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COMUNE DI RESANA PROVINCIA DI TREVISO REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA DELLE DISTANZE PER LE SALE GIOCHI E PER L INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA GIOCO

Art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto disposto dall articolo 20 della L.R. 6 del 27/04/2015 Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio dalla dipendenza dal gioco d azzardo patologico (GAP) determina la distanza minima che deve essere rispettata in occasione dell apertura di nuove attività di gioco lecito o di modifica di quelle esistenti nei confronti delle strutture pubbliche o private, individuate dalla norma regionale, in relazione alle quali elevato è il rischio di favorire fenomeni di ludopatia, in seguito denominate luoghi sensibili. Art. 2 Attività soggette al rispetto delle distanze minime 1. Sono soggetti all obbligo di rispetto delle distanze minime previste dal presente regolamento le seguenti strutture: a) le sale giochi: i locali autorizzati ai sensi dell articolo 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773 in seguito denominato T.U.L.P.S. -allestiti specificatamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici, elettronici di cui all articolo 110 T.U.L.P.S. e/o altri, nonché di eventuali apparecchi meccanici o elettromeccanici (quali, ad esempio, biliardi, biliardini, flipper), mazzi di carte, giochi da tavolo, qualora detengano o intendano installare apparecchi e congegni di cui all articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S.; b) le sale dedicate: esercizi dediti esclusivamente al gioco con presenza di soli apparecchi e congegni di cui all articolo 110 c. 6 lett. a) e b) del T.U.L.P.S.; c) le sale bingo, di cui al Decreto del Ministero delle Finanze 31 gennaio 2000, n. 29, autorizzate dalla Questura ai sensi dell articolo 88 del T.U.L.P.S.; d) le agenzie di raccolta di scommesse ippiche e sportive su incarico di concessionari di giochi, autorizzate dalla Questura ai sensi dell articolo 88 del T.U.L.P.S.; e) i negozi di gioco, cioè i punti vendita, previsti dall articolo 38, commi 2 e 4 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, e dall articolo 1- bis del D.L. 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184 e modificato dall articolo 2, commi 49 e 50, della Legge 22 dicembre 2008, n. 203; f) l installazione - all interno dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, degli altri pubblici esercizi previsti dal T.U.L.P.S., degli esercizi commerciali, delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, dei circoli privati di cui al D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235, e di ogni altra attività economica, anche se già in possesso di autorizzazione ad installare apparecchi da intrattenimento ai sensi degli artt. 86 o 88 del TULPS di apparecchi e congegni di cui all articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S. 2. Sono apparecchi e congegni di cui all articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S.: a) le New slot: cioè gli apparecchi e congegni di cui all'art. 110 c. 6 lett. a) del T.U.L.P.S., con vincita in denaro, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all art. 14-bis, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640;

b) le Videolotteries (VLT): cioè gli apparecchi e congegni di cui all'art. 110 c. 6 lett. b) del T.U.L.P.S., con vincita, in denaro che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640. Art. 3 Luoghi sensibili 1. I luoghi sensibili, indicati dall art. 20, comma 3, lettera a), della Legge Regionale 27 aprile 2015 n. 6, sono declinati e definiti, ai fini del presente regolamento, nel modo seguente: a) gli istituti scolastici di ogni ordine e grado: strutture/edifici scolastici, escluse in ogni caso le strutture per la prima infanzia (asili nido) e le scuole dell infanzia; b) i centri di aggregazione giovanile: sedi operative di servizi gestiti da soggetti pubblici e/o privati, specializzati e strutturati per la fruizione da parte dei giovani, con lo scopo di prevenire il disagio e l emarginazione e di favorire la socializzazione, anche mediante il sostegno di operatori specializzati; altre strutture frequentate principalmente da giovani; c) i centri sportivi: sedi di associazioni sportive e relativi impianti, compresi i campi da bocce, escluse in ogni caso le piste ciclo-pedonali; d) i luoghi di culto: chiese, moschee, sinagoghe, altri luoghi di culto di religioni non cristiane, conventi, oratori e sale parrocchiali; e) i centri socio-ricreativi: locali ospitanti servizi che offrono attività organizzate aventi specifica finalità sociale, culturale e ricreativa; f) le