LA NUOVA NORMATIVA AMBIENTALE La classificazione dei rifiuti I reati ambientali Verifiche ispettive e controlli nella gestione dei rifiuti Parte 1 Dott. Roberto Mastracci
Aspetti tecnici nella gestione dei rifiuti Autorità competente Anche tramite ARPA Accertamenti ordinari Ispezioni straordinarie Organi ispettivi / Polizia giudiziaria Chi gestisce il rifiuto Produttore/detentore Trasportatore Intermediario Impianto destinazione Stoccaggio/Trattamento Finale
Autorità competente Comunicazione inizio attività per: RAEE Veicoli fuori uso Impianti di coincenerimento Provincia: Visita preventiva entro 60 gg da comunicazione
Impianti competenza statale Altri impianti Autorità competente AIA (art. 29-decies D.Lgs.152/06 modif. da D.Lgs. 46/14) ISPRA ARPA OGGETTO: Rispetto condizioni dell AIA Regolarità di controlli, misure preventive, valori limite Ottemperanza ad obblighi di comunicazione 1 v/a installazione con rischi più elevati 1 v/3aa installazione con rischi meno elevati 1 v/6 mesi per verifica gravi inosservanze RISULTANZE: Dopo ogni visita, relazione con riscontri su situazioni di mancato rispetto e proposte di misure da adottare Notifica della relazione entro 2 mesi a gestore e Autorità competente.
Aspetti tecnici nella gestione dei rifiuti Classificazione dei rifiuti Autorizzazioni Documentazione ambientale Deposito Temporaneo
Classificazione dei rifiuti Assegnazione codice CER! Produttore iniziale o nuovo produttore del rifiuto Sulla base della provenienza del rifiuto! Il solo stoccaggio (R13 o D15) non cambia il codice CER del rifiuto No codici di comodo Eventualmente con analisi di caratterizzazione per la classificazione ai fini giuridici Nuova classificazione dal 01/06/15 secondo Reg. 1357/2014 e dal 18/06/15 secondo Reg. 1342/2014 (POP)
Classificazione dei rifiuti Verifiche ai fini della destinazione finale RECUPERO Requisiti DM 05/02/98 e smi e DM 161/02 Provenienza del rifiuto Caratterizzazione del rifiuto Test di cessione Requisiti DM 99/92! SMALTIMENTO Criteri generali D. Lgs. 36/03! Caratterizzazione di base del rifiuto Criteri specifici DM 27/09/10 Modificato da DM 24/06/15 dal 11/09/15 Requisiti D. Lgs. 133/05 Inserito nel Titolo IIIbis Parte IV D.Lgs. 152/06 dal D.Lgs. 46/14 a partire dal 31/12/14
Chi ha effettuato il prelievo Classificazione dei rifiuti Verifica dei Rapporti di prova / Certificati analitici requisiti minimi Norma di campionamento seguita in relazione alla tipologia di campione ed alla finalità dell analisi campione rappresentativo Descrizione dettagliata del lotto da cui è stato prelevato il campione Tipologia di analisi eseguita o Per caratterizzazione: analisi completa ed esaustiva o Per destinazione finale: indicazione delle norme di riferimento; coerenza tra analisi e destinazione del rifiuto Presenza dei limiti di legge Carta intestata del Chimico con timbro e firma su tutte le pagine + Giudizio finale certificato analitico
Autorizzazioni / Iscrizioni Impianti di gestione rifiuti Trasportatori di rifiuti Intermediari di rifiuti! Per trasportatori e intermediari è possibile controllare le iscrizioni direttamente sul sito dell Albo Nazionale Gestori Ambientali Validità dell atto Presenza dei codici CER di interesse Operazioni di gestione autorizzate Corrispondenza targhe dei mezzi (solo trasporto) Particolari prescrizioni per la gestione dei rifiuti!! Per le procedure semplificate, le prescrizioni gestionali sono dettate dal DM 05/02/98 e smi Verificare in campo l impianto attraverso sopralluoghi periodici
Documentazione ambientale REGISTRO DI CARICO E SCARICO FIR MUD SISTRI
Documentazione ambientale REGISTRO DI CARICO E SCARICO Fogli numerati e vidimati da CCIAA Compilazione entro: o produttore: 10 gg lavorativi da produzione e da scarico o trasportatore: 10 gg lavorativi dal trasporto o intermediario: 10 gg lavorativi dalla transazione o impianto gestione: 2 gg lavorativi dalla presa in carico Tenuto nel luogo di produzione / impianto / sede di trasportatori e interm. Conservati integrati ai FIR per 5 anni discarica: fino al termine dell attività e quindi devono essere consegnati all Autorità competente.
Documentazione ambientale REGISTRO DI CARICO E SCARICO Fogli numerati e vidimati da CCIAA Compilazione entro: o produttore: 10 gg lavorativi da produzione e da scarico o trasportatore: 10 gg lavorativi dal trasporto o intermediario: 10 gg lavorativi dalla transazione o impianto gestione: 2 gg lavorativi dalla presa in carico Tenuto nel luogo di produzione / impianto / sede di trasportatori e interm. Conservati integrati ai FIR per 5 anni discarica: fino al termine dell attività e quindi devono essere consegnati all Autorità competente.
Documentazione ambientale REGISTRO DI CARICO E SCARICO VERIFICHE Dalle annotazioni si verificano le giacenze Carico e scarico contestuali Annotazione peso verificato a destino Corrispondenza con le informazioni del FIR: o caratteristiche di pericolo (anche con certificato analitico) o presenza di intermediario o operazione a destino
Documentazione ambientale FIR Bollettario a ricalco conforme, numerato e vidimato 4 esemplari la IV copia la restituisce il trasportatore al produttore Deve accompagnare i rifiuti durante il viaggio Compilazione prima dell esecuzione del viaggio
Documentazione ambientale FIR VERIFICHE Autorizzazioni dei soggetti coinvolti Caratteristiche del rifiuto / certificato analitico Caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto con riferimento a certificato analitico (non presente o non indicato il numero) Presenza della IV copia Numero registro corrispondente all operazione di scarico Intermediario nelle note con indicazione del n iscrizione
Documentazione ambientale MUD Da inviare ogni anno entro il 30 aprile Trasmissione telematica, a meno delle dichiarazioni semplificate o software da sito Ecocerved o registrazione sul portale www.mudtelematico.it o firma elettronica e modalità pagamento on line
Documentazione ambientale SISTRI Operativo per la gestione dei rifiuti pericolosi: o produttori con più di 10 dipendenti o trasportatori e impianti di gestione Le uniche sanzioni oggi applicabili (dal 1 aprile 2015) sono per o omessa iscrizione (15.500 93.000 euro) o mancato pagamento del contributo annuale (15.500 93.000 euro) Le altre sanzioni saranno applicate dal 1 gennaio 2016 (salvo proroghe)