GROUP PLC /03/ /2016 R.G.).

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Ricorso per provvedimento cautelare ai sensi degli art. 669 bis e 700 cpc depositato innanzi al Tribunale di Torino da WIG e SOSTENYA GROUP PLC il 09/03/2016 (procedimento cautelare n. 6449/2016 R.G.). Domande proposte con il ricorso in via cautelare ex art. 669 bis e ex art. 700 cpc: con decreto inaudita altera parte: 1) In via principale: AUTORIZZI l immediato sequestro ex art. 670 c.p.c. di quanto oggetto del dossier n. 25/27783 costituito in pegno a favore di BIM con il contratto in data 7/7/2008; 2) In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui non si ritenga di accogliere la superiore domanda di sequestro, DISPONGA ex art. 700 c.p.c. nei confronti di BIM la sospensione ovvero INIBISCA la prosecuzione dell escussione del pegno costituito sul contenuto del dossier n. 25/27783 con il contratto in data 7/7/2008; 3) In ogni caso: ADOTTI ex art. 700 c.p.c. ogni provvedimento idoneo a tutelare gli interessi dei ricorrenti innanzi al pregiudizio descritto in narrativa, in particolare affinché cessi immediatamente la illegittima attività perpetrata da BIM e venga preclusa alla stessa la prosecuzione dell escussione del pegno costituito sul contenuto del dossier n. 25/27783, previo accertamento dell abusività di ogni atto di escussione del pegno ed eventualmente disponendo anche la restituzione di tutte le somme già incamerate, nonché ORDINI a BIM, in persona del legale rappresentante pro tempore, di provvedere all immediata consegna, in favore della ricorrente WIG, anch essa in persona del legale rappresentante pro tempore e previo pagamento delle relative spese da parte di quest ultima, di copia della documentazione afferente i rapporti contrattuali dedotti nel presente procedimento e in particolare copia del mandato a svolgere attività di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini, collocamento, mediazione, custodia ed amministrazione di strumenti finanziari a suo tempo sottoscritto da Allea S.p.A. e delle dichiarazioni e pattuizioni ad esso connesse; copia del contratto di c/c 25/500 e del contratto di c/c 25/507 e degli estratti, ordinari e scalari, di tale ultimo conto corrente bancario a far data dal 7 luglio 2008 sino al momento della consegna, copia del contratto di deposito titoli relativo al dossier n. 25/27783, documentazione relativa all'acquisto in data 26 giugno 2012 di azioni Veneto Banca da parte di Sostenya S.p.A. e in particolare ordine della cliente, informativa connessa a tale ordine, contabile bancaria di addebito del corrispettivo in conto corrente; 4) In via di estremo subordine: autorizzi l immediato sequestro ex art. 2793 c.c. di quanto oggetto del contenuto del dossier n. 25/27783 costituito in pegno a favore di BIM; Nella denegata ipotesi in cui l Ill.mo Tribunale non ritenga di poter emettere decreto inaudita altera parte, fissi udienza per la comparizione delle parti in contraddittorio e provvedere all assunzione dei mezzi istruttori ritenuti necessari per provvedere quindi ad ordinare quanto sopra indicato; Nelle spese: con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente procedura. Il tutto, con contestuale fissazione di un termine entro il quale proporre domanda giudiziale per sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI di merito - IN VIA PRINCIPALE: - ACCERTARE E DICHIARARE l inefficacia e/o la nullità ex art. 1418 1 e 2 comma c.c. ovvero in subordine ANNULLARE ex art. 1439 c.c. il contratto di compravendita tra Sostenya S.p.A. (oggi WIG) e BIM in data 26/6/2012 avente ad oggetto n. 24.845 azioni di Veneto Banca Scpa e per l effetto CONDANNARE BIM alla restituzione di quanto versato da WIG e/o al risarcimento del danno subito da WIG pari all importo di 1.000.011,25 ovvero della maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia, oltre a interessi e rivalutazione monetaria; - ACCERTARE e DICHIARARE con riferimento alla compravendita in data 26/6/2012 di n. 24.845 azioni di Veneto Banca Scpa per un controvalore di 1.000.011,25, la violazione da parte di BIM, del Regolamento Consob del 29.10.2007 n. 16190 in particolare dei titoli II-III-IV e così dell art. 39 e ss. del medesimo Regolamento, degli artt. 21-22-23-24 TUF, degli artt. 1175, 1176, 1337, 1375 c.c., e la conseguente responsabilità di BIM ex art. 1218 c.c. e/o 2043 c.c. e per l effetto CONDANNARE BIM al risarcimento del danno