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ASSICURATRICE VAL PIAVE S.p.A. Via Medaglie d Oro, 60 32100 Belluno (Italia) Capitale sociale. 5.000.000 Interamente versato Tel. 0437-93.86.11 Fax 0437-93.86.93 E-mail: valpiave@gruppoitas.it Cod. Fisc. 00075940254 Registro delle Imprese di Belluno n. 1385 Impresa autorizzata all esercizio delle assicurazioni danni con decreto del Ministero dell Industria del 10.10.62 n.4617 (G.U. n. 51 del 22.2.63) POLIZZA R.C.A. /C.V.T. DIMENSIONE AUTO POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO E GARANZIE ACCESSORIE EDIZIONE 2003 GRUPPO ITAS ASSICURAZIONI Mod X0424.0 ed. 2003 1

INDICE Pagina DEFINIZIONI 3 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE 4 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO 7 Condizioni aggiuntive 9 Condizioni speciali (valide soltanto se esplicitamente richiamate) 12 NORME PARTICOLARI CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE RCA QUALORA IL VEICOLO ASSICURATO SIA UN NATANTE 18 Condizioni aggiuntive 18 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE DANNI AL VEICOLO Parte 1 - Garanzia Incendio, Furto e Danni Accidentali 20 Parte 2 - Garanzie accessorie 22 Parte 3 - Condizioni valide per le garanzia Incendio, Furto, Danni Accidentali e Accessorie 24 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA 26 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE SOSPENSIONE PATENTE 28 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE INFORTUNI DEL GUIDATORE 30 2

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono per: Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione; Assicurazione: il contratto di assicurazione; Beneficiario: gli eredi dell Assicurato, o le altre persone da questi designate, ai quali la Società deve corrispondere la somma assicurata per il caso di morte; Codice della Strada: il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni; Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione; Cose: sia gli oggetti materiali sia gli animali; Esplosione : sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga ad alta velocità; Franchigia: parte del danno che resta a carico dell Assicurato; Furto: l impossessarsi della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri (art. 624 c.p.); Incendio: combustione con fiamma che può autoestendersi e propagarsi; Indennizzo la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; Invalidità permanente: la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale della capacità dell Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione; Legge 990/1969: la legge 24 dicembre 1969, n. 990 sull assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e successive modificazioni; Natante: motoscafo o imbarcazione soggetto all assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, secondo l art. 2 della legge 990/1969; Polizza: il documento che prova l assicurazione; P.R.A. Pubblico Registro Automobilistico; se soppresso, si intende sostituito dall Archivio Nazionale dei Veicoli; Premio :la somma dovuta alla Società; Proprietario: l intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà; Rapina: l impossessarsi della cosa mobile altrui, mediante violenza alla persona o minaccia, sottraendola a chi la detiene; Regolamento: il Regolamento di esecuzione della legge 990/1969 (D.P.R. 24 novembre 1970, n. 973) e le successive modificazioni; Revoca patente: sanzione adottata da Autorità Amministrative e/o Giudiziarie che comporta la perdita definitiva della disponibilità della patente; Ritiro patente : ritiro materiale della patente di guida da parte dell'autorità competente; Scoperto: la parte del danno indennizzabile, espressa in valore percentuale, che rimane a carico dell Assicurato; Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione; Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione; Società: la Società Assicuratrice Val Piave S.p.A. che presta l assicurazione quale risulta dalla polizza, sottoscritta dal Contraente. Sospensione patente: sanzione adottata da Autorità Amministrativa e/o Giudiziaria che comporta la perdita temporanea della disponibilità della patente di guida. Tariffa: condizioni di premio e relative norme di applicazione, predisposte dalla Società e messe a disposizione presso l Agenzia. 3

