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La distinzione tra denuncia, querela, istanza di procedimento, esposto Autore: Concas Alessandra In: Diritto processuale penale La denuncia da parte dei privati è l'atto con il quale ogni persona porta a conoscenza dell'autorità, pubblico ministero o ufficiale di polizia giudiziaria, un reato perseguibile d'ufficio del quale ha notizia. Nella generalità dei casi la denuncia è facoltativa ed è obbligatoria nei casi espressamente previsti dalla legge. La denuncia può essere presentata in forma orale o scritta. Nel primo caso l'ufficiale di polizia giudiziaria o il pubblico ministero, redige verbale, mentre nel secondo l'atto dovrà essere sottoscritto dal denunciante o da un suo procuratore legale. Per la denuncia da parte dei privati non è previsto un contenuto formale tipico e il denunciante si può limitare alla semplice esposizione del fatto. Quando la denuncia è facoltativa non è previsto nessun termine per la sua presentazione, mentre nei casi di denuncia obbligatoria apposite disposizioni stabiliscono il termine entro il quale essa deve essere fatta. La persona che presenta una denuncia ha diritto di ottenere attestazione della ricezione. 1 di 9

La disciplina giuridica è contenuta al Titolo II Notizia di reato del Libro V Indagini preliminari e udienza preliminare agli articoli 330 335 del codice di procedura panale. Riportiamo per dovere di cronaca il testo degli articoli sopra menzionati: Art. 330. Acquisizione delle notizie di reato. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono notizia dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse a norma degli articoli seguenti. Art. 331. Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio. Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato e` attribuito. La denuncia e` presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria. 2 di 9

Quando piu` persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si puo` configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorita` che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero. Art. 332. Contenuto della denuncia. La denuncia contiene la esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica il giorno dell'acquisizione della notizia nonche' le fonti di prova gia` note. Contiene inoltre, quando e` possibile, le generalita`, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto e` attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. Art. 333. Denuncia da parte di privati. Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile di ufficio puo` farne denuncia. La legge determina i casi in cui la denuncia e` obbligatoria. 3 di 9

La denuncia e` presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria; se e` presentata per iscritto, e` sottoscritta dal denunciante o da un suo procuratore speciale. Delle denunce anonime non puo` essere fatto alcun uso, salvo quanto disposto dall'articolo 240. Art. 334. Referto. Chi ha l'obbligo del referto deve farlo pervenire entro quarantotto ore o, se vi e` pericolo nel ritardo, immediatamente al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui ha prestato la propria opera o assistenza ovvero, in loro mancanza, all'ufficiale di polizia giudiziaria piu` vicino. Il referto indica la persona alla quale e` stata prestata assistenza e, se e` possibile, le sue generalita`, il luogo dove si trova attualmente e quanto altro valga a identificarla nonche' il luogo, il tempo e le altre circostanze dell'intervento; da` inoltre le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali e` stato commesso e gli effetti che ha causato o puo` causare. Se piu` persone hanno prestato la loro assistenza nella medesima occasione, sono tutte obbligate al referto, con facolta` di redigere e sottoscrivere un unico atto. Art. 334 bis. 4 di 9

Esclusione dell'obbligo di denuncia nell'ambito dell'attivita` di investigazioni difensiva. Il difensore e gli altri soggetti di cui all'articolo 391-bis non hanno obbligo di denuncia neppure relativamente ai reati dei quali abbiano avuto notizia nel corso delle attivita` investigative da essi svolte. Art. 335. Registro delle notizie di reato. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nonche', contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso e` attribuito. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), le iscrizioni previste ai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato e` attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attivita` di indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, puo` disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile. 5 di 9

