Senato della Repubblica Fascicolo Iter DDL S. 1545 Integrazione al comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni d'imposta per spese sostenute dal disabile grave, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di premio assicurativo per l'auto 25/09/2017-06:19
Indice 1. DDL S. 1545 - XVII Leg. 1 1.1. Dati generali 2 1.2. Testi 3 1.2.1. Testo DDL 1545 4
1. DDL S. 1545 - XVII Leg. 1. DDL S. 1545 - XVII Leg. Senato della Repubblica Pag. 1
1.1. Dati generali 1.1. Dati generali collegamento al documento su www.senato.it Disegni di legge Atto Senato n. 1545 Integrazione al comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni d'imposta per spese sostenute dal disabile grave, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di premio assicurativo per l'auto Iter 13 ottobre 2014: assegnato (non ancora iniziato l'esame) Successione delle letture parlamentari S.1545 assegnato (non ancora iniziato l'esame) Iniziativa Regionale Consiglio regionale Puglia Natura ordinaria Presentazione Presentato in data 23 giugno 2014; annunciato nella seduta pom. n. 270 del 25 giugno 2014. Classificazione TESEO SOGGETTI DISABILI E HANDICAPPATI, PREMI DI ASSICURAZIONE, AUTOMOBILI, DETRAZIONI DI IMPOSTE Classificazione provvisoria Assegnazione Assegnato alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) in sede referente il 13 ottobre 2014. Annuncio nella seduta pom. n. 330 del 14 ottobre 2014. Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici), 10ª (Industria), 12ª (Sanita') Senato della Repubblica Pag. 2
1.2. Testi 1.2. Testi Senato della Repubblica Pag. 3
1.2.1. Testo DDL 1545 1.2.1. Testo DDL 1545 collegamento al documento su www.senato.it Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 1545 DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa del Consiglio regionale della Puglia COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GIUGNO 2014 Integrazione al comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.?917, in materia di detrazioni d'imposta per spese sostenute dal disabile grave, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.?104, in materia di premio assicurativo per l'auto Onorevoli Senatori. -- Il presente disegno di legge al Parlamento intende agevolare le persone con «grave disabilità», ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, ed in particolare i disabili possessori di auto adattata e titolari di patente di guida speciale e le loro famiglie con basso reddito che utilizzano un'autovettura specifica per il trasporto del loro congiunto. I beneficiari della misura agevolativa, pertanto, sono i disabili e le loro famiglie con reddito complessivo annuo lordo non superiore a 40.000 euro cui si attribuisce la possibilità di detrarre il 100 per cento della «spesa sostenuta per assicurare l'autoveicolo». Ai fini della detrazione le spese devono essere documentate o documentabili tramite fattura, ricevuta o quietanza di pagamento con la chiara indicazione della causale di pagamento, dell'importo corrisposto nonché dei dati anagrafici del beneficiario della detrazione. Ove il Parlamento dovesse pertanto approvare tale disegno di legge le persone con gravi disabilità e con basso reddito otterrebbero una significativa agevolazione. Gli oneri derivanti dal presente disegno di legge hanno un impatto finanziario unicamente a carico del bilancio dello Stato atteso che le misure richiamate riguardano «le persone con disabilità grave» dell'intero nostro Paese. DISEGNO DI LEGGE Art. 1. 1. Al comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di detrazioni per oneri, dopo la lettera c-ter) è inserita la seguente: «c-quater) le spese per il pagamento del premio assicurativo dell'autoveicolo, sostenute dal disabile grave ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o dalla famiglia che lo ha in carico, con un reddito complessivo annuo lordo non superiore a 40.000 euro, possono essere detratte nella misura del 100 per cento. Ai fini della detrazione le spese devono essere documentate o documentabili tramite fattura, ricevuta o quietanza di pagamento con la chiara indicazione della causale di pagamento, dell'importo corrisposto nonché dei dati anagrafici del beneficiario della detrazione;». Art. 2. 1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata una spesa pari ad euro 2 milioni per l'anno 2014, 3 milioni per l'anno 2015 e 3 milioni per l'anno 2016. Al relativo onere si provvede mediante Senato della Repubblica Pag. 4
1.2.1. Testo DDL 1545 corrispondente riduzione, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Senato della Repubblica Pag. 5
Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (http://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-a, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.