CITTA' DI TORINO CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SETTORE FORMAZIONE E RAPPRESENTANZA PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELL IMMIGRAZIONE E NORME SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO (Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286) SCHEDE OPERATIVE INDICE Pag. Contraffazione o alterazione di atti e documenti per l ingresso ed il soggiorno. 1 Omessa esibizione di documenti. 2 Favoreggiamento dell immigrazione clandestina verso l Italia (fattispecie a dolo generico). 3 Favoreggiamento dell immigrazione clandestina verso l Italia (fattispecie a dolo specifico). 4 Favoreggiamento dell immigrazione clandestina verso l Italia (1^ fattispecie aggravata). 5 Favoreggiamento dell immigrazione clandestina verso l Italia (2^ fattispecie aggravata). 6 Favoreggiamento dell emigrazione clandestina dall Italia verso altro Stato (fattispecie a dolo generico). 7 Favoreggiamento dell emigrazione clandestina dall Italia verso altro Stato (fattispecie a dolo specifico). 8 Favoreggiamento dell emigrazione clandestina dall Italia verso altro Stato (1^ fattispecie aggravata). 9 Favoreggiamento dell emigrazione clandestina dall Italia verso altro Stato (2^ fattispecie aggravata). 10
Pag. Favoreggiamento della permanenza clandestina. 11 Rientro dell espulso nel territorio nazionale senza la speciale autorizzazione. 12 Rientro reiterato dell espulso nel territorio nazionale senza la speciale autorizzazione. 13 Rientro nel territorio nazionale dell espulso con provvedimento giurisdizionale. 14 Permanenza illegale nel territorio nazionale. 15 Permanenza illegale reiterata nel territorio nazionale. 16 Occupazione irregolare di lavoratori stranieri. 17 Elusione dei provvedimenti del giudice in materia di discriminazione. 18 Omessa dichiarazione di soggiorno. 19 Omessa o incompleta comunicazione dell ospitante e del datore di lavoro. 20 Inosservanza degli obblighi del vettore. 21 Omessa comunicazione delle variazioni del rapporto di lavoro con lo straniero. 22 CONTRAFFAZIONE O ALTERAZIONE DI ATTI E DOCUMENTI PER L INGRESSO ED IL SOGGIORNO Contraffarre o alterare un visto di ingresso o reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffarre o alterare documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno. Art. 5, c. 8-bis, D.L.vo n. 286/98. Reclusione da uno a sei anni. facoltativo (art. 381 c.p.p.). 1) La fattispecie si riferisce alla contraffazione o alterazione: per quanto riguarda l uso dei documenti contraffatti o alterati, vds. art. 489 C.P. 2) Porre sotto sequestro il documento contraffatto o alterato. 3) Se la falsità concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso la reclusione è da tre a dieci anni. 4) Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale la pena è aumentata (cfr. art. 64 c.p.). - 1 -
OMESSA ESIBIZIONE DI DOCUMENTI Straniero che, a richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno. Art. 6, c. 3, D.L.vo n. 286/98. Arresto fino a sei mesi e ammenda fino a 413,00 1) Al fine dell applicazione della norma, è indispensabile che vi sia un esplicita richiesta, da parte dell organo accertatore, dell esibizione dei documenti previsti dalla norma, in condizioni che lo straniero abbia potuto comprendere quanto richiestogli (vds. circolare del Corpo n. 193/98). 2) Procedere all accompagnamento per identificazione dello straniero (vds. circolare del Corpo n. 36/00). 3) La valutazione del motivo esimente la responsabilità penale espresso con la locuzione senza giustificato motivo compete esclusivamente all A.G. - 2 - DELL IMMIGRAZIONE CLANDESTINA VERSO L ITALIA ( a dolo generico) Compiere atti diretti a procurare l ingresso illegale di uno straniero nel territorio nazionale. Art. 12, c. 1, D.L.vo n. 286/98. Reclusione fino a tre anni e multa fino a 15.000,00 per ogni straniero clandestino. 1) Procedere al sequestro - 3 -
DELL IMMIGRAZIONE CLANDESTINA VERSO L ITALIA ( a dolo specifico) Compiere, al fine di trarne profitto, atti diretti a procurare l ingresso illegale di uno straniero nel territorio nazionale. Art. 12, c. 3, D.L.vo n. 286/98. Reclusione da quattro a dodici anni e multa di 15.000,00 per ogni straniero clandestino. consentito (art. 384 c.p.p.). 1) La stessa fattispecie ricorre quando il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti. 2) Procedere al sequestro - 4 - DELL IMMIGRAZIONE CLANDESTINA VERSO L ITALIA (1^ fattispecie aggravata) Compiere, al fine di trarne profitto, atti diretti a procurare l ingresso illegale di uno straniero nel territorio nazionale, qualora: a) l ingresso nel territorio dello Stato riguarda cinque o più persone; b) per procurare l ingresso, la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità; c) per procurare l ingresso, la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante. Art. 12, c. 3-bis, D.L.vo n. 286/98. Reclusione da quattro a dodici anni e multa di 15.000,00 per ogni straniero clandestino. Le pene sono aumentate fino ad un terzo (art. 64 c.p.). consentito (art. 384 c.p.p.). 1) Procedere al sequestro - 5 -
