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Capitolo n. 1 Definizioni Ai sensi dell art. 2 del d.lgs. n. 209/1999 si intende per: PCB: a. i policlorodifenili; b. i policlorotrifenili; c. il monometiltetraclorodifenilmetano, il monometildiclorodifenilmetano, monometildibromodifenilmetano; d. ogni miscela che presenti una concentrazione complessiva di qualsiasi delle suddette sostanze superiore allo 0,005% (50 ppm) in peso; apparecchi contenenti PCB: qualsiasi apparecchio che contiene o è servito a contenere PCB e che non ha costituito oggetto di decontaminazione. Gli apparecchi di un tipo che possono contenere PCB sono considerati contenenti PCB a meno che sussistono fondati motivi di presumere il contrario; decontaminazione: l'insieme delle operazioni che rendono riutilizzabili o riciclabili o eliminabili nelle migliori condizioni gli apparecchi, gli oggetti, le sostanze o i fluidi contaminati da PCB e che possono comprendere la sostituzione, cioè l'insieme delle operazioni che consistono nel sostituire ai PCB un fluido adeguato che non contiene PCB.
Capitolo n. 2 Inventario (obbligo di comunicazione) I detentori di apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm3, inclusi i condensatori di potenza per i quali il limite di 5 dm3 deve essere inteso come comprendente il totale dei singoli elementi di un insieme composito, devono effettuare una comunicazione all ARPA contenente le seguenti informazioni (art. 3, del d.lgs. n. 209/1999): a. nome e indirizzo; b. collocazione e descrizione degli apparecchi; c. quantitativo e concentrazione di PCB contenuto negli apparecchi; d. date e tipi di trattamento o sostituzione effettuati o previsti; e. quantitativo e concentrazione di PCB detenuto; f. data della denuncia effettuata ai sensi dell'articolo 5 del d.p.r. 24/5/1988, n. 216. I detentori di apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm3 e con una percentuale compresa tra lo 0,05% (500 ppm) e lo 0,005% (50 ppm) in peso, devono comunicare solo le informazioni di cui alle lettere a) e b). La comunicazione deve essere effettuata con cadenza biennale ed in ogni caso deve essere ripresentata entro 10 giorni dal verificarsi di un qualsiasi cambiamento del numero di apparecchi contenenti PCB o dalle quantità di PCB detenuti (il termine per effettuare la prima volta tale comunicazione è stato inizialmente fissato al 31/12/1999, poi prorogato al 31/12/2000). Sanzioni (art. 10, comma 1) La omessa o incompleta o inesatta comunicazione di cui sopra è punita con la sanzione amministrativa da Lire 5.000.000 a Lire 30.000.000.
Capitolo n. 3 Determinazioni analitiche Le determinazioni analitiche del contenuto di PCB devono essere effettuate utilizzando le seguenti metodiche di riferimento (art. 3, d.m. 11/10/2001): a. la norma europea EN 12766-1 «Determinazione dei PCB e prodotti correlati - Separazione e determinazione di cogeneri dei PCB mediante gascromatografia (GC) con rivelatore a cattura di elettroni (ECD)» e la proposta di norma europea pren 12766-2 «Determinazione dei PCB e prodotti correlati - Parte 2: Calcolo del contenuto di policlorobifenili», per la determinazione del contenuto di PCB nei prodotti derivati dal petrolio e negli oli usati; b. la norma IEC 61619 «Liquidi isolanti - Contaminazione da policlorobifenili (PCB) - Metodo di determinazione mediante gascromatografia con colonna capillare» per la determinazione del contenuto di PCB nei liquidi isolanti.
