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REPUBBLICA ITALIANA 425/2009 A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA CENTRALE DI APPELLO composta dai seguenti magistrati: dott. Giuseppe DAVID dott. Rocco DI PASSIO d.ssa Cristina ZUCCHERETTI d.ssa Rita LORETO dott. Piergiorgio DELLA VENTURA Presidente relatore ha pronunciato la seguente: SENTENZA nei giudizi di appello, iscritti ai nn. 30144 e 30598 del registro di segreteria, proposti rispettivamente, in via principale, dal Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana della Corte dei conti, e, in via incidentale, dal prof. Piero TOSI, rappresentato e difeso dall avv. Domenico IARIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del dott. Gian Marco GREZ, in Roma Lungotevere Flaminio n. 46; avverso la sentenza della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana n. 380 del 24.5.2006; Visti gli atti di causa; Uditi, nella pubblica udienza del 21 aprile 2009, il consigliere relatore, il difensore dell appellante incidentale e il P.M. di udienza dott. Alfredo LENER, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con l impugnata sentenza, respinta l eccezione di indeterminatezza della domanda, l appellato ed appellante incidentale è stato assolto dalla domanda attrice, per

insussistenza del danno erariale e per difetto dell elemento soggettivo. Il prof. Piero Tosi, in qualità di Rettore dell Università di Siena, è stato convenuto in giudizio poiché ritenuto responsabile di danno all Azienda Sanitaria Locale n. 9 di Grosseto per 101.307,57, all Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Siena per 326.702,10, all Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Arezzo per 1.671.030,96, per complessivi 2.099.040,63, in quanto ha ammesso, in sopranumero e senza borsa di studio, medici, in servizio presso organismi delle citate ASL, a frequentare corsi di specializzazione, nonostante l asserita, da parte del requirente, incompatibilità; di conseguenza, le retribuzioni dagli stessi percepite, da considerarsi senza titolo, da parte delle ASL, debbono ritenersi produttive di danno. Il primo Giudice ha ritenuto l insussistenza dell asserita incompatibilità e la doverosità delle retribuzioni, connesse alle prestazioni di lavoro effettuate, in quanto, per le stesse attività, non hanno percepito le borse di studio da parte dell Università. Avverso la sentenza, hanno prodotto appello: a) in via principale, il Procuratore regionale con atto notificato il 10 luglio 2007, il quale non ritiene condivisibili in toto le argomentazioni della sentenza appellata, poiché il giudice di primo grado ha costruito la configurabilità del danno erariale sul modello del danno ingiusto civile, senza tener conto delle peculiarità della responsabilità amministrativa, ribadendo la tesi, confutata in primo grado, dell incompatibilità, per i medici, fra dipendenza dalle ASL e frequenza di corsi di specializzazione, con conseguente impossibilità della retribuzione, da considerarsi corrisposta senza titolo, erogata dalle ASL. In conclusione, chiede la riforma della sentenza appellata. b) in via incidentale, il prof. Tosi, riproponendo preliminarmente le eccezioni di nullità della citazione, per assoluta mancanza di elementi probatori, poiché nel fascicolo di causa a lui intestato, oltre all atto di citazione, non risulta depositato alcunché, a sostegno della domanda risarcitoria; per indeterminatezza della stessa domanda, consistente in argomentazioni indistintamente riferibili ad una pluralità di soggetti estranei a questo

