LA QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE E LE NUOVE QUALIFICAZIONI. SANZIONI PER IMPRESE E SOA



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LA QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE E LE NUOVE QUALIFICAZIONI. SANZIONI PER IMPRESE E SOA 1

LA QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE E LE NUOVE QUALIFICAZIONI La materia e` trattata nella parte II, titolo III, del Regolamento, suddiviso in quattro capi. Le norme sostituiscono il D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34, con innovazioni frutto di impulsi giurisprudenziali e normativi, interni e comunitari, in attuazione di quel sistema di qualificazione che l art. 40, comma 2, del Codice demanda al Regolamento ai sensi dal proprio articolo 5. 2

LA QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE E LE NUOVE QUALIFICAZIONI Lavori di importo superiore a 150.000 : qualificazione obbligatoria Requisiti: illegittimità di previsioni di gara in violazione Esonero per le classifiche II e III del possesso della certificazione di qualitàuni EN ISO 9000, previsto dall art. 40 comma 3 lett. a) Garanzia in forma piena 3

LA QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE E LE NUOVE QUALIFICAZIONI Aggiunta delle classi III bis(fino a 1.500.000 ) e IV bis(fino a 3.500.000 ) Imprese raggruppate e consorziate Partecipazione delle imprese estere 4

SANZIONI PER LE SOA ART. 73 Il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 prevede, all art. 73, una serie di sanzioni amministrative di diversa natura nei confronti delle SOA, in attuazione di quanto disposto dall art. 40, comma 4, lett. g), del Codice. 5

Pecuniarie SANZIONI PER LE SOA ART. 73 TIPI DI SANZIONI Provvisoriamente interdittive: sospensione dell autorizzazione all esercizio dell attività di attestazione Definitivamente interdittive: decadenza dell autorizzazione all esercizio dell attività di attestazione 6

SANZIONI PER LE SOA ART. 73 ENTRATA IN VIGORE In base al combinato disposto dell art. 359, comma 2, del Regolamento e dell art. 253, comma 2, ultimo periodo, del Codice, l art. 73 del Regolamento è entrato in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U.R.I. n. 288, supplemento ordinario n. 270/L, del 10 dicembre 2010), a differenza di tutte le altre disposizioni regolamentari che entreranno in vigore 180 giorni dopo la pubblicazione. 7

SANZIONI PER LE SOA ART. 73 ENTRATA IN VIGORE L impianto sanzionatorio previsto dall art. 73 è applicabile anticipatamente rispetto al restante corpo del Regolamento solo nella misura in cui si riferisca a violazioni di obblighi e doveri comportamentali delle SOA già previsti nel Codice o nel previgente regolamento per il sistema di qualificazione di cui al D.P.R. 34/2000 che resta applicabile fino all entrata in vigore del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. In applicazione dei principi generali dell ordinamento giuridico, le sanzioni in esame potranno essere comminate solo per violazioni poste in essere dalle SOA successivamente alla data di entrata in vigore del 8 relativo obbligo.

SANZIONI PER LE SOA ART. 73 La SOA è comunque tenuta ad adeguare la propria condotta rispetto alle disposizioni assunte dall Autorità in merito alle singole fattispecie sanzionabili così come indicate nelle linee guida allegate alla determinazione AVCP (n. 1 del 15 marzo 2011). Ciò implica che azioni od omissioni poste in essere prima dell entrata in vigore dell art. 73 del D.P.R. 207/2010 ed esplicitate come fattispecie sanzionabili nelle suddette linee guida, per le quali la SOA perdura nell inadempimento, dovranno essere regolarizzate al fine di evitare di incorrere nelle relative sanzioni 9

SANZIONI PER LE SOA ART. 73 TIPOLOGIE DI ATTIVITÁ 1) adempimenti previsti per garantire la verifica da parte dell Autorità del possesso in capo alle SOA dei requisiti generali e di indipendenza necessari per lo svolgimento dell attività di attestazione (articolo 73, comma 1, lett. a) e lett. b) ed art. 73, comma 2, lett. a); Obblighi informativi Sanzione amministrativa pecuniaria Mancata/tardiva /incompleta risposta o comunicazione Sospensione della autorizzazione ad attestare 10

SANZIONI PER LE SOA ART. 73 TIPOLOGIE DI ATTIVITÁ 2) esercizio dell attivitàdi attestazioneche le SOA svolgono nei confronti degli esecutori di lavori pubblici d importo superiore a 150.000,00 (articolo 73, comma 1, lett. b), c) e d) e comma 2). Provvedimenti inibitori (da parte dell AVCP) Indipendenza di giudizio Sospensione della autorizzazione ad attestare 11

SANZIONI PER LE SOA ART. 73 ART. 73 DECADENZA DELL AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE ATTIVITÁ DI ATTESTAZIONE a) nuova violazione, tra quelle di cui all art. 73, commi 1 e 2, del Regolamento, dopo una precedente sospensione, se il periodo da irrogare per la nuova violazione, cumulato con quella precedente, sia pari o superiore a trecentosessanta giorni; b) nuova violazione, tra quelle di cui all art. 73, commi 1 e 2, del Regolamento, dopo quattro sanzioni che abbiano comportato la sospensione per un periodo complessivamente superiore a centoventi giorni; c) ipotesi elencate dall art. 73, comma 4, del Regolamento. Perchépossa applicarsi la decadenza di cui alla lettera a) va considerato che il cumulo dei periodi di sospensione, anche non continuativi, è limitato a due sole violazioni la cui sommatoria è pari o superiore a trecentosessanta giorni. 12

SANZIONI PER LE SOA ART. 73 ART. 73 L art. 73, ai commi 8 e 9 prevede altri obblighi da rispettare nel caso di sospensione o di decadenza della autorizzazione ad attestare, nonché di fallimento o di cessazione dell attivitàdella SOA Effetti della sospensione della autorizzazione ad attestare e conseguenze sulla attività di attestazione (commi 3 e ss.) Obblighi della SOA conseguenti ai provvedimenti di sospensione e di decadenza della autorizzazione ad attestare, nonché a seguito di fallimento e di cessazione della attività della SOA (comma 8) Divieto di trasferimento di azienda tra SOA in caso di sospensione o decadenza dell autorizzazione (comma 9). 13

SANZIONI PER LE IMPRESE ART. 74 Pecuniarie Interdittive TIPI DI SANZIONI 14

SANZIONI PER LE IMPRESE ART. 74 SANZIONI COMMINATE DALL AUTORITÁ Mancata/incompleta/tardiva risposta Sanzioni pecuniarie sospensione dell attestazione di qualificazione per un periodo di un anno qualora l impresa continui a non rispondere alle richieste dell Autorità anche oltre i successivi sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto per la risposta; la decadenza dell attestazione medesima nelle ipotesi in cui l inadempimento continui anche successivamente alla decorrenza del periodo di sospensione. 15

SANZIONI PER LE IMPRESE ART. 74 SANZIONI COMMINATE DALL AUTORITÁA SEGUITO DI SEGNALAZIONE DA PARTE DELLE SOA Mancata/tardiva/incompleta risposta Sanzioni pecuniarie e interdittive 16

SANZIONI PER LE IMPRESE ART. 74 INFORMAZIONI E DOCUMENTI NON VERITIERI Sanzione amministrativa pecuniaria Sospensione cautelare e/o annullamento dell attestazione rilasciata in difetto dei presupposti 17

PROCEDIMENTO APPLICABILE L Autorità applica il procedimento contenuto nel Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio di cui all articolo 8, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 2010, n. 66 e s.m.i. 18