Riforma del lavoro e tutela del credito:



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Riforma del lavoro e tutela del credito: nuovi scenari di un mercato in evoluzione. 26 luglio 2012 Roma ATA Hotel Villa Pamphili

2 LA NUOVA DISCIPLINA DELLE COLLABORAZIONI A PARTITA IVA E DELLE COLLABORAZIONI A PROGETTO. La riforma Fornero (L. 92/2012) è un provvedimento strutturato che investe, modificandole, numerose leggi che disciplinano aspetti svariati del diritto del lavoro. Si presenta come una riforma della riforma laddove interviene modificando il D.Lgs. 276/2003, la c.d. Legge Biagi. Innova in molti aspetti il Capo I del Titolo VII del D.Lgs. 276/2003 incidendo direttamente su alcune delle tipologie contrattuali impiegate dalle società di tutela del credito.

3 AGENTI DI TUTELA DEL CREDITO. AGENTI DI ESAZIONE DOMICILIARE operano non in esclusiva sul territorio in forza di contratto di collaborazione autonoma a partita iva ricondotta al mandato con rappresentanza (Circolare Ministero interno gennaio 2011) OPERATORI DI RECUPERO CREDITI TELEFONICO in OUTBOUND effettuano chiamate in uscita da postazione telefonica allocate presso i cc.dd. centri di phone collection. Il rapporto di lavoro è disciplinato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa nella modalità a programma secondo cui gli operatori: prenotano fasce di disponibilità della postazione entro la quale si muovo in autonomia; autodeterminano il proprio ritmo lavorativo con CORRISPETTIVO PERCENTUALE in funzione del RAGGIUNGIMENTO DEL RISULTATO DI RECUPERATO; è consuetudine sottoporre al vaglio di una commissione di certificazione la genuinità dei contratti.

4 COLLABORAZIONI A PARTITA IVA. Dopo l articolo 69 del D.Lgs. 276/2003 è aggiunto un nuovo articolo: Art. 69-bis (Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo) 1. Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell imposta sul valore aggiunto sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:

5 COLLABORAZIONI A PARTITA IVA. PRESUPPOSTI OPERATIVITA PRESUNZIONE. a) che la collaborazione abbia una durata complessivamente superiore a otto mesi nell arco dell anno solare; b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d imputazione di interessi, costituisca più del 80 per cento dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell arco dello stesso anno solare; c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.

6 Art. 46 bis DL SVILUPPO (Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, e misure in materia di accordi di lavoro) d) all articolo 1, comma 26, capoverso ART. 69-bis, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi»; 2) alla lettera b), le parole «corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell arco dello stesso anno solare» sono sostituite dalle seguenti: «corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell arco di due anni solari consecutivi»;

7 CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA (I STEP DI VERIFICA). Art. 69 bis co. 2. La presunzione di cui al comma 1 non opera qualora la prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti: a) sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell esercizio concreto di attività; b) sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233.

8 ALTRA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA (II STEP DI VERIFICA). Art. 69 bis co. 3. La presunzione di cui al comma 1 non opera altresì con riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell esercizio di attività professionali per le quali l ordinamento richiede l iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni. Alla ricognizione delle predette attività si provvede con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare, in fase di prima applicazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le parti sociali. È IMPORTANTE CHE VENGA RICONOSCIUTA DAL MINISTERO DEL LAVORO LA NOSTRA ATTIVITÀ, IN CONSIDERAZIONE DEL RILIEVO CHE IL CNEL ATTRIBUISCE ALLA PROFESSIONE, PUR SE NON RICONOSCIUTA.

9 PROFESSIONALITA DEGLI AGENTI DI TUTELA DEL CREDITO. Si coglie a livello fattuale la professionalità dei nostri agenti ed operatori sia sotto il profilo formativo sia sotto il profilo delle competenze pratiche: Formazione continua su 1) Normativa del TULPS 2) tecniche di comunicazione; 3) obbligazioni e contratti; 4) tecnica bancaria; 5) disciplina SIC; 6) disciplina privacy; 7) disciplina antiriciclaggio; 8) Modello organizzativo 231/2001 e Codice etico; 9) conoscenze esperienziali consolidate nel tempo. COMUNICAZIONE in uno specifico ELENCO degli AGENTI DI TUTELA DEL CREDITO alla Questura di riferimento secondo le disposizioni di cui all art. 115 del TULPS e secondo le specifiche di cui alla Circolare del Min. Int. Gennaio 2011.