strutture residenziali o semi-residenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario: ospedali, cliniche, case di cura, centri di recupero, case di riposo per anziani, esclusi in ogni caso gli studi e ambulatori medici ed i laboratori di analisi; g) le biblioteche comunali aperte al pubblico; h) stazioni di treni e di autobus; i) aree verdi attrezzate e parchi giochi in genere. Art. 4 Distanza minima 1. Sono soggetti al rispetto di una distanza minima di metri lineari 500 da tutti i luoghi sensibili indicati all articolo 3, salvo quanto previsto dall art. 5 comma 1 lett. d) del presente regolamento: 1 l apertura o il trasferimento di sede delle strutture con offerta di gioco di cui all articolo 2, comma 1, lettere da a) ad e); 2 la prima installazione di apparecchi e congegni di cui all articolo 110 comma 6 del T.U.L.P.S. o l aumento del loro numero in tutte le strutture di cui all articolo 2 comma 1. 2. Per evitare che la disponibilità immediata di denaro contante costituisca un incentivo al gioco, non devono risultare presenti nel raggio di 100 metri lineari dalle strutture interessate dal presente regolamento, sportelli bancari, postali o bancomat e agenzie di prestiti di pegno o attività in cui si eserciti l acquisto di oro, argento e oggetti preziosi. 3. In caso di trasferimento di sede degli esercizi di cui all articolo 2, comma 1, lettera f), i giochi di cui all articolo 110 comma 6 del T.U.L.P.S., già regolarmente detenuti, possono essere mantenuti e giochi aggiuntivi possono essere installati solamente nel caso in cui sia rispettata la distanza minima di metri lineari 500 dai luoghi sensibili indicati all articolo 3. 4. In presenza di più luoghi sensibili la distanza minima di cui al presente articolo deve essere rispettata da ciascuno di essi.

5. Il calcolo della distanza è effettuato secondo il criterio della misura più breve, considerata in linea d aria, tra l accesso principale dell esercizio e l accesso principale del luogo considerato. 6. L accertamento della distanza è effettuato dalla Polizia Locale. Art. 4bis - Localizzazione Le sale da gioco e le sale VLT sono definite dal presente regolamento quali locali/luoghi di pubblico intrattenimento e per il tempo libero e, pertanto, per loro natura, possono essere localizzate nel vigente P.R.G. comunale, esclusivamente nelle zone D2 e D3. Nel caso il Comune si doti di un nuovo strumento urbanistico, le sale gioco e le sale VLT potranno essere localizzate solo ed esclusivamente nelle zone dallo stesso appositamente individuate. Le sale da gioco e le sale VLT già esistenti alla data di entrata in vigore delle modifiche al presente regolamento, non localizzate nelle zone D2 e D3, sono considerate in zona impropria e pertanto non può essere consentito il loro ampliamento, né in ordine al numero di apparecchi già in esercizio, né in ordine alla superficie utile dei locali sede dell attività. Potrà essere consentito un ampliamento edilizio solo ed esclusivamente ai fini della messa a norma sotto il profilo igienico-sanitario, antincendio e della sicurezza. Art. 5 Attività ed eventi non soggetti a distanza minima 1. L obbligo di rispetto di distanza minima da luoghi sensibili non sussiste: a) per le attività esistenti all entrata in vigore del presente regolamento, anche in caso di subingresso, finché permangono nella medesima ubicazione e non venga aumentato il numero di giochi di cui all articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S.: b) nel caso in cui la struttura che detiene giochi, di cui all articolo 2, sia preesistente al luogo sensibile che sorge successivamente al di sotto di distanza minima. In tale evenienza, dal momento dell apertura del nuovo luogo sensibile diviene operativo il divieto di aggiunta sotto distanza minima di nuovi giochi di cui all articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S.; c) nel caso di semplice sostituzione di apparecchi o congegni già regolarmente detenuti all entrata in vigore del presente regolamento, mantenendone invariato il numero e la tipologia; d) nel caso di trasferimenti migliorativi di distanza, intendendo per tali quelli effettuati verso ubicazioni poste ad una distanza da uno o più luoghi sensibili che, pur risultando inferiore a quella minima prevista dal presente regolamento, sia comunque maggiore rispetto a quella precedentemente esistente. Tali trasferimenti sono ammessi a condizione che la nuova ubicazione non risulti in violazione della distanza minima da luoghi sensibili nei confronti dei quali detta distanza era sussistente prima del trasferimento. 2. Non è richiesta distanza minima per l inserimento o l installazione di: a) Giochi leciti tradizionali quali le carte, i giochi da tavolo e simili; b) Apparecchi e congegni di cui all articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S., distinti in: 1. Apparecchi elettromeccanici privi di monitor, di cui all'articolo 110 comma 7 lett. a) del T.U.L.P.S., attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita. Tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali;

