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Transcript:

Sciopero di tutto il personale docente, educativo ed Ata della scuola con astensione dalle prestazioni aggiuntive indetto unitariamente da tutti i sindacati rappresentativi del comparto scuola FLC Cgil, CISL scuola, UIL scuola, SNALS e GILDA dal 9 al 18 aprile 2015 Indicazioni operative. Come indicato nella proclamazione dello sciopero, tutti i lavoratori della scuola sono chiamati ad astenersi da tutte le prestazioni aggiuntive oltre l orario di servizio obbligatorio. Quindi, per i docenti e il personale educativo, l astensione, si effettua da tutte le attività oltre l orario di lezione obbligatorio (art. 28 del Ccnl) ed oltre le attività funzionali obbligatorie (art. 29 del Ccnl e presenti nel piano delle attività dei docenti); per il personale Ata l astensione si effettua da tutte le attività oltre le 36 ore (nel piano delle attività di cui all art. 53 c. 1 del Ccnl), da tutte quelle previste negli incarichi conferiti nell ambito delle posizioni economiche ed incarichi specifici art. 47 del Ccnl e dalle prestazioni intensive per la sostituzione dei colleghi assenti. Per tutte le categorie di lavoratori, docenti, personale educativo e ATA, occorre fare riferimento, oltre che al CCNL, anche al contratto d istituto vigente che definisce e specifica le prestazioni aggiuntive. NB: La RSU ha un ruolo importante in questo sciopero! Infatti, molte di queste decisioni (ricadute e ritenute nei compensi) dipendono da cosa si è contrattato nel contratto di scuola e con quali modalità. Invitiamo, pertanto, tutte le RSU a fare il punto sulle adesioni allo sciopero nella propria scuola e a chiedere al DS un incontro (quantomeno di informazione preventiva ) per verificare il quadro della situazione anche in relazione al contratto di scuola e al piano delle attività di docenti e Ata. NB: ricordiamo al dirigente scolastico della propria scuola l obbligo di informare il personale e le famiglie sullo sciopero e sulle sue modalità. Facciamo il punto sulle più comuni tipologie di attività aggiuntive non obbligatorie e conseguenti ricadute sui compensi. PERSONALE ATA Posizioni economiche Ata L attribuzione delle posizioni economiche Ata (sia prima che seconda posizione art. 50 Ccnl) comporta l assunzione di alcuni incarichi (che sono conferiti all inizio dell anno nel piano della attività Ata e ai quali sono associate alcune attività da svolgere) i quali, pertanto, diventano obbligatori in quanto retribuiti. Con l astensione da tali attività/incarichi è evidente che l amministrazione procederà alla ritenuta di una quota 1

dei compensi connessa alla prima o seconda posizione, rapportata al numero dei giorni di astensione effettuati. Se si aderisce allo sciopero, la ritenuta sarà pari a:n. giornate di adesione allo sciopero/360, ovvero di 10/360 del compenso annuale corrispondente. Dell adesione allo sciopero va data per tempo comunicazione all amministrazione. Incarichi specifici Ata Sono sostanzialmente equivalenti alle posizioni economiche. Il lavoratore deve avere ricevuto un incarico all inizio dell anno (art. 47 Ccnl - ivi compreso quello di sostituzione del Dsga) e a tale incarico è associato un compenso economico forfettario annuale definito nel contratto di scuola. Se si aderisce allo sciopero ne va data comunicazione all amministrazione e verrà operata una ritenuta, rispetto al compenso forfettario annuale definito in contrattazione di scuola, rapportata al periodo di adesione allo sciopero: n. giornate di adesione allo sciopero/360, ovvero di 10/360 dell importo previsto. Prestazione di ore aggiuntive da parte del personale Ata In questo caso, per chi aderisce allo sciopero, non verrà corrisposto alcun compenso in caso di mancata prestazione richiesta. Intensificazione della prestazione Ata Per intensificazione s intende tutto ciò che comporta un maggior carico di lavoro, nell ambito dell orario di servizio ordinario, rispetto al carico di lavoro normale definito nel piano delle attività d inizio anno. In questo caso, chi aderisce allo sciopero si vedrà corrisposto, a fine anno, un compenso forfettario ridotto in proporzione rispetto a quanto stabilito dal contratto di scuola. Su questo aspetto del lavoro (intensificazione della prestazione e, in particolare, l intensificazione per la sostituzione dei colleghi assenti), è fondamentale un confronto tra DS ed RSU. Prestazioni dei Dsga Per i Dsga si tratta di tutte le attività aggiuntive oltre l orario d obbligo e anche altre attività quali, ad esempio, quelle connesse a progetti retribuiti con fondi europei e privati, reggenza presso altre scuole (se obbligato, non essendo un compito previsto dal profilo), tutoraggio, etc PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO Funzioni strumentali Nel caso delle funzioni strumentali (a differenza degli incarichi Ata) si dovrà esaminare caso per caso. Nel caso in cui l incarico conferito dal DS prevede l effettuazione di attività stabilite dal collegio docenti in determinati periodi dell anno (ad es. sull orientamento prima delle iscrizioni degli alunni), è evidente che il compenso sarà connesso all effettuazione o meno (integrale, parziale o nulla) di tale attività la quale potrebbe anche non ricadere nel periodo di effettuazione ed adesione allo sciopero. In questo caso non vi sarà alcuna decurtazione sul compenso spettante come definito in contrattazione di scuola. Collaborazioni con il DS (ivi compresa la funzione di vicario) Trattandosi di incarico conferito dal DS per l intero anno scolastico, in caso di adesione allo sciopero dal 9 al 18 aprile 2015, il compenso forfettario stabilito nel contratto di 2