10 NUOVA DISCIPLINA CONTRATTI A PROGETTO. Art. 61 co. 1. ( ) Ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione ( ) devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore (NDR: SCOMPARE IL RIFERIMENTO ALLA FASE ED AL PROGRAMMA). Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione dell oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l esecuzione dell attività lavorativa. Il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

11 Art. 63 (Corrispettivo) 1. Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito e, in relazione a ciò nonché alla particolare natura della prestazione e del contratto che la regola, non può essere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attività, eventualmente articolati per i relativi profili professionali tipici e in ogni caso sulla base dei minimi salariali applicati nel settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria ovvero, su loro delega, ai livelli decentrati. Art. 63 co. 2. In assenza di contrattazione collettiva specifica, il compenso non può essere inferiore, a parità di estensione temporale dell attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto.

12 Art 67 (Estinzione del contratto e preavviso) 1. I contratti di lavoro di cui al presente capo si risolvono al momento della realizzazione del progetto che ne costituisce l'oggetto. 2. Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa. Il committente può altresì recedere prima della scadenza del termine qualora siano emersi oggettivi profili di inidoneità professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto. Il collaboratore può recedere prima della scadenza del termine, dandone preavviso, nel caso in cui tale facoltà sia prevista nel contratto individuale di lavoro.

13 Art. 69 (Divieto di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa atipici e conversione del contratto) ( ) Salvo prova contraria a carico del committente, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, sono considerati rapporti di lavoro subordinato sin dalla data di costituzione del rapporto, nel caso in cui l attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell impresa committente, fatte salve le prestazioni di elevata professionalità che possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. E UNA PRESUNZIONE RELATIVA. L ASSENZA DI PROGETTO IMPORTA UNA PRESUNZIONE ASSOLUTA.

14 NORME TRANSITORIE. Per le collaborazioni a partita IVA: Art. 69 bis co 4: la presunzione di cui al comma 1, che determina l integrale applicazione della disciplina di cui al presente capo, ivi compresa la disposizione dell articolo 69, comma 1, si applica ai rapporti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per i rapporti in corso a tale data, al fine di consentire gli opportuni adeguamenti, le predette disposizioni si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per i contratti a progetto Le disposizioni di cui ai commi 23 e 24 (nuova disciplina delle collaborazioni a progetto) si applicano ai contratti di collaborazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

15 EMENDAMENTI AL DL SVILUPPO. La riforma appena approvata già subisce le prime modifiche in sede di conversione del DL sviluppo. almeno 1.600 emendamenti richiesti alla nuova riforma; 10 emendamenti dei gruppi di maggioranza; inammissibilità degli emendamenti per incongruenza rispetto alla materia; considerazione nuova di parte degli emendamenti; emendamento On.le Rossi (art. 24 bis DL sviluppo). Sono disciplinabili mediante la tipologia contrattuale di cui al presente articolo i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione svolti nell'ambito delle attività operative telefoniche offerte dai call center A) purché siano in ogni caso idonee a configurare un risultato, con possibilità di autodeterminare il ritmo di lavoro; B) svolte nel quadro di campagne outbound; C) che siano certificate;

16 EMENDAMENTI AL DL SVILUPPO segue. Formulazione più generica dell emendamento nel senso di escludere dalla nuova disciplina TUTTE le attività telefoniche outbound: al comma 2 dell articolo 61 la parola: «escluse» è sostituita dalle seguenti: "esclusi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nell ambito delle attività telefoniche in outbound, i rapporti dei prestatori la cui attività richiede l iscrizione ad un ordine professionale ovvero ad appositi registri, albi ruoli o elenchi professionali qualificati, nonché In fase di approvazione la Commissione (la VI e X in esame congiunto) giunge ad una formulazione diversa, approvata quindi dalla Commissione:

17 EMENDAMENTI AL DL SVILUPPO segue. 7. All articolo 1, comma 23, lettera a, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole rappresentanti di commercio aggiungere: nonché le attività di vendita diretta di beni e servizi realizzate attraverso Call Center Outbound per le quali il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto è consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale. Da una lettura dell emendamento il recupero crediti telefonico è ESCLUSO del tutto dall esenzione dall applicazione del nuovo regime. Nonostante un primo orientamento che comprendeva giustamente dall esenzione della nuova disciplina tutte le attività outbound, il recupero crediti telefonico nella versione approvata dalla Commissione non viene menzionato o meglio viene riconosciuta validità solo alla vendita diretta effettuata mediante servizio telefonico >> 3 OdG sul tema presentati dagli On.li Rossi, Ventucci.