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile). Ai fini dell applicazione delle citate norme del Codice Civile, nella polizza sottoscritta dal Contraente sono esplicitati gli elementi che la Società considera influenti sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del premio. Quando sia applicabile l art. 18 della legge 990/1969, la Società eserciterà la rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma. Art. 2 - Aggravamento e diminuzione del rischio Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione (art. 1898 del Codice Civile). Per quanto riguarda l assicurazione della responsabilità civile auto, il Contraente deve comunicare alla Società ogni variazione degli elementi, indicati nella polizza, influenti sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del premio. Nel caso di diminuzione del rischio - fatta salva l applicazione dell art. 5 - Trasferimento di proprietà del veicolo - la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente (art. 1897 del Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 3 - Altre assicurazioni Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile). Art. 4 - Pagamento del premio L assicurazione ha effetto dalle ore e dal giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l assicurazione - fatta salva la speciale disciplina dell art. 20 - Adeguamento del premio - resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 del Codice Civile). I premi devono essere pagati all Agenzia presso la quale è assegnato o è stato concluso il contratto, oppure alla Società. Art. 5 - Trasferimento di proprietà del veicolo In caso di trasferimento di proprietà del veicolo il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società, la quale adotterà una delle soluzioni previste dalle seguenti ipotesi: a) Sostituzione con altro veicolo. Qualora l alienante, previa restituzione del certificato, del contrassegno e dell eventuale Carta Verde relativi al veicolo alienato, chieda che il contratto stipulato per detto veicolo sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà, si procederà al conguaglio del premio sulla base della Tariffa della Società applicata al contratto sostituito, all adeguamento delle Condizioni Generali di Assicurazione e al rilascio di nuovo certificato e contrassegno. b) Cessione del contratto. Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato con cessione del contratto di assicurazione, la Società, previa restituzione del certificato, del contrassegno e dell eventuale Carta Verde, prenderà atto della cessione mediante l emissione di appendice o nuova polizza, rilasciando all acquirente i predetti nuovi documenti. Per i contratti con frazionamento del premio, l alienante è tenuto al pagamento delle rate di premio fino al momento della predetta comunicazione. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per l assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto. La Società non rilascerà l attestazione dello stato di rischio. Non sono ammesse sospensioni né variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto. c) Risoluzione del contratto. Quando non si verifichino le ipotesi di cui ai precedenti punti a) e b), il contratto si risolve, senza restituzione di premio, dal giorno in cui vengano restituiti il certificato, il contrassegno e l eventuale Carta Verde. Per i contratti con frazionamento del premio la Società rinuncia ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione. E fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 9 - Sospensione in corso di contratto. 4

Le disposizioni del presente articolo si intendono valide - in quanto applicabili - anche nel caso in cui il veicolo sia stato consegnato in conto vendita. 5

Art. 6 - Risoluzione del contratto per il furto del veicolo e disciplina della sostituzione del veicolo rubato. 6.1 In caso di furto del veicolo il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione. Il Contraente deve darne notizia alla Società fornendo copia della denuncia di furto presentata all Autorità competente. Nel caso in cui, trovando applicazione l art. 1901, secondo comma, del Codice Civile, il furto sia avvenuto nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione, la garanzia assicurativa è operante, ma la Società rinuncia ad esigere il premio scaduto alla data predetta nonché le eventuali rate di premio successive. 6.2- In caso di furto del veicolo (assicurato con formula tariffaria che prevede maggiorazione o riduzione del premio sulla base dei sinistri verificatisi nel periodo di osservazione) il Proprietario potrà beneficiare per altro veicolo di sua proprietà della classe di merito maturata, purché quest'ultimo venga assicurato presso la stessa Società entro dodici mesi dalla data di risoluzione del contratto. Qualora il veicolo venga successivamente ritrovato e il Proprietario si sia già avvalso della facoltà prevista dal comma precedente, alla scadenza del premio in corso al momento del furto dovrà essere stipulato un nuovo contratto. Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso di ritrovamento del veicolo avvenuto dopo la data di risoluzione del contratto. Art. 7 - Risoluzione del contratto per distruzione o esportazione definitiva del veicolo assicurato Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o esportazione definitiva del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione e a riconsegnare il certificato, il contrassegno e l eventuale Carta Verde. Per i ciclomotori il Contraente è altresì tenuto a dichiarare, per iscritto e sotto la sua responsabilità, l avvenuta distruzione o esportazione definitiva del veicolo. Il contratto si risolve e la Società restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita - al netto delle imposte - dal momento della consegna della documentazione sopra indicata. Qualora il Contraente chieda che il contratto relativo al veicolo distrutto o esportato definitivamente sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà, si applicherà quanto disposto dalla lettera a) dell art. 5 - Trasferimento di proprietà del veicolo. Per i contratti di durata inferiore all anno la Società non restituisce la maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto. Art. 8 - Risoluzione del contratto per demolizione del veicolo assicurato Nel caso di cessazione di rischio a causa di demolizione del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo copia del certificato di cui all art. 46, quarto comma, del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato, ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice e attestante l avvenuta consegna del veicolo per la demolizione; il Contraente è altresì tenuto a riconsegnare il certificato, il contrassegno e l eventuale Carta Verde. Il contratto si risolve e la Società restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita - al netto delle imposte - dal momento della consegna della documentazione sopra indicata. Qualora il Contraente chieda che il contratto relativo al veicolo demolito sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà, si applicherà quanto disposto dalla lettera a) dell art. 5 - Trasferimento di proprietà del veicolo. Per i contratti di durata inferiore all anno la Società non restituisce la maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto. Art. 9 - Sospensione in corso di contratto Il Contraente che intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione alla Società restituendo il certificato e il contrassegno, nonché l eventuale Carta Verde. La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione dei documenti anzidetti. Al momento della sospensione il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere una residua durata non inferiore a tre mesi. Qualora la durata sia inferiore a tre mesi, il premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere tre mesi, con rinuncia però, da parte della Società, alle successive rate di premio, ancorché di frazionamento. All atto della sospensione la Società rilascia un appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente. La riattivazione del contratto avviene, a condizione che siano rimasti invariati il Proprietario del veicolo ed il Contraente, sulla base della Tariffa e delle Condizioni di assicurazione in vigore al momento della riattivazione stessa, 6