Capitolo n. 4 Obbligo di decontaminazione e smaltimento L'art. 5 del d.lgs. n. 209/1999 stabilisce i termini entro i quali decontaminare o smaltire gli apparecchi contenenti PCB: gli apparecchi contenenti PCB per un volume inferiore a 5 dm3 (quindi non soggetti a inventario) e con una percentuale di PCB superiore a 0,005% in peso (50 ppm) devono essere decontaminati o smaltiti entro il 31/12/2005 (art. 5, comma 1); gli apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm3, quindi soggetti a inventario, e con una percentuale di PCB superiore a 0,05% in peso (500 ppm), devono essere decontaminati o smaltiti entro il 31/12/2010 (art. 5, comma 2). gli apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm3, quindi soggetti a inventario, e con una percentuale di PCB compresa tra lo 0,05% (500 ppm) e lo 0,005% (50 ppm) in peso devono essere smaltiti alla fine della loro esistenza operativa, qualora non siano decontaminati entro in termini soprariportati (art. 5, comma 3). I trasformatori (art. 5, comma 4, d.lgs. n. 209/1999) possono essere utilizzati in attesa di essere decontaminati o smaltiti nei termini soprariportati solo se: a. sono in buono stato funzionale e non presentano perdite di fluidi; b. sono stati riempiti con un liquido conforme alla norma CEI 10-1 (guida per il controllo e il trattamento degli oli minerali isolanti in servizio nei trasformatori e nelle apparecchiature elettriche) o alla norma CEI 10-6 (norme per gli askarel) e che vengono eserciti nel rispetto delle norme CEI 10-1 o CEI 10-6 e CEI 11-19 (istallazione ed esercizio di trasformatori e di apparecchi contenenti askarel). Il rispetto di tali condizioni deve risultare da apposita comunicazione che il detentore del trasformatore deve inviare alla Provincia nel cui territorio è utilizzato il trasformatore stesso. In assenza di tale comunicazione i trasformatori devono essere immediatamente decontaminati.
Capitolo n. 5 Etichettatura Ai sensi dell art. 6 del d.lgs. n. 209/1999, gli apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm3, inclusi i condensatori di potenza per i quali il limite di 5 dm3 deve essere inteso come comprendente il totale dei singoli elementi di un insieme composito, devono essere contrassegnati con apposita etichetta (si veda l allegato I al d.lgs. n. 209/1999). Analoga etichetta deve essere apposta sulla porta dei locali nei quali si trovano tali apparecchi. Gli apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm3 e con una percentuale di PCB compresa tra lo 0,05% (500 ppm) e lo 0,005% (50 ppm) in peso devono essere contrassegnati con un'etichetta recante la dicitura «Contaminazione da PCB inferiore a 0,05%».
Capitolo n. 6 Decontaminazione e smaltimento I PCB usati, i PCB e gli apparecchi contenenti PCB devono essere consegnati per la decontaminazione o lo smaltimento ad imprese autorizzate ai sensi del degli art. 27 e 28 del decreto legislativo 5/2/1997, n. 22 relativo alla gestione dei rifiuti. Il detentore, prima della consegna dei PCB, dei PCB usati e degli apparecchi contenenti PCB ad un'impresa autorizzata, garantisce che siano osservate le condizioni di massima sicurezza, ed in particolare che siano prese tutte le misure necessarie per evitare rischi di incendio. In ogni caso i PCB, i PCB usati e gli apparecchi contenenti PCB devono essere tenuti isolati da qualsiasi prodotto infiammabile.
Capitolo n. 7 Divieti Ai sensi dell art. 8 del d.lgs. n. 209/1999 è vietato: separare i PCB dalle altre sostanze a scopi di recupero e riutilizzo dei PCB medesimi; riempire i trasformatori con PCB; smaltire in discarica i PCB e i PCB usati; incenerire i PCB e i PCB usati sulle navi; miscelare i PCB e PCB usati con altre sostanze o fluidi, fatto salvo quanto previsto all art. 9. Sanzioni (art. 10, comma 5) Chi contravviene ai divieti sopra riportati è punito con la pena dell'arresto da sei mesi ai due anni e con l'ammenda da Lire 5.000.000 a Lire 50.000.000.
Confindustria Vicenza - 2004