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Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" Capo I DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI Art. 1. (Collocamento dei disabili). 1. La presente legge ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato.

Le Convenzioni di inserimento lavorativo (ART. 12 bis) Introdotto o dall art.1,comma 37, Legge 247/2007 (Protocollo Welfare) Modello approvato dalla con A.D. n. 3442 del 5 ottobre 2009 per l inizio della sperimentazione

Gruppo di lavoro Sottocomitato della Commissione Tripartita Provinciale per il Collocamento Mirato dei Disabili (Confindustria, Sindacati, ass. Disabili) Comitato Tecnico Provinciale; Federsolidarietà della Confcooperative.

Le Convenzioni di inserimento lavorativo (ART. 12 bis) i servizi per il possono stipulare con i datori di lavoro privati tenuti all obbligo di assunzione di cui alla legge 68/99 denominati soggetti conferenti, e i soggetti destinatari, apposite convenzioni finalizzate all assunzione di disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, ai quali i soggetti conferenti si impegnano ad affidare commesse di lavoro per un importo pari al costo di applicazione del contratto collettivo di lavoro. In questi casi il disabile viene assunto dal soggetto destinatario; La stipula della convenzione è ammessa nei limiti del 10% della quota di riserva.

Soggetti destinatari (art. 12 bis) Cooperative sociali di tipo a e b e loro consorzi; Imprese sociali (d.lg.vo 155/2006); Disabili liberi professionisti; Datori di lavoro privati non soggetti agli obblighi della legge 68/99.

Requisiti dei soggetti destinatari: a) non avere in corso procedure concorsuali; b) essere in regola con gli adempimenti sulla sicurezza di cui al D.lgs 81/2008; c) essere dotati di locali idonei; d) non aver proceduto, nei 12 mesi precedenti l avviamento lavorativo del disabile, a risoluzione del rapporto di lavoro, tranne che per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo; e) avere nell organico almeno un lavoratore dipendente che possa svolgere le funzioni di tutor.

Requisiti per la stipula della convenzione art. 12 bis: a) individuazione delle persone disabili da inserire, previo loro consenso, effettuata dagli uffici competenti, sentito il Comitato Tecnico, con la definizione di un piano personalizzato di inserimento lavorativo; b) durata non inferiore a 3 anni; c) determinazione del valore della commessa non inferiore alla copertura, per ciascuna annualità e per ogni unità di personale assunta, dei costi derivanti dall applicazione della parte economica e normativa del CCNL, nonché di quelli previsti nel piano personalizzato di inserimento lavorativo; d) conferimento della commessa di lavoro e contestuale assunzione del disabile da parte del soggetto destinatario (efficacia).

Alla scadenza della convenzione? il datore di lavoro committente, previa valutazione degli uffici competenti, può: rinnovare la convenzione per una sola volta per un periodo non inferiore a due anni; assumere il lavoratore disabile dedotto in convenzione con contratto a tempo indeterminato mediante chiamata nominativa. in tal caso il datore di lavoro, potrà accedere al Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, con diritto di prelazione nell assegnazione delle risorse.

Controllo degli adempimenti La Provincia, attraverso il Servizio Ispettivo della DPL, si riserva la facoltà di verificare l adempimento degli obblighi assunti. In caso di inosservanza potrà dichiarare decaduto l accordo di convenzione.

GRUPPO TECNICO composto da: Rappresentante dei datori di lavoro; Rappresentante delle cooperative Rappresentante delle organizz. Sindacali; Rappresentante associazioni disabili; Rappresentante della Provincia (garante)

GRUPPO TECNICO Compiti: Fornire assistenza alla stipula dei contratti che disciplinano le commesse di lavoro Monitorare il livello di attuazione della convenzione e la situazione degli inserimenti effettuati. Si riunirà su richiesta delle parti o per autonoma iniziativa del Collocamento Mirato.

La sperimentazione Svolgimento delle seguenti attività: Print service (gestione centro fotocopiature) estesa successivamente con gestione materiali di cancelleria e gestione amministrativa cellulari n. 7 unità totali centro copie, reception e centralino, - 1 unità riparazione vestiario e teleria ospedaliera - 1 unità pulizia aree esterne 2 unità facchinaggio, manutenzione e fattorinaggio 1 unità

Criticità 10% della quota di riserva scadenza della convenzione art. 12 bis diffidenza nell affidamento di servizi maggiormente qualificati scarsa conoscenza delle attività svolte dai soggetti del terzo settore

Grazie per l attenzione

PROVINCIA DI FIRENZE COLLOCAMENTO MIRATO Via Cavour 37-50129 Firenze Collocamentomirato@provincia.fi.it www.provincia.fi.it/lavoro/collocamentomirato P.O. D.ssa Francesca Giolli