18 EMENDAMENTI AL DL SVILUPPO segue. LA DISCIPLINA DELLA DELOCALIZZAZIONE. (Misure a sostegno della tutela dei dati personali, della sicurezza nazionale, della concorrenza e dell occupazione nelle attività svolte da call center.) 1. Le misure del presente articolo si applicano alle attività svolte da call center con almeno 20 dipendenti. 2. Qualora un azienda decida di spostare attività di call center fuori dal territorio nazionale deve darne comunicazione, almeno 120 giorni prima del trasferimento, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali indicando i lavoratori coinvolti. Inoltre deve darne comunicazione all Autorità garante per la protezione dei dati personali indicando quali misure vengono adottate per il rispetto della legislazione nazionale, in particolare del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del Registro delle Opposizioni. Analoga informativa deve essere fornita dalle aziende che già oggi operano su paesi esteri.

19 EMENDAMENTI AL DL SVILUPPO segue 2. LA DISCIPLINA DELLA DELOCALIZZAZIONE. 3. In attesa di procedere alla ridefinizione del sistema degli incentivi all occupazione nel settore dei call center, i benefici previsti dalla 29 dicembre 1990, n. 407, non potranno essere erogati ad aziende che delocalizzano attività in paesi esteri. 4. Quando un cittadino effettua una chiamata ad un call center deve essere informato preliminarmente sul paese estero in cui l operatore con cui parla è fisicamente collocato e deve, al fine di poter essere garantito rispetto la protezione dei suoi dati personali, poter scegliere che il servizio richiesto sia reso tramite un operatore collocato sul territorio nazionale. 5. Quando un cittadino è destinatario di una chiamata da call center deve essere preliminarmente informato sul Paese estero in cui l operatore è fisicamente collocato. 6. Il mancato rispetto delle norme di cui al presente articolo comporta la sanzione di 10.000 euro per ogni giornata di violazione.

20 STRUMENTI DI GESTIONE DEGLI EFFETTI DELLA RIFORMA. Lo strumento per contenere gli effetti e l impatto della nuova disciplina è da individuare nella CONTRATTAZIONE COLLETTIVA tra associazioni di parte datoriale e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative IL QUESITO E QUELLO DI SCEGLIERE A QUALE LIVELLO DI CONTRATTAZIONE FARE RIFERIMENTO. CCNL DI SETTORE SPECIFICO che interpreti tutte le specificità del settore; CCNL DI SECONDO LIVELLO integrativo di CCNL già stipulati (incentivato); CONTRATTO TERRITORIALE/AZIENDALE che colga le specificità locali.

21 IL CCNL DELLA TUTELA DEL CREDITO. flessibilità in entrata : apprendistato; inquadramento personale amministrativo e personale dedicato al recupero: declaratorie; disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale e del lavoro supplementare; contratto a tempo determinato e lavoro in somministrazione: percentuali limite; banca ore e lavoro straordinario remunerato superato un tetto massimo; analisi della flessibilità dell'orario: orario multiperiodale come media plurisettimanale nell anno; analisi della strutturazione del compenso: retribuzione fissa e variabile in funzione degli obiettivi mandante; ipotesi di flessibilità in uscita in caso di scarsa produttività; appendice al CCNL: collaborazioni a p. IVA; verificare la sostenibilità dell impiego del contratto a progetto nel nostro settore; il compenso minimo nei contratti a progetto; l individuazione delle mansioni ripetitive ed esecutive che non possono essere disciplinate con contratto a progetto.

22 ART. 8 MANOVRA ESTIVA 2011. Lo strumento è da scegliere anche in funzione dell efficacia del contratto collettivo in rapporto alla legge ordinaria. Sussiste un UNICO strumento, il DL 13 agosto 2011, n. 138, come modificato dal legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, che può riconoscere valenza tutt oggi ai contratti a progetto impiegati per disciplinare il rapporto di lavoro con gli operatori di fonia: Art. 8 Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ( ) possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali.

23 ART. 8 MANOVRA ESTIVA 2011. EFFICACIA DELLE INTESE: Fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, le specifiche intese di cui al comma 1 operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro.

24 MATERIE DI CUI ALL ART. 8 CHE POSSONO ESSERE OGGETTO DI ACCORDI IN DEROGA. Le materie oggetto delle intese sono elencate dall art. 8 in modo tassativo: (.) b) mansioni del lavoratore, classificazione e inquadramento del personale; c) contratti a termine, contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro; d) disciplina dell orario di lavoro; e) modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio. ( )

25 In definitiva le strade da seguire sono in funzione della singola realtà aziendale e delle sue specificità (area geografica, n. collaboratori, collegamenti con il territorio): 1) uno strumento generale di contrattazione che possa interpretare le esigenze del settore; 2) accordi in deroga a livello territoriale per cogliere i dettagli delle singole realtà aziendali: predisposizione di modelli standard di contrattazione aziendale.