DELL IMMIGRAZIONE CLANDESTINA VERSO L ITALIA (2^ fattispecie aggravata) Compiere, al fine di trarne profitto, atti diretti a procurare l ingresso illegale di uno straniero nel territorio nazionale: a) al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale; ovvero b) qualora si tratti di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento. Art. 12, c. 3-ter, D.L.vo n. 286/98. Reclusione da cinque a quindici anni e multa da 25.000,00 per ogni straniero clandestino. consentito (art. 384 c.p.p.). 1) Procedere al sequestro - 6 - DELL EMIGRAZIONE CLANDESTINA DALL ITALIA VERSO UN ALTRO STATO ( a dolo generico) Compiere atti diretti a procurare l emigrazione illegale di taluno in altro stato del quale non è cittadino o non ha la residenza permanente. Art. 12, c. 1, D.L.vo n. 286/98. Reclusione fino a tre anni e multa fino a 15.000,00 per ogni emigrato clandestino. 1) La norma è finalizzata a reprimere il fenomeno della c.d. emigrazione clandestina in transito di stranieri fra l Italia e gli altri paesi europei. 2) Procedere al sequestro - 7 -
DELL EMIGRAZIONE CLANDESTINA DALL ITALIA VERSO UN ALTRO STATO ( a dolo specifico) Compiere, al fine di trarne profitto, atti diretti a procurare l emigrazione illegale di taluno in altro stato del quale non è cittadino o non ha la residenza permanente. Art. 12, c. 3, D.L.vo n. 286/98. Reclusione da quattro a dodici anni e multa di 15.000,00 per ogni emigrato clandestino. consentito (art. 384 c.p.p.). 1) La stessa fattispecie ricorre quando il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti. 2) Procedere al sequestro - 8 - DELL EMIGRAZIONE CLANDESTINA DALL ITALIA VERSO UN ALTRO STATO (1^ fattispecie aggravata) Compiere, al fine di trarne profitto, atti diretti a procurare l emigrazione illegale di taluno in altro stato del quale non è cittadino o non ha la residenza permanente, qualora: a) l ingresso nel territorio dello Stato riguarda cinque o più persone; b) per procurare l ingresso, la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità; c) per procurare l ingresso, la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante. Art. 12, c. 3-bis, D.L.vo n. 286/98. Reclusione da quattro a dodici anni e multa di 15.000,00 per ogni emigrato clandestino. Le pene aumentate fino ad un terzo (art. 64 c.p.). consentito (art. 384 c.p.p.). 1) Procedere al sequestro - 9 -
DELL EMIGRAZIONE CLANDESTINA DALL ITALIA VERSO UN ALTRO STATO (2^ fattispecie aggravata) Compiere, al fine di trarne profitto, atti diretti a procurare l emigrazione illegale di taluno in altro stato del quale non è cittadino o non ha la residenza permanente: a) al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale; ovvero b) qualora si tratti di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento. Art. 12, c. 3-ter, D.L.vo n. 286/98. Reclusione da cinque a quindici anni e multa da 25.000,00 per ogni emigrato clandestino. consentito (art. 384 c.p.p.). 1) Procedere al sequestro - 10 - Reclusione fino a quattro anni e multa fino ad 15.493,00. DELLA PERMANENZA CLANDESTINA Favorire la permanenza illegale dello straniero nel territorio dello Stato, al fine di trarne un ingiusto profitto dalla sua condizione di illegalità. Art. 12, c. 5, D.L.vo n. 286/98. facoltativo (art. 381 c.p.p.). 1) La fattispecie di favoreggiamento della permanenza clandestina può concorrere con la contravvenzione di occupazione irregolare di stranieri di cui agli artt. 22, c. 12 e 24, c. 6, D.L.vo n. 286/98 (vds. infra pag. 17). - 11 -
RIENTRO DELL'ESPULSO NEL TERRITORIO NAZIONALE SENZA LA SPECIALE AUTORIZZAZIONE Straniero che, già espulso con provvedimento prefettizio, rientra nel territorio nazionale senza la speciale autorizzazione ministeriale. Art. 13, c. 13, D.L.vo n. 286/98. Arresto da sei mesi ad un anno. sempre consentito (art. 13, c. 13-ter, 1) Lo straniero espulso con provvedimento prefettizio non può fare rientro nel territorio nazionale per un periodo di dieci anni, salva la speciale autorizzazione ministeriale (art. 13, c. 13 e 14, D.L.vo n. 286/98). - 12 - RIENTRO REITERATO DELL'ESPULSO NEL TERRITORIO NAZIONALE SENZA LA SPECIALE AUTORIZZAZIONE Straniero che, già denunciato per la contravvenzione di cui all art. 13, c. 13, D.L.vo n. 286/98 ed espulso, rientra nel territorio nazionale senza la speciale autorizzazione ministeriale. Art. 13, c. 13-bis, D.L.vo n. 286/98. Reclusione da uno a quattro anni. sempre consentito (art. 13, c. 13-ter, consentito (art. 13, c. 13-ter,. 1) La presente fattispecie delittuosa costituisce una sorta di evoluzione eventuale della fattispecie contravvenzionale descritta nella scheda precedente (vds. supra pag. 12). - 13 -