prorogando la scadenza per un periodo pari a quello della sospensione, eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi. Sul premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto come sopra prorogato si imputa, a favore del Contraente, il premio pagato e non goduto, compresa l eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione. Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi, la Società non procede alla proroga della scadenza, né al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo di sospensione; la Società rimborsa invece l eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione. Decorsi dodici mesi dalla sospensione senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia il contratto si risolve e la parte di premio non goduta resta acquisita alla Società. Per i contratti stipulati nella forma Bonus/Malus o che prevedano l applicazione del Pejus, il periodo di osservazione rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della garanzia, eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi. Nel caso di distruzione, demolizione, esportazione definitiva o furto del veicolo assicurato avvenuti dopo la sospensione, la parte di premio corrisposta e non usufruita - al netto delle imposte - viene restituita dalla Società su richiesta del Contraente, fermo quanto disposto dalle relative norme delle Condizioni Generali di Assicurazione. Non è consentita la sospensione per i contratti di durata inferiore all anno nonché per quelli relativi a ciclomotori, motocicli, motocarrozzette e natanti. In caso di furto non è prevista la sospensione in quanto il contratto si risolve ai sensi del precedente art. 6 - Risoluzione del contratto per il furto del veicolo. Art. 10 - Obblighi del Contraente o dell Assicurato in caso di sinistro In caso di sinistro, il Contraente o l Assicurato devono darne avviso all agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (art. 1913 del Codice Civile). L inadempimento dell obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo (art. 1915 del Codice Civile). Valgono altresì le norme specifiche per le singole garanzie del presente contratto. Art. 11 - Proroga dell assicurazione In mancanza di disdetta data da una delle parti con lettera raccomandata o fax inviati almeno 30 giorni prima della data di scadenza indicata in polizza, l assicurazione è prorogata per un anno, e così successivamente. Il contratto di durata inferiore a un anno cessa automaticamente alla sua scadenza senza necessità di disdetta; tuttavia, qualora sia stato emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all anno e, pertanto, alla sua scadenza si applica il disposto del primo comma. Nel caso in cui alla scadenza contrattuale l aumento del premio di cui all art. 20 - Adeguamento del premio sia superiore - al netto dell eventuale applicazione delle regole evolutive - al tasso programmato di inflazione, l Assicurato non è tenuto a rispettare il termine di cui al primo comma (art. 2 legge 26 maggio 2000, n. 37). Resta comunque fermo - per la sola garanzia Responsabilità Civile Auto - quanto disposto dall art. 20 - Adeguamento del premio per tutti i casi di variazione in aumento delle condizioni tariffarie. Art. 12 - Modifiche dell assicurazione Le eventuali modificazioni dell assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 13 - Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico dell assicurato. Art. 14 - Foro competente Per le controversie riguardanti il contratto, foro competente è quello della residenza o del domicilio elettivo del Contraente. Art. 15 - Rinvio alle norme di legge Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto qui non è diversamente regolato, valgono le norme di legge. 7

NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO Art 16 - Oggetto dell assicurazione La Società assicura, in conformità alle norme della legge 990/1969 e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti (massimali) convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto. L assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private. La Società inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Aggiuntive e della relativa premessa, i rischi non compresi nella assicurazione obbligatoria indicati in tali Condizioni. In questi casi, i massimali assicurati sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Aggiuntive. Art. 17 - Ricorso terzi da incendio In caso di responsabilità dell Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di incendio, esplosione o scoppio, ove tali danni non costituiscano un sinistro da circolazione di cui alla legge 990/1969, la Società tiene indenne l Assicurato medesimo sino alla concorrenza, per ogni sinistro, di un ammontare pari a Euro 775.000. In ogni caso la garanzia è prestata in base alle Condizioni Generali di Assicurazione della responsabilità civile auto. Sono esclusi i danni alle cose in uso, custodia o possesso dell Assicurato e delle persone indicate dall art. 4 della legge 990/1969; sono altresì escluse le cose che si trovino sul veicolo assicurato. La presente garanzia non si cumula con quella di cui all art. 35.3 - Ricorso terzi da incendio. Art. 18 - Esclusioni e rivalsa L assicurazione non è operante: 1) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo; 2) nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell allievo, se al suo fianco non vi è persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore, ai sensi della legge vigente; 3) nel caso di veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l osservanza delle disposizioni vigenti che disciplinano l utilizzo della targa prova ; 4) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non è guidato dal proprietario o da suo dipendente, o collaboratore in possesso di regolare abilitazione alla guida; 5) per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione; 6) durante la partecipazione del veicolo a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara; 7) per i danni provocati alla pavimentazione stradale da macchine su cingoli o su ruote non gommate, nonché da veicoli adibiti al trasporto di marmi in blocco. 8) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza in conseguenza dell uso di bevande alcoliche o in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata all uso di sostanze stupefacenti, quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli articoli 186 o 187 del Codice della Strada, compreso il caso di rifiuto all accertamento. Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l art. 18 della Legge 990/1969, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma. Art. 19 - Limiti territoriali L assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino, nonché degli Stati dell Unione Europea, che, al 1 gennaio 2003, sono i seguenti: Austria; Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia; e dei seguenti Stati: Croazia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Repubblica Slovacca, Slovenia, Svizzera e Ungheria. L assicurazione vale altresì per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali indicate sul Certificato internazionale di assicurazione ( Carta Verde ) non siano barrate. La Società rilascia tale Certificato a semplice richiesta del Contraente. 8

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti (massimali) delle singole legislazioni nazionali concernenti l assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto. 9

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio del contratto. Nel caso trovi applicazione l art. 1901, secondo comma, del Codice Civile, la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o della rata di premio. Qualora il contratto in relazione al quale è stata rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospeso nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società: la Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo. Resta fermo quanto disposto al precedente art. 18 - Esclusioni e rivalsa. Art. 20 - Adeguamento del premio Qualora la Società intenda rinnovare il contratto, ferme restando tutte le condizioni di polizza, con condizioni di tariffa diverse da quelle precedentemente convenute, essa metterà a disposizione le nuove tariffe aziendali presso l Agenzia alla quale è assegnato il contratto almeno 60 giorni prima della sua scadenza annuale. Nel caso di variazione in aumento delle condizioni tariffarie precedentemente applicate, il Contraente potrà liberamente decidere se accettare o se, invece, rifiutare le nuove condizioni di tariffa proposte dalla Società. Le nuove condizioni di tariffa proposte s intenderanno accettate dal Contraente con il semplice pagamento del premio a fronte del rilascio da parte della Società del certificato di assicurazione, del contrassegno e della quietanza, nella quale sarà indicato il nuovo premio. Qualora, viceversa, il Contraente comunichi, senza particolari formalità, di non voler accettare le nuove condizioni di tariffa proposte, o non manifesti al riguardo alcuna volontà, il contratto cesserà di avere efficacia alla sua naturale scadenza. Al fine però di consentire al Contraente di stipulare un nuovo contratto con altra Compagnia, la Società manterrà operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto della nuova polizza, ma non oltre il 15 giorno successivo alla scadenza del contratto. Art. 21 - Periodi di osservazione della sinistrosità Per l applicazione delle regole evolutive (Condizioni Speciali D, F, e G) sono da considerarsi i seguenti periodi di effettiva copertura: - 1 periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell assicurazione e termina tre mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio; - periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente. Art. 22 - Rilascio di duplicati del certificato e del contrassegno Per il rilascio di duplicati del certificato e del contrassegno si applica quanto disposto dall art. 18 del Regolamento. Art. 23 - Attestazione dello stato di rischio In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Società deve rilasciare al Contraente una attestazione che contenga: - la denominazione della Società; - il nome del Contraente, o la denominazione, ragione sociale o ditta del medesimo; - il numero del contratto di assicurazione; - la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto; - la data di scadenza del periodo di osservazione per il quale l attestazione viene rilasciata; - il numero dei sinistri con seguito eventualmente verificatisi nel corso degli ultimi cinque anni, secondo quanto prescritto dalla normativa in materia; - nel caso in cui il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni del premio in relazione al verificarsi o no di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l annualità successiva; - per i contratti relativi ai veicoli a motore destinati al trasporto di cose stipulati con tariffa con maggiorazione del premio per sinistrosità ( pejus ), deve essere indicato il numero dei sinistri pagati o posti a riserva nel periodo di osservazione considerato, nonché il richiamo al pejus qualora la maggiorazione sia maturata in relazione a quanto previsto dalla Condizione Speciale G; - nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto un autovettura e sia stato stipulato sulla base della tariffa Bonus/Malus, la classe di assegnazione per l annualità successiva determinata secondo la scala Bonus/Malus di cui al provvedimento C.I.P. n. 10 del 5 maggio 1993; - i dati della targa di riconoscimento o quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato; 10