subito da WIG pari all importo di 2.000.000,00 ovvero della maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia, oltre a interessi e rivalutazione monetaria; - ACCERTARE e DICHIARARE la compensazione giudiziale ex art. 1243 c.c. di qualsiasi importo che fosse ritenuto a credito di BIM con i crediti di WIG accertati in medesimi e così Sostenya Group PLC quanto alle azioni WIG, WIG quanto al resto del - ACCERTARE e DICHIARARE il diritto di WIG ex art. 1460 c.c. di sospendere l esecuzione di prestazioni oggetto di obbligazioni a carico di WIG derivanti da e/o comunque connesse con il credito garantito dal pegno sul dossier titoli n. 25/27783 e conseguentemente ACCERTARE e DICHIARARE la non esigibilità delle obbligazioni a carico di WIG derivanti da e/o comunque connesse per il medesimo titolo; - ACCERTARE e DICHIARARE l illegittimità dell escussione del pegno sul dossier titoli n. 25/27783 e degli atti relativi e conseguentemente CONDANNARE BIM ad astenersi da ulteriori atti di escussione del pegno e da qualsiasi atto in alcun modo connesso e/o derivante dall escussione e CONDANNARE BIM al risarcimento del danno a favore di SOSTENYA PLC pari all importo di 1.000.000,00 ovvero della maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia, oltre a interessi e rivalutazione monetaria; - NELLE SPESE: con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente procedura. Conclusioni proposte da BIM:

nel merito: respingere il ricorso proposto. Con ordinanza del 30/03/2016 il Giudice del Tribunale di Torino ha rigettato le domande cautelari proposte dalle parti ricorrenti condannandole, in via solidale tra loro, al rimborso delle spese, liquidate in complessivi Euro 12.549,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge. Ricorso per reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. depositato innanzi al Tribunale di Torino da WIG e SOSTENYA GROUP PLC il 14 aprile 2016 (procedimento n. 10248/2016 R.G.). Conclusioni del ricorso per reclamo di WIG e SOSTENYA GROUP PLC: CONCLUSIONI di merito - IN VIA PRINCIPALE: - ACCERTARE E DICHIARARE l inefficacia e/o la nullità ex art. 1418 1 e 2 comma c.c. ovvero in subordine ANNULLARE ex art. 1439 c.c. il contratto di compravendita tra Sostenya S.p.A. (oggi WIG) e BIM in data 26/6/2012 avente ad oggetto n. 24.845 azioni di Veneto Banca Scpa e per l effetto CONDANNARE BIM alla restituzione di quanto versato da WIG e/o al risarcimento del danno subito da WIG pari all importo di 1.000.011,25 ovvero della maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia, oltre a interessi e rivalutazione monetaria; - ACCERTARE e DICHIARARE con riferimento alla compravendita in data 26/6/2012 di n. 24.845 azioni di Veneto Banca Scpa per un controvalore di 1.000.011,25, la violazione da parte di BIM, del Regolamento Consob del 29.10.2007 n. 16190 in particolare dei titoli II-III-IV e così dell art. 39 e ss. del medesimo Regolamento, degli artt. 21-22-23-24 TUF, degli artt. 1175, 1176, 1337, 1375 c.c., e la conseguente responsabilità di BIM ex art. 1218 c.c. e/o 2043 c.c. e per l effetto CONDANNARE BIM al risarcimento del danno subito da WIG pari all importo di 2.000.000,00 ovvero della maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia, oltre a interessi e rivalutazione monetaria; - ACCERTARE e DICHIARARE la compensazione giudiziale ex art. 1243 c.c. di qualsiasi importo che fosse ritenuto a credito di BIM con i crediti di WIG accertati in medesimi e così SOSTENYA PLC quanto alle azioni WIG, WIG quanto al resto del - ACCERTARE e DICHIARARE il diritto di WIG ex art. 1460 c.c. di sospendere l esecuzione di prestazioni oggetto di obbligazioni a carico di WIG derivanti da e/o comunque connesse con il credito garantito dal pegno sul dossier titoli n. 25/27783 e