La querela è la dichiarazione con la quale, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, la persona offesa dal reato o il suo legale rappresentante chiede espressamente che si proceda in ordine ad un fatto previsto dalla legge come reato (cioè fa richiesta di punizione) per il quale non si debba procedere d'ufficio o dietro richiesta o istanza. La querela configura una condizione di procedibilità, ma nello stesso tempo contiene l'informazione sul fatto-reato. La querela va fatta, oralmente o per iscritto, al pubblico ministero, a un ufficiale di polizia giudiziaria o, all'estero, a un agente consolare, e presentata personalmente o a mezzo di procuratore speciale, ma, con sottoscrizione autentica, può essere anche recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato. L'Autorità che riceve la querela deve provvedere all'attestazione della data e del luogo della presentazione, alla identificazione della persona che propone la querela ed alla trasmissione degli atti all'ufficio del pubblico ministero (ex art. 347 c.p.p.). Non sono dettate regole particolari in ordine al contenuto dell'atto di querela, è sufficiente, ma anche essenziale, che oltre ad essere indicato il fatto-reato (con ulteriori eventuali notizie sul suo autore e le fonti di prova) risulti dalla querela la manifestazione non equivoca del querelante perché si proceda in ordine al fatto-reato stesso e se ne punisca il colpevole. Anche chi presenta la querela ha diritto di ottenerne l'attestazione di ricezione (ex art. 107 att.). Eccezionalmente, in caso di flagranza di delitto che impone o consente l'arresto (ex artt. 380 comma 3 e 381 comma 3 c.p.p.), la querela può essere proposta (anche con dichiarazione orale) ad un agente, 6 di 9

anziché ad un ufficiale di polizia giudiziaria, presente nel luogo. Nel verbale di arresto va dato atto della dichiarazione di querela. Il diritto di querela deve essere esercitato, a pena di decadenza, entro tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato. Il termine è di sei mesi quando si tratta di delitti contro la libertà sessuale (violenza sessuale non di gruppo perché per questa si procede d'ufficio, o atti sessuali con minorenne, ex artt. 609-bis, ter, quater del c.p., art. 609 septies comma 2 c.p.). Si può rinunciare al diritto di proporre querela. La rinuncia può essere espressa, con atto redatto in forma scritta, o tacita, attraverso il compimento di fatti incompatibili con la volontà di querelarsi, e implica la perdita del diritto di proporre querela (ex art. 339 c.p.p.). La rinuncia al diritto di proporre querela è un atto preventivo perché presuppone che la querela non sia stata presentata. Se la querela è stata presentata si può però provvedere alla sua revoca. La revoca della querela prende il nome di remissione. 7 di 9

La remissione è l'atto con il quale la persona offesa o chi la rappresenta propone la revoca della querela. Per essere efficace (e produrre l'estinzione del reato ex art. 152 c.p.), la remissione deve però essere accettata, e anche per questo motivo si differenzia dalla denuncia che è un atto unilaterale. Siccome la persona querelata ha interesse, se innocente, a dimostrare attraverso il processo, la sua completa estraneità al fatto-reato che le è stato addebitato, la remissione non produce effetto se il querelato l'ha espressamente o tacitamente ricusata (ex art. 155 c.p.). L'istanza di procedimento è la domanda, presentata al Pubblico Ministero o alla Procura o anche ad un agente consolare all'estero, con la quale la persona offesa da alcuni delitti comuni (cioè non politici, ex art. 8 c. 3 c.p.), commessi all'estero dal cittadino o dallo straniero (e che se fossero stati commessi nel territorio dello Stato sarebbero perseguiti d'ufficio, ex artt. 9 comma 2 e 10 comma 1 c.p.), chiede che si proceda nei confronti dell'autore del fatto. L'istanza è irrevocabile e rappresenta una condizione di procedibilità, in sua assenza per quel reato non si potrebbe celebrare nessun processo. L'istanza può essere presentata entro tre mesi dalla ricezione della notizia del fatto-reato ed entro tre anni dalla presenza del colpevole sul territorio dello Stato. L'esposto è l'atto con il quale si richiede all Autorità di Pubblica Sicurezza di mediare dissidi privati tra le parti in contesa. Alla composizione bonaria della lite, l'autorità di Pubblica Sicurezza provvede a mezzo degli Ufficiali di 8 di 9

Pubblica Sicurezza, che appartengono al ruolo dei dirigenti e dei commissari della Polizia di Stato ed Ufficiali dei Carabinieri, i quali redigono verbale che può essere prodotto in giudizio con valore di scrittura privata riconosciuta. Se dai fatti si configuri un reato, l'ufficiale di Pubblica Sicurezza, se il fatto è perseguibile d'ufficio, deve informare l'autorità giudiziaria, mentre se si tratta di delitti perseguibili a querela può, a richiesta, esperire un preventivo componimento della vertenza, senza che ciò pregiudichi il successivo esercizio del diritto di querela. https://www.diritto.it/la-distinzione-tra-denuncia-querela-istanza-di-procedimento-esposto/ 9 di 9