- la firma dell assicuratore. 11

L attestazione deve essere rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto. Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più Imprese di assicurazione, l attestazione deve essere rilasciata dalla Impresa Delegataria. La Società non rilascia l attestazione nel caso di: - sospensione della garanzia nel corso del contratto; - contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno; - contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio; - contratti che, in corso di annualità assicurativa, siano stati emessi per sostituzione di veicolo con altro appartentete a un diverso settore tariffario; - contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale; - cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato; - furto del veicolo senza ritrovamento. Il Contraente deve consegnare all impresa di assicurazione l attestazione dello stato del rischio all atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l attestazione stessa, anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa impresa di assicurazione che l ha rilasciata. E fatto salvo quanto disposto dalle Condizioni Speciali D, F e G. Art. 24 - Modalità per la denuncia dei sinistri La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato con Decreto del Ministro dell Industria, del Commercio e dell Artigianato ai sensi dell art. 5 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, e deve contenere l indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesti dal modulo stesso. La denuncia, presentata in altra forma, dispiega i suoi effetti indipendentemente da quanto previsto dalle citate disposizioni di legge. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. Resta fermo quanto disposto dall art. 10 - Obblighi del Contraente o dell Assicurato in caso di sinistro. Art. 25 - Gestione delle vertenze La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali e tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell Assicurato in sede penale, sino all atto della tacitazione dei danneggiati. La Società non riconosce le spese incontrate dall Assicurato per i legali ed i tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penali. L Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui la legge lo preveda o qualora la Società ne faccia espressa richiesta. CONDIZIONI AGGIUNTIVE Art. 26 - Condizioni particolari per i veicoli a motore Le condizioni che seguono si intendono direttamente inserite nel contratto, e pertanto pienamente operanti, in funzione dell assicurazione dei veicoli e dei rischi alle quali le stesse specificamente si riferiscono nel rispettivo titolo. Si intende altresì che esse, anche senza esplicito rimando, integrano, modificano o derogano le Condizioni Generali di Assicurazione del presente contratto. 26.1 Rinuncia della Società alla rivalsa nei casi di guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazione psichica dovuta ad uso di stupefacenti - veicoli a motore in genere La Società rinuncia alla rivalsa che le competerebbe ai sensi dell art. 18 della legge 990/1969 nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza in conseguenza dell uso di bevande alcoliche o in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata all uso di sostanze stupefacenti, quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 o 187 del Codice della Strada, compreso il caso di rifiuto dell accertamento. La Società conserva comunque la facoltà di esercitare la rivalsa, fino a Euro 1.500 per sinistro, nei confronti del conducente. 12