giudizio e solo presuntivamente a lui; per violazione del diritto di difesa, non potendosi consentire alla Procura di farsi il processo a proprio comodo ed in modo da rendere disagevole oltremisura l esercizio del diritto di difesa La procura è una parte, come le altre, che deve rispettare le regole, ivi compresa quella, basilare di ogni processo, del rispetto dell altrui diritto di difesa che nella specie è stato palesemente violato ; nel merito, la domanda è manifestamente infondata non avendo la Procura dimostrato l esistenza stessa dei fatti su cui ha fondato la domanda, fatti soltanto asseriti nell atto di citazione, di cui si contesta l esistenza. In conclusione, chiede l accoglimento dell appello incidentale e il rigetto di quello principale. Nell udienza di discussione, le parti si sono riportate ai rispettivi atti scritti, ulteriormente esplicitandone le argomentazioni e le richieste. MOTIVAZIONE Medici in servizio a tempo indeterminato presso ASL toscane sono stati ammessi, dall Università degli studi di Siena, a frequentare, in sopranumero e senza diritto alla borsa di studio, trattandosi di dipendenti in servizio, corsi di specializzazione, da effettuarsi, per la parte pratica, nelle stesse strutture presso cui prestavano servizio, continuando a svolgere la stessa attività lavorativa. Come ampiamente messo in evidenza dal primo Giudice, le cui documentante e puntuali argomentazioni si condividono e si recepiscono totalmente, non sussisteva o, per lo meno è dubbio che sussistesse, incompatibilità fra attività lavorativa e specializzazione, che è acquisita non solo per utilità personale, ma anche e soprattutto nell interesse delle strutture sanitarie nelle quali si opera, ai fini di una maggiore efficienza ed efficacia dei servizi sanitari resi. Ma anche ammessa l esistenza di tale incompatibilità, le prestazioni di lavoro effettuate, e non è dubitabile che lo siano state, anche di fatto, comunque debbono essere retribuite; le retribuzioni possono considerarsi dannose esclusivamente nel caso

in cui esse siano state corrisposte in assenza di prestazioni di lavoro, situazione non riscontrabile nella specie, nella quale, accogliendosi la tesi del requirente-appellante principale, si perverrebbe a regolari prestazioni di servizio non retribuite, con illecito arricchimento delle ASL datrici di lavoro. I corsi di specializzazione medica, in quanto svolti nell interesse della collettività e poiché comportano, per l acquisizione della dovuta professionalità, lo svolgimento di una completa attività lavorativa (sanitaria), che non si discosta da quella regolare (nelle strutture ospedaliere, gli specializzandi costituiscono l ossatura delle prestazioni sanitarie), sono retribuiti con una borsa di studio, corrisposta dalle Università, ma gravante sui fondi regionali. Nella specie, vi sarebbe stato danno se gli specializzandi fossero stati retribuiti dalle ASL, per la loro attività, e avessero contemporaneamente percepito anche dall Università la borsa di studio, situazione non contestata, in quanto non verificatasi. Comunque, ammesso anche l esistenza di questa situazione, il Rettore avrebbe dovuto rispondere delle sole borse di studio, ma non sicuramente delle retribuzioni corrisposte dalle ASL, a conoscenza che i loro dipendenti frequentavano corsi di specializzazione e svolgevano presso di loro il tirocinio pratico, consistente nella normale (contrattuale) prestazione di lavoro (erogazione dei servizi sanitari). Rendere il Rettore responsabile di questa posta di danno, ammesso che il danno si fosse verificato, è un artato salto logico e pratico. L appello principale, pertanto, non merita accoglimento; l assenza di danno, rende ultroneo l esame delle eccezioni proposte dall appellante incidentale, che si ritengono assorbite. Spese di difesa liquidate in 5.000,00 a favore del prof. Piero TOSI. Trattandosi di appello principale non accolto del Procuratore generale, non si fa

luogo a pronuncia sulle spese di giudizio. P.Q.M. la Corte dei conti - Sezione prima giurisdizionale centrale di appello, rigetta l appello principale e in accoglimento parziale dell appello incidentale, conferma la sentenza appellata; liquida le spese di difesa a favore del prof. Piero TOSI in 5.000,00. Nulla per le spese di giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 21 aprile 2009. L'ESTENSORE f.to Rocco Di Passio IL PRESIDENTE f.to Giuseppe David DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 22/06/2009 IL DIRIGENTE f.to Maria Fioramonti