in assenza di specifica delega in tal senso. La disposizione regolamentare deve considerarsi nulla in quanto idonea ad incidere sui diritti individuali sulle cose comuni o sulla proprietà esclusiva dei condomini. Deve pertanto ritenersi che l amministratore giudiziale avesse legittimamente adottato in sede di autotutela l atto di annullamento delle elezioni, indette sulla base di norme regolamentari dichiarate nulle. La correttezza dell operato del nuovo amministratore trova conferma nel fatto che la decisione di revocare la validità dell atto era stata adottata su segnalazione del comitato di controllo in ragione della sussistenza di molteplici irregolarità nella convocazione e nell espletamento delle elezioni dei rappresentanti di zona (doc. 5 prod. resistente). Le segnalate irregolarità nelle modalità di convocazione delle elezioni, alle quali si aggiungono denunciate anomalie che hanno interessato il concreto espletamento delle votazioni, gestite di fatto dal precedente amministratore ormai revocato, non appaiono destituite di fondamento in ragione dell accertata esistenza di gravi irregolarità nella gestione da parte dell Arca - che avevano determinato la revoca dell amministratore con decisione del Tribunale confermata dalla Corte d Appello - confermate dalla sua condotta ostruzionistica, quando aveva ostacolato il passaggio di competenze al nuovo amministratore già nominato dal Tribunale, a scopo meramente dilatorio (doc. 4). ****** Deve inoltre ritenersi insussistente l ulteriore requisito del periculum ai fini dell adozione del provvedimento cautelare invocato. 5

Infatti, l art. 9 del regolamento del condominio Torre delle Stelle stabiliva che fino alla proclamazione degli eletti continuano ad operare i rappresentanti di zona già in carica, cosicchè non è ipotizzabile l asserita paralisi dell attività assembleare indicata dall Arca nel ricorso. Piuttosto, in senso contrario alle allegazioni difensive del ricorrente, si ritiene che non vi fosse alcuna urgenza di indire le nuove elezioni dei rappresentanti di zona, anche in ragione del fatto che la partecipazione personale alle assemblee condominiali dei singoli condomini determinava la cessazione della funzione dei rappresentanti di zona, in ogni caso venuti meno a seguito della sentenza di questo Tribunale n. 3387/2015 che ha dichiarato la nullità delle relative previsioni regolamentari. A ciò si aggiunga deve essere considerata sfavorevolmente la condotta dell Arca che - omettendo di provvedere con celerità al passaggio di consegne al nuovo amministratore, adducendo motivi dilatori e palesemente pretestuosi pur essendo stato revocato dal Tribunale da oltre 9 mesi (doc. 4) - aveva ritardato la presa di possesso dell amministratore giudiziale, da ritenersi improrogabile anche al fine di operare la verifica del corretto svolgimento delle operazioni di voto. L Arca non può pertanto legittimamente rappresentare in questa sede ragioni di urgenza per l adozione del provvedimento cautelare, poiché lui stesso aveva dato causa al ritardato esercizio delle attribuzioni all amministratore di nuova nomina: le sue ragioni potranno essere fatte valere nel successivo ed eventuale giudizio di merito, indicato nell atto integrativo al ricorso, senza che sia ipotizzabile alcun pregiudizio imminente ed irreparabile del suo asserito diritto individuale. Deve pertanto ritenersi che il provvedimento di annullamento delle elezioni, indette dall amministratore revocato, oltre ad essere privo di carattere lesivo dei diritti del condomino Arca, fosse (per le ragioni sopra esposte) legittimo ed opportuno. Il ricorso deve quindi essere rigettato. 6

Le spese, liquidate in dispositivo nella misura minima in ragione dell attività espletata, seguono la soccombenza. P.Q.M. 1) rigetta il ricorso; 2) condanna il ricorrente a rifondere ai resistenti le spese del giudizio che liquida in complessivi euro 2.500,00, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge. Cagliari, 13 aprile 2016 Il Giudice dott. Paolo Corso 7