26.2 Rinuncia della Società alla rivalsa per danni a terzi - trasportati compresi - e per guida senza abilitazione veicoli a motore in genere esclusi ciclomotori La Società, a parziale deroga dell art. 18 Esclusioni e rivalsa, rinuncia al diritto di rivalsa - che le compete ai sensi dell art. 18 della legge 990/1969 - nei confronti di tutti i soggetti, conducente compreso: nel caso di danno subito da terzi - trasportati compresi - se la circolazione non avviene in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione; nel caso di veicolo guidato da persona diversa dal Contraente, dal proprietario, dall usufruttuario, dall acquirente con patto di riservato dominio o locatario in leasing, ma con il consenso di questi, se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti. 26.3 Responsabilità Civile dei trasportati - veicoli a motore in genere L assicurazione comprende la responsabilità civile dei terzi trasportati sul veicolo assicurato per i danni dagli stessi involontariamente cagionati a terzi in conseguenza della circolazione del veicolo stesso. 26.4 Responsabilità Civile per fatto di figli minori - veicoli a motore in genere esclusi ciclomotori L assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante al Contraente e - se persona diversa - al Proprietario del veicolo assicurato, ai sensi dell art. 2048, primo comma, del Codice Civile, in conseguenza della circolazione del veicolo assicurato - purché avvenuta a loro insaputa - per danni arrecati a terzi da fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette a tutela e con loro conviventi. 26.5 Carico e scarico - autocarri e autoveicoli per uso speciale La Società assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del Committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico e scarico da terra sul veicolo e viceversa, anche se effettuate con l utilizzo di mezzi o dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo stesso. Sono esclusi dall assicurazione i danni: - alle persone trasportate sul veicolo e a quelle che prendono parte alle operazioni di carico e scarico; - alle cose trasportate, in consegna o custodia e a quelle che vengono caricate o scaricate; - da inquinamento dell acqua, del suolo e dell aria. 26.6 Rimorchi - veicoli a motore in genere L assicurazione del solo rimorchio staccato dalla motrice vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio stesso in sosta e per i danni derivanti da manovre a mano, nonché per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione, esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio. 26.7 Proprietario di rimorchio diverso da quello della motrice - autocarri L assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante all Assicurato ai sensi dell art. 2054 del Codice Civile nella sua qualità di proprietario del rimorchio che circoli agganciato ad una motrice di terzi. L assicurazione è operante quando: - l indennizzo superi i massimali per i quali la motrice è stata assicurata e per la parte di indennizzo eccedente tali massimali, fino alla concorrenza delle somme assicurate nella presente polizza; - la motrice non risulti assicurata oppure la sua copertura assicurativa non sia comunque operante. - secondo la legislazione del Paese straniero nel quale è avvenuto il sinistro, il proprietario del rimorchio sia considerato responsabile dei danni provocati quando detto veicolo circola agganciato a una motrice o a un trattore di terzi. 26.8. Veicoli adibiti a scuola guida - veicoli in genere L assicurazione copre anche la responsabilità dell istruttore. Sono considerati terzi l allievo conducente - anche quando è alla guida - e l esaminatore. La presente condizione è valida anche nel caso di veicoli utilizzati occasionalmente per esercitazione alla guida, purché vengano rispettate tutte le relative disposizioni di legge. 26.9 Danni a cose di terzi trasportati, su autotassametri, autovetture e motocarrozzette date a noleggio con conducente o ad uso pubblico o su autobus La Società assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del Proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso, agli indumenti ed oggetti di uso personale che siano portati con sé dai terzi trasportati, escluso denaro, preziosi e titoli di credito. Sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento. L assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni. 26.10 Sovraccarico, per autobus in servizio di linea extraurbano da turismo e da noleggio nonché in servizio pubblico urbano La garanzia si intende estesa all eventuale sovraccarico, entro i limiti consentiti dalle disposizioni di legge in vigore. 13

26.11 Veicoli speciali per portatori di handicap La copertura assicurativa si estende ai trasportati durante le operazioni di salita e discesa dei passeggeri costretti su sedie a rotelle, effettuate con l ausilio di mezzi meccanici. 26.12 Macchine agricole La garanzia comprende i danni alle persone trasportate nel rispetto della normativa vigente e il rischio relativo al traino di eventuali rimorchi. 26.13 Targhe prova La Società, a parziale deroga dell art. 18 Esclusioni e rivalsa, rinuncia al diritto di rivalsa - che le compete ai sensi dell art. 18 della legge 990/1969 - nel caso di veicolo con targa prova guidato da prestatore d opera continuativa e coordinata, non iscritto a libro paga del Titolare (agente o rappresentante di commercio). Art. 27 - Condizione speciale V - Assicurazione di più veicoli con polizza unica amministrata con libro matricola L assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da assicurare inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. allo stesso Contraente. Sono ammesse sostituzioni di veicoli. Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alla normativa in vigore all atto della stipula del contratto. Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita, consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni, nonché dell eventuale Carta Verde. Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata o del fax con cui sono state notificate o comunque dalle ore 24 della data di restituzione alla Società del certificato e del contrassegno. Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giorno di garanzia assicurativa. La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 30 giorni dal termine dell annualità stessa. In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare la differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce. In caso di diminuzione, l Impresa restituirà la parte di premio riscosso in più. La differenza di premio risultante dalla regolazione dovrà essere versata entro il 15 giorno dalla data di comunicazione della Società. 14