scuola verrà ridotto in proporzione (ovvero di 10/360 rispetto all importo stabilito dal contratto di scuola). Attività aggiuntive di insegnamento retribuite con il Mof In caso di adesione allo sciopero, tutte le attività aggiuntive d insegnamento non prestate, ricadenti nel periodo di astensione (siano esse per progetti, per corsi di recupero, per la sostituzione dei colleghi assenti, etc ) non verranno retribuite (in caso di compenso forfetario, esso sarà ridotto in proporzione alle attività prestate). Attività aggiuntive funzionali all insegnamento Tali attività se ricadono nel periodo di astensione (ad esempio gruppi di lavoro, progettazione, preparazione materiali, etc ) e non vengono effettuate per adesione allo sciopero, esse non verranno retribuite in proporzione a quanto non effettuato. Anche su questo è importante un confronto sindacale per distinguere tra attività funzionali obbligatorie ed aggiuntive (se oltre le 40 ore). Altri incarichi retribuiti con il MOF Anche in questo caso se è stato conferito dal DS un incarico (ad esempio quello di responsabile di plesso, di area, di indirizzo, di laboratorio, di coordinatore del consiglio di classe, ecc ) nell ambito del piano delle attività deliberato dal collegio docenti all inizio dell anno, e tale incarico non viene svolto per 10 giorni aderendo allo sciopero, è evidente che, alla fine dell anno, il compenso stabilito dalla contrattazione di scuola verrà ridotto in proporzione alla mancata prestazione (ovvero di 10/360). Intensificazione e flessibilità In questo caso, se la contrattazione di scuola ha previsto un compenso forfetario, non si può dire, generalizzando, che l adesione allo sciopero comporta una riduzione proporzionale del compenso. Se, ad esempio, è stato previsto un compenso forfettario per la riduzione dell ora di lezione da 60 a 50 (e, dunque, da 18 unità didattiche a 21 con conseguente aggravio di lavoro), non va ridotto alcun compenso (in quanto l adesione allo sciopero non modifica tale aggravio di lavoro). Idem se si è previsto un compenso forfettario per intensificazione connessa alla turnazione tra mattino e pomeriggio (ad es. nel tempo pieno o prolungato) oppure perché si presta servizio in due plessi piuttosto che in uno solo, oppure perché, rispetto all orario medio degli altri docenti, nel proprio vi sono molte ore buche a causa, ad esempio, delle inevitabili turnazioni nei laboratori oppure in palestra. Nel caso invece di compensi forfettari previsti per la reperibilità alla sostituzione dei colleghi, se si aderisce allo sciopero tali compensi verranno proporzionalmente ridotti. Precisazioni su aspetti specifici Questione profili e aggiuntività. L'assistenza agli alunni con disabilità. Bisogna ricordare quanto prevede il CCNL all art. 1 della sequenza contrattuale del 25.07.2008. E cioè: 1. I compiti del personale ATA sono costituiti: a) dalle attività e mansioni espressamente previste dall area di appartenenza; b) da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell ambito dei profili professionali, 3