2. Apparecchi e congegni di sola abilità, di cui all'articolo 110 comma 7 lett. c) del T.U.L.P.S., basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro. Tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali; 3. Apparecchi e congegni meccanici ed elettromeccanici, di cui all articolo 110 comma 7 lett. c) bis del T.U.L.P.S. differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita. Tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali; 4. Apparecchi e congegni senza introduzione di denaro, di cui all articolo 110 comma 7 lett. c) ter del T.U.L.P.S.: quelli, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo. Tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali. 3. L esonero dall obbligo di rispetto delle distanze minime previsto per gli apparecchi e congegni di cui all articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S si applica anche alle sale giochi in cui sono presenti esclusivamente tali tipi di apparecchi e congegni. Art. 6 Procedure per l esercizio delle attività di gioco 1. Sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune entro sessanta giorni dalla domanda, termine decorso il quale la stessa si intende accolta: a) l apertura, il trasferimento di sede e l ampliamento della superficie di sale giochi; 2. Sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dalla Questura ai sensi dell articolo 88 del T.U.L.P.S.: a) l apertura, il trasferimento di sede o di titolarità e la modifica di Sale bingo; b) l apertura, il trasferimento di sede o di titolarità e la modifica di Sale dedicate; c) l apertura, il trasferimento di sede o di titolarità e la modifica di Agenzie di raccolta scommesse; d) l apertura, il trasferimento di sede o di titolarità e la modifica di Negozi di Gioco; e) l installazione, presso qualunque tipo di attività, di Videolotteries (VLT) di cui all articolo 110 comma 6 lettera b) del T.U.L.P.S.; f) qualsiasi altra variazione o modifica concernente le attività di cui al presente comma. 3. Sono soggetti a Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) al SUAP del Comune, ai sensi dell articolo 19 della Legge 241/1990: a) il mutamento della gestione o della titolarità (subingresso) di sale giochi, apparecchi e congegni da gioco; b) la diminuzione della superficie del locale e/o del numero degli apparecchi installati; c) le variazioni relative al rappresentante di gestione di sale giochi, apparecchi e congegni da gioco; d) l installazione e la gestione di apparecchi da intrattenimento di cui all articolo 110 comma 6 e 7 T.U.L.P.S. in esercizi che non sono già autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88 T.U.L.P.S.; e) lo svolgimento, presso sale giochi, di attività complementare di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della Legge Regione Veneto n. 29/2007; 4. Sono soggetti a comunicazione al Comune:

a) la cessazione dell attività di sala giochi o di singoli giochi di cui all articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S. La comunicazione è inviata al SUAP entro trenta giorni dal verificarsi dell evento; b) la modifica del legale rappresentante, della ditta, della ragione o della sede sociale di società titolari di sale giochi, apparecchi e congegni da gioco. La comunicazione è inviata al SUAP entro trenta giorni dal verificarsi dell evento; c) l installazione e la variazione di apparecchi da intrattenimento di cui all art. 110, comma 6, T.U.L.P.S. negli esercizi già autorizzati ai sensi degli articoli 86, commi 1 e 2, e 88 del T.U.L.P.S. La comunicazione va inoltrata, prima dell istallazione o della variazione, al SUAP del Comune che predispone e mantiene aggiornato apposito data-base. 5. Il titolare può condurre l esercizio mediante rappresentante di gestione (articoli 8 e 93 T.U.L.P.S.) purché in possesso degli stessi requisiti soggettivi del titolare. Art. 7 Prescrizioni di esercizio 1. L esercizio dell attività di gioco è soggetta alle vigenti disposizioni di legge nazionale in materia tra le quali, in particolare, l obbligo di: a) esposizione nei locali autorizzati alla pratica del gioco, in luogo visibile, della tabella dei giochi proibiti, predisposta dalla Questura e vidimata dal Comune, e la tariffa di ciascun gioco; b) apposizione su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all articolo 110 commi 6 e 7 lett. a), c), c)bis e