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Transcript:

REPUBBLICA ITALIANA sent.754/2003 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 13836/PM del registro di Segreteria, proposto dal sig. Giuseppe Froia, rappresentato e difeso dall' avv. Angelo Fiore Tartaglia, presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla via Alfredo Serranti n. 49, avverso il decreto del Ministero delle Finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza - n. 11125 in data 23 gennaio 1998 ad oggetto il diniego dell' assegno di incollocabilità, nonché avverso il parere emesso dal Collegio Medico Legale in data 18 giugno 1997. Nella pubblica udienza dell' 1 luglio 2003, assenti le parti, la causa veniva introitata per la decisione. Visti gli atti e documenti di causa. Considerato in FATTO Con ricorso pervenuto alla segreteria di questa Sezione della Corte dei conti,l' appuntato U.P.G. Giuseppe Froia proponeva impugnativa presso questa Corte avverso l' epigrafato provvedimento. Il ricorrente, arruolato nel corpo il 27 novembre 1964 e posto in congedo per riforma dal 24 maggio 1995, ritenuto affetto da patologie ascrivibili, nel complesso, alla 2^ ctg. di trattamento pensionistico, giusto il parere della

C.M.O. dell' O.M. di Bari in data 9 maggio 1995,in data 14 giugno 1995 proponeva istanza per ottenere l' assegno di incollocabilità, ai sensi dell' art. 12 della l. 26 gennaio 1980 n. 9. In data 5 ottobre 1996 la parte ricorrente, a seguito di visita della Commissione Medica della ASL FG/1 di San Severo riteneva la natura ed il grado delle infermità che affliggevano l' appuntato Froia rilevante ai fini dell' incolumità dei compagni di lavoro. Difformemente si pronunciava il Collegio Medico Legale ( n. 882/1997 in data 18 giugno 1997) e, sulla scorta di quest' ultimo, decretava l' Amministrazione che asseriva la non spettanza dell' assegno di incollocabilità. Avverso il decreto la parte ricorrente interponeva impugnativa lamentando un eccesso di potere per contraddittorietà manifesta e/o insufficienza della motivazione, nonché un eccesso di potere per omessa e/o insufficiente valutazione della situazione di fatto; concludeva, quindi, per l' accoglimento del ricorso e, in via istruttoria, chiedeva l' acquisizione del parere espresso dal Collegio medico Legale n. 882/97 in data 18 giugno 1997. In data 19 giugno 2003 pervenivano memorie difensive sia del Comando Generale della Guardia di Finanza che, sulla scorta della documentazione allegata, confermava la legittimità del provvedimento, sia della parte ricorrente la quale, visti i servizi istituzionali della Guardia di Finanza, ribadiva la spettanza dell' assegno di incollocabilità. Nella odierna udienza di discussione, assenti le parti, la causa veniva trattenuta per la decisione. DIRITTO Il ricorso appare fondato in fatto ed in diritto e va accolto con tutte le

conseguenze di legge. La disciplina dell' assegno di incollocabilità, originariamente avente base normativa nell' art. 104 del T.U. n. 1092/1973, prevedeva il menzionato assegno tra gli assegni accessori alla pensione, sul presupposto che la malattia dipendente da causa di servizio presentasse un grado di pregiudizio per la sicurezza dell' ambiente di lavoro tale da determinare l' inidoneità del soggetto ad essere impiegato in qualsiasi attività lavorativa. La successiva normativa riveniente dall' art. 12 della l. n. 9/1980, ha previsto che al mutilato od invalido per servizio, titolare di pensione privilegiata dalla 2^ alla 8^ ctg., spetta un assegno pari alla differenza tra il trattamento corrispondente a quello previsto per gli iscritti alla prima categoria con assegno di superinvalidità e quello complessivo di cui è titolare, e ciò a condizione che venga dichiarato incollocabile ai sensi dell' art. 20, comma 1, della l. n. 482/1968, ovvero venga accertato che la natura o il grado della invalidità di servizio possa essere di pregiudizio alla salute o alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti. Orbene la giurisprudenza contabile ha ritenuto sussistenti i presupposti per l' assegno di incollocabilità, laddove il pensionato sia affetto da patologie di rilevanti gravità, tali da poter effettivamente riuscire di pregiudizio alla salute ed all' incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti, anche in ragione della cospicua incidenza delle patologie stesse sul livello di efficienza psico - fisica e di resistenza al disagio lavorativo : nella specie la concomitanza tra la patologia cardiaca ( cardiopatia ischemica con esiti stabilizzati di duplice IMA in soggetto con triplice by pass aortocoronarico), un' affezione ipoacusica ( tale da rendere più precaria la sicurezza delle

relazioni intersoggettive nell' ambito dell' ambiente di lavoro) ed una patologia artrosica; crf. Sezione giurisdizionale Regione Campania 20 novembre 2001 n. 1728. Va, pertanto, dichiarata la spettanza dell' assegno di incollocabilità. In ordine alle competenze accessorie, anche alla luce dei nuovi orientamenti giurisprudenziali ( Corte conti SS.RR. 10/QM/2002), secondo cui è applicabile l' art. 429, comma 3, c.p.c. per il caso di ritardata liquidazione del trattamento di compenso, vanno riconosciuti, contestualmente al riconoscimento della prestazione principale, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria. Peraltro il principio del cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria non va inteso in senso integrale, quale matematica sommatoria dell' una e dell' altra componente di accessori del trattamento di compenso liquidato con ritardo, bensì parziale, quale possibile integrazione degli interessi legali, ove l' indice di svalutazione dovesse eccedere la misura dei primi. Il calcolo dell' eventuale maggior importo tra interessi legali e rivalutazione va operato ex art. 429, comma 3, c.p.c., tenuto conto delle percentuali di interessi legali e dell' indice ISTAT ex art. 150 disp. att. c.p.c. rilevati anno per anno, da applicare agli importi pensionistici spettanti alle singole scadenze a far data dal momento di maturazione del diritto pensionistico sino al soddisfo. Pertanto il ricorso appare avente giuridico fondamento e va accolto, nei sensi di cui in motivazione, con tutte le conseguenze di legge. Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali tra le parti. P.Q.M. La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale della Regione Puglia Giudice Unico delle Pensioni -, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal

sig. Giuseppe Froia nei confronti del Ministero della Difesa, accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Sono compensate integralmente le spese di lite. Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio dell' 1 luglio 2003. IL GIUDICE UNICO F.to (Angelo Bax) Depositata in Segreteria il 05 AGO. 2003 Per Il Dirigente F.to dott.ssa Franca Maria Alfarano ( Funzionario di Cancalleria )