comportano l assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell offerta formativa, come descritto dal piano delle attività. 2. Le risorse per le predette attività ammontano. Dunque, è evidente che dall assistenza agli alunni con disabilità, laddove svolti per posizione economica maturata prima del blocco del 2011 (giuridica ed economica) o dopo il blocco (solo giuridica), oppure con incarico specifico o con accesso al fondo, ci si astiene in quanto si aderisce allo sciopero. La FLC Cgil, assieme a tutti gli altri sindacati, è consapevole che ciò creerà dei disagi, ma lo sciopero è finalizzato a proteggere proprio questi bisogni primari degli alunni (dimostrando le ricadute della loro non effettuazione), bisogni che il taglio/blocco delle posizioni economiche che perdura, il taglio alle risorse del Mof ed il mancato rinnovo del CCNL rischiano di cancellare definitivamente. Sciopero anche da parte di chi non ha avuto messa in discussione la retribuzione della posizione economica precedente al 2011. Sulle posizioni economiche e incarichi aggiuntivi a qualcuno è venuto il dubbio che non possano scioperare coloro che non hanno avuto messa in discussione la retribuzione. Chiariamo che chiunque può aderire alle forme di lotta, anzi è auspicabile la massima adesione perché, se non vengono sbloccate le posizioni sospese degli ultimi anni, tutti gli incarichi aggiuntivi riconducibili alle posizioni economiche ricadranno su chi continua a mantenerle. Tutto ciò che attiene l attuazione delle norme sulla sicurezza, compresa l assistenza agli alunni e al personale in caso di infortunio, non rientra tra le astensioni previste dallo sciopero in quanto si tratta di obblighi di legge e non di tipo contrattuale. A nulla rileva il fatto che, in qualche scuola, si sia stabilito di retribuire forfettariamente tali obblighi. Naturalmente resta fermo l obbligo per tutto il personale di somministrare i farmaci agli alunni laddove è necessario. Questo è dunque un obbligo e nessuno si può astenere dall assolverlo. Modalità di adesione allo sciopero Questo aspetto riguarda sia gli Ata che i docenti. Le scelte possibili sono: adesione allo sciopero per tutto il periodo (cioè per 10 giorni come indetto dai sindacati), oppure anche adesione solo per una parte dei giorni. Poi è opportuno, anche, distinguere tra le prestazioni aggiuntive: 1- oltre l'orario obbligatorio 2- prestazioni pagate a monte e quindi rientranti negli obblighi di lavoro. Nel primo caso è sufficiente dichiararsi in sciopero con una unica comunicazione preventiva e valida per tutto il periodo di adesione allo sciopero, oppure anche di volta in volta (visto che nella scuola non c è l obbligo della dichiarazione preventiva). In entrambi i casi nulla si dà e nulla si riceve. Nessun adempimento devono fare le segreterie se non vedere come riorganizzare al momento il servizio. Nel secondo caso, cioè per le prestazioni aggiuntive svolte all'interno degli obblighi di lavoro (posizioni economiche, incarichi specifici, sostituzione Dsga e coll. varie con il ds), è opportuno rendere una dichiarazione e dire in che modo si vuole aderire alla protesta. Decide il lavoratore se dichiarare che intende aderire per tutti i 10 giorni (come da proclamazione e come da obiettivo politico dello sciopero indetto) oppure anche solo per una parte di essi, oppure, al limite, farlo anche giorno per giorno (scelta che non si auspica per oggettive ragioni organizzative). La decisione spetta 4

quindi al singolo lavoratore ma la sua scelta, in ogni caso, deve essere resa nota per tempo al DS e, di conseguenza, alla segreteria per gli adempimenti connessi. [In coda il fac-simile di dichiarazione. Chi aderisce lo fa dal momento in cui lo comunica a scuola, nelle modalità da lui decise e, comunque, non oltre il termine dello sciopero (18 aprile)] Trattenute Le trattenute saranno in 360^ (per ciascun giorno di adesione) rispetto agli incarichi conferiti tutto l'anno. Noi suggeriamo questa formula anche se se ci sono scuole che, nell autonomia della contrattazione, hanno stabilito che si danno incarichi solo per i 10 mesi in quanto le connesse attività sono legate all'attività didattica. In questo caso allora la trattenuta va fatta in 300^. Ciò che conta è affermare il principio e la modalità di calcolo, poi il conteggio preciso dipende dalle modalità organizzative della scuola e da quanto previsto nel contratto integrativo di istituto. Ribadiamo quanto già detto sopra, ovvero che potrebbe anche non essere necessario fare alcuna trattenuta e questo dipende dal tipo di incarico e quando si svolge. Ad esempio per lo sciopero di chi ha una funzione strumentale che si è occupata dell orientamento potrebbe non comportare alcuna ritenuta se il lavoro è già stato interamente svolto prima dello sciopero. Sul chi fa le trattenute, a parte il caso delle posizioni Ata che vanno comunicate al Tesoro, per il resto tutto ricade sulla scuola trattandosi di compensi da Cedolino Unico. Servizi minimi e funzioni miste Per quanto riguarda i servizi minimi da rendere comunque, questi sono riconducibili esclusivamente a quei casi previsti per le attività ordinarie (azienda agraria dove si dovessero espletare nell ambito degli incarichi connessi alle posizioni economiche Ata oppure come incarichi aggiuntivi di servizio a mensa). Per quanto riguarda le funzioni miste, trattandosi di attività aggiuntive in nessun caso riconducibili né a quelle riguardanti le posizioni economiche, né gli incarichi specifici, nulla osta ad astenersi dal loro espletamento. 5