RIENTRO NEL TERRITORIO NAZIONALE DELL'ESPULSO CON PROVVEDIMENTO GIURISDIZIONALE Straniero che, già espulso con provvedimento giurisdizionale, rientra nel territorio nazionale senza la speciale autorizzazione ministeriale. Art. 13, c. 13-bis, D.L.vo n. 286/98. Reclusione da uno a quattro anni. sempre consentito (art. 13, c. 13-ter, consentito (art. 13, c. 13-ter, 1) Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o nell'applicare la pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nell'art. 13, c. 2 (ossia quando lo straniero e' entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non e' stato respinto, ovvero quando si e' trattenuto nel territorio dello Stato senza aver chiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno e' stato revocato o annullato, ovvero e' scaduto da più' di sessanta giorni e non e' stato chiesto il rinnovo), quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena. né altre cause ostative, può sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni. In altre parole, questa espulsione costituisce, volta a volta, sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione. - 14 - PERMANENZA ILLEGALE NEL TERRITORIO NAZIONALE Straniero che, in violazione all'ordine impartito dal Questore, si trattiene, senza giustificato motivo, nel territorio nazionale. Art. 14, c. 5-ter, D.L.vo n. 286/98. Arresto da sei mesi ad un anno obbligatorio (art. 14, c. 5- quinquies, D.L.vo n. 286/98). 1) Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero in un centro di permanenza temporanea ovvero siano trascorsi i termini di permanenza senza aver eseguito l'espulsione, il Questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. La presente fattispecie punisce l inosservanza di detto ordine. 2) Si procede a nuova espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. - 15 -
Reclusione da uno a quattro anni. PERMANENZA ILLEGALE REITERATA NEL TERRITORIO NAZIONALE Straniero che, già espulso ai sensi del comma 5-ter, viene trovato nel territorio dello Stato. Art. 14, c. 5-quater, D.L.vo n. 286/98. obbligatorio (art. 14, c. 5- quinquies, D.L.vo n. 286/98). 1) La presente fattispecie delittuosa costituisce una sorta di evoluzione eventuale della fattispecie contravvenzionale descritta nella scheda precedente (vds. supra pag. 15). - 16 - OCCUPAZIONE IRREGOLARE DI LAVORATORI STRANIERI Occupare alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato a tempo determinato, indeterminato o stagionale (ovvero il cui permesso di soggiorno sia scaduto, revocato o annullato). Artt. 22, c. 12, e 24, c. 6, D.L.vo n. 286/98. Arresto da tre mesi ad un anno e ammenda di 5.000,00 per ogni lavoratore impiegato. 1) il p.d.s. per motivi di studioformazione o per motivi familiari consente l esercizio di attività di lavoro subordinato e autonomo [cfr. art. 39, comma 3, lett. b), D.L.vo n. 286/98]; il p.d.s. per lavoro subordinato non stagionale consente l esercizio di lavoro autonomo e di attività lavorativa in qualità di socio lavoratore di cooperativa; il p.d.s. per lavoro autonomo consente l esercizio di lavoro subordinato; il p.d.s. per ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito del lavoratore consente l esercizio del lavoro subordinato e autonomo [cfr. art. 13 reg.]. 2) La fattispecie di occupazione irregolare di stranieri può concorrere con il delitto di favoreggiamento della permanenza clandestina di cui all art. 12, c. 5, D.L.vo n. 286/98 (vds. supra pag. 11). - 17 -