c)ter T.U.L.P.S., in modo visibile al pubblico, dei nulla-osta di distribuzione e di messa in esercizio. Tali apparecchi devono rispondere ai requisiti, alle prescrizioni ed ai limiti numerici stabiliti dalla normativa di settore vigente; c) esposizione, all'ingresso delle sale giochi e degli esercizi dove sono installati apparecchi da intrattenimento di cui all articolo 110, comma 6 T.U.L.P.S., di un cartello che ne indichi il divieto di utilizzo ai minori di 18 anni; tale divieto deve essere chiaramente segnalato anche all'esterno di ciascun apparecchio o all ingresso delle aree separate dove sono collocati tali apparecchi ed in cui è vietato l ingresso e la permanenza dei minori; d) idonea sorveglianza, da parte del gestore di apparecchi da intrattenimento di cui all articolo 110, comma 6, T.U.L.P.S, che l accesso non sia consentito a minori di anni 18, anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido; e) interdizione dell ingresso nelle sale giochi e dell utilizzo degli apparecchi e congegni di cui all articolo 110, comma 7, del T.U.L.P.S. ai minori di anni 14 se non accompagnati dai genitori o da chi ne esercita le funzioni o ne fa le veci; f) posizionamento, negli esercizi già autorizzati ai sensi dell articolo 86, commi 1 e 2, e articolo 88 T.U.L.P.S., dei videogiochi di cui all articolo 110, comma 6, a vista ed in prossimità dell eventuale banco di somministrazione con il divieto di creare, a mezzo di pannellature, separazioni interne che impediscano il controllo diretto da parte dell esercente sugli utenti autorizzati all utilizzo degli stessi. 2. Non è consentito installare apparecchi o congegni da gioco di cui all articolo 110, comma 6, T.U.L.P.S.: a) all interno dei luoghi sensibili di cui all articolo 3; b) presso feste popolari, sagre e simili; c) in aree esterne di qualsiasi tipo, pubbliche o private, di sale giochi, circoli privati o altri esercizi di qualunque tipologia. 3. Nei locali dove sono installati apparecchi o congegni con vincita in denaro, secondo quanto disposto dall art. 20 della Legge Regionale n. 6 del 27/04/2015, i titolari sono tenuti:

a) ad esporre in luogo visibile e accessibile al pubblico il cartello informativo sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie connesse al GAP e i test di autovalutazione e verifica del rischio da dipendenza da gioco d azzardo di cui comma 4 lettera d) della Legge Regionale n. 6/2015; b) a non pubblicizzare con cartelli od altre modalità all esterno e all interno dei locali le eventuali vincite conseguite. 4. L offerta complessiva del gioco tramite congegni da intrattenimento non può riguardare esclusivamente l installazione di apparecchi di cui all articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S. che, comunque, devono essere collocati in aree separate, specificamente dedicate. 5. Il numero complessivo dei giochi che possono essere istallati nei vari tipi di locale è stabilito dai decreti ministeriali in materia. 6. L orario di apertura delle sale giochi o sale VLT, del funzionamento degli apparecchi automatici da gioco, nonché la raccolta di scommesse e la pratica di giochi leciti con vincita in denaro, di ogni genere, sarà liberamente deciso dall esercente entro i limiti di orario stabiliti dal Sindaco con apposita ordinanza, la quale potrà anche prevedere diversificazione degli orari in base alla tipologia dell esercizio nonché alla sua localizzazione, comunque ricompreso nella seguente fascia oraria: dalle ore 8.00 alle ore 22.00 di tutti i giorni, compresi i festivi. 7. Al di fuori di tale fascia oraria, gli apparecchi da gioco dovranno essere spenti e disattivati e non sarà possibile accettare scommesse di nessun genere né praticare giochi leciti con vincita in denaro di ogni genere. Art. 8 Sanzioni 1. L esercizio di attività di gioco in violazione delle norme della legge regionale n. 6 del 27 aprile 2015, è sanzionato ai sensi dell articolo 20, comma 7, della medesima. 2. Le violazioni al presente Regolamento, non disciplinate dal T.U.L.P.S. o da altre disposizioni normative specifiche, sono sanzionate con il pagamento di una somma da 25,00 a 500,00, ai sensi dell art. 7-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 TUEL. 3. La mancata comunicazione di cui all articolo 6, comma 4, lettera c) è sanzionata con il pagamento di una somma da 25,00 a 500,00, ai sensi dell art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000- TUEL. Art. 9 Norme transitorie e finali 1. Le disposizioni del presente regolamento che dovessero eventualmente risultare in contrasto con norme nazionali o regionali successive alla sua approvazione sono disapplicate senza necessità di alcun atto comunale di recepimento o adeguamento.