CONDIZIONI SPECIALI RELATIVE ALLE FORME TARIFFARIE (valide solo soltanto se esplicitamente richiamate) D) NO CLAIM DISCOUNT - PEJUS (VALEVOLE PER I SOLI MOTOCICLI, CICLOMOTORI E MOTOCARROZZETTE AD USO PRIVATO) 1) Il contratto è stipulato nella forma tariffaria denominata "no claim discount-pejus", la quale prevede maggiorazione o riduzione di premio sulla base dei sinistri verificatisi nel "periodo di osservazione", quale definito dall'art. 21 - Periodi di osservazione della sinistrosità - secondo le norme e la tabella delle regole evolutive sotto riportate: CLASSE COEFFICIENTE DETERMINAZIONE DEL PREMIO CLASSE DI COLLOCAZIONE IN BASE AI SINISTRI OSSERVATI 0 sinistri 1 sinistro 2 o più sinistri 1 0,90 1 3 4 2 1,00 1 3 4 3 1,08 1 3 4 4 1.17 1 3 4 2) All'atto della stipulazione il contratto è assegnato alla classe 2 della tabella sopra riportata. 3) Per le annualità successive a quella di stipulazione il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di pertinenza in base alla tabella di regole evolutive sopra riportata a seconda che la Società abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo, o in periodi precedenti. Lo stesso criterio vale per il caso che, a seguito di denuncia o di richiesta di risarcimento per un sinistro con danni a persona, la società abbia provveduto alla appostazione di una riserva per il presumibile importo del danno. Qualora il sinistro posto a riserva sia eliminato come senza seguito, la Società provvederà alla riclassificazione della classe con conseguente conguaglio del premio. In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni ovvero di appostazione di riserva, il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti della applicazione della predetta tabella di regole evolutive. Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto, si procederà alla ricostruzione della posizione assicurativa secondo i criteri della tabella delle regole evolutive con conseguente conguaglio del premio. 4) Il Contraente, all'atto del rinnovo del contratto, ha facoltà, per evitare la maggiorazione di premio conseguente alla applicazione delle regole che precedono, di rimborsare alla Società gli importi per tutti o per parte dei sinistri che hanno determinato la maggiorazione del premio. 5) Nei casi di sostituzione del contratto sarà mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. Il periodo di osservazione in corso non sarà interrotto purché rimanga invariato il proprietario o, in caso di leasing, il locatario. 6) La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto con mantenimento della classe di merito in corso nel caso di alienazione del veicolo assicurato o di sua consegna in conto vendita, ovvero nel caso di sua demolizione, distruzione o esportazione definitiva attestata dalla certificazione del PRA (per i ciclomotori il Contraente è tenuto a dichiarare per iscritto e sottoscrivere sotto la sua responsabilità l avvenuta distruzione o esportazione definitiva del veicolo). In ogni altro caso si procede alla stipulazione di nuovo contratto Resta fermo il disposto dell'art. 20 - Adeguamento del premio. 15

E) Franchigia fissa ed assoluta La presente assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell ammontare precisato in polizza. Il Contraente e il Proprietario sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia. La Società conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia. Resta fermo il disposto dell art. 20 - Adeguamento del premio, mentre non si applica la Condizione Speciale G. La Società non applica la presente formula tariffaria nel caso in cui l Assicurato, già assicurato con altra impresa di assicurazione, presenti un attestato di rischio dal quale risulti che uno o più importi di franchigia non sono stati rimborsati alla suddetta impresa (v. art. 19, legge 12 dicembre 2002, n. 273). La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nel caso in cui l Assicurato, già assicurato con formula tariffaria Maggiorazione del premio per sinistrosità (Pejus), presenti un attestato di rischio dal quale risulti una maggiorazione Pejus. F) BONUS/MALUS 1) L'assicurazione è stipulata nella forma "Bonus/Malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" quali definiti dall'art. 21 - Periodi di osservazione della sinistrosità - e che si articola in 30 classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti, determinati secondo la tabella delle classi di merito che segue: Classe di merito Coefficiente di determinazione del premio B3 0,35 B2 0,36 B1 0,37 A9 0,38 A8 0,39 A7 0,40 A6 0,41 A5 0,42 A4 0,43 A3 0,44 A2 0,46 A1 0,48 1 0,50 2 0,53 3 0,56 4 0,59 5 0,62 6 0,66 7 0,70 8 0,74 9 0,78 10 0,82 11 0,88 12 0,94 13 1,00 14 1,15 15 1,30 16 1,60 17 2,10 18 3,00 16