conseguentemente ACCERTARE e DICHIARARE la non esigibilità delle obbligazioni a carico di WIG derivanti da e/o comunque connesse per il medesimo titolo; - ACCERTARE e DICHIARARE l illegittimità dell escussione del pegno sul dossier titoli n. 25/27783 e degli atti relativi e conseguentemente CONDANNARE BIM ad astenersi da ulteriori atti di escussione del pegno e da qualsiasi atto in alcun modo connesso e/o derivante dall escussione e CONDANNARE BIM al risarcimento del danno a favore di SOSTENYA PLC pari all importo di 1.000.000,00 ovvero della maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia, oltre a interessi e rivalutazione monetaria; - NELLE SPESE: con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente procedura, da regolarsi ex art. 669 octies c.p.c. Conclusioni proposte da BIM: nel merito: respingere per i motivi di cui in atto il reclamo proposto dalle ricorrenti, con ogni consequenziale pronuncia. Con ordinanza del 15/07/2016 il Giudice ha rigettato il reclamo proposto e condannato Gruppo Waste Italia S.p.A. e Sostenya Group Plc alla rifusione, in solido fra loro, in favore di BIM delle spese di lite che liquida in 18.937,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, I.V.A e C.P.A. come per legge. GIUDIZIO DI MERITO: Atto di citazione notificato da WIG e SOSTENYA GROUP PLC il 27/04/2016 innanzi al Tribunale di Torino (RG 12623/2016). Data prossima udienza: 19/04/2017. CONCLUSIONI IN VIA PRINCIPALE: - ACCERTARE E DICHIARARE l inefficacia e/o la nullità ex art. 1418 1 e 2 comma c.c. ovvero in subordine ANNULLARE ex art. 1439 c.c. il contratto di compravendita tra Sostenya S.p.A. (oggi WIG) e BIM in data 26/6/2012 avente ad oggetto n. 24.845 azioni di Veneto Banca e per l effetto CONDANNARE BIM alla restituzione del corrispettivo versato da WIG e/o al risarcimento del danno subito da WIG pari all importo di 1.000.011,25 ovvero alla maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia, oltre a interessi e rivalutazione monetaria; - ACCERTARE e DICHIARARE in particolar modo con riferimento alla compravendita in data 26/6/2012 di n. 24.845 azioni di Veneto Banca la violazione da parte di BIM, del Regolamento Consob del 29.10.2007 n. 16190 e in particolare dei titoli II-III-IV e così dell art. 39 e ss. del medesimo Regolamento, degli artt. 21-22-23-24 TUF, degli artt. 1175, 1176, 1337, 1375 c.c., e la conseguente responsabilità di BIM ex art. 1218 c.c. e/o 2043 c.c. e per l effetto CONDANNARE BIM al risarcimento del danno

subito da WIG pari all importo di 2.000.000,00 ovvero alla maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia, oltre a interessi e rivalutazione monetaria; - ACCERTARE e DICHIARARE la compensazione giudiziale ex art. 1243 c.c. di qualsiasi importo che fosse ritenuto a credito di BIM con i crediti di WIG accertati in medesimi e così SOSTENYA PLC quanto alle azioni WIG, WIG quanto al resto del - ACCERTARE e DICHIARARE il diritto di WIG ex art. 1460 c.c. di sospendere l esecuzione di prestazioni oggetto di obbligazioni a carico di WIG derivanti da e/o comunque connesse con il contratto di mutuo n. 41/549 del 7/7/2008 e/o il credito garantito dal pegno sul dossier titoli n. 25/27783 e conseguentemente ACCERTARE e DICHIARARE la non esigibilità delle obbligazioni a carico di WIG derivanti da e/o comunque connesse per il medesimo titolo; - ACCERTARE e DICHIARARE l illegittimità dell escussione del pegno sul dossier titoli n. 25/27783 e degli atti relativi e la relativa responsabilità ex art. 1218 c.c. e/o ex art. 2043 c.c. di BIM e conseguentemente CONDANNARE BIM ad astenersi da ulteriori atti di escussione del pegno e da qualsiasi atto in alcun modo connesso e/o derivante dall escussione e CONDANNARE BIM al risarcimento del danno a favore di SOSTENYA PLC e/o WIG (nell ipotesi di regresso di SOSTENYA PLC su WIG) pari all importo di 1.000.000,00 ovvero della maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia, oltre a interessi e rivalutazione monetaria; - ACCERTARE E DICHIARARE il diritto di WIG di ottenere l immediata consegna, previo pagamento delle relative spese da parte di WIG, di copia della documentazione afferente i rapporti contrattuali dedotti nel presente giudizio e in particolare copia del mandato a svolgere attività di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini, collocamento, mediazione, custodia ed amministrazione di strumenti finanziari a suo tempo sottoscritto da Allea S.p.A. e delle dichiarazioni e pattuizioni ad esso connesse; copia del contratto di c/c 25/500 e del contratto di c/c 25/507 e degli estratti, ordinari e scalari, di tale ultimo conto corrente bancario a far data dal 7 luglio 2008 sino al momento della consegna, copia del contratto di deposito titoli relativo al dossier n. 25/27783, documentazione relativa all'acquisto in data 26 giugno 2012 di azioni Veneto Banca da parte di Sostenya S.p.A. e in particolare ordine della cliente, informativa connessa a tale ordine, contabile bancaria di addebito del corrispettivo in conto corrente e conseguentemente CONDANNARE BIM alla consegna di quanto sopra.