ELUSIONE DEI PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE IN MATERIA DI DISCRIMINAZIONE Eludere l'esecuzione dei provvedimenti del giudice civile per sottrarsi all'adempimento degli obblighi nascenti da una sentenza di condanna per discriminazione (razziale, etnica, nazionale o religiosa), compiendo, sui propri o altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commettendo allo stesso scopo altri atti fraudolenti. Art. 44, c. 8, D.L.vo n. 286/98 in riferimento all art. 388, c. 1 c.p. Reclusione fino a tre anni o multa da 103,00 ad 1.032,00. a querela di parte. 1) Il compimento di un atto di discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa nei confronti dello straniero, è tutelato in sede civilistica, mediante il ricorso al giudice civile. Tale azione è finalizzata ad ottenere la cessazione d autorità della condotta pregiudizievole (qualora sia ancora in atto), la rimozione degli eventuali effetti della discriminazione nonché al risarcimento del danno subito dalla parte. L inosservanza dell esecuzione dei provvedimenti del giudice, costituisce reato perseguibile a querela di parte. 2) Trattandosi di mero illecito civile, nessuna attività di accertamento dell atto discriminatorio può incombere sugli organi di polizia; tuttavia, non si escludono richieste di intervento per constatare presunti atti discriminatori, a cui dovrà fare seguito dettagliata relazione di servizio. - 18 - SCHEDE OPERATIVE ILLECITI AMMINISTRATIVI OMESSA DICHIARAZIONE DI SOGGIORNO Straniero che, già in possesso di permesso di soggiorno rilasciato da uno stato dell U.E. (valido anche per il soggiorno in Italia in base a specifici accordi internazionali), omette di dichiarare la propria presenza al Questore entro otto giorni lavorativi dall'ingresso regolare in Italia. Art. 5, c. 7, D.L.vo n. 286/98. Sanzione amministrativa: da 103,00 a 309,00. Sanzione accessoria: espulsione facoltativa se la dichiarazione non viene resa entro 60 gg. dall'ingresso in Italia. Pagamento in misura ridotta: 103,00 entro 60 gg. Ente destinatario dei proventi: Stato. Prefetto 1) I permessi di soggiorno rilasciati da uno stato dell U.E. validi in base a specifici accordi anche per il soggiorno in Italia, sono quelli rilasciati dalla Francia, Germania, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna, Portogallo, Austria e Grecia. 2) Trovano applicazione i principi e le procedure di cui alla legge n. 689/81. - 19 -
SCHEDE OPERATIVE ILLECITI AMMINISTRATIVI OMESSA O INCOMPLETA COMUNICAZIONE DELL'OSPITANTE E DEL DATORE DI LAVORO Ospitare uno straniero o assumerlo alle proprie dipendenze, ovvero cedergli la proprietà o il godimento di beni immobili, senza darne, entro quarantotto ore, comunicazione scritta all'autorità di P.S. (oppure dandone comunicazione scritta incompleta). Art. 7, c. 1, 2 e 2-bis, D.L.vo n. 286/98. Sanzione amministrativa: da 160,00 a 1100,00. Sanzione accessoria: nessuna. Pagamento in misura ridotta: 320,00 entro 60 gg. Ente destinatario dei proventi: Stato. Prefetto 1) La comunicazione deve comprendere, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione e' dovuta. 2) Trovano applicazione i principi e le procedure di cui alla legge n. 689/81. - 20 - SCHEDE OPERATIVE ILLECITI AMMINISTRATIVI INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DEL VETTORE Vettore aereo, marittimo o terrestre che: a) omette di accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso in Italia; ovvero b) non riferisce all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. Art. 12, c. 6, D.L.vo n. 286/98. Sanzione amministrativa: da 516,00 a 2.582,00. Sanzione accessoria: nei casi più gravi, sospensione da uno a dodici mesi, ovvero revoca della licenzaautorizzazione-concessione rilasciata dall'autorità amministrativa Italiana inerente l'attività professionale e il mezzo di trasporto. Pagamento in misura ridotta: 860,67 entro 60 gg. Ente destinatario dei proventi: Stato. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 1) Trattasi di illecito di natura colposa: in presenza di comportamento doloso, si realizza il favoreggiamento dell immigrazione clandestina verso l Italia (art. 12, c. 1). 2) Trovano applicazione i principi e le procedure di cui alla legge n. 689/81. - 21 -
SCHEDE OPERATIVE ILLECITI AMMINISTRATIVI OMESSA COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI DEL RAPPORTO DI LAVORO CON LO STRANIERO Datore di lavoro che omette di comunicare allo sportello unico per l'immigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero. Art. 22 c. 7, D.L.vo n. 286/98. Sanzione amministrativa: da 500,00 a 2.500,00. Sanzioni accessorie: nessuna. Pagamento in misura ridotta: 833,34 entro 60 gg. Ente destinatario dei proventi: Stato. Prefetto 1) In ogni provincia è stato istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l immigrazione, responsabile dell intero procedimento relativo all assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato. 2) L accertamento e l irrogazione della sanzione non è demandata agli organi di polizia ma, esclusivamente, al Prefetto. In presenza di eventuale accertamento della fattispecie, occorre pertanto procedere unicamente a dettagliata segnalazione alla Prefettura Sportello unico per l immigrazione. - 22 -