REGOLAMENTO PER L USO ED IL FUNZIONAMENTO DELLA PALESTRA COMUNALE
ART. 1 ART. 2 La palestra e l utilizzo delle sue attrezzature sono disciplinati dal presente Regolamento. La palestra sarà in funzione tutto l anno, ad eccezione di un periodo di chiusura di quattro settimane (di massima nel mese di agosto). Gli orari di apertura saranno i seguenti: - periodo settembre/giugno dalle ore 08,00 alle ore 13,00 (attività scolastica) dalle ore 14,00 alle ore 23,00 - periodo estivo dalle ore 08,00 alle ore 12,00 dalle ore 16,00 alle ore 23,00 ART. 3 L uso delle attrezzature è aperto a tutti i cittadini. L Amministrazione potrà organizzare o delegare, utilizzando istruttori abilitati, corsi di istruzione e di perfezionamento. Le tariffe verranno determinate all inizio di ogni anno e formeranno oggetto di specifica deliberazione del Consiglio Comunale; esse dovranno essere chiaramente esposte al pubblico. Gli impianti saranno utilizzati in base ai seguenti criteri di prelazione: 1) Scuole di ogni ordine e grado esistenti sul territorio comunale; 2) Associazioni Sportive; 3) Gruppi organizzati di privati cittadini. I suddetti Enti e i privati cittadini devono presentare la domanda relativa alle proprie necessità di utilizzo entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno; il Comune comunicherà entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno il piano di utilizzo degli impianti, sentito il parere dell Assessorato allo Sport, sulla base dei criteri di prelazione di cui sopra. L uso degli impianti a tempo limitato da parte di terzi interessati è subordinato alla presentazione di una domanda con un anticipo di almeno 15 giorni. I turni di utilizzo della Palestra potranno prevedere una durata massima di 4 ore consecutive al giorno. stessa. La concessione ha carattere temporaneo ed è limitata ai giorni, alle ore,al periodo di tempo della Essa può essere modificata nei termini ovvero sospesa ovvero revocata per sopraggiunte esigenze dell Ente concedente.
Nella domanda devono essere indicati i motivi e le finalità della richiesta, la data l ora di inizio e la durata dell utilizzo. Il richiedente deve altresì dichiarare che l utilizzo per il quale è richiesto l uso degli impianti è coperto da assicurazione di responsabilità civile verso terzi, indicandone i massimali; copia autentica della polizza assicurativa dovrà essere depositata unitamente all istanza. Qualsiasi utilizzo degli impianti al di fuori degli orari concordati o senza autorizzazione scritta comporterà la pregiudicazione di ulteriori concessioni. Ai concessionari è assolutamente vietato concedere ad altri l utilizzo degli impianti o di farne un uso diverso da quello segnalato. ART. 4 Le manifestazioni con la partecipazione del pubblico verranno organizzate dagli Enti o dalle Associazioni Sportive oppure direttamente dall Amministrazione Comunale, in ogni caso dovranno essere osservate tutte le modalità previste dai vigenti regolamenti (regolamento di polizia urbana e regolamento per il funzionamento e l utilizzo degli impianti sportivi); dovranno, comunque, essere tenuti a disposizione del pubblico i servizio di cui gli impianti sono dotati. Sulle gradinate riservate al pubblico, l ingresso è consentito gratuitamente ad eccezione del periodo in cui gli impianti sono concessi in uso temporaneo a Enti o Società sportive per lo svolgimento di gare con ingresso a pagamento. Non è consentito l ingresso al pubblico nel periodo in cui gli impianti sono utilizzati dalle scuole e durante gli allenamenti, escluso le componenti rappresentative delle scuole stesse o Enti o Associazioni. ART. 5 La presenza del pubblico deve essere tassativamente limitata alle zone ad esso riservate. Le tariffe vengono differenziate come segue: a) tariffe agevolate: per gli Enti o Associazioni Sportive residenti in Brivio che svolgono attività senza scopo di lucro. b) tariffe ordinarie: in tutti gli altri casi. I pagamenti verranno richiesti anticipatamente. Il mancato pagamento delle tariffe stabilite comporta l esclusione degli inadempienti da ogni ulteriore uso ell impianto. ART. 6 I pagamenti sono effettuati presso la Segreteria Comunale. Tutto quanto viene provvisoriamente installato negli impianti per lo svolgimento delle manifestazioni non deve essere fissato ai muri o al pavimento e deve essere rimosso nei termini
preventivamente concordati; inoltre l utente dovrà provvedere al termine di ogni allenamento o partita, a riporre il materiale impiegato negli appositi spazi e lasciare libero il piano di gioco. ART. 7 Tutte le forme di pubblicità effettuate all interno della palestra devono essere autorizzate dalla Giunta Comunale. ART. 8 A tale scopo, il Consiglio Comunale provvederà a fissare i criteri di massima. Gli Enti o le Associazioni Sportive devono indicare all atto della prenotazione il responsabile che risponderà sull osservanza del presente regolamento; è vietato l utilizzo degli impianti senza un responsabile delegato. ART. 9 Il custode ha i seguenti incarichi: a) aprire e chiudere gli impianti; b) compilare un apposito registro giornaliero delle presenze; c) impedire l accesso agli impianti sportivi a persone non autorizzate; d) effettuare tutte le pulizie e tutte le opere di ordinaria manutenzione; e) fare osservare il presente regolamento. ART. 10 I danni accertati devono essere immediatamente risarciti. L Amministrazione Comunale non assume nessuna responsabilità in relazione a furti o danneggiamenti che possono verificarsi nei confronti di beni di proprietà o in uso agli utenti depositati all interno del perimetro del Centro Sportivo o nelle aree di parcheggio adiacenti, prima, durante e dopo l utilizzo degli impianti. Sono a totale carico degli utenti le spese per il ripristino di danni di qualsiasi genere arrecati agli impianti di proprietà dell Amministrazione Comunale o di terzi in conseguenza delle attività per le quali è stato concesso l uso degli impianti sportivi, anche se dovuti a caso fortuito o tumulto. Eventuali danni causati dall attività agonistica al pubblico dovranno essere risarciti dagli Enti o Associazioni Sportive organizzatrici delle manifestazioni; a tale scopo nelle domande di concessione dovrà essere fatta dai richiedenti esplicita dichiarazione di ogni responsabilità. ART. 11 Gli utenti degli impianti sportivi dovranno mantenere un contegno corretto, utilizzando le attrezzature in modo tale da non provocare danni; sarà vietato l uso del gioco del calcio. In palestra è obbligatorio per tutti (atleti, arbitri e accompagnatori) usare le scarpette di ginnastica calzate, solo prima di accedere alla palestra.
In generale gli utenti dovranno tenere un civile comportamento, evitando schiamazzi. In tutte le zone del complesso è assolutamente vietato fumare. Gli utenti dovranno essere in buone condizioni di salute, con particolare riguardo a malattie di carattere infettivo o contagioso. L inosservanza delle soprarichiamate norme verrà punita, dopo opportuni richiami, con l allontanamento dagli impianti. ART. 12 Fino a quando non sarà assicurata la custodia e manutenzione della palestra mediante personale comunale, l Amministrazione potrà temporaneamente concedere l uso della palestra alle categorie di utenti indicate all art. 3, comma 3, previa sottoscrizione di responsabilità da parte del richiedente e con le medesime condizioni previste agli articoli 3 e 5, mediante autorizzazione scritta dal capo dell Amministrazione o Assessore delegato. Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 115 del 09/10/1986, resa esecutiva dal C.R.C. sez. di Lecco in data 05/12/1986 atto n. 28418.