2) Assegnazione della classe di merito all'atto della stipulazione del contratto All'atto della stipulazione del contratto verrà assegnata: a) la classe di merito 14, se il veicolo risulta immatricolato al PRA per la prima volta o viene assicurato per la prima volta dopo un cambio di intestazione al PRA. Il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione, il certificato di proprietà o l'appendice di cessione del contratto; in difetto la polizza è assegnata alla classe di merito 18 della tabella sopra riportata. La Società ha facoltà di trattenere copia della relativa documentazione. b) la classe di merito determinata secondo la tabella che segue, se il veicolo risultava precedentemente assicurato con altra Impresa di assicurazione nella forma a franchigia fissa ed assoluta (e non nella forma Bonus/Malus con franchigia): periodi di osservazione antecedenti la stipulazione della polizza, immuni da sinistri Nessuno 1 2 3 4 5 Classe Di Collocazione 13 12 11 10 9 8 La suddetta sinistrosità viene rilevata dalla attestazione dello stato di rischio, tenendo conto delle seguenti regole: I periodi di osservazione della sinistrosità si intendono anni solari interi o frazioni degli stessi, indipendentemente dalle scadenze contrattuali; non sono considerati periodi di osservazione immuni da sinistri quelli per i quali, nell attestazione dello stato di rischio sia riportata l indicazione N.A. (non assicurato), N.D. (non disponibile) ovvero sia riportata o l indicazione di uno o più sinistri; infine il primo e l ultimo periodo di osservazione formano un unico periodo ai fini dell applicazione della tabella sopra riportata. c) la classe di merito determinata secondo la tabella che segue, se il veicolo risultava precedentemente assicurato con altra impresa di assicurazione nella forma Bonus/Malus (esclusa la forma Bonus/Malus con franchigia) e assegnato alla classe di merito 1 secondo i criteri previsti dalla Delibera CIP del 5.5.1993: Periodi di osservazione antecedenti la Classe di collocazione stipulazione della polizza, immuni da sinistri Nessuno 1 Fino a 3 (anche non consecutivi) A1 Da 4 a 5 (anche non consecutivi) A2 La suddetta sinistrosità viene rilevata dalla attestazione dello stato di rischio, tenendo conto delle seguenti regole: I periodi di osservazione della sinistrosità si intendono anni solari interi o frazioni degli stessi, indipendentemente dalle scadenze contrattuali; non sono considerati periodi di osservazione immuni da sinistri quelli per i quali, nell attestazione dello stato di rischio sia riportata l indicazione N.A. (non assicurato), N.D. (non disponibile) ovvero sia riportata o l indicazione di uno o più sinistri; infine il primo e l ultimo periodo di osservazione formano un unico periodo ai fini dell applicazione della tabella sopra riportata. d) la classe di merito di pertinenza risultante dalla attestazione dello stato di rischio di cui alla Legge 26 febbraio 1977 n. 39, secondo i criteri previsti dalla Delibera CIP del 5.5.1993 e circolare ISVAP n. 260/95, se il contratto stipulato con la Società si riferisce a veicolo già assicurato presso altra impresa di assicurazione. Il contraente deve consegnare l attestazione dello stato di rischio: in mancanza della consegna il contratto deve essere inserito nella classe di merito 18. L assegnazione della classe di merito di merito è soggetta a revisione sulla base delle 17

risultanze dell'attestazione che sia stata consegnata in data successiva, purché ciò avvenga non oltre sei mesi dalla data di stipulazione del contratto. e) la classe di merito 18 se l'attestazione è riferita ad un contratto scaduto da più di tre mesi, salvo che il contraente dichiari ai sensi degli artt. 1892 e 1893 di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla scadenza del contratto. In presenza di tale dichiarazione si applica la classe di merito dell'attestazione se la stipulazione avviene entro l'anno di scadenza. Superato tale termine la polizza viene inserita in classe di merito 14. f) la classe di merito del precedente contratto temporaneo, se la stipulazione avviene entro tre mesi dalla scadenza. Se la stipulazione avviene decorsi 3 mesi ma non oltre un anno dalla scadenza del precedente contratto temporaneo, si applica quanto previsto dal precedente punto d). g) la classe di merito dichiarata dal contraente se il precedente contratto era stipulato per una durata non inferiore all'anno presso una Impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di affari nuovi o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa. Il Contraente deve dare prova di aver fatto richiesta della attestazione all'impresa o al Commissario Liquidatore. h) la classe di merito che si potrà desumere dalla dichiarazione della precedente Impresa di assicurazione se il veicolo risultava assicurato all'estero. In mancanza di tale dichiarazione il contratto verrà inserito in classe di merito 14. 3) Assegnazione della classe di merito per le annualità successive a quella di stipulazione All'atto del rinnovo il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza in base alla tabella delle regole evolutive sotto riportata a seconda che la Società abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento anche parziale di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti. Lo stesso criterio vale per il caso in cui, a seguito di denuncia o di richiesta di risarcimento per un sinistro con danni a persona, la Società abbia provveduto alla appostazione di una riserva per il presumibile importo del danno. In mancanza di risarcimento anche parziale o di appostazione a riserva il contratto, anche in presenza di denuncia o richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti della applicazione delle regole evolutive 18